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Document 22019X0502(01)

    Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee

    ST/7830/2019/INIT

    GU L 115 del 2.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/1


    Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee

    L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri presentano la seguente comunicazione:

    «1.

    L'Unione europea e l'Euratom sono organizzazioni regionali di integrazione economica ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione europea e l'Euratom esercitano le competenze ad esse conferite dai loro Stati membri attraverso istituzioni decisionali e giudiziarie autonome.

    2.

    L'Unione europea, l'Euratom e i loro Stati membri sono responsabili a livello internazionale dell'adempimento degli obblighi contenuti nel trattato sulla Carta dell'energia, conformemente alle competenze rispettive.

    3.

    Il 23 luglio 2014 è stato adottato il regolamento (UE) n. 912/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte («regolamento 912/2014») (2). Il regolamento si applica alle controversie investitore-Stato promosse da un ricorrente di un paese terzo ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Il regolamento dispone, in particolare, quanto segue:

    A.   In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 912/2014, nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell'Unione, l'Unione europea agisce in qualità di parte convenuta.

    B.   Nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro, l'articolo 8 del regolamento 912/2014 dispone che:

    1.

    Se riceve notifica dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente allo Stato membro interessato. Quando un ricorrente dichiara di voler aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo presumibilmente violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto.

    2.

    Se uno Stato membro riceve notifica dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo comunica immediatamente alla Commissione.

    Inoltre, l'articolo 9 del regolamento 912/2014 dispone che:

    1.

    Lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta, eccetto nelle situazioni seguenti:

    a)

    la Commissione, in seguito alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6, ha adottato una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all'articolo 8; oppure

    b)

    lo Stato membro in seguito alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6 ha confermato per iscritto alla Commissione che non intende agire in qualità di parte convenuta entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all'articolo 8.

    Se si presenta una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), l'Unione agisce in qualità di parte convenuta.

    2.

    La Commissione, sulla base di un'analisi fattuale completa e bilanciata nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può decidere mediante atti di esecuzione che l'Unione agisca in qualità di parte convenuta se si danno una o più delle seguenti circostanze:

    a)

    l'Unione assume in toto, o almeno in parte, la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia secondo i criteri di cui all'articolo 3; o

    b)

    la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici o dalle agenzie dell'Unione.

    3.

    La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione, sulla base di un'analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che l'Unione debba agire in qualità di parte convenuta se un trattamento analogo è contestato in un'azione correlata intentata contro l'Unione in sede di OMC, se è stata costituita una commissione (panel) e l'azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un'argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

    […]

    5.

    Non appena ricevono la notifica o la comunicazione di cui all'articolo 8, la Commissione e lo Stato membro interessato si consultano, a norma dell'articolo 6, su come gestire il caso in conformità del presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a che siano rispettate le scadenze fissate nell'accordo.

    C.   Dopo aver deciso chi deve agire in qualità di parte convenuta in una controversia conformemente alle suddette disposizioni del regolamento 912/2014, l'Unione europea informerà il ricorrente entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultimo ha notificato la propria intenzione di promuovere una controversia. Ciò non pregiudica la ripartizione di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri in materia di investimenti.

    4.

    La Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto istituzione giudiziaria dell'Unione europea e dell'Euratom, è competente ad esaminare ogni questione relativa all'applicazione e all'interpretazione dei trattati istitutivi e degli atti adottati in virtù degli stessi, compresi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea e dall'Euratom, che a determinate condizioni possono essere invocati dinanzi alla Corte di giustizia.

    5.

    Ogni causa sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea da un ricorrente di un'altra parte contraente che non appartiene all'UE in applicazione delle forme d'azione offerte dai trattati istitutivi dell'Unione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del trattato sulla Carta dell'energia (3). Poiché il sistema giuridico dell'Unione prevede i mezzi per tale azione, né l'Unione europea né l'Euratom hanno prestato il loro consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale.

    6.

    Per quanto riguarda l'arbitrato internazionale, va precisato che la convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) non consente all'Unione europea e all'Euratom di divenirne parte. Anche le disposizioni di regolamento del servizio aggiuntivo dell'ICSID non permettono all'Unione europea e all'Euratom di avvalersi di tali disposizioni. Ogni lodo arbitrale contro l'Unione europea e l'Euratom sarà eseguito dalle istituzioni dell'Unione, conformemente agli obblighi che ad esse incombono in forza dell'articolo 26, paragrafo 8, del trattato sulla Carta dell'energia.»

    (1)  Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121-134.

    (2)  Si precisa che la presente comunicazione è intesa ad affrontare le conseguenze dell'adozione del regolamento 912/2014 in relazione ai procedimenti avviati da un ricorrente di una parte contraente che non appartiene all'UE ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Le controversie tra un investitore di uno Stato membro e uno Stato membro ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia non sono oggetto della presente comunicazione. L'UE e i suoi Stati membri possono affrontare tale questione in un secondo tempo.

    (3)  L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), è applicabile anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata ad esaminare l'applicazione o l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia in base ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da una giurisdizione di uno Stato membro conformemente all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


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