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Document 12012J006

ATTOrelativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 6

GU L 112 del 24.4.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 300 del 9.11.2013, p. 23–24 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/act_1/art_6/sign

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/6


ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 6

1.   Gli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un paese terzo sono vincolanti per la Croazia alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2.   La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri attuali e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Salvo diverse disposizioni contenute negli accordi specifici indicati al primo comma, l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione o, qualora l'accordo riguardi esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) negoziano tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione o l'alto rappresentante, a seconda dei casi, presentano un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.

3.   A decorrere dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Croazia applica le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 2, primo comma, conclusi o provvisoriamente applicati prima della data di adesione, ad eccezione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1).

In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'Unione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, agendo congiuntamente, ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze.

4.   La Croazia aderisce all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) come pure ai due accordi che modificano tale accordo, firmati a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e aperti alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4), rispettivamente.

5.   La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo (5), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

6.   A decorrere dalla data dell'adesione, la Croazia applica le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali di cui al primo comma.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Croazia.

7.   Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Croazia di acciaio e di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione sono negoziate le necessarie modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio, si applicano le disposizioni del primo comma.

8.   A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi tra la Croazia e i paesi terzi prima di tale data sono gestiti dall'Unione.

I diritti e gli obblighi della Croazia derivanti da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di tali accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che derivano da tali accordi, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

9.   La Croazia si ritira dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio, quale modificato.

Nella misura in cui gli accordi tra la Croazia, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Croazia adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi, la Croazia si ritira da tale accordo.

La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.

10.   La Croazia aderisce, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 4.

11.   La Croazia adotta le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione la sua posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.

La Croazia si ritira in particolare dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la sua adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4, e GU L 168M del 21.6.2006, pag. 33.

(4)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(5)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


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