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Document 32006D0078

    2006/78/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006 , relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere questa malattia in Portogallo nel 2004 e nel 2005 [notificata con il numero C(2006) 166]

    GU L 36 del 8.2.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 135–137 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/78(1)/oj

    8.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/45


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2006

    relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere questa malattia in Portogallo nel 2004 e nel 2005

    [notificata con il numero C(2006) 166]

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (2006/78/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 novembre 2004 sono comparsi casi di febbre catarrale degli ovini in Portogallo. La comparsa di questa malattia potrebbe rappresentare un rischio grave per il bestiame comunitario.

    (2)

    Al fine di prevenire al più presto la propagazione della malattia è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dal Portogallo nel contesto delle misure di emergenza prese per combattere la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE. Il 15 settembre 2005 è stata quindi adottata la decisione 2005/660/CE della Commissione, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005 (2).

    (3)

    La Commissione ha adottato diverse decisioni al fine di demarcare le zone di protezione e di sorveglianza e stabilire le condizioni che regolamentano i movimenti di animali da queste zone, di cui la più recente è la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3).

    (4)

    Dall’autunno del 2004 la penuria eccezionale di pioggia in Portogallo ha avuto serie ripercussioni sulla disponibilità di foraggi e di conseguenza sulle possibilità di alimentare gli animali, provocando ulteriori costi per gli agricoltori. Questa situazione ha conseguenze particolari in Portogallo, poiché le aziende specializzate nella riproduzione di bovini e ovini sono ubicate nelle zone oggetto delle restrizioni sui movimenti degli animali, mentre quelle specializzate nell'ingrasso, che sono lo sbocco naturale per gli animali allevati in tali aziende, sono ubicate all'esterno di queste zone.

    (5)

    Altri provvedimenti sono stati presi dal Portogallo in collaborazione con la Spagna per controllare l’epidemia mediante l’esecuzione di indagini epidemiologiche e misure di sorveglianza della malattia, inclusi test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica, nell’ambito dei test degli animali prima dello spostamento, e per la sorveglianza entomologica.

    (6)

    Il Portogallo e la Spagna hanno fornito le prove della cooperazione tra i due Stati membri volta ad evitare la propagazione della malattia mediante l'applicazione di misure di sorveglianza della malattia.

    (7)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. La revisione di tali provvedimenti rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

    (8)

    Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

    (9)

    Il 25 febbraio 2005 il Portogallo ha presentato una stima provvisoria delle spese sostenute nell’ambito delle misure di emergenza, incluse le misure di sorveglianza epidemiologica, prese per combattere la malattia. La stima delle misure di sorveglianza epidemiologica ammonta a 4 303 336 EUR.

    (10)

    In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione è attualmente necessario stabilire la prima rata del contributo finanziario della Comunità, che dovrebbe essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base della stima delle spese rimborsabili relative alla misure di sorveglianza epidemiologica. È inoltre opportuno fissare gli importi massimi rimborsabili per il costo dei test e delle esche nell’ambito di tali misure.

    (11)

    Il Portogallo ha adempiuto tutte gli obblighi tecnici ed amministrativi riguardanti le misure di cui all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo

    1.   Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e nel 2005 il Portogallo ha diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.

    2.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Portogallo per i test e le esche di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

    a)

    per la sorveglianza sierologica, test Elisa: 2,5 EUR per test;

    b)

    per la sorveglianza virologica, test RT.PCR: 15 EUR per test;

    c)

    per la sorveglianza entomologica, esca; 160 EUR per esca.

    3.   Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.

    Articolo 2

    Modalità di pagamento

    Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, una prima rata di 600 000 EUR sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1.

    Tale pagamento sarà effettuato in base ai documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti i test di laboratorio e l’acquisto delle esche di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 3

    Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

    1.   Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 sarà versato sulla base dei seguenti elementi:

    a)

    una domanda contenente i dati specificati nell’allegato presentata entro il termine ultimo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

    b)

    i documenti giustificativi di cui all’articolo 2, inclusa una relazione epidemiologica e un rapporto finanziario;

    c)

    i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE.

    I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli in loco di cui alla lettera c).

    2.   La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata con un modulo informatizzato entro sessanta giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

    Articolo 4

    Destinatario

    La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 28.

    (3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).

    (4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


    ALLEGATO

    Dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

    Spese sostenute

    Natura dell’azione

    Numero

    Importo (IVA esclusa)

    Test ELISA

     

     

    Test RT.PCR

     

     

    Altri test virologici

     

     

    Esche

     

     

    Totale

     


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