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Document 31991R2155

    Regolamento (CEE) n. 2155/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli 37, 39 e 40 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

    GU L 205 del 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

    31991R2155

    Regolamento (CEE) n. 2155/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli 37, 39 e 40 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 27/07/1991 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0086
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0086


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/91 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991 che adotta disposizioni particolari per l'applicazione degli articoli 37, 39 e 40 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è stato firmato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989;

    considerando che l'accordo suddetto istituisce un comitato misto incaricato della gestione dell'accordo stesso, della sua buona esecuzione e dell'adozione di decisioni nei casi previsti dall'accordo; che occorre designare i rappresentanti della Comunità in seno al comitato misto e adottare disposizioni

    particolari per la presa di posizione della Comunità in sede di comitato misto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In seno al comitato misto di cui all'articolo 37 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    Articolo 2

    La posizione della Comunità in seno al comitato misto è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    Per l'adozione delle decisioni del comitato misto ai sensi degli articoli 37, 39 e 40 dell'accordo, la Commissione sottopone proposte al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. GOEBBELS

    (1) GU n. C 53 del 5. 3. 1990, pag. 46.

    (2) GU n. C 72 del 18. 3. 1991, pag. 175 e decisione del 12 giugno 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 27.

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