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Document 32007R1568
Commission Regulation (EC) No 1568/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of export refunds to certain sugars used in certain products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1568/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 con riguardo alle restituzioni all'esportazione per alcuni zuccheri utilizzati in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1568/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 con riguardo alle restituzioni all'esportazione per alcuni zuccheri utilizzati in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 340 del 22.12.2007, pp. 62–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
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22.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 con riguardo alle restituzioni all'esportazione per alcuni zuccheri utilizzati in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (2), ha introdotto una riforma nel settore degli ortofrutticoli trasformati. A seguito di tale riforma, non possono più essere concesse restituzioni all'esportazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1182/2007 o del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), per quanto riguarda gli zuccheri utilizzati per la fabbricazione taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1182/2007 ha a sua volta modificato il regolamento (CE) n. 318/2006 al fine di rendere ammissibili alle restituzioni all'esportazione nell'ambito di detto regolamento taluni prodotti del settore dello zucchero contenuti in ortofrutticoli trasformati, in precedenza elencati nel regolamento (CE) n. 2201/96. |
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(2) |
I prezzi di riferimento per lo zucchero bianco sono stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. In conformità a detta disposizione, il prezzo di riferimento per lo zucchero bianco sarà ridotto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. I produttori comunitari di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con un elevato tenore di zucchero aggiunto si troverebbero così in una situazione di svantaggio competitivo sui rispettivi mercati d'esportazione, in quanto devono continuare a pagare un prezzo dello zucchero superiore a quello mondiale senza poter beneficiare delle restituzioni all'esportazione. Affinché tali produttori comunitari mantengano la loro competitività sui mercati d'esportazione, è quindi legittimo consentire la concessione di restituzioni all'esportazione per lo zucchero da essi utilizzato nelle rispettive produzioni. |
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(3) |
Le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per detti prodotti del settore dello zucchero contenuti in alcuni ortofrutticoli trasformati, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4). In considerazione delle modifiche apportate nell'ambito della riforma per il settore degli ortofrutticoli trasformati, è opportuno introdurre dette disposizioni nel regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (5). |
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(4) |
Alla luce delle disposizioni previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ed allo scopo di evitare l'imposizione di costi superflui agli operatori, il regolamento (CE) n. 389/2005 (6) ha previsto deroghe alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (7) per quanto riguarda determinati prodotti trasformati a base di ortofrutticoli esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stato soppresso dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Tuttavia, è opportuno che continui ad applicarsi una deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'importazione in caso di restituzioni differenziate. Inoltre, qualora non siano state fissate restituzioni all'esportazione per la Svizzera ed il Liechtenstein, è opportuno non tenere conto di tale fatto nel determinare il tasso di restituzione più basso. Per motivi di chiarezza giuridica, occorre inserire tale deroga nel regolamento (CE) n. 951/2006. |
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(5) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2006 ed abrogare i regolamenti (CE) n. 2315/95 e (CE) n. 389/2005. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
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(1) |
Nel Capo II, sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1. In conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, può essere concessa una restituzione all'esportazione di zucchero bianco e di zucchero greggio del codice NC 1701 , di isoglucosio dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché dello sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 90 95 utilizzati per la fabbricazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006. 2. L'importo della restituzione è pari all'importo della restituzione periodica all'esportazione stabilita per i prodotti del settore dello zucchero di cui al paragrafo 1, esportati come tali. 3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero nonché di isoglucosio utilizzati nella produzione. Gli Stati membri verificano l'esattezza della dichiarazione su un campione di almeno il 5 %, selezionato in base ad un'analisi dei rischi. Tali controlli sono eseguiti sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante. 4. La restituzione è versata allorché è fornita la prova che i prodotti:
Articolo 4 ter Deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, quando la differenziazione della restituzione risulta unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione relativa ai prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972. 2. Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein dei prodotti a base di zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972». |
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(2) |
All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per tutte le esportazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, e per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII di detto regolamento, è richiesto il rilascio di un titolo di esportazione.» |
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(3) |
All'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Per quanto riguarda la restituzione applicabile a norma dell'articolo 4 bis, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture riportate nella parte E dell'allegato.» |
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(4) |
All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. I titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.» |
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(5) |
All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. La cauzione da costituire per i titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006 è calcolata in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in base al contenuto netto di prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento incorporato nella fabbricazione dei prodotti elencati all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.» |
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(6) |
Nell'allegato è aggiunto il testo che figura in allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
I regolamenti (CE) n. 2315/95 e (CE) n. 389/2005 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1212/2007 (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 7).
(4) GU L 233 del 30.9.1995, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007.
(5) GU L 178 del 17.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(6) GU L 62 del 9.3.1995, pag. 12.
(7) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).
ALLEGATO
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«E. |
Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis:
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