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Document 12012J024
Act concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia and the adjustments to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community - Article 24
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 24
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 24
GU L 112 del 24.4.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 300 del 9.11.2013, p. 28–29
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/act_1/art_24/sign
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/6 |
ATTO
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO II
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 24
1. In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Croazia |
9 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24». |
2. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.