Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0796

    2011/796/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011 , relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2011) 8716]

    GU L 320 del 3.12.2011, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/796/oj

    3.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2011

    relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

    [notificata con il numero C(2011) 8716]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2011/796/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di eradicare l'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l'Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

    (4)

    La decisione 2009/581/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Germania nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

    (5)

    Il 3 settembre 2009 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (6)

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (7)

    La decisione 2009/581/CE ha stabilito che fosse versata una prima quota di 2 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

    (8)

    Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

    (9)

    La Germania ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (10)

    Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una seconda quota del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Viene versata alla Germania una seconda quota di 4 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

    (3)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 83.


    Top