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Document 32007D0009

    Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006 , che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2006) 6574] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 7 del 12.1.2007, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 1–2 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2019; abrog. impl. da 32019D0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/9(1)/oj

    12.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 7/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2006

    che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

    [notificata con il numero C(2006) 6574]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/9/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) è stata adottata a fronte della presenza di tale malattia in Italia. Essa stabilisce norme di polizia sanitaria per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute e non riconosciute indenni da tale malattia.

    (2)

    Alla luce delle informazioni fornite ora dall'Italia, le misure fissate nella decisione 2005/779/CE concernenti la sorveglianza delle aziende e dei centri di raccolta di suini, in particolare per quanto riguarda le prove e i campionamenti da effettuare, devono essere rafforzate per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, deve essere limitato il trasporto dei suini da aziende e regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

    (3)

    La decisione 2005/779/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/779/CE è modificata come segue:

    1)

    Nell'articolo 5, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla frase seguente:

    «2.   Nelle aziende in cui sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.»

    2)

    L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

    1.   L’Italia provvede a che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano messe in atto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 nelle regioni non riconosciute indenni da tale malattia.

    2.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui sono allevati suini da riproduzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    3.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all'anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.

    4.   Nei centri di raccolta dei suini, un campione di feci per le prove virologiche è prelevato ogni due mesi in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.

    I suini non sono possono essere trasferiti dai centri di raccolta fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo.»

    3)

    L'articolo 7 è modificato come segue:

    a)

    Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'Italia provvede a che i paragrafi 3 e 4 siano rispettati per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale.»

    b)

    Il paragrafo 2 è soppresso.

    c)

    I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Il trasposto di suini da un'azienda non riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini è vietato fino al momento in cui essa è riconosciuta indenne da tale malattia.

    4.   È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.»

    4)

    Nell'articolo 8 il punto e) è sostituito dal seguente:

    «e)

    il prelievo di campioni e le prove sierologiche sono effettuati nel modo seguente:

    i)

    i suini presenti nell’azienda di destinazione sono sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica è effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; il prelievo comprende i suini trasferiti nell'azienda di destinazione e i suini non possono essere trasferiti dall’azienda di destinazione fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;

    ii)

    per i suini trasportati a un macello, nei 10 giorni che precedono il trasferimento è effettuato un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % delle malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; i suini non possono essere trasferiti dall'azienda di provenienza fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28.


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