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Document 32011R0621
Commission Implementing Regulation (EU) No 621/2011 of 24 June 2011 amending for the 151st time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011 , recante centocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011 , recante centocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 166 del 25.6.2011, pp. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 621/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2011
recante centocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 7 bis, paragrafo 1, e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 14 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 16 giugno 2011 ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco e di modificare una voce dell'elenco. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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1. |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
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2. |
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»: Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Luogo di nascita: a) Arabia Saudita, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nazionalità: a) saudita, b) yemenita (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Numero di identificazione nazionale: 1089516791 (carta d'identità nazionale saudita). Altre informazioni: a) il nome del padre è Ahmed Othman Al Omirah, b) comandante operativo di Al-Qaeda nella Penisola araba (AQAP). Coinvolto nella raccolta di fondi e armi per operazioni e attività dell'AQAP nello Yemen, c) associato a Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) «Orange Notice» di INTERPOL (numero di dossier 2009/52/OS/CCC, #14). «Red Notice» di INTERPOL (numero di controllo A-596/3-2009, numero di dossier 2009/3731), e) Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.6.2011. |
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3. |
La voce «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figurano Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz e Safet Durguti. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente: «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.» |