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Document 32022R2309

    Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

    ST/13986/2022/INIT

    GU L 307 del 28.11.2022, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2309/oj

    28.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 307/17


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2309 DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2022

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2653 (2022), che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione della situazione ad Haiti.

    (2)

    Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022), il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319, che prevede divieti di viaggio, un embargo mirato sulle armi, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone, entità o organismi che partecipano o sostengono bande coinvolte in violenze, attività criminali o violazioni dei diritti umani che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. Le persone, le entità e gli organismi soggetti a tali misure restrittive, designati dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione (UNSCR) 2653 (2022), sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2022/2319. Conformemente alla risoluzione UNSCR 2653 (2022), la decisione (PESC) 2022/2319 include una persona nel suo allegato.

    (3)

    Alcune di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

    (4)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

    (5)

    Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

    (6)

    La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.

    (7)

    Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (8)

    Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

    (9)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 28 novembre 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

    i)

    una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

    ii)

    una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii)

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

    iv)

    una domanda riconvenzionale;

    v)

    una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

    b)

    «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

    c)

    «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

    d)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    e)

    «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

    f)

    «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    g)

    «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

    i)

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

    iii)

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

    iv)

    interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi)

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

    vii)

    documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    h)

    «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022);

    i)

    «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

    j)

    «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    È vietato:

    a)

    fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;

    b)

    fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.

    Articolo 3

    1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

    Articolo 4

    1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi, tra l'altro persone fisiche o giuridiche che hanno minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti mediante una delle azioni seguenti:

    a)

    sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

    b)

    sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

    c)

    agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui ai punti a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

    d)

    violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 11 della UNSCR 2653 (2022), o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

    e)

    pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

    f)

    pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

    g)

    impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

    h)

    attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, fornendo sostegno a tali attacchi.

    2.   Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    3.   L'allegato I riporta, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 5

    L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni unite per Haiti.

    Articolo 6

    1.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni tale decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

    2.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.

    Articolo 7

    1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 è stato inserito nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale vincolo o decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e

    e)

    lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per il pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

    b)

    il pagamento non violi l'articolo 3, paragrafo 2; e

    c)

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

    Articolo 9

    1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

    2.   L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 sono stati inseriti nell'allegato I; o

    c)

    pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

    Articolo 10

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b)

    collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 11

    1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 e 3.

    2.   Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I:

    a)

    trasmettono, entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro o da loro posseduti, detenuti o controllati all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e

    b)

    collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui all'articolo 2.

    4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

    5.   L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 28 novembre 2022.

    6.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    7.   Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria all'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 12

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 13

    1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

    2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 14

    1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

    a)

    i fondi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 7 e 8;

    b)

    i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 15

    La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 16

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.

    3.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo il 28 novembre 2022 e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

    Articolo 18

    1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

    a)

    per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

    b)

    per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;

    c)

    per quanto riguarda la Commissione:

    i)

    l'inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

    ii)

    il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

    2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

    3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 19

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo il 28 novembre 2022 e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

    3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

    Articolo 20

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SÍKELA


    (1)  Cfr. pag. 135 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9

    PERSONE

    1.

    Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.

    Designazione: 21 ottobre 2022

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies).

    In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti.


    ALLEGATO II

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    CECHIA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIA

    https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDA

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIA

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CIPRO

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTA

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    https://um.fi/pakotteet

    SVEZIA

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    B-1049 Bruxelles

    BELGIO

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


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