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Document 32006D0942

2006/942/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

GU L 358 del 16.12.2006, pp. 51–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, pp. 376–377 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/942/oj

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16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

(2006/942/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE (1) e dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (2) è garantita, a norma dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

(2)

È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, e, dall'altro, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006.

I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(2)   GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.


ALLEGATO I

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

A.   Lettera n. 1

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor …,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

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B.   Lettera n. 2

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor …,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

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For the Government of Belize

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Pour le gouvernement de la République du Congo

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For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

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For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

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Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

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For the Government of Jamaica

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For the Government of the Republic of Kenya

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Pour le gouvernement de la République de Madagascar

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For the Government of the Republic of Malawi

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Pour le gouvernement de la République de Maurice

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For the Government of the Republic of Mozambique

Image 13

For the Government of the Republic of Suriname

Image 14

For the Government of Saint Kitts and Nevis

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For the Government of the Kingdom of Swaziland

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For the Government of the United Republic of Tanzania

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For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

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For the Government of the Republic of Uganda

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For the Government of the Republic of Zambia

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For the Government of the Republic of Zimbabwe

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ALLEGATO II

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

A.   Lettera n. 1

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor …,

i rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 22

B.   Lettera n. 2

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor …,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo del mio governo di cui alla lettera stessa su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica dell'India

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

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