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Document 32005E0792
Council Common Position 2005/792/CFSP of 14 November 2005 concerning restrictive measures against Uzbekistan
Posizione comune 2005/792/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
Posizione comune 2005/792/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
GU L 299 del 16.11.2005, p. 72–79
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 137–144
(MT)
In force
16.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/72 |
POSIZIONE COMUNE 2005/792/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 maggio 2005 il Consiglio ha condannato con fermezza l’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi di maggio ad Andijan e ha deplorato profondamente che le autorità del paese non abbiano risposto in modo adeguato alla richiesta delle Nazioni Unite che si proceda ad un’inchiesta internazionale indipendente su detti eventi. |
(2) |
Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha condannato il rifiuto delle autorità dell’Uzbekistan di permettere un’inchiesta internazionale indipendente sui recenti eventi di Andijan, ha ribadito la propria convinzione che un’inchiesta internazionale indipendente credibile dovrebbe avere luogo ed ha invitato le autorità del paese a riconsiderare la loro posizione entro la fine del giugno 2005. |
(3) |
Il 18 luglio il Consiglio ha ricordato le sue conclusioni del 23 maggio e del 13 giugno e si è rammaricato del fatto che le autorità dell’Uzbekistan non abbiano riconsiderato la loro posizione entro il termine fissato alla fine di giugno. In tale occasione il Consiglio ha dichiarato che avrebbe esaminato misure nei confronti dell’Uzbekistan, quali l’introduzione di un embargo sulle esportazioni in Uzbekistan di armi, equipaggiamento militare e materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna, nonché altre misure mirate. |
(4) |
Il 3 ottobre 2005 il Consiglio ha nuovamente espresso la sua seria preoccupazione riguardo alla situazione in Uzbekistan e ha condannato fermamente il rifiuto delle autorità del paese di permettere un’inchiesta internazionale indipendente sugli eventi di maggio ad Andijan. Ha dichiarato di continuare a considerare di primaria importanza un’inchiesta internazionale indipendente credibile e trasparente. |
(5) |
Dato l’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan durante gli eventi di Andijan, il Consiglio ha deciso di imporre un embargo sulle esportazioni in Uzbekistan di armi, equipaggiamento militare e altro materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna. |
(6) |
Il Consiglio ha inoltre deciso di applicare restrizioni all’ammissione nell’Unione europea delle persone che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente. |
(7) |
Il Consiglio ha deciso di attuare tali misure per un periodo iniziale di un anno. Nel frattempo riesaminerà dette misure alla luce di qualsiasi modifica significativa della situazione attuale, per quanto riguarda in particolare:
e qualsiasi azione che dimostri la volontà delle autorità uzbeke di aderire ai principi del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali. |
(8) |
Per l’attuazione di talune misure è necessaria l’azione della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan del materiale elencato nell’allegato 1 che potrebbe essere impiegato per la repressione interna.
3. Sono altresì vietati:
i) |
la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, o pertinenti a materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan; |
ii) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, o di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan. |
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
i) |
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU, dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU; |
ii) |
alla fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale di cui all’articolo 1 per le forze in Uzbekistan dei contributori alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e all’operazione «Enduring Freedom» (OEF); |
iii) |
alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo; |
iv) |
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi al materiale di cui ai punti i), ii) e iii), |
purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’allegato II direttamente responsabili dell’impiego indiscriminato e sproporzionato della forza ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
i) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
ii) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
iii) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; |
iv) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Uzbekistan.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 4
Nessuna delle riunioni tecniche previste in conformità dell’accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall’altro (1), avrà luogo.
Articolo 5
La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 6
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Articolo 7
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.
ALLEGATO I
Elenco dei materiali che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
Materiali per la repressione interna di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
L’elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli appositamente progettati o modificati per uso militare.
1. |
Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici, loro componenti appositamente progettati. |
2. |
Materiale appositamente progettato per il rilevamento delle impronte digitali. |
3. |
Proiettori con regolatori di potenza. |
4. |
Materiale da costruzione con protezione balistica. |
5. |
Coltelli da caccia. |
6. |
Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di fucili a pompa. |
7. |
Attrezzature per il caricamento manuale delle munizioni. |
8. |
Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni. |
9. |
Rivelatori ottici allo stato solido. |
10. |
Tubi a intensificazione d’immagine. |
11. |
Sistemi di puntamento telescopico. |
12. |
Armi a canna liscia e relative munizioni, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati, tranne:
|
13. |
Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco e loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati. |
14. |
Bombe e granate, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati. |
15. |
Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme o specifiche militari, e loro componenti appositamente progettati. |
16. |
Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi. |
17. |
Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente progettati o modificati. |
18. |
Veicoli dotati di cannone ad acqua. |
19. |
Veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori, e loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo. |
20. |
Dispositivi sonori presentati dal fabbricante o dal fornitore come idonei a fini antisommossa, e loro componenti appositamente progettati. |
21. |
Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, appositamente progettati per immobilizzare le persone, tranne:
|
22. |
Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o gli spray al pepe, e loro componenti appositamente progettati. |
23. |
Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)], e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine. |
24. |
Apparecchiature elettroniche per l’individuazione di esplosivi nascosti, e loro componenti appositamente progettati, tranne:
|
25. |
Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), appositamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi rudimentali, e loro componenti appositamente progettati. |
26. |
Apparecchi e dispositivi appositamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne:
|
27. |
Apparecchi e dispositivi progettati per l’eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
|
28. |
Apparecchiature per la visione notturna e a immagine termica, tubi a intensificazione d’immagine o sensori allo stato solido destinati a tali scopi. |
29. |
Cariche esplosive a taglio lineare. |
30. |
Esplosivi e sostanze collegate:
|
31) |
Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate. |
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 3 della presente posizione comune
1) |
Cognome, nome: Almatov, Zakirjan Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Ministro dell'interno Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1949Luogo di nascita (città, paese): Tashkent, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico) Cittadinanza: uzbeka Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna |
2) |
Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov Sesso: maschile Titolo, funzione: Primo Vice Ministro dell'interno Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1950Luogo di nascita (città, paese): Ferghana, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0003586 (Passaporto diplomatico) con scadenza 5 novembre 2009 Cittadinanza: uzbeka Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna |
3) |
Cognome, nome: Gulamov, Kadir Gafurovich Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Ministro della difesa Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 17 febbraio 1945Luogo di nascita (città, paese): Tashkent, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0002284 (Passaporto diplomatico) con scadenza il 24 ottobre 2005 Cittadinanza: uzbeka Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna |
4) |
Cognome, nome: Ruslan Mirzaev Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
5) |
Cognome, nome: Saidullo Begaliyevich Begaliyev Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Governatore regionale dell'Andyan Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
6) |
Cognome, nome: Kossimali Akhmedov Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Maggiore Generale Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
7) |
Cognome, nome: Ergashev, Ismail Ergashevitch Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Maggiore Generale (a riposo) Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Ignoto Data di nascita: 5 agosto 1945Luogo di nascita (città, paese): Vali Aitachaga, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Nessun particolare Cittadinanza: uzbeka Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna |
8) |
Cognome, nome: Pavel Islamovich Ergashev Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Colonnello Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
9) |
Cognome, nome: Vladimir Adolfovich Mamo Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Maggiore Generale Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
10) |
Cognome, nome: Gregori Pak Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Colonnello Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
11) |
Cognome, nome: Valeri Tadzhiev Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Colonnello Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Data di nascita: Luogo di nascita (città, paese): Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Cittadinanza: Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): |
12) |
Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich Pseudonimo: Sesso: maschile Titolo, funzione: Capo del Servizio di sicurezza nazionale (SNB) Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese): Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 22 giugno 1944Luogo di nascita (città, paese): Sherabad, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Passaporto n. DA 0003171 (Passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15 settembre 2004) Cittadinanza: uzbeka Altre informazioni (ad es., nome del padre e della madre, codice fiscale, numero di telefono o fax): Nessuna |