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Document 32005R2120

    Regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

    GU L 340 del 23.12.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2120/oj

    23.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) (2), in particolare l’articolo 5,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d’importazione dagli Stati ACP a seguito dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

    (2)

    In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM ai sensi dell’allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione (4) prevede che i titoli di importazione siano rilasciati con una periodicità atta a consentire una gestione equilibrata del mercato. Nelle attuali condizioni di gestione, tenuto conto dei periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Per porre rimedio a tale situazione e far sì che il rilascio dei titoli sia meglio adattato ai periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, occorre posticipare di un mese il lotto attualmente previsto per il mese di gennaio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2003.

    (4)

    Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari di cui trattasi, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue.

    a)

    All’articolo 3, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

    b)

    All’articolo 5, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

    c)

    L’articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

    i)

    alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;

    ii)

    alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

    (2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

    (3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


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