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Document 22007D0061

    Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1 o dicembre 2006 , relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

    GU L 32 del 6.2.2007, p. 91–129 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 111–149 (MT)
    GU L 32 del 6.2.2007, p. 11–11 (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/61(1)/oj

    6.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 32/91


    DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

    del 1o dicembre 2006

    relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

    (2007/61/CE)

    IL COMITATO,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

    (2)

    L’articolo 19, paragrafo 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi da esso previsti. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11 dell'accordo agricolo, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

    (3)

    Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1).

    (4)

    Le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2).

    (5)

    L’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è stata modificata dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 dicembre 2005, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo (3).

    (6)

    La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva (CE) n. 2003/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (4), del regolamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (5) e del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (6).

    (7)

    La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7).

    (8)

    La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (8), le disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/200, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (9), e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (10).

    (9)

    È opportuno modificare l'appendice 1 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto delle legislazioni comunitaria e svizzera relative alle zoonosi e alle modalità particolari per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

    (10)

    È opportuno modificare le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle legislazioni comunitaria e svizzera vigenti al 1o luglio 2006.

    (11)

    Le misure sanitarie previste dalla legislazione svizzera sono riconosciute come equivalenti a fini commerciali per i prodotti animali destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare l'appendice 6 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo.

    (12)

    Le disposizioni delle appendici 5 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo saranno riesaminate in seno al Comitato misto veterinario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo primo

    Le appendici 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) sono sostituite rispettivamente dalle appendici che figurano nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    L’appendice 5 dell’allegato 11, capitolo 3, punto V, parte A dell'accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

    «A.

    Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere almeno le tasse relative ai controlli ufficiali previste al capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati all’allegato V.»

    Articolo 3

    La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa ha effetto alla data dell’ultima firma.

    Firmato a Berna, il 1odicembre 2006.

    A nome della Confederazione svizzera

    Il capo della delegazione

    Hans WYSS

    Firmato a Bruxelles, il 1odicembre 2006.

    A nome della Comunità europea

    Il capo della delegazione

    Paul VAN GELDORP


    (1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

    (2)  GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 93.

    (4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

    (5)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

    (6)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

    (7)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (8)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

    (9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

    (10)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.


    ALLEGATO

    «

    Appendice 1

    MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

    I.   Afta epizootica

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    In applicazione dell’articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio veterinario federale.

    3.

    Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

    II.   Peste suina classica

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    4.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

    3.

    In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    4.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    5.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6.

    Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

    7.

    Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

    III.   Peste suina africana

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    4.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

    2.

    In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

    4.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    IV.   Peste equina

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

    2.

    Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

    3.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    V.   Influenza aviaria

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    2.

    Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE e dall’allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.

    2.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE, all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VI.   Malattia di newcastle

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    4.

    Istruzione (direttiva tecnica) dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))

    5.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

    2.

    In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    4.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VII.   Malattie dei pesci e dei molluschi

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

    2.

    Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l’anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare in applicazione dell’Ordinanza sulle epizoozie.

    2.

    Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria s’impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    4.

    Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

    5.

    In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    6.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE, all’articolo 8 della direttiva 95/70/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    7.

    Nei casi di cui all’articolo 5 della direttiva 95/70/CEE, l’informazione si effettuerà nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    8.

    Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi è: Laboratorio IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato B della direttiva 95/70/CEE.

    VIII.   Encefalopatie spongiformi trasmissibili

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

    1.

    Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1), in particolare l’articolo 64f (procedimenti di stordimento)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l’importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    3.

    Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDAl), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)

    4.

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)

    5.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)

    6.

    Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (OLAlA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l’articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l’allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)

    7.

    Ordinanza del 23 giugno 2004 sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    2.

    In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T..

    3.

    In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

    In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev’essere incenerita e il cervello dev’essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T..

    In applicazione dell’articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

    In applicazione dell’articolo 179c dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1o luglio 1999, si procede ugualmente all’abbattimento dell’intera coorte (l’abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

    4.

    In applicazione dell'articolo 180b dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

    degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e

    degli animali aventi un’età inferiore a 2 mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’Ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA).

    A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio di riferimento per le E.S.T.

    Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

    In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

    5.

    In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

    In applicazione dell’articolo 18 dell'Ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1o gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

    6.

    In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B.. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

    I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X, capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

    In applicazione dell’articolo 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

    7.

    In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato III, capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

    In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.

    Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    8.

    Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6 e al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

    9.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    C.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    1.

    Dal 1o gennaio 2003, e in applicazione dell’Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

    2.

    In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato XI, punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

    L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

    L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

    In applicazione dell’articolo 179d dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

    In applicazione dell’articolo 180c dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

    3.

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

    In applicazione dell’articolo 13 dell'Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

    IX.   Febbre catarrale degli ovini

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie molto contagiose)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato II, capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

    2.

    In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

    3.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    X.   Zoonosi

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

    2.

    Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    1.

    Legge sulle epizoozie (LFE) del 1o luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)

    2.

    Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

    3.

    Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDAI), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

    4.

    Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODAlOUs) (RS 817.02)

    5.

    Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’igiene (OIg) (RS 817.024.1)

    6.

    Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)

    7.

    Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

    B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

    Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi e i test delle zoonosi (salmonella):

    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

    3720 BA Bilthoven

    Paesi Bassi

    Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:

    Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):

    E-36200 Vigo

    Spagna

    Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

    The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

    Weymouth

    Dorset DT4 8UB

    Regno Unito

    Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocytogenes:

    AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

    (LERQAP)

    F-94700 Maisons-Alfort

    Francia

    Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:

    AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

    (LERQAP)

    F-94700 Maisons-Alfort

    Francia

    Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso E.coli verotossigenico (VTEC):

    Istituto Superiore di Sanità (ISS)

    I-00161 Roma

    Italia

    Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter:

    Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

    S-751 89 Uppsala

    Svezia

    Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):

    Istituto Superiore di Sanità (ISS)

    I-00161 Roma

    Italia

    Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

    Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

    DK-1790 København V

    Danimarca

    2.

    La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    3.

    La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

    XI.   Altre malattie

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardante le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

    3.

    Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

    3.

    In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

    4.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    XII.   Notifica delle malattie

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell’elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)

    1.

    Legge del 1o luglio 1996 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

    2.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

    Appendice 2

    POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

    I.   Bovini e suini

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU  121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia d'Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988, riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    In applicazione dell'articolo 297, primo comma dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

    2.

    L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

    b)

    nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

    Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    4.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

    b)

    ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

    c)

    qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

    d)

    in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;

    e)

    la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

    f)

    quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito viene ritirata;

    g)

    la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

    Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

    5.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

    b)

    ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

    c)

    qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

    d)

    in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    e)

    il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

    Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

    6.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;

    b)

    i tori d’allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;

    c)

    qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;

    d)

    in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    e)

    il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

    7.

    Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno del 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

    b)

    qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

    c)

    in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

    d)

    il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27), si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

    8.

    Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

    9.

    In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

    10.

    In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A), punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

    11.

    I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

    per il modello 1:

    nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

    al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

    «–

    malattia: rinotracheite contagiosa bovina,

    conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis ;»;

    per il modello 2:

    nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

    al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

    «–

    malattia: di Aujeszky

    conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis ;»;

    12.

    Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

    «–

    I bovini:

    sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

    non provengono da mandria in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;

    sono nati dopo il 1o giugno 2001.»

    II.   Ovini e caprini

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

    In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

    4.

    Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

    III.   Equidi

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    IV.   Pollame e uova da cova

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

    2.

    Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

    3.

    All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    4.

    In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».

    5.

    All'articolo 9, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    6.

    All'articolo 10, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    7.

    All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    8.

    Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

    9.

    All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    10.

    Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

    11.

    In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

    V.   Animali e prodotti d'acquacoltura

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    3.

    L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    4.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s’impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

    5.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6.

    a)

    Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE.

    b)

    Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

    c)

    Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.

    d)

    Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.

    e)

    Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei d'allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi, o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

    f)

    Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

    VI.   Embrioni bovini

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    2.

    Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

    VII.   Sperma bovino

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.

    2.

    L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    3.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4.

    Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

    VIII.   Sperma suino

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    2.

    L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3.

    Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

    IX.   Altre specie

    A.   LEGISLAZIONI

    Comunità europea

    Svizzera

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)

    Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)

    1.

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)

    2.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1.

    Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

    2.

    La Comunità europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20.

    3.

    Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E, parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura all’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e) della direttiva 92/65/CE.

    4.

    I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

    Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

    5.

    L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    6.

    a)

    Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.

    b)

    Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.

    c)

    Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.

    d)

    Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).

    7.

    Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).

    8.

    Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.

    9.

    Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.

    10.

    Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.

    11.

    Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    12.

    Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    13.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    Appendice 3

    IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI

    I.   Comunità europea — Legislazione

    A.   Ungulati ad eccezione degli equidi

    Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    B.   Equidi

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    C.   Pollame e uova da cova

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    D.   Animali di acquacoltura

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    E.   Embrioni bovini

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

    F.   Sperma bovino

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE de la Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

    G.   Sperma suino

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    H.   Altri animali vivi

    1.

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    2.

    Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).

    II.   Svizzera — Legislazione

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11).

    Ai fini dell’applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto, in applicazione delle disposizioni dell’allegato C della direttiva 92/65/CEE.

    III.   Norme di applicazione

    L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine d'individuare soluzioni adeguate.

    Appendice 4

    ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

    I.   Comunità europea — Legislazione

    A.   Bovini

    Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    B.   Suini

    Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    C.   Ovini, caprini

    Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

    D.   Equidi

    a)

    Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

    b)

    Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

    E.   Animali di razza pura

    Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

    F.   Importazione dai paesi terzi

    Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).

    II.   Svizzera — Legislazione

    Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.310).

    III.   Norme d'applicazione

    Lasciando impregiudicate le disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio.

    In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

    Appendice 6

    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    CAPITOLO I

    SETTORI IN CUI L’EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA

    «Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»

    Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

     

    Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

     

    Condizioni commerciali

    Equivalenza

     

    Norme CE

    Norme svizzere

    Salute animale :

    1.

    Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

    Ungulati domestici

    Solipedi domestici

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

     (1)

    2.

    Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

    Mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli sopra citati

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    Ratiti d’allevamento

    Lagomorfi

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    3.

    Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

    Ungulati selvatici

    Lagomorfi

    Altri mammiferi terrestri

    Selvaggina selvatica di penna

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    4.

    Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

    Pollame

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    5.

    Stomaci, vesciche e budella

    Bovini

    Ovini e caprini

    Suini

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

     (1)

    6.

    Ossa e prodotti a base di ossa

    Ungulati domestici

    Solipedi domestici

    Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

    Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

     (1)

    7.

    Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

    Ungulati domestici

    Solipedi domestici

    Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

    Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

     (1)

    8.

    Gelatina e collagene

     

    Direttiva 2002/99/CE

    Regolamento (CE) n. 999/2001 (1)

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1)

     (1)

    9.

    Latte e prodotti del latte

     

    Direttiva 64/432/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    10.

    Uova e ovoprodotti

     

    Direttiva 90/539/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    11.

    Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

     

    Direttiva 91/67/CEE

    Direttiva 93/53/CEE

    Direttiva 95/70/CE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    12.

    Miele

     

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

    13.

    Lumache e cosce di rana

     

    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 2002/99/CE

    Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)


    Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

    Condizioni commerciali

    Equivalenza

    Norme CE

    Norme svizzere

    Sanità pubblica

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

    Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1)

    Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) .

    Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

    Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

    Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)

    Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

    Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1)

    Ordinanza del 1o marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFHV) modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 817.191.54)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODERR) (RS 817.02)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim) (RS 916.020.1)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)

    Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

    Sì con condizioni speciali

    Condizioni speciali

    (1)

    La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

    (2)

    La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

    (3)

    Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

    (4)

    Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine prevista all’articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l’elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell’articolo 3, punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis.

    (5)

    I metodi di individuazione descritti all’allegato I, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D’altro canto, non si ricorre al metodo d’esame trichinoscopico descritto nell’allegato I, capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

    (6)

    Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

    Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2009.

    In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3 bis dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1) e dell’articolo 9, paragrafo 7 dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano un bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito all’allegato 9, punto 2 dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità conformemente alle disposizioni degli articoli 9a e 14a dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108).

    (7)

    Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

    da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;

    da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

    per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

    (8)

    In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

    a)

    per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell’allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

    Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

    fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;

    descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;

    chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),

    comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

    La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario.

    b)

    per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

    Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

    descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;

    descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e

    fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

    (9)

    La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

    (10)

    In attesa dell’allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l’elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

    «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»

    Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

    Condizioni commerciali

    Equivalenza

    Norme CE

    Norme svizzere

    Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25).

    Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

    Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l’igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)

    Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401).

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE)

    Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)

    Condizioni speciali

    Per le sue importazioni, la Svizzera applica disposizioni identiche a quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    Gli scambi di materiali rientranti nelle categorie 1 e 2 sono vietati, salvo per taluni usi tecnici previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (misure transitorie stabilite dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione).

    I materiali che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnati dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti dal Capitolo III dell’allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    In conformità con il Capo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l’elenco dei suoi impianti corrispondenti.

    CAPITOLO II

    Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

    I.   Esportazioni della Comunità verso la Svizzera

    Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

    Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    II.   Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

    Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

    CAPITOLO III

    Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

    Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell’esame effettuato.

    Appendice 10

    CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

    CAPITOLO I

    A.   Controlli alle frontiere per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

    Tipi di controlli alle frontiere

    Tassi

    1.

    Controlli documentali

    100 %

    2.

    Controlli materiali

    1 %

    B.   Controlli alle frontiere per i settori diversi da quelli di cui al punto A

    Tipi di controlli alle frontiere

    Tassi

    1.

    Controlli documentali

    100 %

    2.

    Controlli materiali

    da 1 a 10 %

    C.   Misure specifiche

    Le parti prendono atto dell’allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CEE-SVIZZERA, relativa all’agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti d’origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    D.   Canoni

    1.

    Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:

    1,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita.

    2.

    Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:

    3,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita.

    E.   Regole per i prodotti animali che devono attraversare il territorio dell’Unione europea o della Svizzera

    1.

    I prodotti animali originari della Svizzera che devono attraversare il territorio dell’Unione europea sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B. Le disposizioni dell’articolo 11, punto 2, lettere c), d) ed e) della direttiva 97/78/CE non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta e che sono destinati ad essere esportati al di fuori del territorio dell’Unione europea, nella misura in cui i controlli veterinari realizzati conformemente al precedente punto A abbiano dato esito favorevole.

    2.

    I prodotti animali originari dell’Unione europea che devono attraversare il territorio della Svizzera sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B.

    F.   Sistema TRACES

    1.   Legislazioni

    Comunità europea

    Svizzera

    Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63) modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29)

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    2.   Modalità d’applicazione particolari

    La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

    Le disposizioni dell’articolo 3 della decisione 2004/222/CE relative alla registrazione dei documenti veterinari comuni di entrata nel sistema informatico TRACES non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta ad eccezione di quelli ammessi in base alle procedure di cui agli articoli 8, 12 paragrafo 4, e 13 della direttiva 97/78/CE e di quelli oggetto di una decisione di rifiuto in conseguenza dei controlli frontalieri.

    Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

    Se necessario, misure transitorie saranno definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

    CAPITOLO II

    CONTROLLI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

    1.   LEGISLAZIONE

    I controlli relativi alle importazioni da paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni :

    Comunità europea

    Svizzera

    1.

    Regolamento (CE) n. 136/2004, della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)

    2.

    Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1)

    3.

    Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). Comunità europea

    4.

    Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

    5.

    Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

    6.

    Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti d'origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)

    1.

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11)

    2.

    Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDERR), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 (RS 817.0)

    3.

    Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODERR), (RS 817.02)

    4.

    Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) Svizzera

    2.   Modalità d’applicazione

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri sono i seguenti: Basilea-Mulhouse Aeroporto, Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto e Zurigo Aeroporto. Le modifiche ulteriori sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 23 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    La particolare situazione dei posti d’ispezione frontalieri di Basilea-Mulhouse Aeroporto e di Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto sarà esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore della presente appendice.

    Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva 97/78/CE, la Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

    Nel quadro delle attività di cui alla direttiva 97/78/CE, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni o le tasse collegati ai controlli ufficiali delle merci, conformemente alle disposizioni del capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati nel suo allegato V.

    CAPITOLO III

    CONDIZIONI D’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI

    1.   Comunità europea — Legislazione

    A.   REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA

    1.

    Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    2.

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

    3.

    Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

    4.

    Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

    5.

    Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

    6.

    Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 206), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

    B.   REGOLE DI SALUTE ANIMALE

    1.

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    2.

    Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adeguamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

    3.

    Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

    4.

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

    5.

    Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25).

    6.

    Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 du 23.1.2003, pag. 11).

    2.   Svizzera — Legislazione

    Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE).

    3.   Regole d’applicazione

    L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse condizioni d’importazione di cui al capitolo III, punto 1 della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Le disposizioni della presente appendice saranno sottoposte a revisione nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dalla sua entrata in vigore.

    »

    (1)  Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.


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