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Document 02019D0021(01)-20221108

Consolidated text: Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1311/2022-11-08

02019D0021(01) — IT — 08.11.2022 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2019/1311 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 luglio 2019

su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21)

(GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2019/1558 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 settembre 2019

  L 238

2

16.9.2019

 M2

DECISIONE (UE) 2020/407 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 marzo 2020

  L 80

23

17.3.2020

►M3

DECISIONE (UE) 2020/614 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 30 aprile 2020

  L 141

28

5.5.2020

►M4

DECISIONE (UE) 2021/124 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 gennaio 2021

  L 38

93

3.2.2021

►M5

DECISIONE (UE) 2021/752 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 30 aprile 2021

  L 161

1

7.5.2021

►M6

DECISIONE (UE) 2022/2128 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 ottobre 2022

  L 285

15

7.11.2022




▼B

DECISIONE (UE) 2019/1311 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 luglio 2019

su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

▼M4

1) 

per «livello di riferimento dei prestiti netti» s’intende l’importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento, nel periodo di riferimento speciale o nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, per ottenere un tasso d’interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 e all’allegato I;

▼B

2) 

per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei di un partecipante alla data del 31 marzo 2019 e del livello di riferimento dei prestiti netti calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

3) 

per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni OMRLT-III calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

4) 

per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante in tutte le OMRLT-III calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

5) 

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 );

6) 

per «deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere» si intende l'aumento o la diminuzione in punti percentuali dei prestiti idonei di un partecipante erogati nel periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021 rispetto al suo livello di riferimento delle consistenze in essere, calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

7) 

per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II;, a tali fini, il termine «residente» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ( 2 );

8) 

per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;

9) 

per «società veicolo finanziaria» (SVF) si intende una società veicolo finanziaria come definita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) ( 3 );

10) 

per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019;

11) 

per «codice SVF» si intende un codice identificativo unico per una SVF che si trova nell'elenco di SVF redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/40);

▼M3

12) 

per «aggiustamento incentivante del tasso di interesse» (interest rate incentive adjustment) si intende l’eventuale riduzione del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito nell’ambito della OMRLT-III espressa in una frazione della differenza tra il tasso di interesse massimo possibile pertinente e il tasso di interesse minimo possibile pertinente calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato I;

▼B

13) 

per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 assegnato a una entità giuridica;

14) 

per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ( 4 );

15) 

per «codice IFM» si intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

16) 

per «consistenze in essere dei prestiti idonei» si intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II.

▼M5

17) 

per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell’Eurosistema in conformità all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell’ambito di procedure d’asta relative a OMRLT-III individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a diritti e obblighi associati alla sua partecipazione alle procedure d’asta relative a OMRLT-III, esclusi gli enti creditizi che hanno già interamente rimborsato tutti gli importi presi a prestito nell’ambito delle OMRLT-III.

▼B

18) 

per «consistenze in essere di riferimento» si intende la somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei e, una volta esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le consistenze in essere dei prestiti idonei autocartolarizzati alla data del 28 febbraio 2019;

19) 

per «BCN competente» s'intende, rispetto a un particolare partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il partecipante ha sede;

20) 

per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o aprile 2019 e il 31 marzo 2021;

21) 

per «cartolarizzazione» si intende: a) una cartolarizzazione tradizionale come definita all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), e/o b) una cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e che implica il trasferimento a una SVF dei prestiti cartolarizzati;

22) 

per «prestiti idonei autocartolarizzati» si intendono prestiti idonei ceduti e cartolarizzati da un partecipante o da un componente di un gruppo OMRLT-III in cui i titoli garantiti da attività risultanti dalla cartolarizzazione sono trattenuti al 100 per cento da tale partecipante o componente del gruppo OMRLT-III;

▼M6 —————

▼M3

24) 

per «periodo di tasso di interesse speciale» si intende il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021;

25) 

per «periodo di riferimento speciale» si intende il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021;

▼M4

26) 

per «periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale» si intende il periodo dal 24 giugno 2021 al 23 giugno 2022;

27) 

per «periodo di riferimento speciale aggiuntivo» si intende il periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021;

28) 

per «riorganizzazione societaria» si intende una fusione o un’acquisizione che coinvolge un partecipante o un componente del gruppo OMRLT-III e uno o più altri enti creditizi, o una scissione di un partecipante o di un componente del gruppo OMRLT-III, compresa una scissione risultante dalla risoluzione o dalla liquidazione di un partecipante;

▼M6

29) 

per «periodo di tasso di interesse pre-SIRP», si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, ossia il periodo immediatamente precedente il periodo di tasso di interesse speciale (special interest rate period, SIRP);

30) 

per «periodo di tasso di interesse post-ASIRP» si intende il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di scadenza della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo di tasso di interesse immediatamente successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale (additional special interest rate period, ASIRP);

31) 

per «periodo di tasso di interesse principale» si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo che include il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il periodo di tasso di interesse speciale, il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale e il periodo di tasso di interesse post-ASIRP;

32) 

per «ultimo periodo di tasso di interesse» si intende il periodo compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.

▼B

Articolo 2

La terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

▼M4

1.  
L’Eurosistema conduce dieci OMRLT-III secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

▼M1

2.  
Ogni OMRLT-III viene a scadenza tre anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE

▼B

3.  

Le OMRLT-III sono:

a) 

operazioni temporanee di finanziamento;

b) 

effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;

c) 

effettuate mediante aste standard; e

d) 

effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso.

4.  
Alle OMRLT-III si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinanziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.
5.  
In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.

Articolo 3

Partecipazione

▼M4

1.  
Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III individualmente se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell’Eurosistema e figurano nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

▼B

2.  

Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-III. La partecipazione a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 6. La partecipazione come gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) 

un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-III;

b) 

un ente partecipante a OMRLT-III a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente;

c) 

l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-III ammesso a partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT-III; e

▼M5

d) 

la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-III rimangono invariate per tutte le OMRLT-III, salvo quanto disposto ai paragrafi 5, 5 bis, 6 e 6 bis del presente articolo.

▼B

3.  

Al fine di partecipare a OMRLT-III mediante un gruppo OMRLT-III, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

a) 

Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun componente del gruppo:

i) 

ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero

ii) 

detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ( 6 ) in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.

b) 

Il gruppo nomina un proprio componente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte ammessa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di mercato aperto.

▼M4

c) 

Ciascun componente del gruppo OMRLT-III è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ed è nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

▼B

d) 

Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. La domanda indica:

i) 

la denominazione dell'ente capofila;

ii) 

l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-III;

iii) 

una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;

iv) 

in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-III ha deciso formalmente di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o componente di un altro gruppo OMRLT-III, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-III in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e

v) 

in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) conferma scritta del componente del gruppo interessato della propria decisione formale di aderire al gruppo l'OMRLT-III in questione e di non partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-III; e 2) prova idonea, confermata dalle BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale equipollente in conformità alla normativa applicabile.

e) 

Un gruppo OMRLT-II riconosciuto ai fini delle OMRLT-II ai sensi della decisione BCE/2016/10 può partecipare a OMRLT-III come gruppo OMRLT-III a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica include:

i) 

un elenco dei componenti del gruppo OMRLT-II che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-III. in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila può presentare la richiesta notifica in presenza di accordi, come quelli di cui alla lettera d), punto iv), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo in questione esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità dell'elenco; e

ii) 

la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente autorizzati.

f) 

L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-III. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-III. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie, ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso.

Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-III e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-III tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo OMRLT-III o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto v), e il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 5).

4.  
Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-III con partecipazione limitata ai componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-III.
5.  
In casi eccezionali, ove ricorrano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M5

bis.  
In casi eccezionali, ove sussistano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di autorizzare gli enti che partecipano alle OMRLT-III individualmente a partecipare invece alle future OMRLT-III su base di gruppo, aderendo a un gruppo OMRLT-III esistente o costituendo un nuovo gruppo OMRLT-III. Tale gruppo OMRLT-III e ciascuno dei suoi membri sono tenuti a osservare le disposizioni di cui all’articolo 3.

▼B

6.  

Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in presenza delle seguenti circostanze:

a) 

un componente è escluso dal gruppo OMRLT-III se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari da parte del componente del gruppo.

In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del gruppo.

b) 

►M5  se, in relazione al gruppo OMRLT-III, un ente creditizio che non è un partecipante né un membro di un gruppo OMRLT-III soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto i) o ii) con effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), ma non in tale giorno né prima, la composizione del gruppo OMRLT-III può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che: ◄

i) 

l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

ii) 

la domanda di cui al punto i) includa:

1) 

la denominazione dell'ente capofila;

2) 

l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT-III;

3) 

una spiegazione dei presupposti della domanda, compresa una spiegazione dettagliata dei cambiamenti occorsi riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti sulla detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del gruppo, identificando ogni membro con il suo codice IFM;

4) 

in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-III di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-III come controparte individuale o membro di altro gruppo OMRLT-III; un ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-III in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e

5) 

nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-III in questione e di non partecipare a OMRLT-III come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-III, e una conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-III incluso nella vecchia e nella nuova composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-III nonché la prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d), punto v); e

iii) 

l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-III modificato è stato riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-III. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in conformità al punto ii).

c) 

Se, in relazione al gruppo OMRLT-III, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del gruppo OMRLT-III si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-III può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le condizioni elencate alla lettera b).

▼M5

bis.  

Fatto salvo il paragrafo 5 bis, un ente che partecipa alle OMRLT-III individualmente può partecipare invece alle future OMRLT-III a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-III, a condizione che:

a) 

i membri di tale gruppo OMRLT-III siano enti creditizi che non partecipano alle OMRLT-III individualmente né come membri di un altro gruppo OMRLT-III e soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto i) o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto ii) con effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), ma non in tale giorno né prima; e

b) 

tale gruppo OMRLT-III e ciascuno dei suoi membri siano conformi le disposizioni di cui all’articolo 3.

▼M4

7.  

►M5  Ove le modifiche nella composizione di un gruppo OMRLT-III siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5, si sia formato un nuovo gruppo in conformità al paragrafo 5 bis o al paragrafo 6 bis, o le modifiche alla composizione di gruppi OMRLT-III siano avvenute in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni: ◄

a) 

in relazione alle modifiche cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 5 bis, il paragrafo 6, lettera b) o il paragrafo 6, lettera c), l’ente capofila può partecipare a una OMRLT-III con il gruppo OMRLT-III nella nuova composizione soltanto dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-III è stata riconosciuta; e

b) 

un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-III non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-III, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-III, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.

▼B

8.  
Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-III non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-III.

Articolo 4

Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

1.  
Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere di riferimento del partecipante individuale. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-III è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere di riferimento per tutti i componenti del gruppo OMRLT-III.

▼M4

2.  
Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 55 % del totale delle consistenze in essere di riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito della OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all’articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.

▼B

3.  
Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) non intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-III, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-III per tale ente creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito della OMRLT-II, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo OMRLT-II nella OMRLT-II e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-III, moltiplicato per la quota di prestiti idonei del componente di quel gruppo OMRLT-II al 31 gennaio 2016. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-III nell'ambito della OMRLT-II ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-III dell'ente capofila.

▼M4

4.  
Il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell’ambito delle precedenti OMRLT-III e aumentato degli importi che il partecipante ha rimborsato secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis o ha notificato in modo vincolante alla BCN competente di voler rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis. L’importo risultante è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all’articolo 36 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.

▼B

5.  

Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel primo periodo di riferimento come segue:

a) 

per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero;

b) 

per i partecipanti che segnalano prestiti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento.

I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimento dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata concessa una licenza bancaria dopo il 28 febbraio 2019 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti.

6.  
Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma delle consistenze in essere dei prestiti idonei alla data del 31 marzo 2019 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.

▼M6

Articolo 5

Interessi

1.  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis:

a) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

b) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i) 

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii) 

il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

d) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

2.  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i) 

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii) 

il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

b) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i) 

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii) 

il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

c) 

durante i periodi pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

d) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali in tale periodo e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale in tale periodo, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

3.  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e

b) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

c) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

d) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

bis  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter:

a) 

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della elativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi;

b) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi;

c) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

d) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

e) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

ter  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:

a) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

b) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

quater  

Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:

a) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

b) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

4.  
Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.
5.  
Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso.
6.  
Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis.

Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.

7.  
Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).

▼M1

Articolo 5 bis

Rimborso anticipato

▼M4

1.  
Per le prime sette OMRLT-III, dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza. Per l’ottava OMRLT-III o le successive, i partecipanti hanno tale opzione su base trimestrale a partire da giugno 2022.

▼M1

2.  
Le date di rimborso anticipato coincidono con quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.

▼M4

3.  
Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.
4.  
La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante, dell’importo dovuto nell’ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all’allegato VII all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell’obbligo di garantire adeguatamente e regolare l’importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all’articolo 166 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼M6

5.  

Oltre alle opzioni di rimborso anticipato di cui al paragrafo 1, i partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'importo delle OMRLT-III interessate prima della scadenza a una delle seguenti ulteriori date di rimborso anticipato:

a) 

23 novembre 2022;

b) 

25 gennaio 2023;

c) 

22 febbraio 2023.

Ai fini del primo comma, lettera a), e in deroga ai paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda i termini per la notifica del previsto rimborso anticipato e l’effetto vincolante della stessa, qualora un partecipante rimborsi in tutto o in parte l’importo delle OMRLT-III interessate il 23 novembre 2022, notifica alla BCN competente, almeno una settimana prima della data aggiuntiva di rimborso anticipato, che intende rimborsare a tale data aggiuntiva di rimborso anticipato nell'ambito della procedura di rimborso anticipato. La notifica diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima di tale data di rimborso anticipato.

▼B

Articolo 6

Obblighi di segnalazione

▼M4

1.  

Ciascun partecipante a OMRLT-III fornisce alla BCN competente i dati indicati nei modelli di segnalazione di cui all’allegato II, con le modalità di seguito indicate:

a) 

le consistenze in essere di riferimento, al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante e i limiti di offerta, e i dati relativi al primo periodo di riferimento, al fine di stabilire i livelli di riferimento del partecipante (di seguito, la «prima relazione»);

b) 

i dati relativi al i) secondo periodo di riferimento e, ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili per gli importi presi in prestito nelle prime sette OMRLT-III (di seguito, la «seconda relazione»); e

c) 

i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «terza relazione»).

In deroga alla frase precedente, i partecipanti che prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III presentano alla BCN competente i) la prima relazione e ii) la terza relazione.

▼B

2.  

I dati sono forniti in conformità a:

a) 

il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

b) 

le indicazioni di cui allegato II; e

c) 

i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.  

I partecipanti che intendono includere prestiti idonei autocartolarizzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento esercitano tale opzione trasmettendo le voci supplementari relative a tutti i prestiti idonei autocartolarizzati, di cui all'allegato II, unitamente alla valutazione del revisore di tali voci supplementari in conformità alle seguenti regole:

a) 

i partecipanti che prendono parte alla prima o alla seconda operazione OMRLT-III possono partecipare sulla base di una prima relazione che non contiene voci supplementari. Tuttavia, affinché i prestiti idonei autocartolarizzati siano inclusi nei calcoli del loro limite di finanziamento e limiti di offerta per la seconda o la terza operazione, le voci supplementari e la relativa valutazione del revisore delle voci supplementari sono rese disponibili alla BCN competente prima della scadenza del termine per la prima relazione per una qualsiasi di tali operazioni specificato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato nel sito internet della BCE;

b) 

i partecipanti che prendono parte per la prima volta alla terza operazione OMRLT-III o a una successiva, entro il relativo termine specificato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato nel sito internet della BCE rendono disponibile per la BCN competente sia la prima relazione comprensiva delle voci supplementari, sia la rispettiva valutazione del revisore delle voci supplementari.

▼M4

3 bis  
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 3 quater. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.

▼M4

3 ter  
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafi 3 bis e 3 ter, forniscono separatamente, nella terza relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi del paragrafo 6, lettera bb) del presente articolo. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, 2, 3 e 3 quater.

▼B

4.  
I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti definizioni di essi di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
5.  
Gli enti capofila di gruppi OMRLT-III presentano relazioni che rispecchiamo i dati aggregati relativi a tutti i componenti del gruppo OMRLT-III. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-III può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo componente del gruppo.

▼M4

6.  

Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 ter sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:

a) 

la valutazione del revisore in merito alla prima relazione è messa a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

b) 

i risultati della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione sono messi a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

bb) 

i risultati della valutazione del revisore in merito alla terza relazione sono messi a disposizione della BCN competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

c) 

le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis, 3 ter e 4. In particolare, il revisore:

i) 

valuta l’accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-III, soddisfi i criteri di idoneità;

ii) 

verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all’allegato II e ai concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii) 

verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

iv) 

verifica la presenza di controlli e di procedure di convalida dell’integrità, dell’accuratezza e della coerenza dei dati; e

v) 

rispetto alle voci supplementari, assicura, mediante una procedura di assunzione di garanzia positiva, ossia una procedura che certifica che i dati riportati siano precisi e pertinenti, che i prestiti idonei autocartolarizzati inclusi ai fini del calcolo delle consistenze in essere di riferimento del partecipante corrispondano ai relativi titoli garantiti da attività trattenuti al 100 % dal rispettivo partecipante o componente di un gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati.

In caso di partecipazione a livello di gruppo, l’esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-III. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi del presente paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.

d) 

le valutazioni del revisore contengono come minimo i seguenti elementi:

i) 

il tipo di procedura di revisione applicata;

ii) 

il periodo oggetto di revisione;

iii) 

la documentazione esaminata;

iv) 

una descrizione dei metodi seguiti dai revisori per assolvere i compiti precisati alla lettera c);

v) 

se del caso, gli identificativi, ossia il codice SVF e/o LEI, secondo il caso, di ciascun veicolo di cartolarizzazione che detiene i prestiti idonei autocartolarizzati di cui alla lettera c), punto v), e il codice IFM del partecipante o del componente del gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati;

vi) 

eventuali correzioni effettuate a seguito dell’applicazione dei metodi descritti al punto iv);

vii) 

conferma che i dati inseriti nei modelli di segnalazione sono in linea con le informazioni contenute nei sistemi interni dei partecipanti; e

viii) 

osservazioni o valutazione finali che risultano dalla revisione esterna.

L’Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.

7.  

Fatto salvo il paragrafo 8, a seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che incida sull’insieme dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante, e con le seguenti modalità.

a) 

Qualora prima del 31 marzo 2021 si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria, è presentata una prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o alla riorganizzazione societaria;

b) 

qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria tra il 1o aprile 2021 e il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza domanda di riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima OMRLT-III nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, è presentata una prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o alla riorganizzazione societaria;

c) 

qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza domanda di riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima OMRLT-III nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE e il 31 dicembre 2021, è presentata una prima relazione rivista entro il termine per i risultati della valutazione del revisore della prima relazione precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, per i partecipanti che prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III.

La BCN competente valuta l’impatto della revisione e adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l’obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-III o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato, che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito della riorganizzazione societaria, fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell’impatto della revisione.

▼M5

bis.  
Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettera a), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della seconda e della terza relazione ai sensi del paragrafo 1.

Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettere b) e c), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della terza relazione ai sensi del paragrafo 1 e la seconda relazione non è riveduta.

▼M4

8.  

A titolo di eccezione rispetto al paragrafo 7, non è necessario un riesame della prima relazione ma si può invece tenere traccia del relativo impatto sui prestiti idonei sotto forma di aggiustamento nella seconda relazione o nella terza relazione, secondo i casi, qualora:

a) 

la riorganizzazione societaria coinvolga enti che prima della riorganizzazione societaria erano soggetti a misure di vigilanza o di risoluzione e tali misure, come confermato dalle relative BCN, di fatto abbiano ostacolato la loro capacità di erogare prestiti per almeno la metà del secondo periodo di riferimento oppure per almeno la metà del periodo di riferimento speciale aggiuntivo;

b) 

la riorganizzazione societaria coinvolga un’acquisizione da parte di un partecipante o di un componente del gruppo OMRLT-III o di un ente creditizio che non sia né un partecipante né un componente del gruppo OMRLT-III, che sia stata completata negli ultimi sei mesi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo; o

c) 

la BCN competente valuti che l’impatto della modifica nella composizione del gruppo o della riorganizzazione societaria non necessiti di una prima relazione riveduta.

Per i casi di cui alle lettere b) e c), i partecipanti possono scegliere di rivedere la prima relazione per tenere conto delle riorganizzazioni societarie.

▼M5

bis.  

Un partecipante che presenta una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 assicura che la qualità dei dati forniti in tale prima relazione riveduta sia valutata da un revisore esterno in conformità alle norme di cui al paragrafo 6. Tale valutazione da parte del revisore della prima relazione riveduta è fornita alla BCN competente con le seguenti modalità:

a) 

laddove le revisioni riguardino le voci supplementari, la valutazione da parte del revisore di tali voci è fornita unitamente alla prima relazione riveduta;

b) 

laddove il partecipante presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7, lettera a), la valutazione del revisore di tali revisioni è messa a disposizione della BCN competente entro il 30 luglio 2021, come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

c) 

laddove il partecipante presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), o del paragrafo 7, lettera c), la valutazione del revisore di tali revisioni è messa a disposizione della BCN competente entro il termine per la presentazione degli esiti della valutazione del revisore precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, per i partecipanti che prendono parte per la prima volta all'ottava OMRLT-III o alle successive operazioni OMRLT-III.

▼M5

ter.  

In deroga al paragrafo 8 bis, un partecipante che abbia messo a disposizione della BCN competente l’esito della valutazione della prima relazione da parte del revisore e successivamente presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 non è tenuto a mettere a disposizione della BCN competente una nuova valutazione da parte del revisore di tale prima relazione riveduta se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) 

la riorganizzazione societaria è una fusione o un’acquisizione che coinvolge uno o più enti creditizi acquisiti che sono tutti partecipanti alle OMRLT-III individualmente, ovvero coinvolge enti creditizi che costituiscono un intero gruppo OMRLT-III;

b) 

la valutazione del revisore della prima relazione per ciascun partecipante acquisito su base individuale o per l’intero gruppo OMRLT-III acquisito è stata messa a disposizione della BCN competente, separatamente, prima che avesse luogo la riorganizzazione societaria; e

c) 

le revisioni non riguardano le voci supplementari di cui alla prima relazione.

▼B

9.  
I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione del regime delle OMRLT-III nonché per l'analisi della relativa efficacia e ad altri fini di analisi. A tali fini, le BCN che ricevono i dati segnalati in conformità al presente articolo possono scambiarli nell'ambito dell'Eurosistema. I dati segnalati in conformità al presente articolo possono anche essere condivisi nell'ambito dell'Eurosistema al fine di convalidare i dati forniti.

▼M5

Articolo 6 bis

Calcolo del tasso di interesse nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021

1.  

Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è calcolato come segue:

a) 

nel corso del periodo fino al 23 giugno 2021, il tasso di interesse è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale, tenuto conto della prestazione individuale relativa all’erogazione di credito di ciascuno dei partecipanti e tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione riguardo al calcolo del tasso di interesse;

b) 

nel corso del periodo a decorrere dal 24 giugno 2021 e fino alla scadenza, il tasso di interesse è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo correlati all’ente risultante dalla riorganizzazione societaria o correlati al gruppo OMRLT-III successivamente alla modifica nella composizione del gruppo (salvo che dovesse essere concesso un tasso di interesse più favorevole sulla base dei dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale a seconda della prestazione individuale o delle prestazioni individuali relative all’erogazione di credito del partecipante) e tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione riguardo al calcolo del tasso di interesse.

2.  
Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo correlati all’ente risultante dalla riorganizzazione societaria o correlati al gruppo OMRLT-III successivamente alla modifica nella composizione di un gruppo.

▼M5

Articolo 7

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

1.  

Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero;

b) 

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente gli esiti della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i) 

se la BCN competente riceve la valutazione del revisore della prima relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine pertinente, il partecipante incorre, per ogni giorno fino alla ricezione di tale valutazione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000  euro, una penalità di 1 000  euro per ogni giorno fino alla ricezione della valutazione del revisore della prima relazione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione della valutazione del revisore della prima relazione;

ii) 

se la BCN competente non riceve la valutazione del revisore della prima relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante rimborsa le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle operazioni OMRLT-III con riferimento alle quali il limite di finanziamento è stato calcolato sulla base della prima relazione per la quale non è stata ricevuta la valutazione del revisore. Il partecipante rimborsa tali importi il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base;

c) 

se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione oppure gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i) 

se la BCN competente riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000  euro, una penalità di 1 000  euro per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o ottobre 2021;

ii) 

se la BCN competente non riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione né gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per la durata di ciascuna OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito da tale partecipante nell'ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base salvo che al partecipante sia concesso un tasso più favorevole per effetto del suo volume di prestiti erogati durante il terzo periodo di riferimento. Se la BCN competente non riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario precisato al punto i), il partecipante incorre altresì in una penalità di 5 000  euro che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione.

In deroga al precedente paragrafo del presente punto ii), se il partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda relazione e la valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente;

d) 

se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i) 

se la BCN competente riceve i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o gli esiti della valutazione da parte del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000  euro, una penalità di 1 000  euro per ogni giorno fino a ricezione). Le penali applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o ottobre 2021;

ii) 

se la BCN competente non riceve i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione né gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono considerati inferiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti e il partecipante non può avvalersi del tasso di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

e) 

se la sanzione pecuniaria di cui alla lettera c), punto i), è applicata dalla BCN competente, la sanzione pecuniaria di cui alla lettera d), punto i), non è applicata. Analogamente, se la sanzione pecuniaria di cui alla lettera d), punto i), è addebitata dalla BCN competente, la sanzione pecuniaria di cui alla lettera c), punto i), non è addebitata;

▼M6

f) 

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi alla terza relazione, entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i) 

se la BCN competente riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati dentro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000  EUR, una penalità di 1 000  EUR per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o luglio 2022;

ii) 

se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso di interesse calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (se il partecipante ha già partecipato a una delle prime sette OMRLT-III) o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera a) (se il partecipante ha partecipato all'ottava OMRLT-III o a una successiva OMRLT-III), secondo i casi, si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III. Durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera b), secondo i casi. Durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera c), secondo i casi. Se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante è altresì soggetto a una penalità di 5 000  EUR, che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione;

g) 

se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 6 paragrafo 7, o all’articolo 6, paragrafo 8 bis, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base e salvo durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale sull’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III;

▼M5

h) 

se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni o lacune, esso ne dà notifica alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una notifica in merito a tali errori, imprecisioni o omissioni, o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce quanto prima le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell’impatto degli errori, imprecisioni o omissioni, in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere un ricalcolo dei relativi valori che a sua volta può incidere sul tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito di OMRLT-III e l’obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell’errore, dell’imprecisione o dell’omissione, superano il limite di finanziamento del partecipante. I partecipanti dimostrano che le eventuali carenze individuate dalla revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, sono state affrontate nei dati segnalati alle BCN conformemente alla tempistica richiesta dalla BCN competente nonché, qualora attraverso la valutazione del revisore della seconda relazione o della terza relazione siano individuate carenze, entro un termine che consenta la tempestiva comunicazione dei dati relativi ai tassi di interesse da parte della BCN competente in base ai rispettivi dati in conformità al calendario indicativo pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.  
Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea ( 7 ) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
3.  
Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alle OMRLT-III.

▼B

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2019.




ALLEGATO I

ESECUZIONE DELLA TERZA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE

1.    Calcolo del limite di finanziamento e del limite di offerta

Ai partecipanti in una delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) della terza serie, individualmente o come ente capofila di un gruppo OMRLT-III, si applica un limite di finanziamento. Detto limite, una volta calcolato, sarà arrotondato per eccesso al multiplo successivo di 10 000  EUR.

Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale a OMRLT-III è calcolato sulla base delle consistenze in essere di riferimento comprendente le consistenze in essere di prestiti idonei e, al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prestiti idonei autocartolarizzati al 28 febbraio 2019. Il limite di finanziamento applicabile all'ente capofila di un gruppo OMRLT-III è calcolato sulla base delle consistenze in essere di riferimento di tutti i componenti del gruppo OMRLT-III.

▼M4

Il limite di finanziamento è pari al 55 % delle consistenze in essere di riferimento del partecipante ( 8 ) detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia:

imageper k = 1,…,10.

Dove BAk è il limite di finanziamento nell’OMRLT-III k (con k = 1,…,10), ORFeb 2019 rappresenta le consistenze in essere di riferimento alla data del 28 febbraio 2019 e OBk è l’importo preso in prestito dal partecipante a OMRLT-II e in essere alla data di regolamento della OMRLT-III k.

Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento BAk meno gli importi presi in prestito nell’ambito delle precedenti OMRLT-III e aumentato degli importi che il partecipante ha rimborsato secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis o ha notificato in modo vincolante alla BCN competente di voler rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis. Sia Ck ≥ 0 l’importo preso in prestito da un partecipante nell’ambito di una OMRLT-III k, siano Rk ≥ 0 be the voluntary repayments of TLTRO-III, then Ck i rimborsi anticipati di OMRLT-III, quindi Ck BLk , dove BLk è il limite di offerta per tale partecipante nell’operazione k, definito come segue:

image

per k = 2, …,10.

▼B

2.    Calcolo dei livelli di riferimento

Sia NLm l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante nel mese di calendario m, calcolato come il flusso lordo di nuovi prestiti idonei in quel mese, detratti i rimborsi dei prestiti idonei, come definiti nell'allegato II.

Si indica come NLB il livello di riferimento dei prestiti netti per tale partecipante. Questo è così definito:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Ciò implica che, se il valore dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante è positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, allora NLB = 0. Tuttavia, se il valore dei prestiti netti idonei erogati dal partecipante è negativo nel primo periodo di riferimento, allora NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Si indica come OAB il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante. Questo è definito come segue:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0)

dove OLMar 2019 rappresenta le consistenze in essere di prestiti idonei a fine marzo 2019.

▼M6

3.    Calcolo del tasso di interesse

A. 

Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.

image

B. 

Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

image

C. 

Sia NSMar  2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come:

image

Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar  2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia,

image

EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15.

E. 

Sia k pre il periodo di tasso di interesse pre-SIRP compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, k special il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, k adspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, k post il periodo di tasso di interesse post-ASIRP compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III , a seconda di quale tra tali date cada prima; k main il periodo di tasso di interesse principale compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, e k last il periodo di tasso di interesse compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.

Sia 
image il tasso medio sulla operazione di rifinanziamento principale (main refinancing operation, MRO) applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo e sia
image il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (deposit facility, DF) applicabile durante il periodo di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

image

image

Nelle precedenti equazioni
image indica il numero di giorni del periodo k special della OMRLT-III k e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
image indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
image indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, e in ogni caso
image viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
image indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia
image il tasso medio sulla MRO applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia
image il tasso medio sui DF applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

image

image

Nelle precedenti equazioni
image indica il numero di giorni del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
image indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
image indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso
image viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
image indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia
image il tasso medio sulla MRO applicabile dalla data di regolamento della OMRLT-III k sino al 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
image il tasso medio sui DF applicabile dalla data di regolamento della relativa OMRLT-III k fino al 22 novembre 2022 o alla data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

image

image

Nelle precedenti equazioni
image indica il numero di giorni del periodo k main della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
image indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
image indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, e in ogni caso
image viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
image indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia
image il tasso medio sulla MRO applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla data di scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
image il tasso medio sui DF applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, ossia:

image

image

Nelle precedenti equazioni
image indica il numero di giorni del periodo k last della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
image indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
image indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, e in ogni caso
image viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
image indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

F. 

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, sia indicato come iri, calcolato come frazione del corridoio medio tra:

i) 
la

image

e il

image

durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; o
ii) 
la

image

e il

image

durante l'ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III.
G. 

Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk . Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj , con j = pre, special, adspecial, post oppure last, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come 
image .

H. 

Il tasso di interesse rk definito come segue:

image

Nella precedente equazione
image indica il numero di giorni del periodo k pre della OMRLT-III k e
image indica il numero di giorni del periodo k post della OMRLT-III k.

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:

1) 

per gli importi presi in prestito nelle prime sette operazioni, ossia se k = 1,...,7:

a) 

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLSpecial ≥ NLB, allora

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLAdSpecial ≥ NLB, allora

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; vale a dire:

se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

image

.
iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF nell'ultimo periodo di tasso di interesse della rispettiva OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

image

b) 

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLSpecial ≥ NLB,
allora

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB,
allora

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB, allora

image

iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB, allora

image

c) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo del tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,allora iri = 100 % e

image

d) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,
allora iri = 100 % e

image

;
e) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

;
ii) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto i), vale a dire:

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

;
iii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15 allora

image

;
iv) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

;
v) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

f) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,
allora

image

e

image

g) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora iri = 0 % and

image

;
ii) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

image

;
iii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≤ 0
allora

image

;
iv) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

image

v) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

image

h) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse da applicare agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

image

;
ii) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,
allora

image

;
iii) 

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,
allora iri = 0 % e

image

iv) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,
allora iri = 0 % e

image

2) 

Per gli importi presi in prestito nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III, ossia se k = 8, 9 o 10:

a) 

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base, vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

image

;
ii) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

image

iii) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

image

b) 

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i) 

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel relativo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

se NLADSpecial < NLB, allora

image

;
ii) 

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle (MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLADSpecial < NLB, allora

image

iii) 

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se NLADSpecial < NLB, allora

image

.

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse (iri) è espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

I tassi di interesse

image

image

sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

image

sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

image

image

, sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

Il tasso di interesse definitivo r k è espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.

▼B




ALLEGATO II

LA TERZA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÚ LUNGO TERMINE - LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI MODELLI DI SEGNALAZIONE

1.    Introduzione ( 9 )

Le presenti linee guida dettano istruzioni per la compilazione delle relazioni sui dati che i partecipanti alle OMRLT-III sono tenuti a presentare in conformità all'articolo 6. Gli obblighi di segnalazione sono esposti nei modelli di segnalazione alla fine del presente allegato. Le presenti linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti capofila dei gruppi OMRLT-III che partecipano alle operazioni.

Le sezioni 2 e 3 forniscono informazioni generali relative alla compilazione e alla trasmissione dei dati e la sezione 4 fornisce spiegazioni sugli indicatori oggetto di segnalazione.

2.    Informazioni di carattere generale

Le misure da utilizzare nel calcolo dei limite di finanziamento si riferiscono a prestiti di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) a società non finanziarie dell'area dell'euro e a prestiti di IFM alle famiglie nell'area dell'euro ( 10 ), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni, in tutte le valute. ►M4  In conformità all’articolo 6, sono previste tre relazioni sui dati: la prima relazione riguarda i dati sulle consistenze in essere di riferimento nonché i dati relativi al primo periodo di riferimento, la seconda relazione riguarda i dati relativi al secondo periodo di riferimento e, facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, e la terza relazione riguarda i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo. ◄ Le consistenze in essere dei prestiti idonei sono soggette ad aggiustamento per i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti e non cancellati dal bilancio, tuttavia i partecipanti possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, per aggiungere prestiti idonei autocartolarzzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento, indipendentemente dalla loro rilevazione nel bilancio. Devono essere fornite anche informazioni dettagliate sulle relative sottocomponenti di tali voci, nonché sugli effetti che si traducono in variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei ma che non sono in correlazione con i prestiti netti idonei (di seguito, gli «aggiustamenti alle consistenze in essere»), incluse cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti.

▼M3

Qualora i partecipanti intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la seconda relazione riguarda anche ulteriormente i dati relativi al periodo di riferimento speciale su una base analoga ai requisiti relativi al secondo periodo di riferimento.

▼M3

Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere di riferimento saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. ►M4  In conformità all’articolo 5, i dati sui prestiti netti idonei durante i rispettivi periodi di riferimento segnalati nella seconda e nella terza relazione saranno utilizzati per valutare l’evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse applicabili. ◄ Tutti gli altri indicatori sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT-III.

▼B

Il quadro generale alla base delle relazioni sui dati è costituito dagli obblighi di segnalazione delle IFM dell'area euro nel contesto delle statistiche sulle voci di bilancio (Balance Sheet Items, BSI) delle IFM, come specificato nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). In particolare, per quanto riguarda i prestiti, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che essi siano «segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. […] crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività». Tuttavia, in deroga alle norme di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che implicano altresì la segnalazione dei prestiti al lordo degli accantonamenti, l'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che «[l]e BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto [cioè, il loro valore di transazione], sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti». I prestiti idonei autocartolarizzati non possono essere segnalati al netto degli accantonamenti se sono cancellati dal bilancio. Le implicazioni di questa deviazione dalle linee guida generali sulle BSI sulla compilazione delle relazioni sui dati sono esaminate in dettaglio più avanti.

Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dovrebbe inoltre essere utilizzato come documento di riferimento per quanto riguarda le definizioni da applicare nella compilazione delle relazioni sui dati. Si vedano, in particolare, l'articolo 1 per le definizioni generali, e l'allegato II, parti 2 e 3, per la definizione, rispettivamente, delle categorie degli strumenti da includere nel concetto di «prestiti» e dei settori dei partecipanti. In particolare, nell'ambito della disciplina sulle BSI gli interessi maturati sui prestiti sono, di regola, soggetti a iscrizione in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire per competenza, piuttosto che per cassa), ma dovrebbero essere esclusi dai dati sulle consistenze in essere dei prestiti. Tuttavia, gli interessi capitalizzati dovrebbero essere registrati come parte delle consistenze in essere.

Mentre gran parte dei dati da segnalare è già compilata dalle IFM in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), alcune informazioni supplementari devono essere compilate dai partecipanti che presentano offerte nelle OMRLT-III. Il quadro metodologico per le statistiche sulle BSI, come previsto nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM ( 11 ) fornisce tutte le informazioni di base necessarie per la compilazione dei dati supplementari; ulteriori dettagli sono forniti al punto 4 concernente le definizioni dei singoli indicatori.

3.    Istruzioni generali di segnalazione

a)   Struttura dei modelli di segnalazione

I modelli includono l'indicazione dei dati di riferimento cui si riferiscono i dati e raggruppano gli indicatori in due blocchi: i prestiti delle IFM alle società non finanziarie dell'area euro e i prestiti delle IFM alle famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. I dati in tutte le celle evidenziate in giallo vengono calcolati in base ai dati inseriti nelle altre celle, mediante le formule previste. I modelli incorporano anche regole di convalida che verificano la coerenza interna dei dati.

▼M4

Nella OMRLT-III sono previste tre relazioni:

▼B

— 
la prima relazione richiede il modello A per la segnalazione dei dati completo, relativo alle consistenze in essere di riferimento ai fini del calcolo del limite di finanziamento e dei limiti dell'offerta. I partecipanti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono trasmettere le voci supplementari riguardanti i prestiti idonei autocartolarizzati, e la valutazione di tali voci da parte del revisore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c), punto v). La prima relazione richiede inoltre il modello B completo per il «primo periodo di riferimento», ossia dal 1o aprile 2018 al 31 marzo 2019 ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e dei livelli di riferimento.

▼M3

— 
la seconda relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «secondo periodo di riferimento», ossia dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di interesse applicabili.

▼M4

— 
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis e 3 ter, devono presentare la terza relazione. La terza relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «periodo di riferimento speciale aggiuntivo», ossia dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e dei raffronti con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di interesse applicabili.

▼M3

— 
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono inoltre fornire il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «periodo di riferimento speciale», vale a dire dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con il livello di riferimento dei prestiti netti sul quale sono basati i tassi di interesse più bassi.

▼M4

Nel modello B, gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l’inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, per il primo periodo di riferimento le consistenze in essere devono essere segnalate al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019; per il secondo periodo di riferimento le consistenze in essere devono essere segnalate al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2021; per il periodo di riferimento speciale le consistenze in essere devono essere segnalate al 29 febbraio 2020 e al 31 marzo 2021; per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo le consistenze in essere devono essere segnalate al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2021. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.

▼B

b)   Segnalazione con riguardo a gruppi OMRLT-III

In relazione alla partecipazione di gruppo alle OMRLT-III, i dati dovrebbero essere segnalati, di norma, su base aggregata. Tuttavia, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCN), se del caso, hanno la possibilità di raccogliere le informazioni a livello del singolo ente.

c)   Trasmissione delle relazioni sui dati

Le relazioni sui dati complete dovrebbero essere trasmesse alla BCN competente come specificato nell'articolo 6 e in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, che stabilisce anche i periodi di riferimento coperti in ciascuna trasmissione e le raccolte di dati da utilizzare per la compilazione.

d)   Unità dei dati

I dati devono essere segnalati in migliaia di euro.

4.    Definizioni

La presente sezione fornisce le definizioni delle voci da segnalare; e la numerazione utilizzata nei modelli di segnalazione è indicata tra parentesi.

a)   Consistenze in essere di prestiti idonei (1 e 4)

I dati in queste celle vengono calcolati sulla base delle cifre segnalate in relazione alle seguenti voci di bilancio: «Consistenze in essere a bilancio» (1.1 e 4.1), meno «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2), più «Accantonamenti in essere» (1.3 e 4.3). Quest'ultima sottovoce è rilevante nei soli casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti.

Le voci sottostanti delle consistenze in essere dei prestiti idonei sono le seguenti:

i) 

Consistenze in essere a bilancio (1.1 e 4.1)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. Gli interessi maturati, al contrario degli interessi capitalizzati, sono esclusi dagli indicatori.

Queste celle sono direttamente correlate ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 sulle consistenze in essere mensili).

Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si rimanda all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla sezione 4.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii) 

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio (1.2 e 4.2)

Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, ma non cancellati dal bilancio. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. Da questa voce sono esclusi i prestiti presentati come garanzie all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che si traducono in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.

L'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 5.1 della tabella 5a sui dati mensili) riguarda le informazioni richieste sui prestiti cartolarizzati a società non finanziarie e famiglie, che non sono stati cancellati dai bilanci, ma non richiede che questi ultimi siano disaggregati in base allo scopo. Inoltre, le consistenze in essere dei prestiti altrimenti trasferiti (cioè non attraverso un'operazione di cartolarizzazione), ma non cancellati dai bilanci, non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, si richiede l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.

Per dettagli aggiuntivi delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si veda l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

iii) 

Accantonamenti in essere (1.3 e 4.3)

Questi dati sono rilevanti solo per quegli enti che, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti. Nel caso di enti che presentano offerte come gruppo OMRLT-III, questo requisito si applica solo agli enti del gruppo che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

Questa voce comprende accantonamenti specifici e generici per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (prima che abbiano luogo perdite totali e parziali). I dati devono riferirsi a «Consistenze in essere di prestiti a bilancio» (1.1 e 4.1), escludendo le «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2).

Come indicato in precedenza nel punto 2, terzo comma, nelle statistiche sulle BSI i prestiti dovrebbero essere segnalati, di regola, al valore del capitale in essere, con i corrispondenti accantonamenti imputati a «Capitale e riserve». In tali casi, non si richiede una segnalazione separata degli accantonamenti. Allo stesso tempo, nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti, queste informazioni supplementari devono essere segnalate al fine di raccogliere dati relativi a IFM pienamente comparabili tra loro.

Laddove la prassi sia quella di segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, le BCN hanno la possibilità di rendere non obbligatoria la segnalazione di queste informazioni. Tuttavia, in tali casi, i calcoli previsti dalla disciplina delle OMRLT-III saranno basati sull'ammontare in essere dei prestiti iscritti a bilancio al netto degli accantonamenti ( 12 ).

Per ulteriori dettagli, si veda il riferimento agli accantonamenti nella definizione di «Capitale e riserve» di cui alla parte 2 dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

b)   Prestiti netti idonei (2)

Queste celle registrano i prestiti netti (operazioni) erogati nel periodo di segnalazione. I dati sono calcolati sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, ossia «Prestiti lordi» (2.1) meno «Rimborsi» (2.2).

I prestiti rinegoziati nel corso del periodo di segnalazione dovrebbero essere segnalati sia come «Rimborsi» che come «Prestiti lordi» al momento della rinegoziazione. I dati relativi agli aggiustamenti devono includere gli effetti relativi alla rinegoziazione del prestito.

Le operazioni stornate nel corso del periodo, ossia i prestiti concessi e rimborsati nel corso del periodo, dovrebbero in linea di principio essere segnalate sia come «Prestiti lordi» che come «Rimborsi». Tuttavia, le IFM partecipanti possono escludere tali operazioni al momento di compilare le relazioni sui dati, nella misura in cui ciò possa alleviare gli oneri di segnalazione. In questo caso, esse dovrebbero informarne la BCN competente e i dati relativi agli aggiustamenti alle consistenze in essere devono escludere gli effetti relativi alle operazioni stornate. Tale deroga non si applica ai prestiti erogati nel corso del periodo che risultano cartolarizzati o altrimenti trasferiti.

Dovrebbe altresì tenersi conto dei debiti da carta di credito, dei prestiti rotativi e degli scoperti di conto. Per questi strumenti, variazioni nei saldi a causa di importi utilizzati o ritirati durante i periodi di segnalazione dovrebbero essere utilizzati come indicatori per determinare l'importo dei prestiti netti. Importi di segno positivo dovrebbero essere segnalati come «Prestiti lordi» (2.1), mentre importi di segno negativo dovrebbero essere segnalati (con il segno positivo) come «Rimborsi» (2.2).

i) 

Prestiti lordi (2.1)

Questa voce comprende il flusso di nuovi prestiti lordi nel periodo di segnalazione, escluse eventuali acquisizioni di prestiti. Il credito erogato riferito a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbe altresì essere segnalato, come spiegato sopra.

Dovrebbero essere inclusi anche gli importi aggiunti nel corso del periodo ai saldi dei clienti dovuti, per esempio, agli interessi capitalizzati (al contrario di quelli maturati) e alle commissioni.

ii) 

Rimborsi (2.2)

Questa voce comprende il flusso dei rimborsi in conto capitale durante il periodo di segnalazione, esclusi quelli relativi ai prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, che non risultano cancellati dal bilancio. Anche i rimborsi relativi a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbero essere segnalati, come spiegato sopra.

I pagamenti di interessi relativi agli interessi maturati e non ancora capitalizzati, le cessioni di prestiti e altri aggiustamenti delle consistenze in essere (comprese le perdite parziali e quelle totali) non dovrebbero essere segnalati.

Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che le conversioni da titoli di debito ad azioni e altre partecipazioni siano trattate come operazioni. Tuttavia, ai fini della compilazione delle relazioni sui dati OMRLT-III, le conversioni da titoli di debito ad azioni e altre partecipazioni, mediante le quali i prestiti concessi da un partecipante a società non finanziarie sono sostituiti da partecipazioni detenute da tale partecipante in dette società non finanziarie, possono essere segnalate come riclassificazione più che come rimborso dei prestiti, purché l'importo del finanziamento fornito dal partecipante all'economia reale non sia in tal modo ridotto, come stabilito dalla BCN competente. Il partecipante fornirà tutte le informazioni necessarie alla BCN affinché quest'ultima decida come debba essere trattata la conversione.

c)   Aggiustamenti alle consistenze in essere (3)

Queste celle servono a segnalare variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei [riduzioni (–) e aumenti (+)] che si verificano durante il periodo di segnalazione e che non sono collegate a prestiti netti idonei. Tali variazioni derivano da operazioni quali cartolarizzazioni dei prestiti e altri trasferimenti di prestiti nel periodo di segnalazione, e da altri aggiustamenti relativi a rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio, perdite parziali e totali dei prestiti e riclassificazioni.

Le voci relative agli aggiustamenti alle consistenze in essere vengono calcolate sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, vale a dire «Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione» (3.1), più «Altri aggiustamenti» (3.2).

i) 

Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione (3.1)

— 
Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1A)
Questa voce comprende l'ammontare netto dei prestiti cartolarizzati durante il periodo di segnalazione con impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, calcolate come acquisizioni meno cessioni ( 13 ). Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. I trasferimenti di prestiti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e quelle totali al momento della vendita. Queste perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere) ( 14 ).
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 1.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali) disciplinano questi elementi.
Per una definizione più dettagliata delle voci da segnalare, si vedano l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.
— 
Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti (3.1B)
Questa voce comprende l'ammontare netto di prestiti ceduti o acquisiti nel corso del periodo, con un impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, in operazioni non collegate alle attività di cartolarizzazione, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere).
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 1.2 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono dati sui flussi netti dei prestiti altrimenti trasferiti, con un effetto sulle consistenze dei prestiti, ma escludono:
1) 

prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);

2) 

trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati. Per una definizione più dettagliata degli elementi da segnalare, si veda l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Per quanto riguarda i «Cambiamenti nella struttura del settore delle IFM», la sezione 5.6 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM fornisce una descrizione dettagliata dei trasferimenti infragruppo, distinguendo tra i casi in cui i trasferimenti avvengono tra unità istituzionali separate (ad esempio, prima che una o più delle unità cessino di esistere per effetto di una fusione o di un'acquisizione) e quelli che si verificano quando alcune unità cessano di esistere, che impongono una riclassificazione statistica. ►M4  Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, in entrambi i casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero essere segnalati alla voce 3.1B (e non alla voce 3.2C). ◄
— 
Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1C)
Questa voce comprende le consistenze nette dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti durante il periodo di segnalazione senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalate, ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accantonamenti in essere). Da questa voce sono esclusi i flussi netti relativi ai prestiti presentati come garanzia all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che risultano in un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano in parte questi elementi. I blocchi 2.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali coprono i dati sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze dei prestiti, ma i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni non sono identificati separatamente e dovrebbero quindi essere estrapolati dalle banche dati delle IFM. Inoltre, come specificato in precedenza, gli obblighi escludono:
1) 

prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);

2) 

trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e scorpori.

Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati.
Per una definizione più dettagliata delle voci da includere, si vedano l'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 4.3.11 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.
ii) 

Altri aggiustamenti (3.2)

Le seguenti voci relative ad altri aggiustamenti devono essere segnalate per i prestiti in essere iscritti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati.

— 
Rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio (3.2A)
Le fluttuazioni nei tassi di cambio rispetto all'euro danno luogo a variazioni nel valore di prestiti denominati in valuta estera quando questi sono espressi in euro. I dati su tali effetti dovrebbero essere segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti danno luogo ad una riduzione (aumento) delle consistenze in essere, e sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.
Questi aggiustamenti non sono coperti dagli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Ai fini delle relazioni sui dati, se i dati (anche approssimati) non sono prontamente disponibili per le IFM, essi possono essere calcolati secondo le indicazioni fornite nella sezione 47.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. La procedura di stima suggerita limita la portata dei calcoli alle valute principali e si basa sui seguenti passaggi:
1) 

le consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo (voci 1 e 4) sono suddivise per valuta di denominazione, concentrandosi sugli insiemi di prestiti denominati in GBP, USD, CHF e JPY. Se tali dati non sono prontamente disponibili, si possono utilizzare i dati sul totale delle consistenze in essere iscritte a bilancio, inclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono cancellati (voci 1.1 e 4.1);

2) 

ogni insieme di prestiti è trattato come segue. I numeri delle relative equazioni nel Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM sono forniti tra parentesi:

— 
le consistenze in essere alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo sono convertite nella valuta di denominazione originaria, utilizzando i corrispondenti tassi di cambio nominali ( 15 ) (equazioni [7.2.2] e [7.2.3])
— 
la variazione nelle consistenze in essere durante il periodo di riferimento denominate in valuta estera viene calcolata e convertita in euro utilizzando il valore medio dei tassi di cambio giornalieri durante il periodo di segnalazione (equazione [7.2.4]);
— 
sono calcolate la differenza tra la variazione nelle consistenze in essere convertite in euro, calcolata secondo quanto indicato nel passaggio precedente, e la variazione nelle consistenze in essere in euro (equazione [7.2.5], con il segno opposto),
3) 

l'aggiustamento finale del tasso di cambio è stimato come la somma degli aggiustamenti per ciascuna valuta.

Per ulteriori informazioni, si vedano le sezioni 5.8 e 47.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.
— 
Perdite totali/perdite parziali (3.2B)
Ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), «per “perdite parziali” si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore»; Allo stesso modo, in conformità all'articolo 11, lettera h, del suddetto regolamento, «per “perdite totali” si intendono le riduzioni dell'intero valore contabile di un credito che ne comportano l'eliminazione dall'attivo del bilancio». Gli effetti delle perdite parziali e delle perdite totali devono essere segnalati con un segno negativo o positivo quando in termini netti determinano una riduzione o un aumento delle consistenze in essere, secondo il caso. Questi dati sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.
Per quanto riguarda le perdite parziali e totali dei prestiti in essere iscritti a bilancio, possono essere utilizzati i dati compilati per adempiere agli obblighi minimi di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) tabella 1A sugli aggiustamenti da rivalutazione mensili. Tuttavia, per isolare l'impatto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati è necessaria l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.
I dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei (voci 1 e 4) sono, in linea di principio, corretti per le consistenze in essere degli accantonamenti nei casi in cui i prestiti siano rilevati al netto degli accantonamenti nel bilancio statistico.
— 
In casi nei quali i partecipanti segnalano le voci 1.3 e 4.3, i dati sulle perdite parziali e totali dei prestiti dovrebbero integrare la cancellazione di precedenti accantonamenti su prestiti diventati (parzialmente o totalmente) inesigibili e inoltre dovrebbero includere, se del caso, eventuali perdite eccedenti gli accantonamenti. Allo stesso modo, quando un prestito accantonato è cartolarizzato o altrimenti trasferito, occorre registrare una perdita parziale o totale pari agli accantonamenti in essere, con segno opposto, al fine di rispecchiare la corrispondente variazione del valore a bilancio, corretto per gli importi degli accantonamenti e il valore del flusso netto. Gli accantonamenti possono cambiare nel tempo per effetto di nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario). Tali modifiche non dovrebbero essere registrate nelle relazioni sui dati come parte delle perdite parziali o totali (poiché le relazioni sui dati ricostruiscono i valori al lordo degli accantonamenti) ( 16 ).
Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.
— 
Laddove è prassi segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, ma le voci rilevanti (1.3 e 4.3) relative agli accantonamenti non sono segnalate, si veda il punto 4, lettera a), le perdite parziali o totali devono includere nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti nel portafoglio prestiti (al netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario) ( 17 ).
Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente se i dati separati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle banche dati interne delle IFM.
In linea di principio, tali voci comprendono anche le rivalutazioni che risultano quando i prestiti sono cartolarizzati o altrimenti trasferiti e il valore dell'operazione differisce dal valore nominale al momento del trasferimento. Tali rivalutazioni devono essere segnalate, ove identificabili, e dovrebbero essere calcolate come la differenza tra il valore dell'operazione e la consistenza in essere al valore nominale al momento della vendita.
Per ulteriori informazioni, si veda l'allegato I, parte 4, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 5.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.
— 
Riclassificazioni (3.2C)
Le riclassificazioni registrano tutti gli altri effetti non collegati ai prestiti netti, come definiti al punto 4, lettera b), ma comportanti variazioni nelle consistenze dei prestiti a bilancio, esclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente.
Questi effetti non sono disciplinati dagli obblighi fissati dal regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e il loro impatto è normalmente stimato su base aggregata nella compilazione delle statistiche macroeconomiche. Tuttavia, essi sono importanti a livello dei singoli enti (o gruppi OMRLT-III), al fine di riconciliare i prestiti netti e le variazioni delle consistenze in essere.
I seguenti effetti devono essere segnalati, per quanto riguarda le consistenze in essere dei prestiti in bilancio, con esclusione dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente e, per convenzione, se ne registrano gli effetti che portano alla riduzione (aumento) delle consistenze in essere con un segno negativo (positivo):
1) 

cambiamenti nella classificazione di settore o area di residenza dei mutuatari che comportano variazioni nelle posizioni in essere segnalate che non sono dovute a prestiti netti e quindi devono essere registrate;

2) 

cambiamenti nella classificazione degli strumenti. Anche questi possono incidere sugli indicatori se le consistenze dei prestiti aumentano o diminuiscono in conseguenza, ad esempio, della riclassificazione di un titolo di debito come prestito o di un prestito come titolo di debito;

▼M5

3) 

aggiustamenti che derivano dalla correzione di errori di segnalazione, in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h);

▼B

4) 

aggiustamenti relativi a riorganizzazioni societarie e a modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III per le quali non è necessario ripresentare la prima relazione che rispecchi la nuova struttura societaria e la nuova composizione del gruppo OMRLT-III, in conformità all'articolo 6, paragrafo 8.

Per ulteriori informazioni, si veda la sezione 5.6 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, le differenze concettuali evidenziate in precedenza dovrebbero essere tenute in considerazione per ricavare dati di riclassificazione a livello dei singoli enti.

d)   Consistenze supplementari relative a prestiti idonei autocartolarizzati (S.1)

I partecipanti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono anche trasmettere le seguenti voci supplementari relative alle consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati nel modello A:

i) 

«Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio» (S.1.1)

Questi dati si riferiscono a prestiti autocartolarizzati e inclusi nelle consistenze segnalate nell'ambito della voce 1.2.

ii) 

«Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati cancellati dal bilancio» (S.1.2)

Questi dati si riferiscono a prestiti autocartolarizzati e non più iscritti a bilancio in quanto cancellati. Nella misura in cui continuino ad essere gestiti dal partecipante, i prestiti resteranno soggetti a segnalazione secondo quanto disposto nella parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 3.1 delle tabelle 5a e 5b).

iii) 

«Consistenze in essere di accantonamenti a fronte di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio» (S.1.3)

Questi dati si riferiscono a prestiti non cancellati dal bilancio, ossia segnalati alla voce S.1.1. Queste voci devono essere segnalate solo nei casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI, i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti. Tuttavia, ove ciò avvenga, i partecipanti possono decidere di non fornire questa informazione, nel qual caso i relativi importi non saranno inclusi nel calcolo delle consistenze in essere di prestiti idonei.

Segnalazione per OMRLT-III



Modello di segnalazione A per OMRLT-III

Periodo di segnalazione:28 febbraio 2019

 

Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)

 

 

Dati aggregati principali per la consistenza in essere di riferimento

 

Prestiti a società non finanziarie

Prestiti a famiglie (comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voce

formula

convalida

 

1

Consistenze in essere di prestiti idonei …

 

0

0

1

1 = 1.1 - 1.2 (1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1

Consistenze supplementari riguardanti i prestiti idonei autocartolarizzati …

 

0

0

S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci sottostanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenze in essere di prestiti idonei a bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Consistenze in essere a bilancio …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 1.1, esclusa la voce 1.2 (*1)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci supplementari relative ai prestiti idonei autocartolarizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.1

Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio…

 

 

 

S.1.1

 

S.1.1 <= 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.2

Consistenze in essere di prestiti idonei autocartolarizzati cancellati dal bilancio …

 

 

 

S.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.3

Consistenze in essere di accantonamenti a fronte dei prestiti idonei autocartolarizzati non cancellati dal bilancio (*1)

 

 

 

S.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Applicabile solo nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.

▼M4

Modello di segnalazione B per OMRLT-III

image



( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

( 7 ) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

( 8 ) I riferimenti a un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.

( 9 ) Il quadro concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione rimane invariato rispetto a quello specificato nelle decisioni BCE/2014/34 e (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), fatta eccezione per le modifiche relative all'inclusione dei prestiti idonei autocartolarizzati ai fini del calcolo del limite di finanziamento.

( 10 ) Ai fini delle relazioni sui dati, il termine «famiglie» comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

( 11 ) Si veda il Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM, BCE, gennaio 2019, disponibile all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu. In particolare, la sezione 4.3, alla pag. 40, si occupa della segnalazione statistica dei prestiti.

( 12 ) Questa eccezione ha anche implicazioni per la segnalazione dei dati sulle perdite parziali e totali, come chiarito di seguito.

( 13 ) La presente convenzione in merito al segno, che è l'opposto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), è coerente con l'obbligo generale relativo ai dati di aggiustamento, come sopra specificato — vale a dire gli effetti che portano a un aumento (diminuzione) delle consistenze in essere devono essere segnalati rispettivamente con segno positivo o negativo.

( 14 ) Il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) permette alle IFM di segnalare i prestiti acquistati al valore dell'operazione a patto che si tratti di una pratica nazionale applicata da tutte le IFM residenti nel paese. In tali casi, le componenti di rivalutazione che possono sorgere devono essere segnalate alla voce 3.2B.

( 15 ) Dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio di riferimento della BCE. Si veda il comunicato stampa dell'8 luglio 1998, che istituisce standard nel mercato comune, disponibile sul sito Internet della BCE (http://www.ecb.europa.eu).

( 16 ) Tale obbligo differisce dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

( 17 ) Questo obbligo è lo stesso che riguarda le informazioni da segnalare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) da parte delle IFM che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.

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