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Document 32005D0064

2005/64/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati [notificata con il numero C(2005) 118] - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 27 del 29.1.2005, p. 48–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 291–298 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013D0519

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/64(1)/oj

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati

[notificata con il numero C(2005) 118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE definisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Detta direttiva dispone che le condizioni che disciplinano le importazioni di gatti, cani e furetti devono essere per lo meno equivalenti alle condizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2). Il regolamento si propone di garantire l’uniformità delle norme applicabili agli scambi e ai movimenti a carattere commerciale e non di queste specie, al fine di evitare le frodi.

(2)

Il rischio di frode, connesso ai movimenti di queste specie animali tra enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE, è trascurabile.

(3)

È opportuno definire condizioni specifiche per l’importazione di gatti, cani e furetti nel caso in cui siano destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE.

(4)

Occorre definire un modello di certificato sanitario per le importazioni di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importazione di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE soddisfa i seguenti requisiti:

a)

gli animali provengono da paesi terzi o territori elencati nella parte B, sezione 2, o nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003; e

b)

sono accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello di certificato sanitario che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 14).


ALLEGATO

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