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Document 32005R1130

Regolamento (CE) n. 1130/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1034/2005

GU L 184 del 15.7.2005, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1130/oj

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

concernente il rilascio dei titoli d’importazione per l’aglio importato nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1034/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1034/2005 della Commissione, dell’1 luglio 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per l’aglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli presentate dagli importatori tradizionali e nuovi presso le autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in quale misura possono essere rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 2,717 % del quantitativo richiesto.

2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1034/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 12 luglio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 0,765 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2005.

Esso si applica fino al 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 171 del 2.7.2005, pag. 11.


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