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Dokument 22016X0430(01)

Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

GU L 116 del 30.4.2016, S. 1-1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

Le seguenti parti dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Astana il 21 dicembre 2015, saranno applicate, in via provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2016 a norma dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (1), nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:

 

titolo I;

 

titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;

 

titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

 

titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;

 

titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);

 

titolo VI: capi 5 e 9;

 

titolo VII;

 

titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);

 

titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

 

allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.


(1)   GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1.


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