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Document 32023R1451

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1451 della Commissione del 13 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/4630

    GU L 179 del 14.7.2023, p. 48–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1451/oj

    14.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 179/48


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1451 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica delle malattie e le informazioni che gli Stati membri devono presentare per l’approvazione e la comunicazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare gli articoli 23, 35, e 40,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

    (3)

    Per garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle disposizioni riguardanti la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689, le norme di attuazione relative alle informazioni, ai formati e ai requisiti procedurali per i programmi di sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (3).

    (4)

    L’esperienza acquisita con la presentazione di informazioni relative ai risultati dei programmi di eradicazione approvati e alle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia nel periodo successivo alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, in particolare alla luce dei dati già disponibili nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali («sistema ADIS») di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, dimostra che alcune informazioni attualmente richieste da detto regolamento di esecuzione non sono essenziali per la valutazione, da parte della Commissione, delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tali informazioni non dovrebbero essere richieste al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

    (5)

    Le informazioni richieste in merito ai risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione sono disponibili nel sistema ADIS. Al fine di garantire la coerenza, i progetti di programmi di eradicazione presentati alla Commissione per approvazione dovrebbero essere trasmessi anche per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    (6)

    L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 ha inoltre mostrato che è necessario chiarire alcune disposizioni degli allegati V, VI e VII del medesimo affinché sia chiaro che l’ambito di applicazione territoriale di un programma di eradicazione approvato relativo agli animali acquatici e il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tali animali possono applicarsi a livello di Stato membro, zona o compartimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

    (7)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diverse deroghe pertinenti per la presentazione di un programma di eradicazione di una malattia di categoria B o di categoria C degli animali acquatici conformemente all’allegato VII, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Attualmente solo una di tali deroghe è prevista in detto allegato. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per garantire che tutte le pertinenti deroghe siano previste nell’allegato VII, sezione 4.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 è così modificato:

    (1)

    l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.

    2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:

    a)

    nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;

    b)

    nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);

    c)

    nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);

    d)

    nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

    3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.»;

    (2)

    all’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso;

    (3)

    l’articolo 10 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione:»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.»

    ;

    (4)

    all’articolo 11, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

    «Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, ad eccezione delle informazioni precedentemente fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate:»;

    (5)

    gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 sono così modificati:

    1)

    nell’allegato V:

    a)

    alla sezione 1, il punto 6 è sostituito dal seguente:

    «6.

    Informazioni sugli stabilimenti e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (*1), al 31 dicembre;

    b)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da malattia, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, con o senza vaccinazione, se pertinente, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    d)

    numero di animali detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c);

    e)

    numero di focolai confermati durante il periodo di riferimento.

    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).»;"

    b)

    alla sezione 4, il punto 6 è sostituito dal seguente:

    «6.

    Informazioni sugli stabilimenti di acquacoltura e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5 per Stato membro, zona o compartimento:

    a)

    numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e, se pertinente, numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre;

    d)

    numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre.»;

    2)

    l’allegato VI è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri o zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 11»;

    b)

    la sezione 6 è così modificata:

    i)

    i punti da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove sierologiche per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di casi di aborto in bovini detenuti potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis che sono stati oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    data dell’ultimo caso confermato di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini detenuti;

    i)

    data dell’ultima vaccinazione dei bovini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

    2.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di ovini e caprini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di ovini e caprini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini sottoposti a prove per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis ogni anno per gli ultimi tre anni;

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di casi di aborto in ovini e caprini detenuti potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis che sono stati oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    data dell’ultimo caso confermato di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti;

    i)

    data dell’ultima vaccinazione degli ovini e dei caprini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

    3.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da MTBC, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove per la ricerca dell’MTBC, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di bovini macellati che presentano lesioni sospette riconducibili all’infezione da MTBC che sono state oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da MTBC, ogni anno per gli ultimi tre anni.

    4.

    Nel caso di programmi di eradicazione della LEB, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da LEB, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove per ricerca della LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di campioni di bovini macellati di età superiore a 24 mesi con tumori potenzialmente causati dalla LEB che sono sottoposti a esami di laboratorio al fine confermare o escludere la presenza di LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni.

    5.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’IBR/IPV, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da IBR/IPV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove per la ricerca dell’IBR/IPV, ogni anno per gli ultimi tre anni.

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da IBR/IPV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    data del divieto di vaccinazione dei bovini detenuti contro l’IBR/IPV.

    6.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da ADV, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono suini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di suini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da infezione da ADV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di suini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per individuare elementi clinici, virologici o sierologici comprovanti l’infezione da ADV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    f)

    numero di suini sottoposti a prove negli stabilimenti di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da ADV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    data del divieto di vaccinazione dei suini detenuti contro l’ADV.

    7.

    Nel caso di programmi di eradicazione della BVD, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    b)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    c)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da BVD, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    d)

    numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

    e)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove per la ricerca della BVD, ogni anno per gli ultimi tre anni.

    f)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

    g)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da BVD, ogni anno per gli ultimi tre anni;

    h)

    data del divieto di vaccinazione dei bovini detenuti contro la BVD.»;

    ii)

    il punto 10 è sostituito dal seguente:

    «10.

    Nel caso di programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici, fornire per ogni anno del programma, per Stato membro, zona o compartimento, a seconda dell’ambito di applicazione territoriale, le informazioni seguenti:

    a)

    numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e, se pertinente, numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, insieme a mappe indicanti l’ubicazione degli stabilimenti e dei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche;

    b)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti;

    c)

    numero di visite di sanità animale per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato;

    d)

    numero di campionamenti per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato e punto di campionamento nelle popolazioni selvatiche, nonché informazioni dettagliate sulle specie, sui risultati del campionamento (positivi o negativi) e sulle temperature dell’acqua al momento del campionamento;

    e)

    numero di stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a);

    f)

    numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a).»;

    3)

    l’allegato VII è così modificato:

    a)

    nella sezione 1, il punto 9 è sostituito dal seguente:

    «9.

    Obiettivi intermedi del programma di eradicazione relativi ai criteri specifici per malattia per il riconoscimento dello status di indenne da malattia, tra cui almeno:

    a)

    la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti infetti;

    b)

    l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti indenni da malattia.»;

    b)

    nella sezione 4, i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «5.

    Una descrizione della situazione epidemiologica nello Stato membro, nella zona o nel compartimento, a seconda dell’ambito di applicazione territoriale del programma, comprendente:

    a)

    il numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e il numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata, per tipo di produzione e per stato sanitario;

    b)

    le specie elencate detenute negli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) per stato sanitario;

    c)

    mappe indicanti:

    i)

    l’ubicazione geografica degli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) e i bacini idrografici pertinenti; e

    ii)

    la distribuzione geografica dei casi di infezione dalla pertinente malattia di categoria B o di categoria C per un periodo relativo almeno agli ultimi cinque anni;

    d)

    informazioni sulla situazione epidemiologica degli animali acquatici selvatici, se pertinente.

    6.

    Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente almeno:

    a)

    i piani di campionamento e i metodi diagnostici da utilizzare conformemente all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 per:

    i)

    le visite sanitarie e il campionamento negli stabilimenti di acquacoltura;

    ii)

    la sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche, se pertinente;

    b)

    le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

    c)

    le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

    d)

    i piani vaccinali, se pertinente;

    e)

    le misure da attuare in relazione agli animali acquatici selvatici e, se pertinente, il numero e l’ubicazione geografica dei punti di campionamento;

    f)

    le deroghe da applicare conformemente all’articolo 47, paragrafo 4, all’articolo 51, paragrafo 2, e all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;

    g)

    le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.».


    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).»;»


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