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Document 32006R2022

    Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nel settore dei cereali

    GU L 384 del 29.12.2006, p. 70–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 312M del 22.11.2008, p. 265–269 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2022/oj

    29.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 384/70


    REGOLAMENTO (CE) N. 2022/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2006

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, alla qualifiche del richiedente e al rilascio dei certificati. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

    (3)

    I regolamenti (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi (3), (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (4), (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (5), e (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (6), contengono disposizioni che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Occorre pertanto adattare i suddetti regolamenti al fine di sopprimere le norme divergenti, precisare i numeri d'ordine di ciascun contingente e sottocontingente e ridefinire ove necessario le norme specifiche applicabili, in particolare per la compilazione delle domande di titoli, il loro rilascio, la durata di validità e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

    (4)

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario è opportuno mantenere la periodicità di presentazione delle offerte prevista dai regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006, e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 su questo punto. Inoltre, al fine di garantire la parità di accesso degli operatori, è opportuno mantenere la sanzione prevista per la presentazione di domande multiple.

    (5)

    Al fine di semplificare i regolamenti sopra citati è opportuno sopprimere le disposizioni già previste nei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali (ossia, oltre al regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), e il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (8) nonché le disposizioni che non risultano più applicabili.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006.

    (7)

    Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

    (8)

    Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande di cui ai regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 cade in un giorno festivo. È dunque opportuno disporre che gli operatori possano presentare le prime domande solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e che questo primo periodo di presentazione delle domande si concluda entro lunedì 8 gennaio 2007. Occorre inoltre precisare che le domande di titoli d'importazione relative a questo primo periodo dovranno essere trasmesse alla Commissione entro lunedì 8 gennaio 2007.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è così modificato:

    1)

    All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione (9) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (10), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

    2)

    All'articolo 3, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

    a)

    sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 31 marzo — 594 597 tonnellate;

    b)

    sottoperiodo n. 2: dal 1o aprile al 30 giugno — 594 597 tonnellate;

    c)

    sottoperiodo n. 3: dal 1o luglio al 30 settembre — 594 597 tonnellate;

    d)

    sottoperiodo n. 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre — 594 596 tonnellate.

    4.   In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.»

    3)

    L'articolo 4 è soppresso.

    4)

    L'articolo 4 bis è soppresso.

    5)

    L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

    Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

    2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

    per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il sottocontingente interessato,

    per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.

    Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

    3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d'ordine, ciascuna domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

    4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

    6)

    L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

    7)

    L'articolo 7 è soppresso.

    8)

    L'articolo 8 è soppresso.

    9)

    L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella “Sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

    10)

    L'allegato è soppresso.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è così modificato:

    1)

    L'articolo 2 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SH (ex) 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio (numero d'ordine 09.4061).»

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione (11) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

    2)

    L'articolo 3 è soppresso.

    3)

    All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    la prova o le prove di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006;».

    4)

    L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

    Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo lunedì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles).

    2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

    3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

    4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

    5)

    L'articolo 11 è soppresso.

    6)

    L'articolo 12 è soppresso.

    7)

    L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 20, il nome del prodotto trasformato che deve essere fabbricato a partire dai cereali in questione.»

    8)

    L'allegato II è soppresso.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 2305/2003 è così modificato:

    1)

    All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (13), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

    2)

    L'articolo 2 è soppresso.

    3)

    L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

    Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

    2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

    3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

    4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

    4)

    L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

    5)

    L'articolo 5 è soppresso.

    6)

    L'articolo 6 è soppresso.

    7)

    L'articolo 7 è soppresso.

    8)

    L'allegato è soppresso.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 969/2006 è così modificato:

    1)

    All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (14), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

    2)

    L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

    a)

    sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 30 giugno — 121 037 tonnellate;

    b)

    sottoperiodo n. 2: dal 1o luglio al 31 dicembre — 121 037 tonnellate.

    2.   In caso di esaurimento dei quantitativi per il sottoperiodo n. 1, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.»

    3)

    L'articolo 3 è soppresso.

    4)

    L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

    Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

    2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

    Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

    3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

    4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

    5)

    L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

    6)

    L'articolo 6 è soppresso.

    7)

    L'articolo 7 è soppresso.

    8)

    L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella “Sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

    9)

    All'articolo 10 è soppressa la seconda frase.

    10)

    L'articolo 11 è soppresso.

    11)

    Gli allegati I e II sono soppressi.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).

    (4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

    (5)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 970/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 49).

    (6)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

    (7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

    (8)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

    (9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

    (10)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

    (11)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

    (12)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

    (13)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

    (14)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13


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