Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J024

    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 24

    GU L 112 del 24.4.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 300 del 9.11.2013, p. 28–29 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/act_1/art_24/sign

    24.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 112/6


    ATTO

    relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

    PARTE QUARTA

    DISPOSIZIONI TEMPORANEE

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    Articolo 24

    1.   In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

    Belgio

    12

    Bulgaria

    12

    Repubblica ceca

    12

    Danimarca

    9

    Germania

    24

    Estonia

    7

    Irlanda

    9

    Grecia

    12

    Spagna

    21

    Francia

    24

    Croazia

    9

    Italia

    24

    Cipro

    6

    Lettonia

    7

    Lituania

    9

    Lussemburgo

    6

    Ungheria

    12

    Malta

    5

    Paesi Bassi

    12

    Austria

    12

    Polonia

    21

    Portogallo

    12

    Romania

    15

    Slovenia

    7

    Slovacchia

    9

    Finlandia

    9

    Svezia

    12

    Regno Unito

    24».

    2.   Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.

    3.   Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.


    Top