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Document 32007D0487
2007/487/EC: Commission Decision of 6 July 2007 on the allocation to the United Kingdom of additional days at sea within ICES division VIIe (notified under document number C(2007) 3212)
2007/487/CE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 2007 , relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe [notificata con il numero C(2007) 3212]
2007/487/CE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 2007 , relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe [notificata con il numero C(2007) 3212]
GU L 182 del 12.7.2007, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2007
relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe
[notificata con il numero C(2007) 3212]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/487/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato II C,
viste le richieste presentate dal Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il punto 7 dell’allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007 precisa il numero massimo di giorni in mare (192) in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm o reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm, possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008. |
(2) |
Il punto 9 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004. |
(3) |
Il Regno Unito ha trasmesso dati che mostrano che le navi che hanno cessato le attività a decorrere dal 1o gennaio 2004 hanno registrato una riduzione del 5,24 % dello sforzo di pesca messo in atto nel corso del 2003, preso come periodo di riferimento per le navi presenti nella zona e aventi a bordo sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. |
(4) |
Tenuto conto dei dati trasmessi e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 9.1, occorre assegnare al Regno Unito dieci giorni in mare aggiuntivi nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008 per le navi che detengono a bordo le suddette sfogliare. |
(5) |
Per motivi di chiarezza, la presente decisione rispecchia il numero totale di giorni aggiuntivi assegnati al Regno Unito e tiene conto dei dodici giorni in mare aggiuntivi precedentemente assegnati con la decisione 2006/461/CE della Commissione, del 26 giugno 2006, relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe (2), poiché tali giorni aggiuntivi rimangono assegnati per il 2007. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Regno Unito e avente a bordo sfogliare con dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, quale stabilito nella tabella I dell’allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007, è portato a 214 giorni all’anno.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).
(2) GU L 180 del 4.7.2006, pag. 25.