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Document 22012D0202

    Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 21 del 24.1.2013, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/202/oj

    24.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/54


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 202/2012

    del 26 ottobre 2012

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (3).

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (5)

    Fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (5) non è integrato nell’accordo SEE. I riferimenti a detto regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    il testo del punto 21aa (regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

    «32009 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1), modificato da:

    32010 R 0744: Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010 (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 2).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    i riferimenti al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) non si applicano;

    b)

    l’articolo 8, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera b), non si applica;

    c)

    per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi” di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non si applicano;

    d)

    l’articolo 10, paragrafo 6, non si applica;

    e)

    all’articolo 11, paragrafo 2, dopo i termini “L’articolo 10, paragrafi da 3 a 7”, sono inseriti i termini “, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 6,”;

    f)

    l’articolo 11, paragrafo 5, non si applica;

    g)

    l’articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4, non si applica;

    h)

    il capo IV non si applica;

    i)

    le disposizioni in materia di importazione ed esportazione di cui all’articolo 24 non si applicano;

    j)

    gli articoli 27 e 28 non si applicano.

    Gli Stati EFTA attuano, a livello nazionale, le misure necessarie per conformarsi alle corrispondenti disposizioni del protocollo di Montreal e alle corrispondenti misure di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

    2.

    dopo il punto 21aa [regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

    «21aaa.

    32011 R 0291: Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 4).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1005/2009, (UE) n. 744/2010 e (UE) n. 291/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 218 del 19.8.2010, pag. 2.

    (3)  GU L 79 del 25.3.2011, pag. 4.

    (4)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

    (5)  OJ L 145, del 4.6.2008, p. 1.

    (6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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