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Document 22019X0502(01)
Statement submitted to the Energy Charter Treaty (ECT) Secretariat pursuant to Article 26(3)(b)(ii) of the ECT replacing the statement made on 17 November 1997 on behalf of the European Communities
Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee
Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee
ST/7830/2019/INIT
GU L 115 del 2.5.2019, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
Comunicazione presentata al segretariato del trattato sulla Carta dell'energia (TCE) conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee
L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri presentano la seguente comunicazione:
«1. |
L'Unione europea e l'Euratom sono organizzazioni regionali di integrazione economica ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione europea e l'Euratom esercitano le competenze ad esse conferite dai loro Stati membri attraverso istituzioni decisionali e giudiziarie autonome. |
2. |
L'Unione europea, l'Euratom e i loro Stati membri sono responsabili a livello internazionale dell'adempimento degli obblighi contenuti nel trattato sulla Carta dell'energia, conformemente alle competenze rispettive. |
3. |
Il 23 luglio 2014 è stato adottato il regolamento (UE) n. 912/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte («regolamento 912/2014») (2). Il regolamento si applica alle controversie investitore-Stato promosse da un ricorrente di un paese terzo ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Il regolamento dispone, in particolare, quanto segue:
A. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 912/2014, nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell'Unione, l'Unione europea agisce in qualità di parte convenuta. B. Nel caso di controversie riguardanti un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro, l'articolo 8 del regolamento 912/2014 dispone che:
Inoltre, l'articolo 9 del regolamento 912/2014 dispone che:
[…]
C. Dopo aver deciso chi deve agire in qualità di parte convenuta in una controversia conformemente alle suddette disposizioni del regolamento 912/2014, l'Unione europea informerà il ricorrente entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultimo ha notificato la propria intenzione di promuovere una controversia. Ciò non pregiudica la ripartizione di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri in materia di investimenti. |
4. |
La Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto istituzione giudiziaria dell'Unione europea e dell'Euratom, è competente ad esaminare ogni questione relativa all'applicazione e all'interpretazione dei trattati istitutivi e degli atti adottati in virtù degli stessi, compresi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea e dall'Euratom, che a determinate condizioni possono essere invocati dinanzi alla Corte di giustizia. |
5. |
Ogni causa sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea da un ricorrente di un'altra parte contraente che non appartiene all'UE in applicazione delle forme d'azione offerte dai trattati istitutivi dell'Unione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del trattato sulla Carta dell'energia (3). Poiché il sistema giuridico dell'Unione prevede i mezzi per tale azione, né l'Unione europea né l'Euratom hanno prestato il loro consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale. |
6. |
Per quanto riguarda l'arbitrato internazionale, va precisato che la convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) non consente all'Unione europea e all'Euratom di divenirne parte. Anche le disposizioni di regolamento del servizio aggiuntivo dell'ICSID non permettono all'Unione europea e all'Euratom di avvalersi di tali disposizioni. Ogni lodo arbitrale contro l'Unione europea e l'Euratom sarà eseguito dalle istituzioni dell'Unione, conformemente agli obblighi che ad esse incombono in forza dell'articolo 26, paragrafo 8, del trattato sulla Carta dell'energia.» |
(1) Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121-134.
(2) Si precisa che la presente comunicazione è intesa ad affrontare le conseguenze dell'adozione del regolamento 912/2014 in relazione ai procedimenti avviati da un ricorrente di una parte contraente che non appartiene all'UE ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia. Le controversie tra un investitore di uno Stato membro e uno Stato membro ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia non sono oggetto della presente comunicazione. L'UE e i suoi Stati membri possono affrontare tale questione in un secondo tempo.
(3) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), è applicabile anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata ad esaminare l'applicazione o l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia in base ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da una giurisdizione di uno Stato membro conformemente all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.