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Document 32006R0565
Commission Regulation (EC) No 565/2006 of 6 April 2006 imposing testing and information requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 99 del 7.4.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 329–331
(MT)
In force
7.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 565/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2006
che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari. |
(2) |
Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi. |
(3) |
Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.
Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
N. Einecs |
N. CAS |
Denominazione della sostanza |
Relatore |
Prove ed informazioni richieste |
Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
1 |
214-604-9 |
1163-19-5 |
Etere di bis(pentabromofenile) (1) |
UK/F |
Studio di neurotossicità dello sviluppo nei ratti o nei topi |
24 mesi |
Programma adeguato di biomonitoraggio umano, riguardante il latte materno e il sangue, e necessità di un’analisi della tendenza in un determinato periodo |
Relazioni annuali su un arco di 10 anni |
|||||
Programma di monitoraggio ambientale, riguardante uccelli, fanghi di depurazione, sedimenti e aria, per stabilire la tendenza temporale della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione più tossici e bioaccumulabili nell’arco di un decennio |
Relazioni annuali su un arco di 10 anni |
|||||
2 |
237-158-7 |
13674-84-5 |
Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile) (2) |
UK/IRL |
Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale |
3 mesi |
3 |
237-159-2 |
13674-87-8 |
Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etile) (2) |
UK/IRL |
Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale |
3 mesi |
Prova di tossicità su Chironomide in acqua-sedimento con sedimento arricchito (OCSE 218) |
6 mesi |
|||||
Prova di tossicità su Lumbriculus in acqua-sedimento con sedimento arricchito |
6 mesi |
|||||
Prova di tossicità su Hyallella in acqua-sedimento con sedimento arricchito |
6 mesi |
|||||
4 |
253-760-2 |
38051-10-4 |
Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (2) |
UK/IRL |
Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale |
3 mesi |
5 |
231-111-4 232-104-9 222-068-2 231-743-0 236-068-5 |
7440-02-0 7786-81-4 3333-67-3 7718-54-9 13138-45-9 |
Nichel (3) Solfato di nichel (3) Carbonato di nichel (2) Dicloruro di nichel (2) Dinitrato di nichel (2) |
DK |
Informazioni sull’ecotossicità e la biodisponibilità del nichel mediante studi di laboratorio |
3 mesi |
Informazioni sull’ecotossicità, il destino e la biodisponibilità mediante ricerche sul campo |
6 mesi |
|||||
Informazioni sulla tossicità del nichel in vari tipi di suolo |
6 mesi |
|||||
Sviluppo e validazione di un «Biotic Ligand Model» cronico per la trota arcobaleno |
3 mesi |
|||||
Sviluppo e convalida di un «Biotic Ligand Model» cronico per le alghe e gli invertebrati |
3 mesi |
|||||
Informazioni sull’esposizione che consentano di determinare la concentrazione ambientale prevista (PEC) a livello locale e regionale |
6 mesi |
|||||
Dati di monitoraggio delle acque superficiali in Europa |
6 mesi |
|||||
232-104-9 |
7786-81-4 |
Solfato di nichel (3) |
Studio biennale di cancerogenesi per via orale con solfato di nichel nei ratti (OCSE 451— B32) |
30 mesi |
||
231-111-4 |
7440-02-0 |
Nichel (3) |
Studio biennale di cancerogenesi per inalazione con polvere di nichel metallico elementare nei ratti (OCSE 451— B32) |
30 mesi |
||
6 |
221-221-0 |
3033-77-0 |
Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio (3) |
FIN |
Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A) |
6 mesi |
Informazioni sull’esposizione ambientale |
3 mesi |
|||||
7 |
222-048-3 |
3327-22-8 |
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio (3) |
FIN |
Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A) |
6 mesi |
Informazioni sull’esposizione ambientale |
3 mesi |
|||||
8 |
202-453-1 |
95-80-7 |
4-metil-m-fenilenediammina (1) |
D |
Prova di tossicità su Lumbriculus in acqua-sedimento con sedimento arricchito |
6 mesi |
(1) Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3; primo elenco di sostanze prioritarie).
(2) Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (GU L 273 del 23.10.2000, pag. 5; quarto elenco di sostanze prioritarie).
(3) Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (GU L 25 del 27.1.1997, pag. 13; terzo elenco di sostanze prioritarie).