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Document 22007D0061
Decision No 1/2006 of the Joint Veterinary Committee created by an Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 1 December 2006 amending Appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10 to Annex 11 of the Agreement
Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1 o dicembre 2006 , relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1 o dicembre 2006 , relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
GU L 32 del 6.2.2007, p. 91–129
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 111–149
(MT)
GU L 32 del 6.2.2007, p. 11–11
(BG, RO)
In force
6.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/91 |
DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del 1o dicembre 2006
relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
(2007/61/CE)
IL COMITATO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’articolo 19, paragrafo 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi da esso previsti. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11 dell'accordo agricolo, in particolare per adeguarle ed aggiornarle. |
(3) |
Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1). |
(4) |
Le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2). |
(5) |
L’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è stata modificata dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 dicembre 2005, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo (3). |
(6) |
La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva (CE) n. 2003/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (4), del regolamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (5) e del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (6). |
(7) |
La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7). |
(8) |
La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (8), le disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/200, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (9), e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (10). |
(9) |
È opportuno modificare l'appendice 1 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto delle legislazioni comunitaria e svizzera relative alle zoonosi e alle modalità particolari per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. |
(10) |
È opportuno modificare le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle legislazioni comunitaria e svizzera vigenti al 1o luglio 2006. |
(11) |
Le misure sanitarie previste dalla legislazione svizzera sono riconosciute come equivalenti a fini commerciali per i prodotti animali destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare l'appendice 6 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo. |
(12) |
Le disposizioni delle appendici 5 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo saranno riesaminate in seno al Comitato misto veterinario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione, |
DECIDE:
Articolo primo
Le appendici 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) sono sostituite rispettivamente dalle appendici che figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’appendice 5 dell’allegato 11, capitolo 3, punto V, parte A dell'accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:
«A. |
Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere almeno le tasse relative ai controlli ufficiali previste al capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati all’allegato V.» |
Articolo 3
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell’ultima firma.
Firmato a Berna, il 1odicembre 2006.
A nome della Confederazione svizzera
Il capo della delegazione
Hans WYSS
Firmato a Bruxelles, il 1odicembre 2006.
A nome della Comunità europea
Il capo della delegazione
Paul VAN GELDORP
(1) GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.
(2) GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 93.
(4) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(5) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(6) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.
(7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(8) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(9) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(10) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
ALLEGATO
Appendice 1
MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE
I. Afta epizootica
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||
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|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
In applicazione dell’articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio veterinario federale. |
3. |
Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE. |
II. Peste suina classica
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza. |
3. |
In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
4. |
In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
5. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
6. |
Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2 dell’Ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71). |
7. |
Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE. |
III. Peste suina africana
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 2002/60/CE. |
2. |
In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
3. |
Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana. |
4. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
IV. Peste equina
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame. |
2. |
Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE. |
3. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
4. |
In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
V. Influenza aviaria
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE e dall’allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE. |
2. |
In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
3. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE, all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
VI. Malattia di newcastle
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||||
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE. |
2. |
In applicazione dell’articolo 97 dell’Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
3. |
Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. |
4. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
VII. Malattie dei pesci e dei molluschi
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l’anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare in applicazione dell’Ordinanza sulle epizoozie. |
2. |
Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria s’impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
3. |
Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
4. |
Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato C della direttiva 93/53/CEE. |
5. |
In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
6. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE, all’articolo 8 della direttiva 95/70/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
7. |
Nei casi di cui all’articolo 5 della direttiva 95/70/CEE, l’informazione si effettuerà nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
8. |
Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi è: Laboratorio IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato B della direttiva 95/70/CEE. |
VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10). |
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B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
2. |
In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.. |
3. |
In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev’essere incenerita e il cervello dev’essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.. In applicazione dell’articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina. In applicazione dell’articolo 179c dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1o luglio 1999, si procede ugualmente all’abbattimento dell’intera coorte (l’abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999). |
4. |
In applicazione dell'articolo 180b dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:
A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio di riferimento per le E.S.T. Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo. In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001. |
5. |
In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti. In applicazione dell’articolo 18 dell'Ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1o gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento. |
6. |
In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B.. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X, capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori. |
7. |
In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato III, capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda. Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
8. |
Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6 e al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001. |
9. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
C. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
1. |
Dal 1o gennaio 2003, e in applicazione dell’Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore. |
2. |
In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato XI, punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.). L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età. In applicazione dell’articolo 179d dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. In applicazione dell’articolo 180c dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età. |
3. |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità. In applicazione dell’articolo 13 dell'Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda. |
IX. Febbre catarrale degli ovini
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato II, capitolo B della direttiva 2000/75/CE. |
2. |
In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria. |
3. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
X. Zoonosi
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||||||||||||
|
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:
|
2. |
La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). |
3. |
La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità. |
XI. Altre malattie
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||||
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE. |
3. |
In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria. |
4. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
XII. Notifica delle malattie
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell’elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.
Appendice 2
POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO
I. Bovini e suini
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
In applicazione dell'articolo 297, primo comma dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti. |
2. |
L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
3. |
Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. |
4. |
Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. |
5. |
Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. |
6. |
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis. L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. |
7. |
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27), si applicano mutatis mutandis. L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. |
8. |
Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione. |
9. |
In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4 della direttiva 64/432/CEE. |
10. |
In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A), punto 4 della direttiva 64/432/CEE. |
11. |
I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti: |
per il modello 1:
— |
nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
|
per il modello 2:
— |
nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
|
12. |
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:
|
II. Ovini e caprini
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
3. |
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE. In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione. |
4. |
Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE. |
III. Equidi
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
3. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
4. |
Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. |
IV. Pollame e uova da cova
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. |
2. |
Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna. |
3. |
All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. |
4. |
In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH». |
5. |
All'articolo 9, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. |
6. |
All'articolo 10, lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. |
7. |
All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. |
8. |
Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. |
9. |
All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. |
10. |
Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE. |
11. |
In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria. |
V. Animali e prodotti d'acquacoltura
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. |
3. |
L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. |
4. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s’impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria. |
5. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
6. |
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VI. Embrioni bovini
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
2. |
Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE. |
VII. Sperma bovino
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21) |
|
B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA. |
2. |
L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
3. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
4. |
Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE. |
VIII. Sperma suino
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
||||
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
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B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
2. |
L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
3. |
Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE. |
IX. Altre specie
A. LEGISLAZIONI
Comunità europea |
Svizzera |
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Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320) Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8) |
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B. MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI
1. |
Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII. |
2. |
La Comunità europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. |
3. |
Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E, parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura all’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e) della direttiva 92/65/CE. |
4. |
I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 92/65/CEE. Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. |
5. |
L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
6. |
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7. |
Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34). |
8. |
Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE. |
9. |
Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE. |
10. |
Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE. |
11. |
Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE. |
12. |
Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE. |
13. |
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. |
Appendice 3
IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI
I. Comunità europea — Legislazione
A. Ungulati ad eccezione degli equidi
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
B. Equidi
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
C. Pollame e uova da cova
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
D. Animali di acquacoltura
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
E. Embrioni bovini
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
F. Sperma bovino
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE de la Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).
G. Sperma suino
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
H. Altri animali vivi
1. |
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320). |
2. |
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). |
II. Svizzera — Legislazione
Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11).
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto, in applicazione delle disposizioni dell’allegato C della direttiva 92/65/CEE.
III. Norme di applicazione
L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine d'individuare soluzioni adeguate.
Appendice 4
ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L’IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI
I. Comunità europea — Legislazione
A. Bovini
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
B. Suini
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
C. Ovini, caprini
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).
D. Equidi
a) |
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). |
b) |
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). |
E. Animali di razza pura
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).
F. Importazione dai paesi terzi
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).
II. Svizzera — Legislazione
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.310).
III. Norme d'applicazione
Lasciando impregiudicate le disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio.
In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.
Appendice 6
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
CAPITOLO I
SETTORI IN CUI L’EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA
«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»
Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.
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Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea |
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Condizioni commerciali |
Equivalenza |
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Norme CE |
Norme svizzere |
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Salute animale : |
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Ungulati domestici Solipedi domestici |
Direttiva 64/432/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 (1) |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1) |
Sì (1) |
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|||||
Mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli sopra citati |
Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
||
Ratiti d’allevamento Lagomorfi |
Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Sì |
|||
|
|||||
Ungulati selvatici Lagomorfi Altri mammiferi terrestri Selvaggina selvatica di penna |
Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
||
|
|||||
Pollame |
Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
||
|
|||||
Bovini Ovini e caprini Suini |
Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 (1) |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1) |
Sì (1) |
||
|
|||||
Ungulati domestici Solipedi domestici Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna |
Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 (1) |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1) |
Sì (1) |
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Ungulati domestici Solipedi domestici Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna |
Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 (1) |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1) |
Sì (1) |
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Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 (1) |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) (1) |
Sì (1) |
||
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Direttiva 64/432/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
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Direttiva 90/539/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
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Direttiva 91/67/CEE Direttiva 93/53/CEE Direttiva 95/70/CE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
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Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
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Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE |
Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) |
Sì |
Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea |
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Condizioni commerciali |
Equivalenza |
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Norme CE |
Norme svizzere |
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Sanità pubblica |
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Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10). Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) . Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1). Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60) |
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0) Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1) Ordinanza del 1o marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFHV) modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 817.191.54) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401) Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190) Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODERR) (RS 817.02) Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim) (RS 916.020.1) Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1) Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1) Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) |
Sì con condizioni speciali |
Condizioni speciali
(1) |
La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES. |
(2) |
La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(3) |
Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario. |
(4) |
Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine prevista all’articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l’elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell’articolo 3, punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis. |
(5) |
I metodi di individuazione descritti all’allegato I, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D’altro canto, non si ricorre al metodo d’esame trichinoscopico descritto nell’allegato I, capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(6) |
Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2009. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3 bis dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1) e dell’articolo 9, paragrafo 7 dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano un bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito all’allegato 9, punto 2 dell’Ordinanza del DFE riguardante l’igiene nella macellazione di animali (RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità conformemente alle disposizioni degli articoli 9a e 14a dell’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d’origine animale (RS 817.022.108). |
(7) |
Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:
per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità. |
(8) |
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell’Ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):
|
(9) |
La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005. |
(10) |
In attesa dell’allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l’elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino. |
«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»
Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea |
||
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
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Norme CE |
Norme svizzere |
|
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25). |
Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190) Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l’igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401). Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (OESPA) (RS 916.441.22) |
Sì |
Condizioni speciali
Per le sue importazioni, la Svizzera applica disposizioni identiche a quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Gli scambi di materiali rientranti nelle categorie 1 e 2 sono vietati, salvo per taluni usi tecnici previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (misure transitorie stabilite dal regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione).
I materiali che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnati dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti dal Capitolo III dell’allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
In conformità con il Capo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l’elenco dei suoi impianti corrispondenti.
CAPITOLO II
Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I
I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera
Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.
Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.
II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità
Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.
In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.
CAPITOLO III
Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I
Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell’esame effettuato.
Appendice 10
CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI
CAPITOLO I
A. Controlli alle frontiere per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta
Tipi di controlli alle frontiere |
Tassi |
||
|
100 % |
||
|
1 % |
B. Controlli alle frontiere per i settori diversi da quelli di cui al punto A
Tipi di controlli alle frontiere |
Tassi |
||
|
100 % |
||
|
da 1 a 10 % |
C. Misure specifiche
Le parti prendono atto dell’allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CEE-SVIZZERA, relativa all’agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti d’origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
D. Canoni
1. |
Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni: 1,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita. |
2. |
Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni: 3,5 EUR/t con un minimo di 30 EUR e un massimo di 350 EUR per partita. |
E. Regole per i prodotti animali che devono attraversare il territorio dell’Unione europea o della Svizzera
1. |
I prodotti animali originari della Svizzera che devono attraversare il territorio dell’Unione europea sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B. Le disposizioni dell’articolo 11, punto 2, lettere c), d) ed e) della direttiva 97/78/CE non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta e che sono destinati ad essere esportati al di fuori del territorio dell’Unione europea, nella misura in cui i controlli veterinari realizzati conformemente al precedente punto A abbiano dato esito favorevole. |
2. |
I prodotti animali originari dell’Unione europea che devono attraversare il territorio della Svizzera sono soggetti alle disposizioni di controllo previste, a seconda dei casi, ai precedenti punti A e B. |
F. Sistema TRACES
1. Legislazioni
Comunità europea |
Svizzera |
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63) modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE della Commissione, del 14 luglio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29) |
Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), (RS 916.443.11) |
2. Modalità d’applicazione particolari
La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
Le disposizioni dell’articolo 3 della decisione 2004/222/CE relative alla registrazione dei documenti veterinari comuni di entrata nel sistema informatico TRACES non si applicano ai prodotti per i quali l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta ad eccezione di quelli ammessi in base alle procedure di cui agli articoli 8, 12 paragrafo 4, e 13 della direttiva 97/78/CE e di quelli oggetto di una decisione di rifiuto in conseguenza dei controlli frontalieri.
Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.
Se necessario, misure transitorie saranno definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.
CAPITOLO II
CONTROLLI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI
1. LEGISLAZIONE
I controlli relativi alle importazioni da paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni :
Comunità europea |
Svizzera |
||||||||||||||||||||
|
|
2. Modalità d’applicazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri sono i seguenti: Basilea-Mulhouse Aeroporto, Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto e Zurigo Aeroporto. Le modifiche ulteriori sono di competenza del Comitato misto veterinario.
L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 23 della direttiva 97/78/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
La particolare situazione dei posti d’ispezione frontalieri di Basilea-Mulhouse Aeroporto e di Ferney-Voltaire/Ginevra Aeroporto sarà esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore della presente appendice.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della direttiva 97/78/CE, la Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
Nel quadro delle attività di cui alla direttiva 97/78/CE, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni o le tasse collegati ai controlli ufficiali delle merci, conformemente alle disposizioni del capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 agli importi minimi fissati nel suo allegato V.
CAPITOLO III
CONDIZIONI D’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI
1. Comunità europea — Legislazione
A. REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA
1. |
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). |
2. |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10). |
3. |
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). |
4. |
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). |
5. |
Regolamento CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83). |
6. |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 206), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83). |
B. REGOLE DI SALUTE ANIMALE
1. |
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
2. |
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adeguamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione — 6. Agricoltura — B. Normativa veterinaria e fitosanitaria — I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) |
3. |
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). |
4. |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10). |
5. |
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le norme di trasformazione applicabili agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (GU L 36 dell’8.2.2006 pag. 25). |
6. |
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 du 23.1.2003, pag. 11). |
2. Svizzera — Legislazione
Ordinanza del 20 aprile 1988 riguardante l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE).
3. Regole d’applicazione
L'Ufficio federale di veterinaria applica le stesse condizioni d’importazione di cui al capitolo III, punto 1 della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni della presente appendice saranno sottoposte a revisione nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dalla sua entrata in vigore.
(1) Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.