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Document 31996D0264
96/264/EC: Commission Decision of 28 March 1996 on financial contributions from the Community for the eradication of Newcastle disease in Germany (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
96/264/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1996, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/264/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1996, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 89 del 10.4.1996, p. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
96/264/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1996, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1996 pag. 0045 - 0045
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/264/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che nel corso del 1994 sono insorti in Germania focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto; considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche; considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1994, la Germania può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari: - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Germania entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.