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Document 32007D0198

2007/198/Euratom: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007 , che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

GU L 90 del 30.3.2007, p. 58–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/198/oj

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

(2007/198/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo e quarto comma, e l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Grazie ad un sostegno, forte, costante e coordinato dei programmi di ricerca e formazione della Comunità economica europea dell'energia atomica («Euratom») così come allo sviluppo delle conoscenze e del capitale umano nei laboratori nazionali che operano nel campo della fusione, la Comunità, cooperando in particolare nel quadro dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), ha creato un programma unitario e pienamente integrato di ricerca nel settore della fusione che ha assunto un ruolo di preminenza internazionale nello sviluppo della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, ecologicamente responsabile e economicamente competitiva.

(2)

L'avvio del progetto JET (Toroide europeo comune) di ricerca sulla fusione nel 1978 (1), che ha conseguito o superato tutti i suoi obiettivi, dimostrando in particolare che enormi quantità di energia possono essere liberate dalla fusione in modo controllato, e che ha fatto registrare record mondiali in termini tanto di potenza che di energia generata dalla fusione, ha dato prova del valore aggiunto derivante dalla messa in comune di risorse e competenze a livello comunitario sotto forma di un'impresa comune.

(3)

La Comunità ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di un progetto internazionale che rappresenta una nuova tappa nel settore della fusione: il progetto ITER che è stato avviato nel 1988 mediante le attività di progettazione di massima (2), è continuato nel 1992 con le attività di progettazione ingegneristica (3), prolungate di tre anni nel 1998 (4) e seguite nel 1994 da un secondo accordo (5) che nel 2001 ha prodotto un progetto dettagliato, completo e pienamente integrato per un impianto di ricerca inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia da cui la Comunità potrebbe trarre importanti vantaggi, soprattutto nella prospettiva di assicurare la sicurezza e la diversità dei suoi approvvigionamenti energetici a lungo termine.

(4)

I sette partner dei negoziati relativi al progetto ITER (Euratom, Repubblica popolare cinese, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti), che assieme rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale, hanno concluso l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (6) (di seguito «accordo ITER») che crea l'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (di seguito «Organizzazione ITER»), la cui sede è a Saint-Paul-lès-Durance (Francia). L'Organizzazione ITER ha la piena responsabilità della costruzione, del funzionamento, della messa in esercizio e della disattivazione degli impianti ITER.

(5)

L'accordo ITER fa obbligo a tutte le parti di apportare contributi all'Organizzazione ITER per il tramite di idonei soggetti giuridici denominati «agenzie interne». Affinché la costruzione di ITER possa cominciare senza ritardi e dato che Euratom, in qualità di parte ospitante, avrà speciali responsabilità quale membro dell'organizzazione ITER, in termini sia di quota maggiore di contributi sia di preparazione del sito, è necessario che l'agenzia interna dell'Euratom sia istituita quanto prima.

(6)

Euratom e Giappone hanno concluso un accordo bilaterale per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «accordo con il Giappone sull'approccio allargato») che prevede attività complementari di ricerca congiunta sulla fusione nell'ambito di un «approccio allargato» volto alla realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione, come deciso in occasione dei negoziati sull'accordo ITER. L'accordo con il Giappone sull'approccio allargato prevede che le relative attività siano condotte dall'Euratom per il tramite della sua agenzia interna, in qualità di agenzia esecutiva.

(7)

Al fine di conseguire la massima sinergia e le maggiori economie di scala possibili, l'agenzia interna dell'Euratom, nel contesto di una «corsia preferenziale» verso la fusione esaminata da un gruppo di esperti indipendenti su richiesta dei ministri della Ricerca sotto presidenza belga, dovrebbe anche attuare un programma di attività a lungo termine volto a preparare la costruzione di reattori dimostrativi a fusione e degli impianti associati, per rafforzare la competitività europea a tale riguardo.

(8)

Nelle sue conclusioni del 26 e 27 novembre 2003, il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, ha autorizzato la Commissione a proporre la Francia come Stato ospitante e la località di Cadarache come sito di ITER e ha deciso che l'agenzia interna dell'Euratom sarà ubicata in Spagna.

(9)

L'importanza fondamentale del progetto ITER e delle attività che rientrano nell'approccio allargato per lo sfruttamento della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, ecologicamente responsabile ed economicamente competitiva rende necessario che l'agenzia interna dell'Euratom assuma la forma di un'impresa comune, come previsto nel capo 5 del trattato Euratom.

(10)

L'impresa comune, che sarebbe responsabile delle attività pubbliche di ricerca di interesse europeo e internazionale, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (7), e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), dell'articolo 22, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (9), e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10).

(11)

La presente decisione stabilisce, per la durata prevista per l'impresa comune, un riferimento finanziario che indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato Euratom.

(12)

L'impresa comune dovrebbe disporre, previa consultazione con la Commissione, del proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (di seguito «regolamento finanziario quadro»), che tenga conto delle sue specifiche necessità operative derivanti, in particolare, dai suoi obblighi internazionali.

(13)

Per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca, l'impresa comune dovrebbe essere aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso accordi di cooperazione con l'Euratom nel settore della fusione nucleare in virtù dei quali i loro rispettivi programmi sono associati a quelli dell'Euratom.

(14)

La proposta di decisione del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), così come il programma specifico che attua il citato programma quadro (di seguito «7PQ») pongono ITER al centro della strategia europea nel settore della fusione e disciplinano le modalità del contributo dell'Euratom, tramite l'impresa comune, all'Organizzazione ITER, alle attività che rientrano nell'approccio allargato e ad altre attività nell'ambito della preparazione dei reattori dimostrativi a fusione.

(15)

La necessità di garantire condizioni di lavoro stabili e parità di trattamento del personale, in considerazione dell'esperienza maturata con l'impresa comune JET, per attirare personale specializzato scientifico e tecnico del più alto livello, richiede che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) (di seguito «statuto dei funzionari») siano applicati a tutto il personale reclutato dall'impresa comune.

(16)

Atteso che l'impresa comune non è finalizzata al conseguimento di un obiettivo economico e che è responsabile della gestione della partecipazione di Euratom ad un progetto di ricerca internazionale di interesse pubblico, è necessario, ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (13) sia applicato all'impresa comune, al suo direttore e al suo personale.

(17)

Viste la natura particolare delle attività dell'impresa comune e la sua importanza per lo sviluppo della ricerca nel settore della fusione e per promuovere una gestione economica sana dei fondi pubblici che saranno erogati all'impresa comune, occorre che tutti i vantaggi previsti nell'allegato III del trattato siano accordati all'impresa comune.

(18)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune dovrebbe rispondere delle proprie azioni. Per quanto riguarda la composizione delle controversie in materia contrattuale, i contratti conclusi dall'impresa comune dovrebbero poter prevedere che giudice competente sia la Corte di giustizia.

(19)

In considerazione dei diritti e degli obblighi della Comunità enunciati al titolo II, capo 2, del trattato Euratom relativo alla diffusione delle cognizioni, l'impresa comune dovrebbe stabilire le opportune intese con la Commissione a tale riguardo.

(20)

Un accordo sulla sede deve essere concluso tra l'impresa comune e la Spagna per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dalla Spagna all'impresa comune.

(21)

La presente decisione tiene conto del risultato dello studio effettuato dalla Commissione e, in particolare, del parere positivo sulle proposte emesso dal comitato consultivo per il programma specifico di ricerca e formazione dell'Euratom nel settore nucleare (fusione),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione di un'impresa comune

1.   È costituita l'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) (di seguito «Impresa comune») per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.

2.   L'Impresa comune svolge i seguenti compiti:

a)

apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER;

b)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione;

c)

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

3.   L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna.

4.   L'Impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE, dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2

Membri

L'Impresa comune comprende i seguenti membri:

a)

l'Euratom, rappresentata dalla Commissione;

b)

gli Stati membri dell'Euratom;

c)

i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.

Articolo 3

Statuto

È adottato lo statuto dell'Impresa comune, quale riportato nell'allegato.

Articolo 4

Finanziamento

1.   Le risorse necessarie affinché l'Impresa comune possa adempiere ai suoi compiti sono individuate come segue:

a)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo l'accordo ITER;

b)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo l'accordo con il Giappone sull'approccio allargato;

c)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato.

2.   Le risorse dell'Impresa comune consistono in un contributo dell'Euratom, contributi dello Stato che ospita ITER, contributi annuali di associazione dei membri e contributi volontari dei membri dell'Impresa comune diversi dall'Euratom, nonché risorse supplementari.

3.   Le risorse complessive indicative ritenute necessarie per l'Impresa comune conformemente al paragrafo 1 ammontano a 9 653 milioni di EUR (14). Questa somma è ripartita come segue:

(in milioni di EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

di cui (2007-2011)

 

Valori costanti

Totale

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Il contributo indicativo totale dell'Euratom alle risorse di cui al paragrafo 3 è di 7 649 milioni di EUR, di cui un massimo del 15 % per spese amministrative. Questa somma è ripartita come segue:

(in milioni di EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

di cui 7PQ (2007-2011)

 

Valori costanti

Totale

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Articolo 5

Regolamento finanziario

1.   L'Impresa comune è dotata di un proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Il regolamento finanziario dell'Impresa comune (di seguito «regolamento finanziario») può discostarsi dal regolamento finanziario quadro laddove ciò sia necessario per tener conto delle specifiche esigenze operative dell'Impresa comune, previa consultazione con la Commissione.

2.   L'Impresa comune istituisce il proprio servizio di audit interno.

3.   Lo scarico sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

Articolo 6

Personale

Al personale dell'Impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di tale statuto dei funzionari.

Articolo 7

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Impresa comune, al suo direttore e al suo personale.

Articolo 8

Vantaggi

Gli Stati membri accordano all'Impresa comune tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato nell'ambito delle sue attività statutarie e durante l'intera esistenza dell'Impresa comune.

Articolo 9

Responsabilità e competenza della Corte di giustizia

1.   La responsabilità contrattuale dell'Impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria che possa essere prevista in un contratto concluso dall'Impresa comune.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Impresa comune risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei suddetti danni.

3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Impresa comune, comprese le decisioni del consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 del trattato.

4.   I pagamenti effettuati dall'Impresa comune con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell'Impresa comune e coperti dalle risorse dell'Impresa comune.

Articolo 10

Diffusione delle cognizioni

L'Impresa comune concorda con la Commissione le disposizioni appropriate che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, capo 2, del trattato.

Articolo 11

Accordo sulla sede

Un accordo sulla sede è concluso tra l'Impresa comune e la Spagna entro tre mesi dalla costituzione dell'Impresa comune.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978 relativa alla costituzione dell'impresa comune «Joint european Torus (JET) » (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 10). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/585/Euratom (GU L 282 del 20.10.1998, pag. 65).

(2)  Decisione 88/229/Euratom della Commissione (GU L 102 del 21.4.1988, pag. 31).

(3)  Decisione 92/439/Euratom della Commissione (GU L 244 del 26.8.1992, pag. 13).

(4)  Decisione 98/704/Euratom del Consiglio (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 61).

(5)  Decisione 94/267/Euratom della Commissione (GU L 114 del 5.5.1994, pag. 25).

(6)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

(7)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

(9)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).

(13)  GU 152 del 13.7.1967, pag. 13. Protocollo modificato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza.

(14)  Tutte le cifre sono espresse in valore corrente, salvo menzione contraria, e subordinate all’adozione dei corrispondenti bilanci per i programmi comunitari di ricerca e formazione a norma dell'articolo 7 del trattato.


ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE EUROPEA PER ITER E LO SVILUPPO DELL'ENERGIA DA FUSIONE

(FUSION FOR ENERGY)

Articolo 1

Nome, sede, membri

1.   Il nome dell'impresa comune è «Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)» (di seguito «Impresa comune»).

2.   L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna.

3.   Sono membri dell'Impresa comune:

a)

la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom»);

b)

gli Stati membri dell'Euratom;

c)

i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.

Articolo 2

Obiettivi

L'Impresa comune persegue i seguenti obiettivi:

1)

apportare il contributo dell'Euratom all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (di seguito «Organizzazione ITER»), conformemente all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «accordo ITER»);

2)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione (di seguito «attività che rientrano nell'approccio allargato»), conformemente all'accordo bilaterale per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «accordo con il Giappone sull'approccio allargato»);

3)

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'Impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF»).

Articolo 3

Attività

1.   In qualità di agenzia interna dell'Euratom per ITER, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom nei confronti dell'organizzazione ITER in conformità dell'accordo ITER e per l'intera durata dello stesso. In particolare, l'Impresa comune:

a)

sovrintende alla preparazione del sito per il progetto ITER;

b)

fornisce all'organizzazione ITER componenti, attrezzature, materiali e altre risorse;

c)

gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti nei confronti dell'organizzazione ITER, in particolare le procedure relative alla garanzia di qualità;

d)

prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom allo sfruttamento scientifico e tecnico del progetto ITER;

e)

coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico a sostegno del contributo dell'Euratom all'organizzazione ITER;

f)

apporta il contributo finanziario dell'Euratom all'organizzazione ITER;

g)

prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione dell'organizzazione ITER;

h)

garantisce l'interfaccia con l'organizzazione ITER e svolge ogni altra attività a sostegno dell'accordo ITER.

2.   In qualità di agenzia esecutiva nel contesto dell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato. In particolare, l'Impresa comune:

a)

fornisce componenti, attrezzature, materiali e altre risorse per le attività che rientrano nell'approccio allargato;

b)

prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom all'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;

c)

coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico;

d)

apporta il contributo finanziario dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato;

e)

prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;

f)

svolge qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento degli obblighi dell'Euratom derivanti dall'accordo con il Giappone sull'approccio allargato.

3.   In preparazione della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'IFMIF, l'Impresa comune prepara e coordina un programma di attività di ricerca, sviluppo e progettazione diverse dalle attività che rientrano nel progetto ITER e nell'approccio allargato.

4.   L'Impresa comune svolge qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 2, comprese le attività di sensibilizzazione del pubblico all'Impresa comune e alla sua finalità istituzionale.

Articolo 4

Personalità giuridica

L'Impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Impresa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può, in particolare, concludere contratti, ottenere licenze, acquistare o alienare beni mobili e immobili, contrarre prestiti e stare in giudizio.

Articolo 5

Organi

1.   Gli organi dell'Impresa comune sono il consiglio di direzione e il direttore.

2.   Il consiglio di direzione è assistito dal comitato esecutivo in conformità dell'articolo 7.

3.   Il consiglio di direzione e il direttore consultano il consiglio o i consigli di programma scientifico a norma dell'articolo 9.

Articolo 6

Consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è responsabile della supervisione dell'Impresa comune nel conseguimento dei suoi obiettivi stabiliti all'articolo 2 e assicura una stretta collaborazione tra l'Impresa comune e i suoi membri nell'espletamento delle attività della stessa.

2.   Ciascun membro dell'Impresa comune è rappresentato in seno al consiglio di direzione da due membri, uno dei quali possiede una competenza scientifica e/o tecnica nei settori connessi con le attività dell'Impresa comune.

3.   Il consiglio di direzione formula raccomandazioni e prende decisioni su qualsiasi questione, affare o aspetto che rientra nel campo del presente Statuto e conformemente allo stesso. In particolare, il consiglio di direzione:

a)

approva le proposte di modifica del presente statuto a norma dell'articolo 21;

b)

delibera su tutte le questioni deferitegli dal comitato esecutivo;

c)

nomina il presidente e i membri del comitato esecutivo;

d)

adotta il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse e l'organigramma del personale nonché il piano per la politica del personale;

e)

adotta il bilancio annuale, approva i conti annuali, comprese le parti specifiche relative alle spese amministrative e per il personale, e dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento finanziario;

f)

esercita nei confronti del direttore i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

g)

approva la struttura organizzativa fondamentale dell'Impresa comune;

h)

adotta il regolamento finanziario comune e le sue modalità di esecuzione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

i)

adotta le modalità di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 4, riguardanti il personale;

j)

adotta norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'Organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;

k)

adotta e applica misure e orientamenti atti a combattere le frodi e le irregolarità, e a gestire i potenziali conflitti di interesse;

l)

approva l'accordo sulla sede tra l'Impresa comune e la Spagna (di seguito «lo Stato ospitante») di cui all'articolo 18;

m)

decide gli acquisti, le vendite, l'accensione di ipoteche sui beni fondiari e altri diritti reali, così come la costituzione di cauzioni o garanzie, il rilevamento di quote di partecipazione in altre imprese o istituzioni e la concessione o la contrazione di prestiti;

n)

approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e altre istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali;

o)

approva le relazioni annuali di attività sui progressi dell'Impresa comune per quanto riguarda i suoi programmi di lavoro e le sue risorse;

p)

adotta norme relative alla politica industriale, ai diritti di proprietà intellettuale e alla diffusione delle informazioni, d'intesa con la Commissione;

q)

istituisce il consiglio o i consigli di programma scientifico e ne nomina i membri;

r)

esercita tutti gli altri poteri e assume tutte le altre funzioni, compresa la costituzione di organi ausiliari, come necessario per l'esercizio delle sue funzioni in vista del conseguimento degli obiettivi.

4.   I voti attribuiti ai membri dell'Impresa comune sono riportati nell'allegato I. I voti dei singoli membri sono indivisibili.

5.   Le decisioni del consiglio di direzione di cui al paragrafo 3, lettera a), sono prese all'unanimità.

Le decisioni del consiglio di direzione di cui al paragrafo 3, lettere da b) a m), sono prese a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Salvo indicazione contraria, tutte le altre decisioni del consiglio di direzione sono prese a maggioranza semplice del totale dei voti.

6.   L'Euratom ha il diritto di formulare una riserva su una decisione del consiglio di direzione qualora ritenga che essa sia contraria al diritto comunitario, compresi in particolare gli impegni internazionali derivanti dall'accordo internazionale ITER. L'Euratom fornisce una debita motivazione giuridica di tale riserva.

In questo caso la decisione è sospesa e deferita alla Commissione per un controllo di legittimità, unitamente al parere del consiglio di direzione.

La Commissione può prendere una decisione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui essa è stata adita; superato tale termine la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata.

Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione e prende una decisione finale.

7.   Il consiglio di direzione elegge il presidente tra i suoi membri su proposta dell'Euratom, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta.

8.   Il consiglio di direzione si riunisce su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno. Il consiglio di direzione può anche essere convocato su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, o su richiesta del direttore o dell'Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell'Impresa comune.

9.   Salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore dell'Impresa comune e il presidente del comitato esecutivo partecipano alle riunioni del consiglio di direzione.

10.   Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno e approva il regolamento interno del comitato esecutivo a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Articolo 7

Comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2.   Il comitato esecutivo si compone di tredici membri nominati dal consiglio di direzione fra professionisti di riconosciuta levatura e provata esperienza nei settori scientifici, tecnici e finanziari pertinenti alle funzioni di cui al presente articolo. Uno dei membri del comitato esecutivo rappresenta l'Euratom.

3.   In particolare, il comitato esecutivo:

a)

approva l'attribuzione dei contratti conformemente al regolamento finanziario;

b)

formula osservazioni e rivolge raccomandazioni al consiglio di direzione sulle proposte riguardanti il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse, il bilancio e i conti annuali redatti dal direttore;

c)

sottopone al consiglio di direzione, su richiesta dell'Euratom o a maggioranza dei membri, le decisioni di attribuzione di contratti o qualsiasi altra decisione di cui è incaricato.

4.   Ciascun membro del comitato esecutivo dispone di un voto.

5.   Salvo indicazione contraria, le decisioni del comitato esecutivo richiedono la maggioranza di nove voti favorevoli.

6.   Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni due anni, almeno la metà dei membri è rinnovata.

7.   Alla scadenza del loro mandato, i membri rimangono in funzione fino al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. In caso di dimissioni di un membro, l'interessato rimane in funzione fino alla sua sostituzione.

8.   Il presidente del comitato esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

9.   Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente, almeno sei volte all'anno. Il comitato esecutivo può anche essere convocato su richiesta di almeno tre membri, o su richiesta del direttore o dell'Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell'Impresa comune.

10.   Il presidente del comitato esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di direzione, salvo decisione contraria del consiglio di direzione.

11.   Il comitato esecutivo adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.

Articolo 8

Il direttore

1.   Il direttore è il massimo responsabile della gestione delle attività correnti dell'Impresa comune, nonché suo rappresentante legale.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di direzione, che lo sceglie da un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito all'invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale e in altri organi di stampa o su siti Internet. Il direttore è nominato per un periodo di cinque anni. Il consiglio di direzione può rinnovare il mandato per un ulteriore periodo di cinque anni al massimo su proposta dell'Euratom che effettua una previa valutazione dello svolgimento del mandato da parte del direttore nel corso del precedente periodo.

3.   Il direttore è soggetto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di tali comunità stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/1968 (di seguito «statuto dei funzionari»), salvo ove disposto diversamente dal presente statuto.

4.   Il direttore attua i programmi di lavoro e dirige l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3. Comunica al consiglio di direzione, al comitato esecutivo, al consiglio o ai consigli di programma scientifico e a ciascun organo ausiliario tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

In particolare, il direttore:

a)

organizza, dirige e sorveglia il personale ed esercita nei confronti del personale i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina;

b)

definisce la struttura organizzativa di base dell'Impresa comune e la sottopone al consiglio di direzione, per approvazione;

c)

elabora e aggiorna regolarmente il piano del progetto, i programmi di lavoro dell'Impresa comune, così come il piano per la politica del personale;

d)

elabora, conformemente all'accordo ITER e all'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, le norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;

e)

elabora, in conformità del regolamento finanziario, il piano previsionale delle risorse e i progetti di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico dell'Impresa comune;

f)

dà esecuzione al bilancio, tiene i registri di inventario e redige i conti annuali, in conformità del regolamento finanziario;

g)

assicura l'applicazione di una sana gestione finanziaria e controlli interni;

h)

stabilisce le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla politica industriale e alla diffusione di cognizioni;

i)

elabora la relazione di attività annuale sui progressi delle attività dell'Impresa comune iscritte nei programmi di lavoro e il piano previsionale delle risorse;

j)

elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dal comitato esecutivo;

k)

assiste il consiglio di direzione, il comitato esecutivo e ciascun organo ausiliario assumendone la segreteria;

l)

partecipa alle riunioni del consiglio di direzione, salvo decisione contraria di quest'ultimo, e partecipa alle riunioni del comitato esecutivo;

m)

provvede a che l'Impresa comune disponga delle competenze scientifiche e tecniche necessarie allo sviluppo delle sue attività;

n)

conduce altre attività e, se necessario, formula altre proposte al consiglio di direzione volte al conseguimento degli obiettivi dell'Impresa comune.

Articolo 9

Consiglio di programma scientifico

1.   Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio o dei consigli di programma scientifico. Il presidente del consiglio o dei consigli di programma scientifico è eletto fra i suoi membri.

2.   I consigli di programma scientifico trasmettono al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il loro parere sull'adozione e l'attuazione del piano di progetto e dei programmi di lavoro.

Articolo 10

Personale

1.   Il personale dell'Impresa comune assiste il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è di norma composto da cittadini dei membri dell'Impresa comune.

2.   Al personale dell'Impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto.

Il consiglio di direzione, di concerto con la Commissione, adotta le disposizioni di applicazione necessarie, conformemente agli accordi di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Impresa comune esercita nei confronti del suo personale i poteri che sono attribuiti all'autorità investita del potere di nomina.

4.   Il consiglio di direzione può adottare disposizioni che permettono di distaccare presso l'Impresa comune esperti nazionali dei suoi membri.

Articolo 11

Programmi di lavoro e piano previsionale delle risorse

Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e i programmi di lavoro e il bilancio annuali dettagliati. Un programma di lavoro è elaborato per ciascuno dei gruppi di attività dell'Impresa comune, come indicato all'articolo 3.

Articolo 12

Risorse

1.   Le risorse dell'Impresa comune consistono in un contributo dell'Euratom, in contributi annuali di associazione e contributi volontari dei membri diversi dall'Euratom, in contributi dello Stato che ospita ITER e in risorse addizionali:

a)

il contributo dell'Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato;

b)

i contributi annuali dei membri assumono la forma di contributi finanziari e sono messi a disposizione conformemente all'allegato II;

c)

i contributi volontari possono essere effettuati in denaro o in natura e non sono considerati come contributi annuali dei membri;

d)

contributi dello Stato che ospita ITER;

e)

risorse addizionali possono essere ricevute alle condizioni approvate dal consiglio di direzione.

2.   Le risorse dell'Impresa comune sono destinate unicamente al conseguimento dei suoi obiettivi come definiti all'articolo 2. Il valore dei contributi in natura è determinato dall'Impresa comune. Fatto salvo l'articolo 19, nessun pagamento è effettuato a favore dei membri dell'Impresa comune come ripartizione di un'eventuale eccedenza delle risorse rispetto alle spese dell'Impresa comune.

Articolo 13

Regolamento finanziario

1.   Il consiglio di direzione adotta il regolamento finanziario e le relative norme di applicazione.

2.   Il regolamento finanziario dispone le norme per la redazione e l'attuazione del bilancio dell'Impresa comune.

3.   Il regolamento finanziario è conforme ai principi generali enunciati nell'allegato III.

Articolo 14

Relazione annuale di attività

La relazione annuale di attività descrive l'attuazione dei programmi di lavoro da parte dell'Impresa comune. Indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale di attività è elaborata dal direttore, approvata dal consiglio di direzione e inviata ai membri, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 15

Conti annuali e vigilanza

1.   Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, i conti provvisori dell'Impresa comune sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (di seguito «Corte dei conti»).

La Corte dei conti, entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, presenta le sue osservazioni sui conti provvisori dell'Impresa comune.

Nei sei mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi dell'Impresa comune alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che agisce a maggioranza qualificata, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio n.

2.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1), gode nei confronti dell'Impresa comune e dell'insieme del suo personale degli stessi poteri che può esercitare sui servizi della Commissione. Non appena costituita, l'Impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF (2). Il consiglio di direzione approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

3.   Tutte le decisioni adottate e i contratti stipulati dall'Impresa comune prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

Articolo 16

Adesione

1.   All'atto dell'adesione all'Euratom, ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diventa membro dell'Impresa comune.

2.   Qualsiasi paese terzo che concluda, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione con l'Euratom che associa i suoi rispettivi programmi di ricerca e i programmi dell'Euratom, ed esprime il desiderio partecipare all'Impresa comune, ne diventa membro.

Articolo 17

Durata

L'Impresa comune è costituita per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.

Articolo 18

Sostegno dello Stato ospitante

Lo Stato ospitante e l'Impresa comune concludono un accordo di sede avente per oggetto, in particolare, il sito e il sostegno da fornire.

Articolo 19

Liquidazione

1.   Al termine del periodo di cui all'articolo 17 o a seguito di una decisione del Consiglio, l'Impresa comune è sciolta.

2.   Ai fini della procedura di liquidazione dell'Impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal consiglio di direzione.

3.   Nel corso della liquidazione l'Impresa comune restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 18.

4.   Una volta restituiti conformemente al paragrafo 3 tutti gli articoli che hanno fornito sostegno fisico all'Impresa comune, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'Impresa comune e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'Impresa comune.

Articolo 20

Proprietà e cessione di diritti

1.   L'Impresa comune è proprietaria di tutte le risorse materiali, immateriali e finanziarie create o acquisite da essa, salvo accordo contrario tra la Commissione e l'Impresa comune.

2.   I membri e le loro organizzazioni nazionali per la fusione offrono gratuitamente all'Impresa comune i titoli, diritti e obblighi che derivano da contratti stipulati e da ordinativi fatti dall'Euratom o con il sostegno di questo in relazione con le attività dell'Impresa comune prima della sua costituzione.

3.   L'Impresa comune può subentrare in ogni contratto o ordinativo di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Modifiche

1.   Qualsiasi membro dell'Impresa comune può presentare al consiglio di direzione una proposta di modifica del presente statuto.

Tuttavia è l'Euratom che presenta le proposte per le modifiche del sistema e dei diritti di voto e per stabilire i diritti di voto dei nuovi membri.

2.   La proposta è presentata alla Commissione, previa approvazione del consiglio di direzione.

3.   La Commissione presenterà al Consiglio una proposta di approvazione di dette modifiche, ai sensi dell'articolo 50 del trattato.

Articolo 22

Composizione delle controversie

1.   Fatto salvo l'articolo 154 del trattato, qualsiasi controversia tra membri dell'Impresa comune o tra uno o più membri dell'Impresa comune e l'Impresa comune, che verta sull'interpretazione o sull'applicazione del presente statuto, e che non è risolta con la mediazione del consiglio di direzione può, su richiesta di qualsiasi parte nella controversia, essere sottoposta ad un tribunale arbitrale.

2.   Il tribunale arbitrale è costituito in ciascun caso particolare. È composto da tre membri designati congiuntamente dalle controparti nella controversia. I membri del tribunale arbitrale eleggono il loro presidente tra i membri stessi.

3.   Se le controparti in una controversia non designano i membri del tribunale arbitrale nei due mesi successivi alla richiesta di deferimento della controversia ad un tribunale arbitrale, o se, nel mese successivo alla designazione dei membri, questi non eleggono il presidente, i membri in causa o il presidente sono designati dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su richiesta di una delle parti nella controversia.

4.   Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti e definitive.


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

ALLEGATO I DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

DIRITTI DI VOTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE

I diritti di voto dei membri del consiglio di direzione sono ripartiti come segue:

Euratom

5

Austria

2

Belgio

2

Bulgaria

1

Cipro

1

Repubblica ceca

2

Danimarca

2

Estonia

1

Finlandia

2

Francia

5

Grecia

2

Germania

5

Ungheria

2

Irlanda

2

Italia

5

Lettonia

2

Lituania

2

Lussemburgo

1

Malta

1

Polonia

3

Portogallo

2

Romania

2

Slovacchia

2

Slovenia

2

Svezia

2

Svizzera

2

Spagna

3

Paesi Bassi

2

Regno Unito

5

ALLEGATO II DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

CONTRIBUTI ANNUALI DEI MEMBRI

1.

I membri diversi dall'Euratom versano un contributo annuale all'Impresa comune.

2.

La somma totale dei contributi annuali per l'anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l'amministrazione dell'Impresa comune previsto per detto anno, approvato dal consiglio di direzione.

3.

La somma totale dei contributi annuali non supera il 10 % delle risorse annue necessarie per l'amministrazione dell'Impresa comune, come indicato al punto 2.

4.

Il contributo annuale di ciascuno membro, salvo decisione contraria del consiglio di direzione all'unanimità, è composto dalle seguenti voci:

a)

un contributo minimo dello 0,1 % della somma totale dei contributi annuali fissata al punto 2;

b)

un contributo aggiuntivo calcolato in proporzione alla partecipazione finanziaria dell'Euratom (1) (espressa in euro) alle spese dei membri nell'ambito del programma comunitario di ricerca nel settore della fusione, per l'anno n-2, senza includere il suo contributo volontario agli obblighi dell'Euratom previsto nell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato.


(1)  Esclusa la partecipazione finanziaria dell'Euratom al funzionamento del JET.

ALLEGATO III DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

1.

Il regolamento finanziario è conforme ai principi di bilancio seguenti:

a)

l'unità e la verità del bilancio;

b)

l'annualità;

c)

l'equilibrio;

d)

l'unità di conto;

e)

l'universalità;

f)

la specializzazione;

g)

la sana gestione finanziaria;

h)

la trasparenza.

2.

L'Impresa comune attua norme e meccanismi di controllo interno, comprese le norme per i circuiti finanziari e le procedure applicabili alle operazioni finanziarie.

3.

L'Impresa comune istituisce un'unità di audit interno.

4.

In deroga al principio di equilibrio di cui al punto 1, lettera c), l'Impresa comune ha la possibilità di contrarre prestiti ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, previa approvazione del consiglio di direzione e alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario.

5.

Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a)

l'esercizio finanziario, che comincia il primo giorno di gennaio e si conclude l'ultimo giorno di dicembre;

b)

le norme e procedure per il piano di progetto pluriennale e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di cinque anni;

c)

le norme e procedure per i programmi di lavoro annuali e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di due anni;

d)

le norme e procedure applicabili alla preparazione e all'adozione dei bilanci annuali, così come alla loro attuazione, comprese le procedure per gli impegni e i pagamenti;

e)

i principi applicabili al recupero e agli interessi prodotti dai fondi apportati dai membri;

f)

le norme e procedure applicabili al controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati, con particolare riferimento ai massimali al di sotto dei quali il direttore può attribuire contratti con o senza l'approvazione del comitato esecutivo;

g)

le norme e procedure applicabili al metodo di calcolo e di trasferimenti dei pagamenti che corrispondono ai contributi dei membri all'Impresa comune;

h)

le norme e procedure applicabili alla gestione delle risorse, comprese le procedure di acquisto, di vendita e di fissazione del valore delle attività materiali e immateriali;

i)

le norme e procedure applicabili alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e presentazione del bilancio consuntivo annuale;

j)

le norme e procedure applicabili alla gestione dei conflitti di interesse e alla notifica dei sospetti di irregolarità e di frodi.

6.

L'Impresa comune tiene la contabilità di esercizio nel rispetto delle norme contabili internazionali e delle norme internazionali di informazione finanziaria. Le entrate e le uscite sono gestite e contabilizzate separatamente nei conti annuali, che includono l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti di bilancio e delle spese amministrative. L'Impresa comune non tiene alcuna contabilità separata in funzione dell'origine dei membri, ma contabilizza i contributi annuali ricevuti e le attività intraprese.

7.

Il piano di costituzione dell'Impresa comune è stabilito d'intesa con la Commissione e ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

8.

La stima delle entrate e delle spese, assieme ai bilanci operativi, e il bilancio consuntivo dell'Impresa comune per ciascun esercizio finanziario sono sottoposti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

9.

L'Impresa comune adotta disposizioni e norme che formano un sistema di appalti pubblici integrato e compatibile con quello dell'Organizzazione ITER, che tenga altresì conto delle specifiche esigenze operative dell'Impresa comune che derivano, tra l'altro, da impegni internazionali; detto sistema permette in tal modo all'Impresa comune di espletare efficacemente e tempestivamente le programmate attività di aggiudicazione degli appalti pubblici.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE,Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


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