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Document 31989R2218

    Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

    GU L 211 del 22.7.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; abrog. impl. da 32016R0052

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2218/oj

    31989R2218

    Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 22/07/1989 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0085
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0085


    *****

    REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2218/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 1989

    recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (4) contiene nell'allegato rubriche riguardanti i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali;

    considerando, tuttavia, che alcune di queste rubriche non erano state completate con i corrispondenti livelli in attesa della decisione che il Consiglio doveva prendere ulteriormente in seguito ai lavori complementari da svolgere segnatamente sul piano scientifico:

    considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, rispettivamente il 14 giugno e il 9 dicembre 1987, due comunicazioni intese ad apportare dati supplementari al citato allegato, elaborati previa consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato:

    considerando che è pertanto opportuno completare l'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87;

    considerando inoltre che occorre adattare, in particolare in funzione dei lavori scientifici più recenti in materia, taluni elementi di detto allegato;

    considerando infine che è opportuno consolidare in un unico schema i livelli e gli elementi relativi al citato allegato;

    considerando d'altra parte che, in funzione dei futuri lavori complementari, occorre prevedere l'applicazione della procedura prevista all'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 anche per la fissazione dei livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali; che occorre dunque completare in conseguenza il suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7

    Le modalità di applicazione del presente regolamento, un elenco dei prodotti alimentari secondari con i livelli massimi ad essi applicabili nonché i livelli massimi per gli alimenti per animali sono adottati in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 che si applica per analogia. A tal fine è istituito un comitato ad hoc. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. DUMAS

    (1) GU n. C 174 del 2. 7. 1987, pag. 6.

    (2) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 61.

    (3) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 20.

    (4) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI E GLI ALIMENTI PER ANIMALI

    (Bg/kg)

    1.2,5.6 // // // // // Prodotti alimentari (1) // Alimenti per animali (2) 1.2.3.4.5.6 // // Alimenti per lattanti (3) // Prodotti lattiero-caseari (4) // Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (5) // Alimenti liquidi (6) // // // // // // // // Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 // 75 // 125 // 750 // 125 // // Isotopi dello iodio, in particolare I-131 // 150 // 500 // 2 000 // 500 // // Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 // 1 // 20 // 80 // 20 // // Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (7) // 400 // 1 000 // 1 250 // 1 000 // // // // // // //

    (1) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

    (2) I livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali sono stabiliti in conformità dell'articolo 7 poiché questi livelli sono destinati a contribuire al rispetto dei livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, che non possono, da soli, assicurare detto rispetto in qualsiasi circostanza e non riducono l'obbligo di controllare i livelli esistenti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

    (3) Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari che sono destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tali categorie di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come « alimenti per lattanti ».

    (4) Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

    (5) I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli ad essi applicabili sono stabiliti in conformità dell'articolo 7.

    (6) Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

    (7) Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo. »

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