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Document 32022R2112
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2112 of 13 July 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/4845
GU L 287 del 8.11.2022, p. 5–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2112 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2022
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un meccanismo uniforme con il quale le autorità competenti possano esercitare efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei candidati fornitori di servizi di crowdfunding, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard comuni per tali domande. |
(2) |
Per agevolare la comunicazione tra un candidato fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorità competente, quest’ultima dovrebbe designare un apposito punto di contatto ai fini della procedura di domanda e dovrebbe rendere pubblici i recapiti pertinenti sul suo sito web. |
(3) |
Affinché l’autorità competente possa valutare in maniera accurata la completezza della domanda, laddove tale autorità chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza della domanda di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data della loro ricezione da parte dell’autorità competente. |
(4) |
Per consentire all’autorità competente di valutare se le modifiche delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno che i candidati fornitori di servizi di crowdfunding comunichino tali modifiche senza indebito ritardo. È inoltre necessario stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni fissati all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applichino a decorrere dalla data in cui il richiedente trasmette all’autorità competente le informazioni modificate. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
(6) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(7) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Designazione di un punto di contatto
Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.
Articolo 2
Formulario standard
I candidati fornitori di servizi di crowdfunding trasmettono la propria domanda di autorizzazione utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.
Articolo 3
Avviso di ricevimento
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e fatto salvo il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 per la valutazione della completezza della domanda conformemente a detto articolo, l’autorità competente trasmette al candidato fornitore di servizi di crowdfunding, in formato elettronico, cartaceo o in entrambe le forme, un avviso di ricevimento. L’avviso di ricevimento comprende i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda di autorizzazione.
Articolo 4
Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti
Qualora l’autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.
Articolo 5
Comunicazione delle modifiche
1. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all’autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.
2. Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l’autorità competente riceve le informazioni aggiornate.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Informazioni da fornire all’autorità competente
Domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding |
Informazioni da fornire all’autorità competente |
Campo |
Sottocampo |
Descrizione |
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1 |
Richiedente |
1 |
Denominazione legale completa |
Denominazione legale completa del richiedente. |
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2 |
Denominazione(i) commerciale(i) |
Denominazione(i) commerciale(i) da utilizzare per la prestazione di servizi di crowdfunding. |
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3 |
Indirizzo internet |
Indirizzo del sito web gestito dal richiedente. |
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4 |
Indirizzo fisico |
Sede legale del richiedente. |
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5 |
Numero di identificazione/Numero di registrazione nazionale (ove disponibile) |
Numero di identificazione nazionale del richiedente o prove dell’iscrizione al registro nazionale delle imprese. |
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6 |
LEI (ove disponibile) |
Identificativo del soggetto giuridico del richiedente. |
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2 |
Nominativo e recapiti della persona responsabile della domanda |
1 |
Nome completo |
Nome e cognome del referente. |
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2 |
Funzione |
Funzione e/o titolo del referente presso il richiedente o status di soggetto esterno (ad esempio consulente, studio legale) e prova del fatto che il soggetto in questione è abilitato a presentare la domanda. |
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3 |
Indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo fisico del richiedente) |
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4 |
Numero di telefono |
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5 |
Indirizzo di posta elettronica |
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3 |
Forma giuridica |
n/d |
Forma giuridica di costituzione ai sensi della legislazione nazionale. |
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4 |
Statuto |
n/d |
Statuto e, ove disponibile, atto costitutivo. |
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5 |
Programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il richiedente intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding |
1 |
Informazioni sulle tipologie di servizi di crowdfunding |
Il richiedente deve indicare:
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2 |
Informazioni sulla piattaforma di crowdfunding |
Descrizione dei seguenti elementi:
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3 |
Strategia di marketing |
Descrizione della strategia di marketing che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding prevede di utilizzare nell’Unione, comprese le lingue delle comunicazioni di marketing; indicazione degli Stati membri in cui la pubblicità sarà maggiormente visibile sui mezzi di informazione, nonché degli strumenti di comunicazione che si prevede di utilizzare. |
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6 |
Descrizione dei dispositivi di governance e del meccanismo di controllo interno per garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili |
1 |
Dispositivi di governance |
Descrizione dei seguenti elementi:
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2 |
Meccanismi di controllo interno |
Descrizione del meccanismo di controllo interno (ad esempio funzione di controllo della conformità e funzione di gestione del rischio, se esistenti) posto in essere dal richiedente al fine di monitorare e garantire la conformità delle proprie procedure al regolamento (UE) 2020/1503, comprese informazioni riguardanti le segnalazioni all’organo di gestione. |
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3 |
Gestione dei rischi |
Una mappatura dei rischi individuati dal richiedente e una descrizione delle politiche e procedure di gestione dei rischi volte a individuare, gestire e monitorare i rischi correlati alle attività, ai processi e ai sistemi del richiedente, tra cui:
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4 |
Procedure contabili |
Descrizione delle procedure contabili con cui il richiedente intende registrare e comunicare le proprie informazioni finanziarie. |
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7 |
Descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione del sistema di trattamento dei dati |
n/d |
Controllo e protezione del sistema di trattamento dei dati |
Descrizione dei seguenti elementi:
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8 |
Descrizione dei rischi operativi |
1 |
Rischi connessi all’infrastruttura informatica e alle relative procedure |
Descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi (affidabilità dei sistemi, sicurezza, integrità, riservatezza ecc.), tra cui:
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2 |
Rischio connesso alla determinazione dell’offerta |
Descrizione degli strumenti tecnici e delle risorse umane dedicati alla determinazione dell’offerta, in particolare alla determinazione del prezzo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503. |
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3 |
Rischi connessi ai servizi di custodia delle attività e ai servizi di pagamento (se del caso) |
Ove il richiedente intenda prestare servizi di custodia delle attività e servizi di pagamento, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione dei rischi connessi a tali servizi, anche nel caso in cui questi ultimi siano forniti da terzi. |
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4 |
Rischi connessi all’esternalizzazione di funzioni operative |
Ove il richiedente intenda affidarsi a terzi per lo svolgimento di funzioni operative, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi. |
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5 |
Altri rischi operativi (se del caso) |
Descrizione di qualsiasi altra fonte di rischi operativi individuata e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi. |
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9 |
Descrizione dei presidi prudenziali del richiedente in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 |
1 |
Presidi prudenziali |
Importo dei presidi prudenziali di cui il richiedente dispone al momento della domanda di autorizzazione e descrizione delle ipotesi usate per determinarlo. |
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2 |
Fondi propri (ove applicabile) |
Importo dei presidi prudenziali costituiti da fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503. |
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3 |
Polizza assicurativa (ove applicabile) |
Importo dei presidi prudenziali del richiedente costituiti da una polizza assicurativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503. |
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4 |
Calcoli e piani previsionali |
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5 |
Pianificazione dei presidi prudenziali |
Descrizione delle procedure di pianificazione e monitoraggio dei presidi prudenziali del richiedente. |
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10 |
Prova del fatto che il richiedente soddisfa i presidi prudenziali in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 |
1 |
Fondi propri |
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2 |
Polizza assicurativa |
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11 |
Descrizione del piano di continuità operativa |
n/d |
Piano di continuità operativa |
Descrizione delle misure e delle procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese, se del caso, disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività. |
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12 |
Prova del fatto che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto rispondono ai requisiti di onorabilità |
I sottocampi da 1 a 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascuno degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto. |
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Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto non sia una persona fisica, i sottocampi 8 e 9 devono essere compilati per il soggetto giuridico e ripetuti e compilati per ciascun membro dell’organo di gestione e per le altre persone che dirigono di fatto l’attività. |
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1 |
Diagramma dell’assetto proprietario |
Diagramma dell’assetto proprietario del richiedente, indicante la partecipazione individuale degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto. |
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2 |
Nominativo |
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3 |
Luogo e data di nascita (ove applicabile) |
Luogo e data di nascita degli azionisti che sono persone fisiche. |
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4 |
Domicilio o sede legale |
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5 |
Informazioni aggiuntive nel caso delle persone giuridiche |
Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto sia una persona giuridica, un elenco completo dei membri dell’organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l’attività, con indicazione di nome, luogo e data di nascita, domicilio e numero di identificazione nazionale, ove disponibile. |
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6 |
Entità della partecipazione |
Quota del capitale azionario o dei diritti di voto detenuta dalla persona, espressa in valore assoluto e in percentuale. In caso di azionista indiretto, la quota si riferisce all’azionista intermedio. |
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7 |
Informazioni in caso di partecipazione indiretta |
Nominativo e recapiti del soggetto attraverso il quale è detenuta la quota di capitale azionario o di diritti di voto. |
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8 |
Prova di onorabilità |
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9 |
Valutazione preesistente (e in corso) |
Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità dell’azionista già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la denominazione di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione. |
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10 |
Informazioni sulla struttura del gruppo (ove applicabile) |
Informazioni che precisino se il richiedente è:
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13 |
Identità delle persone fisiche responsabili della gestione del richiedente e prova del fatto che le persone fisiche coinvolte nella gestione del richiedente rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che dedicano un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni |
I sottocampi da 1 a 12 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è membro dell’organo di gestione o di controllo del richiedente e per ciascuna persona fisica che dirige di fatto l’attività. I sottocampi da 1 a 8 e i sottocampi 10 e 11 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominata). |
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1 |
Nome completo |
Nome e cognome della persona fisica pertinente. |
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2 |
Carta di identità/Passaporto |
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3 |
Luogo e data di nascita |
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4 |
Domicilio |
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5 |
Indirizzo postale |
Indirizzo postale, se diverso dal domicilio. |
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6 |
Numero di telefono |
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7 |
Indirizzo di posta elettronica |
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8 |
Funzione |
Funzione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente che è/sarà ricoperta dalla persona fisica. |
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9 |
Prova di onorabilità |
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10 |
Curriculum vitae |
Un curriculum vitae che indichi:
Il curriculum vitae può anche includere informazioni dettagliate (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di eventuali referenti che possono essere contattati dall’autorità competente (questo campo è facoltativo). |
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11 |
Tempo da dedicare all’esercizio delle funzioni |
Informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all’esercizio delle sue funzioni presso il candidato fornitore di servizi di crowdfunding (indicazioni annuali e mensili), comprese informazioni concernenti:
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12 |
Valutazione preesistente (o in corso) della reputazione e dell’esperienza |
Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità e delle conoscenze ed esperienza della persona fisica già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione. |
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13 |
Autovalutazione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza complessivamente possedute |
Informazioni dettagliate sui risultati della valutazione effettuata dal richiedente stesso per dimostrare che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding. |
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14 |
Descrizione delle norme interne per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding |
n/d |
Procedure interne in materia di conflitti d’interesse dei titolari di progetti |
Descrizione delle norme interne pertinenti adottate dal richiedente. |
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15 |
Descrizione degli accordi di esternalizzazione |
n/d |
Informazioni sugli accordi di esternalizzazione |
Descrizione dei seguenti elementi:
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16 |
Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti |
n/d |
Informazioni sul trattamento dei reclami |
Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti adottate dal richiedente, compresa l’indicazione del termine entro cui la decisione relativa al reclamo sarà comunicata ai potenziali autori del reclamo, come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione (1). |
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17 |
Conferma dell’intenzione del richiedente di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure mediante un dispositivo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 |
n/d |
Informazioni sui servizi di pagamento |
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18 |
Procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento |
n/d |
Procedure relative alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento |
Descrizione delle procedure pertinenti adottate dal richiedente. |
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19 |
Procedure in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503 |
n/d |
Procedure relative ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati |
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(1) Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).