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Document 32006R1114

Regolamento (CE) n. 1114/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 199 del 21.7.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 143–145 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1114/oj

21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato al presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Designazione della merce

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto liquido a base di tintura d’arnica (rapporto arnica/estratto 1:10), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 50 ml e con un tenore di alcole di 45 % vol.

Sulla confezione si indica che il prodotto è destinato al consumo umano per usi diversi dalla produzione di liquori.

Dosaggio raccomandato: da 30 a 50 gocce, diluite in mezzo bicchiere d’acqua, 2-3 volte al giorno.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Non può essere considerato un medicamento di cui alla voce 3004, poiché non soddisfa i requisiti di cui alla nota supplementare 1 del capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

2.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un tenore di alcole di 68 % vol., contenente:

foglie di piantaggine (Plantago lanceolata), timo (Thymus vulgaris) e fiori di elicriso (Helichrysum italicum)

2,1 g

estratto secco di propoli

84 mg

estratto liofilizzato di grindelia (Grindelia robusta)

45 mg

olio essenziale di eucalipto (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

olio essenziale di pino silvestre (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alcole

acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto potrebbe essere usato per migliorare la respirazione ed è destinato al consumo umano.

Dosaggio raccomandato: 25 gocce, diluite in un po' d’acqua, 3 volte al giorno.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento della voce 3004 poiché non soddisfa i requisiti stabiliti alla nota supplementare 1 del capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

3.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml volume, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

propoli (min. 38 mg/ml flavonoidi totali espressi in galangina)

16 % del peso

alcole

acqua.

Sulla confezione si indica che il prodotto potrebbe essere usato per rafforzare le difese naturali della gola ed è destinato al consumo umano.

Dosaggio raccomandato: da 40 a 60 gocce al giorno con un cucchiaino di zucchero o di miele.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento di cui al capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

4.

Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

estratto idroalcolico di propoli (estratto secco nativo standard di propoli)

0,6 g

alcole

acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, con un dosaggio raccomandato di 25 gocce una o due volte al giorno, diluite in mezzo bicchiere di acqua. Può essere usato come colluttorio, diluendone 25 gocce in acqua a piacere.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un collutorio di cui alla voce 3306, non essendo presentato come prodotto chiaramente specifico per tale uso (cfr. le note esplicative del SA, regole generali, quarto paragrafo, lettera b), del capitolo 33).

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

5.

Prodotto liquido a base di macerato glicerico di gemme di ribes (Ribes Nigrum) (rapporto sostanza medicinale/estratto 1:20), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 100 ml, con tenore di alcole di 38 % vol.

Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, escluso l’uso per la produzione di liquore.

Dosaggio raccomandato: da 50 a 150 gocce al giorno, diluite in un po’ d’acqua.

2208 90 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

6.

Prodotto presentato per la vendita al dettaglio in flacone spray da 30 ml, con un tenore di alcole di 20 % vol., contenente:

estratto idroalcolico di propoli

86,75 %

miele

13 %

aromi naturali (limone)

0,1 %

gomma xantan

0,1 %

olio essenziale di limone (Citrus limonum)

0,05 %

Il prodotto è presentato come spray orale per l’igiene orale. Il prodotto si spruzza direttamente in bocca.

3306 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 della sezione VI, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 3306 e 3306 90 00.

Il prodotto è presentato chiaramente come prodotto specifico per l’igiene orale (cfr. le note esplicative del SA relative al capitolo 33, regole generali, paragrafo 4, lettera b).


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