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Document 32007L0037

    Direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 , con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 161 del 22.6.2007, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. impl. da 32007L0046

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/37/oj

    22.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/60


    DIRETTIVA 2007/37/CE DELLA COMMISSIONE

    del 21 giugno 2007

    con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE (2) è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE di tipo istituito dalla direttiva 70/156/CEE.

    (2)

    La direttiva 2006/40/CE stabilisce che i veicoli attrezzati con impianti di condizionamento d'aria progettati per contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 siano oggetto di omologazione per quanto riguarda le emissioni degli impianti di condizionamento d'aria.

    (3)

    In seguito all'introduzione di tale procedimento di omologazione CE di tipo e dell'adozione del regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli, e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria (3), è necessario aggiungere nuovi elementi all'elenco esaustivo dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE e ai requisiti relativi al documento d'informazione per l'omologazione CE di tipo di veicolo dell'allegato III di tale direttiva.

    (4)

    Al fine di garantire la coerenza del procedimento di omologazione CE di tipo, i nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva devono essere applicati a decorrere dalla stessa data delle misure adottate conformemente alla direttiva 2006/40/CE e al regolamento (CE) n. 706/2007.

    (5)

    La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE sono modificati conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 gennaio 2008, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

    Applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

    (2)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

    (3)  Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

    1)

    All'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

    9.10.8.   Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: …

    9.10.8.1.   Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO (1)

    9.10.8.2.   Se SÌ, rispondere ai seguenti punti:

    9.10.8.2.1.   Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d'aria con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale dei componenti a tenuta:

    9.10.8.2.2.   Perdite del sistema di condizionamento d'aria:

    9.10.8.2.3.   In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc.): …

    9.10.8.2.4.   In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc): …

    9.10.8.3.   Perdita globale in g/anno del sistema completo: …»

    2)

    All'allegato II sono inseriti i seguenti punti:

    9.10.8.   Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: …

    9.10.8.1.   Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO (1)

    Se la risposta è sì, perdita globale in g/anno del sistema completo: …»


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