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Document 12004V424

    Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI - Articolo III-424

    GU C 310 del 16.12.2004, p. 182–182 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tcons_2004/art_424/oj

    12004V424

    Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI - Articolo III-424

    Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0182 - 0182


    Articolo III-424

    Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

    Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.

    Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

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