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Document 32007D0454

2007/454/CE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007 , che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 3183] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 172 del 30.6.2007, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/454/oj

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/87


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 3183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, e l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri è il 1o luglio 2007.

(2)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B nel caso sia confermata o sospettata la presenza di un focolaio della malattia. Tali aree sono elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE e comprendono territori della Repubblica ceca, dell'Ungheria e del Regno Unito. Detta decisione si applica fino al 30 giugno 2007.

(3)

La decisione 2006/416/CE, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (5) stabilisce l'applicazione di misure da parte dagli Stati membri che non hanno pienamente recepito le disposizioni della direttiva 2005/94/CE. Tale decisione si applica fino al 30 giugno 2007. Poiché gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2005/94/CE entro il 1o luglio 2007, le misure stabilite da tale direttiva sostituiranno i provvedimenti attualmente previsti dalla decisione 2006/416/CE.

(4)

Poiché si continua a registrare la presenza di focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N1, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono continuare ad applicarsi nei casi in cui tale virus venga individuato nel pollame, integrando in tal modo le misure della direttiva 2005/94/CE.

(5)

Data la situazione epidemiologica è opportuno estendere il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE al 30 giugno 2008.

(6)

I riferimenti alla decisione 2006/416/CE contenuti nella decisione 2006/415/CE vanno inoltre sostituiti con riferimenti alla direttiva 2005/94/CE.

(7)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/415/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicarsi in caso di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, adottate in conformità della direttiva 2005/94/CE.»

2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Aree A e B

1.   L'area di cui alla parte A dell'allegato (“area A”) è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.

2.   L'area di cui alla parte B dell'allegato (“area B”) è classificata come area a basso rischio comprendente l'intera zona ulteriore soggetta a restrizioni, o parti di essa, istituita in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE e che separa l'area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se tale parte è individuata, o dai paesi vicini.»

3)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce:

a)

un'area A conformemente alle prescrizioni giuridiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE;

b)

un'area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all'influenza aviaria.

Lo Stato membro interessato comunica le aree A e B alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.»

b)

All'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda in cui è confermata la presenza di un focolaio a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2005/94/CE; nonché»

4)

All'articolo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati a norma della direttiva 2005/94/CE, nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato assicura che:»

5)

All'articolo 12 la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

6)

Nell'allegato la data «30 giugno 2007» è sostituita dalla data «22 luglio 2007».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33), rettifica (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/434/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 70).

(5)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/119/CE (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22).


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