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Document 32006R2025

Regolamento (CE) n. 2025/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 312M del 22.11.2008, p. 270–273 (MT)
GU L 384 del 29.12.2006, p. 81–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2025/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/81


REGOLAMENTO (CE) N. 2025/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere c) e n),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito delle modifiche delle norme di ammissibilità per la canapa nell'ambito del regime di pagamento unico, introdotte dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 953/2006 (2) del Consiglio, occorre modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande. In base all'esperienza acquisita appare inoltre opportuno semplificare o chiarire alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

Dal 2007, come uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è consentita la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibre. In tale contesto non è più richiesto un contratto o un impegno per la canapa prodotta. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(3)

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per sua natura non è riferito alla superficie agricola. Non è quindi opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 relative alla domanda unica si applichino a tale regime. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande. Inoltre, poiché gli agricoltori non sono più tenuti a dichiarare separatamente le superfici utilizzate per la produzione di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero, occorre abolire le disposizioni concernenti il prelievo di campioni di controllo supplementari per gli agricoltori che richiedono l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

(4)

Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento siano ammissibili non solo per il regime del pagamento unico ma anche per tutti i regimi di aiuto per superficie.

(5)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. Per garantire parità di trattamento agli agricoltori che non dispongono di tutta la superficie a riposo richiesta per attivare tutti i loro diritti di ritiro, è opportuno chiarire le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

(6)

Le riduzioni dei pagamenti da applicare mediante detrazioni dai pagamenti da effettuarsi nei tre anni successivi nonché il recupero di importi indebitamente erogati sono possibili solo per i pagamenti previsti nell’ambito dei titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno che le detrazioni e i recuperi siano possibili anche per i pagamenti effettuati nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 di tale regolamento.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:

1)

All'articolo 2, il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«12)

“regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter del medesimo regolamento;»

2)

l'articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o canapa destinata alla produzione di fibre in conformità dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica deve recare:

a)

tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

b)

un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c)

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (4), in particolare dell'articolo 12.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate in conformità della presente disposizione. Sulle etichette rispedite deve essere indicato che sono utilizzate per una domanda.

Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica contiene una copia del contratto o dell'impegno di cui al predetto articolo, a meno che gli Stati membri abbiano previsto che tale copia possa essere presentata in una data successiva, non posteriore al 15 settembre.

b)

il paragrafo 13 è soppresso.

3)

Il capitolo III bis è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO III bis

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO, AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO

Articolo 17 bis

Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero

1.   Per ottenere il pagamento per lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 sexies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del predetto regolamento e il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare:

a)

l'identità dell'agricoltore;

b)

una dichiarazione in cui l'agricoltore attesta di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero contiene inoltre una copia del contratto di consegna di cui all'articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero, per l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Finlandia e della Svezia, al 15 giugno.

Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.»

4)

All'articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

nel secondo comma, la lettera e) è soppressa;

b)

il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»

5)

All'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Ad integrazione del paragrafo 2, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento.»

6)

All'articolo 50, paragrafo 4, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

«a)

qualora un agricoltore non dichiari tutta la superficie disponibile per l'attivazione dei suoi diritti di ritiro ma dichiari, contemporaneamente, una superficie per l'attivazione di altri diritti, si considera superficie dichiarata a riposo una superficie corrispondente ai diritti di ritiro non dichiarati;

b)

una superficie dichiarata a riposo che non risulta essere o risulta non essere a riposo è considerata superficie non determinata.»

7)

All'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

8)

All'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

9)

All’articolo 53, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

10)

L'articolo 59 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

b)

al paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

11)

All'articolo 60, paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

12)

All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

«Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo all’anno dell'accertamento.»

13)

All'articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione del corrispondente importo da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti versati all'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1187/2006 (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 14).

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


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