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Dokument 22016X0430(01)
Notice concerning the provisional application of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part
Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra
Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra
GU L 116 del 30.4.2016, S. 1-1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra
Le seguenti parti dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Astana il 21 dicembre 2015, saranno applicate, in via provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2016 a norma dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (1), nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:
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titolo I; |
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titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10; |
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titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147). L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; |
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titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15; |
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titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3); |
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titolo VI: capi 5 e 9; |
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titolo VII; |
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titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo); |
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titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo); |
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allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. |