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Document 32006D0942
2006/942/EC: Council Decision of 18 July 2006 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Fiji, the Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Republic of Suriname, Saint Kitts and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the 2005/2006 delivery period and of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of India on the guaranteed prices for cane sugar for the 2005/2006 delivery period
2006/942/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006
2006/942/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006
GU L 358 del 16.12.2006, pp. 51–52
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, pp. 376–377
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/942/oj
|
16.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 358/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2006
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006
(2006/942/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE (1) e dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (2) è garantita, a norma dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. |
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(2) |
È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, e, dall'altro, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006.
I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).
ALLEGATO I
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006
A. Lettera n. 1
Bruxelles, 21 novembre 2006
Signor …,
i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.
Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:
|
a) |
52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, |
|
b) |
64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. |
Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.
Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapens vägnar
B. Lettera n. 2
Bruxelles, 21 novembre 2006
Signor …,
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:
«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.
Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:
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a) |
52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, |
|
b) |
64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. |
Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.
Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.»
Ho l’onore di confermarLe l’accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome dei governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3
For the Government of Barbados
For the Government of Belize
Pour le gouvernement de la République du Congo
For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
For the Government of the Cooperative Republic of Guyana
Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire
For the Government of Jamaica
For the Government of the Republic of Kenya
Pour le gouvernement de la République de Madagascar
For the Government of the Republic of Malawi
Pour le gouvernement de la République de Maurice
For the Government of the Republic of Mozambique
For the Government of the Republic of Suriname
For the Government of Saint Kitts and Nevis
For the Government of the Kingdom of Swaziland
For the Government of the United Republic of Tanzania
For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago
For the Government of the Republic of Uganda
For the Government of the Republic of Zambia
For the Government of the Republic of Zimbabwe
ALLEGATO II
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006
A. Lettera n. 1
Bruxelles, 27 ottobre 2006
Signor …,
i rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.
Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:
|
a) |
52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, |
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b) |
64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. |
Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.
Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
On behalf of the European Community
Au nom de la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
B. Lettera n. 2
Bruxelles, 27 ottobre 2006
Signor …,
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:
«I rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.
Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:
|
a) |
52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio, |
|
b) |
64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco. |
Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.
Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»
Ho l’onore di confermarLe l’accordo del mio governo di cui alla lettera stessa su quanto precede.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo della Repubblica dell'India
For the Government of the Republic of India
Por el Gobierno de la República de la India
Za vládu Indické republiky
For regeringen for Republikken Indien
Für die Regierung der Republik Indien
India Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς
Au nom du gouvernement de la République de l'Inde
Per il governo della Repubblica dell'India
Indijas Republikas valdības vārdā
Indijos Respublikos Vyriausybės vardu
Az Indiai Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja
Voor de Regering van de Republiek India
W imieniu Rządu Republiki Indii
Pelo Governo da República da Índia
Za vládu Indickej republiky
Za Vlado Republike Indije
Intian tasavallan hallituksen puolesta
På Republiken Indiens regerings vägnar