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Document 32008R1204

    Regolamento (CE) n. 1204/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008 , relativo all’iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 4.12.2008, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1204/oj

    4.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 3 dicembre 2008

    relativo all’iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    (Versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, relativo all’iscrizione di talune denominazioni nell’albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (4), gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell’albo delle attestazioni di specificità.

    (3)

    Le denominazioni in questione sono state iscritte nell’albo delle attestazioni di specificità e beneficiano quindi della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite. In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 509/2006, il suddetto albo è stato sostituito dal «Registro delle specialità tradizionali garantite», previsto all’articolo 3 di detto regolamento.

    (4)

    Alle denominazioni registrate viene riservata l’indicazione di «specialità tradizionale garantita».

    (5)

    Va precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia intraducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall’impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro.

    (6)

    Per quel che concerne le denominazioni «Leche certificada de Granja» e «Traditional Farmfresh Turkey», la protezione è chiesta esclusivamente in lingua spagnola per la denominazione «Leche certificada de Granja» e in lingua inglese per la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey». Pertanto, in conformità della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5), all’atto della commercializzazione del prodotto l’etichetta deve recare nelle altre lingue l’espressione, rispettivamente, «secondo la tradizione spagnola» o «secondo la tradizione britannica» in prossimità immediata della denominazione in causa.

    (7)

    Per quanto riguarda la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey», a norma della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura e in particolare le menzioni destinate a informare il consumatore non possono in alcun caso dare adito a confusione con i termini previsti per indicare i metodi di allevamento di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le denominazioni figuranti all’allegato I sono iscritte nel «Registro delle specialità tradizionali garantite» previsto dall’articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006.

    Articolo 2

    All’atto della commercializzazione di «Leche certificada de Granja» in lingue diverse dallo spagnolo, nell’etichetta del prodotto deve figurare l’espressione «secondo la tradizione spagnola» o l’equivalente nelle altre lingue.

    All’atto della commercializzazione del «Traditional Farmfresh Turkey» in lingue diverse dall’inglese, nell’etichetta del prodotto deve figurare l’espressione «secondo la tradizione britannica» o l’equivalente nelle altre lingue.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 2301/97 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

    (3)  Cfr. l’allegato II.

    (4)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

    (5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (6)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.


    ALLEGATO I

    Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (1);

    Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (2);

    Faro [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (3);

    Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (4);

    Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (5);

    Mozzarella [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (6);

    Jamón Serrano [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (7);

    Leche certificada de Granja [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (8);

    Traditional Farmfresh Turkey [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (9);

    Falukorv [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (10);

    Sahti [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (11);

    Panellets [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (12);

    Kalakukko [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (13);

    Karjalanpiirakka [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (14);

    Hushållsost [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (15).


    (1)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

    (2)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

    (3)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

    (4)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

    (5)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.

    (6)  Gli elementi principali del disciplinare figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2527/98 (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14). Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella GU C 246 del 24.8.1996, pag. 9.

    (7)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 371 dell’1.12.1998, pag. 3.

    (8)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 15.

    (9)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 405 del 24.12.1998, pag. 9.

    (10)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.

    (11)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 125 del 26.4.2001, pag. 5.

    (12)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 5 del 9.1.2001, pag. 3.

    (13)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 235 del 21.8.2001, pag. 12.

    (14)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.

    (15)  Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 18.


    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione

    (GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8).

     

    Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione

    (GU L 133 del 7.5.1998, pag. 10).

     

    Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione

    (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14).

    limitatamente all’articolo 1, primo e secondo comma, e all’allegato I

    Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione

    (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 25).

     

    Regolamento (CE) n. 1482/2000 della Commissione

    (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 8).

     

    Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione

    (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 29).

     

    Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione

    (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 11).

     

    Regolamento (CE) n. 688/2002 della Commissione

    (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 7).

     

    Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione

    (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 21).

     

    Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione

    (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 19).

     

    Regolamento (CE) n. 223/2004 della Commissione

    (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 3).

     


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 2301/97

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 2

    Articolo 4

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III


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