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Document 32007D0487

    2007/487/CE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 2007 , relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe [notificata con il numero C(2007) 3212]

    GU L 182 del 12.7.2007, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/487/oj

    12.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/33


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 luglio 2007

    relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe

    [notificata con il numero C(2007) 3212]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2007/487/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato II C,

    viste le richieste presentate dal Regno Unito,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il punto 7 dell’allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007 precisa il numero massimo di giorni in mare (192) in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm o reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm, possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

    (2)

    Il punto 9 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    (3)

    Il Regno Unito ha trasmesso dati che mostrano che le navi che hanno cessato le attività a decorrere dal 1o gennaio 2004 hanno registrato una riduzione del 5,24 % dello sforzo di pesca messo in atto nel corso del 2003, preso come periodo di riferimento per le navi presenti nella zona e aventi a bordo sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

    (4)

    Tenuto conto dei dati trasmessi e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 9.1, occorre assegnare al Regno Unito dieci giorni in mare aggiuntivi nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008 per le navi che detengono a bordo le suddette sfogliare.

    (5)

    Per motivi di chiarezza, la presente decisione rispecchia il numero totale di giorni aggiuntivi assegnati al Regno Unito e tiene conto dei dodici giorni in mare aggiuntivi precedentemente assegnati con la decisione 2006/461/CE della Commissione, del 26 giugno 2006, relativa all’assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe (2), poiché tali giorni aggiuntivi rimangono assegnati per il 2007.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Regno Unito e avente a bordo sfogliare con dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, quale stabilito nella tabella I dell’allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007, è portato a 214 giorni all’anno.

    Articolo 2

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 180 del 4.7.2006, pag. 25.


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