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Document 32007R0813

    Regolamento (CE) n. 813/2007 della Commissione, dell' 11 luglio 2007 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 luglio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

    GU L 182 del 12.7.2007, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/813/oj

    12.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 813/2007 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 luglio 2007

    recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 luglio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

    visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella settimana dal 2 al 6 luglio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4343 (2006-2007).

    (2)

    La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 luglio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

    (3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


    ALLEGATO

    Zucchero preferenziale ACP-INDIA

    Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4331

    Barbados

    100

     

    09.4332

    Belize

    100

     

    09.4333

    Costa d’Avorio

    0

    Raggiunto

    09.4334

    Repubblica del Congo

    0

    Raggiunto

    09.4335

    Figi

    100

     

    09.4336

    Guyana

    100

     

    09.4337

    India

    0

    Raggiunto

    09.4338

    Giamaica

    100

     

    09.4339

    Kenya

    0

    Raggiunto

    09.4340

    Madagascar

    0

    Raggiunto

    09.4341

    Malawi

    100

     

    09.4342

    Maurizio

    100

     

    09.4343

    Mozambico

    100

    Raggiunto

    09.4344

    Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

     

    09.4345

    Suriname

     

    09.4346

    Swaziland

    100

     

    09.4347

    Tanzania

    0

    Raggiunto

    09.4348

    Trinidad e Tobago

    0

    Raggiunto

    09.4349

    Uganda

     

    09.4350

    Zambia

    100

     

    09.4351

    Zimbabwe

    100

     


    Zucchero preferenziale ACP-INDIA

    Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2007/2008

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4331

    Barbados

    100

     

    09.4332

    Belize

    100

     

    09.4333

    Costa d’Avorio

    100

     

    09.4334

    Repubblica del Congo

    100

     

    09.4335

    Figi

    100

     

    09.4336

    Guyana

    100

     

    09.4337

    India

    0

    Raggiunto

    09.4338

    Giamaica

    100

     

    09.4339

    Kenya

    100

     

    09.4340

    Madagascar

    100

     

    09.4341

    Malawi

    100

     

    09.4342

    Maurizio

    100

     

    09.4343

    Mozambico

    100

     

    09.4344

    Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

     

    09.4345

    Suriname

     

    09.4346

    Swaziland

    100

     

    09.4347

    Tanzania

    100

     

    09.4348

    Trinidad e Tobago

    100

     

    09.4349

    Uganda

     

    09.4350

    Zambia

    100

     

    09.4351

    Zimbabwe

    100

     


    Zucchero complementare

    Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4315

    India

    100

     

    09.4316

    Paesi firmatari del protocollo ACP

    100

     


    Zucchero concessioni CXL

    Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4317

    Australia

    0

    Raggiunto

    09.4318

    Brasile

    0

    Raggiunto

    09.4319

    Cuba

    0

    Raggiunto

    09.4320

    Altri paesi terzi

    0

    Raggiunto


    Zucchero Balcani

    Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4324

    Albania

    100

     

    09.4325

    Bosnia-Erzegovina

    0

    Raggiunto

    09.4326

    Serbia, Montenegro e Kosovo

    100

     

    09.4327

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    100

     

    09.4328

    Croazia

    100

     


    Zucchero di importazione eccezionale e industriale

    Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Tipo

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4380

    Eccezionale

     

    09.4390

    Industriale

    100

     


    Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

    Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

    Campagna 2006/2007

    Numero d’ordine

    Paese

    % dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007

    Limite

    09.4365

    Bulgaria

    0

    Raggiunto

    09.4366

    Romania

    0

    Raggiunto


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