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Document 32010R0850

Regolamento (UE) n. 850/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010 , che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

GU L 253 del 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/42


REGOLAMENTO (UE) N. 850/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da TRL China Ltd (il richiedente), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (il paese interessato).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti oggetto del riesame sono i mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 39,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (il periodo dell’inchiesta iniziale) e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDIMENTO

(6)

I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(7)

Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se, in alternativa, soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l’esistenza di pratiche di dumping, l’aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nell’Unione.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

a)   Questionari

(9)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(10)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

(11)

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

(12)

Si ricorda che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro i termini fissati dal presente regolamento.

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

(13)

Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la domanda. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

(14)

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(15)

Inoltre, qualora il richiedente ottenga il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può all’occorrenza avvalersi anche di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali dati sui costi o sui prezzi cinesi, indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d’America anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(16)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(17)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in merito all’opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America quale paese a economia di mercato cui fare riferimento per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese nel caso in cui il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato,

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(18)

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(19)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni cui si sarebbe eventualmente giunti se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(20)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(21)

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l’interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto gli interessati possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020) originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l’esportazione verso l’Unione dalla TRL China Ltd (codice addizionale TARIC A985) debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), e recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «diffusione limitata» (4) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Tale dicitura significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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