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Document 32023R1451
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1451 of 13 July 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2002 as regards disease notification and the information to be submitted by the Member States for the approval and reporting of compulsory and optional eradication programmes and in applications for disease-free status (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione del 13 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione del 13 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/4630
GU L 179 del 14.7.2023, p. 48–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 179/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1451 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare gli articoli 23, 35, e 40,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. |
(3) |
Per garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle disposizioni riguardanti la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, le norme di attuazione relative alle informazioni, ai formati e ai requisiti procedurali per i programmi di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (3). |
(4) |
L’esperienza acquisita con la presentazione di informazioni relative ai risultati dei programmi di eradicazione approvati e alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia nel periodo successivo alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, in particolare alla luce dei dati già disponibili nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali («sistema ADIS») di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, dimostra che alcune informazioni attualmente richieste da detto regolamento di esecuzione non sono essenziali per la valutazione, da parte della Commissione, delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tali informazioni non dovrebbero essere richieste al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
(5) |
Le informazioni richieste in merito ai risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione sono disponibili nel sistema ADIS. Al fine di garantire la coerenza, i progetti di programmi di eradicazione presentati alla Commissione per approvazione dovrebbero essere trasmessi anche per via elettronica tramite il sistema ADIS. |
(6) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 ha inoltre mostrato che è necessario chiarire alcune disposizioni degli allegati V, VI e VII del medesimo affinché sia chiaro che l’ambito di applicazione territoriale di un programma di eradicazione approvato relativo agli animali acquatici e il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tali animali possono applicarsi a livello di Stato membro, zona o compartimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. |
(7) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diverse deroghe pertinenti per la presentazione di un programma di eradicazione di una malattia di categoria B o di categoria C degli animali acquatici conformemente all’allegato VII, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Attualmente solo una di tali deroghe è prevista in detto allegato. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per garantire che tutte le pertinenti deroghe siano previste nell’allegato VII, sezione 4. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:
(1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati 1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso. 2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.»; |
(2) |
all’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso; |
(3) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
(4) |
all’articolo 11, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, ad eccezione delle informazioni precedentemente fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate:»; |
(5) |
gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono così modificati:
1) |
nell’allegato V:
|
2) |
l’allegato VI è così modificato:
|
3) |
l’allegato VII è così modificato:
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(*1) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).»;»