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Document 32006R1114
Commission Regulation (EC) No 1114/2006 of 20 July 2006 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1114/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1114/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 199 del 21.7.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 143–145
(MT)
In force
21.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato al presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).
ALLEGATO
Designazione della merce |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13. Non può essere considerato un medicamento di cui alla voce 3004, poiché non soddisfa i requisiti di cui alla nota supplementare 1 del capitolo 30. Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Il prodotto non può essere considerato un medicamento della voce 3004 poiché non soddisfa i requisiti stabiliti alla nota supplementare 1 del capitolo 30. Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Il prodotto non può essere considerato un medicamento di cui al capitolo 30. Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Il prodotto non può essere considerato un collutorio di cui alla voce 3306, non essendo presentato come prodotto chiaramente specifico per tale uso (cfr. le note esplicative del SA, regole generali, quarto paragrafo, lettera b), del capitolo 33). Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13. Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
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3306 90 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 della sezione VI, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 3306 e 3306 90 00. Il prodotto è presentato chiaramente come prodotto specifico per l’igiene orale (cfr. le note esplicative del SA relative al capitolo 33, regole generali, paragrafo 4, lettera b). |