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Dokument 32022R1358

Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

C/2022/3234

GU L 205 del 5.8.2022, s. 7–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status prawny dokumentu Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1358 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi.

(2)

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’aviazione sportiva e da diporto deve essere soggetta a norme semplici e proporzionate per evitare di imporre inutili oneri amministrativi e finanziari alle imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili. Tali norme devono essere proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili, pur garantendo il necessario livello di sicurezza.

(3)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di alcune categorie di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa alla certificazione del progetto, di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e, se del caso, del motore e dell’elica alle norme industriali pertinenti, laddove si ritenga che ciò garantisca un livello accettabile di sicurezza.

(4)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare un processo più proporzionato per la certificazione di tali prodotti.

(5)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa a un’approvazione dell’impresa, di dichiarare la loro idoneità a progettare e fabbricare prodotti e parti. Tali imprese dovrebbero essere in grado di utilizzare le approvazioni esistenti quale mezzo per dimostrare la loro idoneità a condurre attività di progettazione e produzione.

(6)

È opportuno stabilire dei requisiti di protezione ambientale anche per i prodotti la cui progettazione è soggetta a una dichiarazione di conformità del progetto. Tali requisiti di protezione ambientale dovrebbero basarsi sui requisiti di cui all’annesso 16, volumi I, II e III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale (3), al fine di garantire lo stesso livello uniforme di protezione ambientale, indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto all’omologazione o a una dichiarazione di conformità del progetto.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente affinché le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di aeromobili utilizzati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

« REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione

(rifusione) »;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

a)

il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

b)

il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio;

c)

il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

d)

la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale;

e)

il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti;

f)

l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;

g)

l’omologazione di determinate parti e pertinenze;

h)

la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

i)

l’emissione di direttive di aeronavigabilità;

j)

la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni;

k)

la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

“JAA”: le “autorità aeronautiche comuni” (Joint Aviation Authorities);

b)

“JAR”: le “norme aeronautiche comuni” (Joint Aviation Requirements);

c)

“parte 21”: i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione stabiliti nell’allegato I (parte 21) del presente regolamento;

d)

“parte 21 Light”: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;

e)

“sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f)

“articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;

g)

“ETSO”: lo European Technical Standard Order. Lo “European Technical Standard Order” è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo “l’Agenzia”) al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h)

“EPA”: lo European Part Approval. Lo “European Part Approval” di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

i)

“aeromobile ELA1”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni a gas frenati;

iv)

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;

j)

“aeromobile ELA2”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

iii)

un aerostato;

iv)

un dirigibile ad aria calda;

v)

un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

peso statico massimo 3 %,

spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

progettazione convenzionale e semplice della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

comandi non servoassistiti;

vi)

un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno;

k)

“dati di idoneità operativa (OSD)”: tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

i)

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

ii)

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

iii)

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

iv)

la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;

v)

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti:

a)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

c)

un aerostato;

d)

un dirigibile ad aria calda;

e)

un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

f)

un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

g)

un motore a cilindri o un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure

h)

un autogiro.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti:

a)

un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

c)

un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

d)

un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

4.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.»;

4)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21)

1.   Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.»;

5)

all’articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a)

qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

b)

non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell’allegato I (parte 21);

c)

in deroga al punto 21.B.80 dell’allegato I (Parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d)

le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).

4.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:

a)

qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;

b)

non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

c)

le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

d)

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell’allegato I (parte 21).»;

6)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).

3.   Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.»;

7)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:

a)

lo Stato sia lo Stato di progettazione;

b)

l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.»;

8)

all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).

3.   La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:

a)

la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

b)

la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

c)

la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

9)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure adottate dall’Agenzia

1.   L’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.

2.   Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.»;

10)

l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

11)

è aggiunto l’allegato Ib (parte 21 Light), il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»).

(4)  Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


ALLEGATO I

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

alla sezione A, il capitolo G è così modificato:

a)

il punto 21.A.133 è sostituito dal seguente:

«21.A.133   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica (“impresa”) può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

a)

presentare elementi giustificativi del fatto che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione a sensi del presente capitolo è idonea a dimostrare la conformità a uno specifico progetto; e

b)

detenere o avere richiesto un’approvazione di quello specifico progetto; oppure

c)

avere dichiarato o avere l’intenzione di dichiarare la conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

d)

avere garantito un coordinamento adeguato tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con:

1)

il richiedente o il titolare di un’approvazione di quello specifico progetto rilasciata conformemente al presente regolamento; oppure

2)

la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

b)

al punto 21.A.139, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nell’ambito dell’elemento di gestione della qualità del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:

1)

garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, fabbricato dall’impresa o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, ed esercitare in tal modo i privilegi di cui al punto 21.A.163;

2)

istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nel quadro delle finalità dell’approvazione, procedure di controllo per:

i)

il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

ii)

la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

iii)

la verifica del fatto che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;

iv)

l’identificazione e la tracciabilità;

v)

i processi di fabbricazione;

vi)

l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

vii)

la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

viii)

il controllo degli elementi non conformi;

ix)

il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con:

A)

il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

B)

la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

x)

la compilazione e la tenuta dei registri;

xi)

le competenze e le qualifiche del personale;

xii)

il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

xiii)

la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

xiv)

gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

xv)

i lavori che rientrano nei termini di approvazione e sono eseguiti in sedi esterne alle strutture approvate;

xvi)

i lavori eseguiti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

xvii)

il rilascio di un permesso di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

3)

includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.»;

c)

al punto 21.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quanto riguarda tutti i dati necessari in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale:

1)

l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto, rilasciati conformemente al presente regolamento, o da una persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, al fine di determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

2)

l’impresa di produzione ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

3)

i suddetti dati sono tenuti aggiornati e messi a disposizione dei membri del personale che devono accedervi per lo svolgimento dei propri compiti.»;

d)

il punto 21.A.163 è sostituito dal seguente:

«21.A.163   Privilegi

In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:

a)

espletare attività produttive a norma del presente allegato o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

b)

nel caso di aeromobili completi omologati e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52) rilasciata in conformità dei punti 21.A.174 e 21.A.204 del presente allegato o dei punti 21L.A.143, lettera c), e 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;

c)

per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

d)

in caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) rilasciata a norma del punto 21L.A.143, lettera d), e del punto 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico ristretto, senza ulteriori dimostrazioni;

e)

in caso di prodotti o parti da installare su un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

f)

eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo AESA 53) in merito agli interventi effettuati;

g)

conformemente alle procedure concordate con la relativa autorità competente per la produzione, per un aeromobile da essa prodotto e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla propria approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711, lettera c), che comprenda l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710, lettera b).»;

e)

il punto 21.A.165 è sostituito dal seguente:

«21.A.165   Obblighi del titolare

In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione deve:

a)

garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;

b)

vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità dei dati e delle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;

c)

1)

controllare che tutti gli aeromobili completi siano conformi al progetto di tipo e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di presentare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure

2)

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati o ai dati di progettazione dichiarati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo AESA 1 per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

3)

inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

i)

il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii)

che l’aeromobile completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

4)

controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare un modulo AESA 1 quale certificazione di conformità;

d)

fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione o di altra approvazione del progetto, o alla persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

e)

qualora il titolare intenda rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

f)

se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;

g)

se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), stabilire la conformità al punto 21.A.711, lettere c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

h)

garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.»;

(2)

alla sezione A, il capitolo H è così modificato:

a)

il punto 21.A.171 è sostituito dal seguente:

«21.A.171   Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.»;

b)

al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

1)

la classe di certificazione per cui viene richiesta l’aeronavigabilità;

2)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità:

rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure

rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure

per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia;

ii)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e

iii)

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;

3)

per gli aeromobili usati originari di:

i)

uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (1);

ii)

un paese terzo:

una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro all’atto del trasferimento;

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l’aeromobile;

la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;

la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell’annesso 16, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, i dati relativi ai valori metrici di CO2.»;

3)

alla sezione A, il capitolo I è così modificato:

a)

il punto 21.A.201 è sostituito dal seguente:

«21.A.201   Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati acustici ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.»;

b)

al punto 21.A.204, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le domande devono includere quanto segue:

1)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità:

rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure

rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure

per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia; e

ii)

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

2)

per gli aeromobili usati:

i)

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

ii)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;»;

4)

alla sezione A, il capitolo J è così modificato:

a)

il punto 21.A.233 è sostituito dal seguente:

«2   1.A.233 Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo:

a)

al fine di dimostrare la conformità ai punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B del presente allegato; oppure

b)

al fine di dimostrare la conformità ai punti 21L.A.23, 21L.A.83 o 21L.A.204 dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

c)

al fine di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263 per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, o rilasciare dichiarazioni di conformità di modifiche minori o progetti di riparazioni minori di aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

b)

al punto 21.A.239, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nell’ambito dell’elemento di assicurazione della progettazione (design assurance) del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:

1)

istituire, attuare e mantenere un sistema per il controllo e la supervisione della progettazione, delle modifiche di progetto e delle riparazioni di prodotti, parti e pertinenze cui si applicano i termini di approvazione; tale sistema deve:

i)

comprendere una funzione di aeronavigabilità atta a fare in modo che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le relative modifiche di progetto e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

garantire il corretto adempimento delle responsabilità in conformità del presente allegato e dei termini dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251;

2)

istituire, attuare e mantenere una funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale; nonché

3)

specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.»;

c)

il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente:

«21.A.263   Privilegi

a)

(Riservato)

b)

(Riservato)

c)

Il titolare di un’approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione rilasciati a norma del punto 21.A.251 e nel rispetto delle pertinenti procedure del sistema di gestione della progettazione, è autorizzato a:

1)

classificare come «di maggiore entità» o «di minore entità» le modifiche di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazione;

2)

approvare le modifiche minori di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazioni di minore entità a norma del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

3)

dichiarare la conformità di una modifica o di una riparazione di minore entità relativa al progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, punto 21L.A.43, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

4)

dichiarare la conformità delle modifiche di progetto di un aeromobile, conformemente al punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel caso in cui la persona fisica o giuridica che ha originariamente presentato una dichiarazione di conformità del progetto in relazione a tale aeromobile a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) non sia più attiva o non risponda alle richieste di dichiarazione di conformità delle modifiche del progetto;

5)

approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) a norma del capitolo M del presente allegato;

6)

approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità del punto 21.A.710, lettera a), punto 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), punto 15);

7)

rilasciare un permesso di volo in conformità del punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), punto 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e ove il titolare stesso di un’approvazione DOA:

i)

controlli la configurazione dell’aeromobile, e

ii)

ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;

8)

approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione a norma del capitolo D del presente allegato o della sezione A, capitolo D, dell’allegato Ib (parte 21 Light); e

9)

rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari a norma del capitolo E del presente allegato o della sezione A, capitolo E, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.»;

d)

al punto 21.A.265, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;»;

5)

alla sezione A, capitolo K, punto 21.A.307, lettera b), è inserito il seguente punto 7):

«7)

una parte o pertinenza fabbricata da una persona o da un’impresa di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento;»;

6)

all’appendice I, il testo del titolo «Istruzioni per l’uso del modulo AESA 1» è sostituito dal seguente:

«Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo AESA 1 a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 che riguarda l’uso del modulo AESA 1 a fini di manutenzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1.

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (“elementi”).

1.2.

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3.

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma ciò può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità.

1.4.

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5.

Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6.

Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7.

Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8.

Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di “dati approvati” e di “dati non approvati”.

2.   FORMATO GENERALE

2.1.

Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2.

Il certificato deve essere in formato “landscape” ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

2.3.

La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4.

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6.

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7.

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8.

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9.

Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1.

Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1.

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l’errore.

4.2.

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3.

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione: “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1

Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato dell’autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo “AESA”.

Campo 2

Intestazione del modulo AESA 1

“CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO AESA 1”

Campo 3

Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/dalla procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4

Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa di produzione (riferimento al modulo AESA 55 foglio A) o delle persone fisiche o giuridiche che immettono gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6

Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7

Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8

Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9

Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10

Numero di serie

Se il regolamento richiede che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire “n.d.”.

Campo 11

Status/Lavoro

Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”.

Inserire “PROTOTIPO” per:

i)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati;

ii)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante ai sensi della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

iii)

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire “NUOVO” per:

i)

la produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati;

ii)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

iii)

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12;

iv)

ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da “prototipo” (conformità solo a dati non approvati) a “nuovo” (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all’approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati.

Per i prodotti certificati, deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

il riquadro “dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” deve essere riportato nel campo 13a.

Per gli aeromobili soggetti a dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA LA DICHIARAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE RIFERIMENTO DICHIARAZIONE, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

v)

l’esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell’immissione in servizio conformemente a norme o specifiche stabilite dall’acquirente (i cui particolari, assieme a quelli dell’autorizzazione originale, devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l’aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12

Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo AESA 1. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”.

Inserire la giustificazione dell’autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante conformemente alla sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“IN ATTESA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che sono stati dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“PRODOTTO CONFORMEMENTE AI DATI DI PROGETTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Contrassegnare solo uno dei due riquadri:

1)

contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione approvati e considerati in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12” se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili.

Questo riquadro deve inoltre essere contrassegnato quando l’elemento è stato prodotto conformemente ai dati di progettazioni che sono stati dichiarati in conformità della sezione A, capitoli C, F e N, dell’allegato Ib (parte 21 Light).

Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati, conformità ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitoli C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light)].

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b

Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c

Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento è rilasciato dall’autorità competente per le imprese di produzione approvate o dichiarate (per le parti fabbricate a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light)]. Se l’impresa ha fabbricato una parte conforme ai dati di progettazione dichiarati da un dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e l’impresa non è un’impresa di produzione approvata o dichiarata, deve inserire la seguente dichiarazione:

“PRODOTTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO R, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Campo 13d

Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e

Data

Inserire la data alla quale il campo 13b è firmato; la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

“IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13 A E 14 A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ DELLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.” ».


(1)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato Ib (parte 21 Light):

«Indice

21L.1

Finalità

21L.2

Autorità competente

SEZIONE A —

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21L.A.1

Finalità

21L.A.2

Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.3

Sistemi di segnalazione

21L.A.4

Direttive di aeronavigabilità

21L.A.5

Collaborazione tra progettazione e produzione

21L.A.6

Contrassegno

21L.A.7

Conservazione della documentazione

21L.A.8

Manuali

21L.A.9

Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

21L.A.10

Accesso e indagine

21L.A.11

Non conformità e osservazioni

21L.A.12

Modalità di rispondenza

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.A.21

Finalità

21L.A.22

Ammissibilità

21L.A.23

Dimostrazione di idoneità alla progettazione

21L.A.24

Domanda di un certificato di omologazione

21L.A.25

Dimostrazione di conformità

21L.A.26

Progetto di tipo

21L.A.27

Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

21L.A.28

Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

21L.A.29

Trasferibilità di un certificato di omologazione

21L.A.30

Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

CAPITOLO C —

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

21L.A.41

Finalità

21L.A.42

Ammissibilità

21L.A.43

Dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.44

Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

21L.A.45

Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

21L.A.46

Dati di progettazione dell’aeromobile

21L.A.47

Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.48

Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

CAPITOLO D —

MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.A.61

Finalità

21L.A.62

Modifiche standard

21L.A.63

Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

21L.A.64

Ammissibilità

21L.A.65

Domanda di modifica di un certificato di omologazione

21L.A.66

Dimostrazione di conformità

21L.A.67

Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

21L.A.68

Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.A.69

Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

21L.A.70

Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

CAPITOLO E —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.A.81

Finalità

21L.A.82

Ammissibilità

21L.A.83

Dimostrazione di idoneità alla progettazione

21L.A.84

Domanda di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.85

Dimostrazione di conformità

21L.A.86

Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.87

Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

21L.A.88

Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.89

Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

21L.A.90

Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.91

Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

CAPITOLO F —

MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.101

Finalità

21L.A.102

Modifiche standard

21L.A.103

Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.A.104

Ammissibilità

21L.A.105

Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

21L.A.106

Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

21L.A.107

Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

21L.A.108

Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

CAPITOLO G —

IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.A.121

Finalità

21L.A.122

Ammissibilità

21L.A.123

Dichiarazione di idoneità alla produzione

21L.A.124

Sistema di gestione della produzione

21L.A.125

Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

21L.A.126

Ambito di attività

21L.A.127

Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

21L.A.128

Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.A.141

Finalità

21L.A.142

Ammissibilità

21L.A.143

Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.A.144

Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.A.145

Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

21L.A.146

Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

21L.A.161

Finalità

21L.A.162

Ammissibilità

21L.A.163

Domanda

21L.A.164

Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

21L.A.165

Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

CAPITOLO J —

IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.A.171

Finalità

21L.A.172

Ammissibilità

21L.A.173

Dichiarazione di idoneità alla progettazione

21L.A.174

Sistema di gestione della progettazione

21L.A.175

Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

21L.A.176

Ambito di attività

21L.A.177

Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

21L.A.178

Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

CAPITOLO K —

PARTI

21L.A.191

Finalità

21L.A.192

Dimostrazione di conformità

21L.A.193

Ammissione in servizio di parti per l’installazione

CAPITOLO M —

PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.A.201

Finalità

21L.A.202

Riparazioni standard

21L.A.203

Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

21L.A.204

Ammissibilità

21L.A.205

Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

21L.A.206

Dimostrazione di conformità

21L.A.207

Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

21L.A.208

Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.A.209

Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

21L.A.210

Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

21L.A.211

Danni non riparati

CAPITOLO N —

PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.221

Finalità

21L.A.222

Riparazioni standard

21L.A.223

Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.A.224

Ammissibilità

21L.A.225

Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

21L.A.226

Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

21L.A.227

Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.A.228

Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

21L.A.229

Danni non riparati

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21L.A.241

Permesso di volo e condizioni di volo

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

21L.A.251

Finalità

21L.A.252

Progettazione dei contrassegni

21L.A.253

Identificazione di prodotti

21L.A.254

Trattamento dei dati identificativi

21L.A.255

Identificazione di parti

CAPITOLO R —

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.271

Finalità

21L.A.272

Ammissibilità

21L.A.273

Sistema di controllo della produzione

21L.A.274

Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

21L.A.275

Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

SEZIONE B —

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21L.B.11

Documentazione relativa alla sorveglianza

21L.B.12

Scambio di informazioni

21L.B.13

Informazioni all’Agenzia

21L.B.14

Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

21L.B.15

Reazione immediata a un problema di sicurezza

21L.B.16

Sistema di gestione

21L.B.17

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

21L.B.18

Modifiche del sistema di gestione

21L.B.19

Composizione delle controversie

21L.B.20

Conservazione della documentazione

21L.B.21

Non conformità e osservazioni

21L.B.22

Provvedimenti attuativi

21L.B.23

Direttive di aeronavigabilità

21L.B.24

Modalità di rispondenza

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.B.41

Specifiche di certificazione

21L.B.42

Indagine iniziale

21L.B.43

Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

21L.B.44

Condizioni speciali

21L.B.45

Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

21L.B.46

Indagini

21L.B.47

Rilascio di un certificato di omologazione

21L.B.48

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

21L.B.49

Trasferimento di un certificato di omologazione

CAPITOLO C —

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.61

Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

21L.B.62

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.63

Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.B.64

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO D —

MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.B.81

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.82

Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

21L.B.83

Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.84

Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.85

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

CAPITOLO E —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.B.101

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

21L.B.102

Indagini

21L.B.103

Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

21L.B.104

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

CAPITOLO F —

MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.121

Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.122

Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

21L.B.123

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO G —

IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.B.141

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.142

Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

21L.B.143

Sorveglianza

21L.B.144

Programma di sorveglianza

21L.B.145

Attività di sorveglianza

21L.B.146

Modifiche delle dichiarazioni

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.B.161

Indagini

21L.B.162

Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.B.163

Sorveglianza

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI

21L.B.171

Indagini

21L.B.172

Rilascio o modifica dei certificati acustici

21L.B.173

Sorveglianza

CAPITOLO J —

IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.B.181

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.182

Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

21L.B.183

Sorveglianza

21L.B.184

Programma di sorveglianza

21L.B.185

Attività di sorveglianza

21L.B.186

Modifiche delle dichiarazioni

CAPITOLO K —

PARTI

CAPITOLO M —

PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.B.201

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

21L.B.202

Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

21L.B.203

Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.B.204

Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.B.205

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

21L.B.206

Danni non riparati

CAPITOLO N —

PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.221

Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.222

Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.223

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21L.B.241

Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

21L.B.242

Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

CAPITOLO R —

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.251

Sorveglianza

21L.B.252

Programma di sorveglianza

21L.B.253

Attività di sorveglianza

APPENDICI DELL’ALLEGATO IB

21L.1   Finalità

(riservato)

21L.2   Autorità competente

(riservato)

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21L.A.1   Finalità

La presente sezione stabilisce i diritti e gli obblighi generali applicabili a:

a)

il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

b)

qualsiasi dichiarante dell’idoneità alla progettazione o alla produzione o della conformità del progetto; nonché

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta.

21L.A.2   Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto o una parte o i dichiaranti di una dichiarazione di conformità del progetto in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che le responsabilità del richiedente, del titolare o del dichiarante siano e continuino a essere trasferite correttamente.

21L.A.3   Sistemi di segnalazione

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene sia stato rilasciato a norma del presente allegato, o che ha dichiarato la conformità di un progetto di aeromobile, o una modifica del progetto o un progetto di riparazione a norma del presente allegato, deve:

1)

istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3) e quelle segnalate su base volontaria. Il sistema di segnalazione deve comprendere:

i)

segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o della dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato;

ii)

segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);

2)

mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto o parte e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati associati le informazioni relative al sistema istituito in conformità della lettera a), punto 1), e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi di cui alla lettera a), punto 1.i);

3)

segnalare all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altro evento di cui è a conoscenza in relazione al prodotto o alla parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o di una dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato, e che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i suoi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato, o che fabbrica un prodotto o una parte a norma del capitolo R del presente allegato, deve:

1)

istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni interne di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli interni, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2) e 3) e quelle segnalate su base volontaria;

2)

segnalare al titolare dell’approvazione del progetto responsabile o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto tutti i casi in cui i prodotti o le parti siano stati messi in servizio e, in seguito, abbiano rivelato eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;

3)

segnalare all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile ai sensi del punto 21L.2, le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza, individuate in base al punto 21L.A.3, lettera b), punto 2;

4)

se agisce in qualità di fornitore di un’altra impresa di produzione, segnalare a quest’ultima tutti i casi in cui prodotti o parti forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.

Gli obblighi di segnalazione di cui al punto 21.A.3 A, lettera b), dell’allegato I incombenti alle persone fisiche e giuridiche che detengono o hanno richiesto l’approvazione dell’impresa di produzione devono includere le non conformità relative a prodotti e parti fabbricati in conformità dei dati di progettazione approvati o dichiarati conformemente al presente allegato e, qualora sia stata dichiarata la conformità del progetto, le segnalazioni devono essere trasmesse al dichiarante della conformità del progetto.

c)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), quando effettua una segnalazione conformemente alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.

d)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b) deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente quanto prima possibile e, in ogni caso, trasmettere le segnalazioni entro e non oltre 72 ore dall’identificazione della potenziale condizione di non sicurezza da parte della persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), fatte salve circostanze eccezionali.

e)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e riferire all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità del punto 21L.2 i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intrapresa o che proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza.

f)

Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’autorità competente su richiesta di quest’ultima.

21L.A.4   Direttive di aeronavigabilità

Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità conformemente al punto 21L.B.23 per correggere una condizione di non sicurezza o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di modifica di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, nonché il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, a seconda dei casi, deve procedere come segue:

a)

proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

b)

ottenuta l’approvazione delle proposte di cui alla lettera a) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto o della parte e, su richiesta, a ogni persona tenuta a rispettare la direttiva di aeronavigabilità.

21L.A.5   Collaborazione tra progettazione e produzione

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e l’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti di quello specifico progetto devono collaborare per garantire che il prodotto o la parte siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

21L.A.6   Contrassegno

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare il contrassegno per i prodotti o le parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

b)

L’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti è tenuta a contrassegnare tali prodotti e parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

21L.A.7   Conservazione della documentazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione o un permesso di volo, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha rilasciato una dichiarazione di idoneità alla progettazione o alla produzione, o che fabbrica prodotti o parti a norma del presente regolamento deve:

a)

quando progetta, modifica o ripara un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione che includa i requisiti imposti a partner e subappaltatori e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti, tenendoli a disposizione dell’Agenzia, al fine di fornire le informazioni necessarie a garantirne il mantenimento dell’aeronavigabilità e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

b)

quando fabbrica un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione e registrare i dettagli del lavoro riguardanti la conformità dei prodotti o delle parti, nonché i requisiti imposti a partner e fornitori, e tenerli a disposizione dell’autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto e della parte;

c)

per quanto riguarda i permessi di volo, oltre ai requisiti di conservazione della documentazione di cui al punto 21.A.5, lettera c), dell’allegato I, conservare tutti i documenti prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti supplementari di cui al punto 21L.A.241, lettera b), e tenerli a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente;

d)

conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche del personale coinvolto nella progettazione o nella produzione e nella funzione indipendente di controllo della conformità, se richiesto dal punto 21L.A.125, lettera c), e dal punto 21L.A.175, lettera b) o e).

21L.A.8   Manuali

Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a redigere, conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle variazioni dei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto o la parte, e a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

21L.A.9   Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve stabilire le informazioni necessarie a garantire che l’aeronavigabilità del tipo di aeromobile e di qualsiasi parte associata, conforme a tale progetto, sia mantenuta per tutta la vita operativa.

b)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve fornire le informazioni di cui alla precedente lettera a) prima dell’ammissione in servizio del progetto.

c)

Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite:

1)

dal titolare di un certificato di omologazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o, a seconda dei casi, del primo certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, in base a quale delle due scadenze sia posteriore;

2)

dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione di una modifica di minore entità o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica del progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento dell’ammissione in servizio del prodotto modificato;

3)

dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento dell’ammissione in servizio del prodotto in cui è incorporato il progetto di riparazione. I prodotti o le parti riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia.

In seguito, i titolari del certificato o i dichiaranti devono mettere queste informazioni a disposizione, su richiesta, di qualsiasi altra persona tenuta a rispettare tali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.

d)

In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato.

e)

Il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto che è tenuto a fornire le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità ai sensi della lettera b) deve inoltre mettere a disposizione tutte le modifiche di tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a qualsiasi altra persona tenuta a conformarsi a tali modifiche.

21L.A.10   Accesso e indagine

Tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o hanno richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che hanno dichiarato la conformità del progetto, che hanno dichiarato la loro idoneità alla progettazione o alla produzione o che producono aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, devono:

a)

concedere all’autorità competente l’accesso a tutti gli impianti, i prodotti, le parti, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale, e permettere di esaminare qualsiasi segnalazione, condurre qualsiasi ispezione ed eseguire o assistere a qualsiasi prova che sia necessaria per verificare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo;

b)

se la persona fisica o giuridica si avvale di partner, fornitori o subappaltatori, provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a).

21L.A.11   Non conformità e osservazioni

a)

Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità, la persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione o che fabbrica aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, deve intraprendere le seguenti azioni entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.21, lettera d) o e):

1)

identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

2)

definire un piano di azioni correttive e proporlo all’autorità competente;

3)

dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.

b)

Le osservazioni notificate dall’autorità competente in conformità del punto 21L.B.21, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione. La persona fisica o giuridica deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

21L.A.12   Modalità di rispondenza

a)

Una persona fisica o giuridica può ricorrere a qualsiasi modalità di rispondenza alternativa alle modalità accettabili di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

b)

Se una persona fisica o giuridica desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarle deve fornire all’autorità competente una descrizione completa delle medesime. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

c)

La persona fisica o giuridica può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.A.21   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per la richiesta di certificati di omologazione e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati per i prodotti, se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

a)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima di posti per quattro persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

c)

un aerostato;

d)

un dirigibile ad aria calda;

e)

un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

f)

un aerogiro con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima di posti a sedere per quattro persone;

g)

un motore a cilindri e un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f). In questi casi, la scheda tecnica di omologazione deve essere opportunamente annotata per consentire solo l’installazione del motore o dell’elica su tale aeromobile;

h)

un autogiro.

21L.A.22   Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

21L.A.23   Dimostrazione di idoneità alla progettazione

Il richiedente di un certificato di omologazione deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

a)

detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

b)

dichiarando la propria idoneità alla progettazione per il tipo di lavoro di progettazione e la categoria del prodotto in conformità del presente allegato, capitolo J.

21L.A.24   Domanda di un certificato di omologazione

a)

La domanda per il rilascio di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

La domanda di un certificato di omologazione deve comprendere almeno:

1)

gli elementi giustificativi del fatto che la domanda rientra nelle finalità stabilite al punto 21L.A.21;

2)

i dati descrittivi preliminari del prodotto, l’uso previsto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione;

3)

una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni di cui ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45;

4)

un piano di dimostrazione della conformità che descriva in dettaglio le modalità e i metodi di rispondenza e che deve essere aggiornato dal richiedente in caso di modifiche del progetto di certificazione che riguardino i punti da 1) a 3) o qualsiasi modifica delle modalità e dei metodi di rispondenza.

c)

La domanda di un certificato di omologazione rimane valida per tre anni. Se entro tale periodo non è rilasciato il certificato di omologazione, deve essere presentata una nuova domanda conformemente alle lettere a) e b).

21L.A.25   Dimostrazione di conformità

a)

Dopo l’accettazione del piano di dimostrazione della conformità da parte dell’Agenzia e conformemente al suo contenuto, il richiedente di un certificato di omologazione deve:

1)

dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili, definite e comunicate al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.43;

2)

dimostrare la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.45; nonché

3)

sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

b)

Il richiedente di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi dimostrativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per ciascun esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

e)

Il richiedente di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi;

3)

condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e qualsiasi altra indagine determinata conformemente al punto 21L.B.46.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto o renderlo incompatibile con l’ambiente per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.26   Progetto di tipo

Il richiedente di un certificato di omologazione deve definire il progetto di tipo del prodotto, per consentirne l’identificazione unica e inequivocabile, indicando gli elementi seguenti:

a)

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

b)

le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

c)

le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

d)

le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

e)

i requisiti di compatibilità ambientale; e

f)

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

21L.A.27   Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio del certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.23;

b)

dimostrare la conformità del progetto conformemente al punto 21L.A.25;

c)

dimostrare, per i certificati di omologazione degli aeromobili, che il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile:

1)

possiedono un certificato di omologazione rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

2)

sono stati inclusi nella domanda di certificato di omologazione dell’aeromobile e il richiedente ha assicurato la conformità del motore e dell’elica durante la dimostrazione di conformità di cui al punto 21L.A.25;

d)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale o di qualsiasi altra indagine condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.46, lettere c) e d), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.28   Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

Il titolare di un certificato di omologazione deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.22.

21L.A.29   Trasferibilità di un certificato di omologazione

Un certificato di omologazione può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato, conformemente al punto 21L.B.49, che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato di omologazione sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.22, a detenere un certificato di omologazione e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione a norma del punto 21L.A.28. Il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che desidera adottare il certificato deve rivolgersi all’Agenzia per verificare se queste condizioni sono soddisfatte, nella forma e nei modi da essa stabiliti.

21L.A.30   Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

a)

Un certificato di omologazione rimane valido finché:

1)

il titolare non cede il certificato di omologazione;

2)

il titolare del certificato di omologazione rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

3)

il certificato di omologazione non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

21L.A.41   Finalità

a)

Il presente capitolo stabilisce la procedura per dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone che presentano tali dichiarazioni.

b)

Il presente capitolo si applica alle seguenti categorie di aeromobili, a condizione che il progetto dell’aeromobile non includa caratteristiche progettuali nuove o inusuali:

1)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima di posti a sedere per due persone;

2)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

3)

un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

4)

un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

c)

Ai fini del presente capitolo, una caratteristica progettuale è considerata nuova o inusuale se, al momento della dichiarazione di conformità del progetto, tale caratteristica non è contemplata dalle specifiche tecniche dettagliate stabilite e rese disponibili dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.61.

21L.A.42   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica può dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.43   Dichiarazione di conformità del progetto

a)

Prima di fabbricare un aeromobile o di accordarsi con un’impresa di produzione per fabbricare un aeromobile, la persona fisica o giuridica che progetta tale aeromobile deve dichiarare che il suo progetto è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.A.45.

b)

La dichiarazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

un riferimento unico per identificare l’aeromobile;

3)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate applicabili e dei requisiti di protezione ambientale applicabili a norma del punto 21L.A.45 ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme;

4)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 3), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera c), punto 3);

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

6)

un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

7)

se il progetto dell’aeromobile coperto dalla dichiarazione include un motore o un’elica:

i)

un riferimento al certificato di omologazione del motore o dell’elica rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

ii)

nel caso di motori a cilindri ed eliche a passo fisso, l’indicazione che la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile include anche la conformità del motore o dell’elica alle specifiche tecniche applicabili del motore o dell’elica;

8)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

9)

le limitazioni operative;

10)

la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, per le emissioni;

11)

la scheda tecnica acustica, se applicabile;

12)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile e, se del caso, per il motore o l’elica, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme.

c)

Il dichiarante deve presentare la dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera b) all’Agenzia. Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

un disegno dell’aeromobile;

2)

una descrizione dettagliata del progetto dell’aeromobile, comprese tutte le configurazioni coperte dalla dichiarazione, le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità che illustri nel dettaglio le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili durante la dimostrazione della conformità;

4)

elementi dimostrativi della conformità registrati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

6)

relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.A.44   Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

Prima di presentare una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del punto 21L.A.43, il dichiarante responsabile della progettazione dell’aeromobile in questione deve, per quello specifico progetto di aeromobile:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, per determinare se l’aeromobile è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

21L.A.45   Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

Il dichiarante deve dimostrare la conformità del progetto dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili a tale aeromobile e che sono in vigore alla data in cui la dichiarazione di conformità del progetto è presentata all’Agenzia.

21L.A.46   Dati di progettazione dell’aeromobile

a)

Il dichiarante deve definire chiaramente il progetto dell’aeromobile per permetterne l’identificazione unica e inequivocabile.

b)

I dati di progettazione dell’aeromobile utilizzati dal dichiarante per definire in modo univoco il progetto dell’aeromobile devono includere:

1)

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

2)

le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

3)

le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

4)

le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

5)

gli eventuali requisiti di compatibilità ambientale; e

6)

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

21L.A.47   Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

Il dichiarante che ha presentato all’Agenzia una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al punto 21L.A.43 deve:

a)

alla presentazione della dichiarazione, fare in modo che l’Agenzia effettui un’ispezione fisica e prove in volo del primo articolo di quell’aeromobile nella configurazione finale o in una configurazione adeguatamente matura per garantire che l’aeromobile possa raggiungere un livello di sicurezza e di compatibilità ambientale accettabile;

b)

conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

adempiere ogni altro obbligo applicabile al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.48   Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

a)

Una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile non può essere trasferita.

b)

Una persona fisica o giuridica che subentra nella progettazione di un aeromobile per il quale è stata precedentemente dichiarata la conformità del progetto deve:

1)

presentare una nuova dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile ai sensi del presente capitolo;

2)

dimostrare che il dichiarante che ha precedentemente presentato una dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non è più attivo o ha acconsentito al trasferimento dei dati di progettazione dell’aeromobile;

3)

impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi applicabili alle persone che presentano una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile di cui al presente capitolo, come indicato al punto 21L.A.47.

CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.A.61   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per richiedere l’approvazione di modifiche dei certificati di omologazione dei prodotti certificati conformemente al presente allegato, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità del punto 21L.A.21;

b)

i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

c)

le disposizioni riguardanti le modifiche standard per cui non è richiesta un’approvazione.

21L.A.62   Modifiche standard

a)

Le modifiche standard sono quelle modifiche apportate a un certificato di omologazione di un prodotto approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato:

1)

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

che non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

b)

I punti da 21L.A.63 a 21L.A.70 non si applicano alle modifiche standard.

21L.A.63   Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

a)

Le modifiche di un certificato di omologazione sono classificate come modifiche di minore o di maggiore entità.

b)

Una “modifica di minore entità” è una modifica che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

c)

Tutte le altre modifiche sono “modifiche di maggiore entità”, a meno che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia così estesa da richiedere un’indagine sostanzialmente completa della conformità alle premesse di omologazione applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili o alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, nel qual caso il progetto deve essere certificato in conformità del capitolo B del presente allegato.

d)

I requisiti per l’approvazione di modifiche di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.67.

e)

I requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.68.

21L.A.64   Ammissibilità

a)

Solo il titolare del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo; tutti gli altri richiedenti di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono presentare domanda a norma del capitolo E del presente allegato.

b)

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo.

21L.A.65   Domanda di modifica di un certificato di omologazione

a)

La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

b)

Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve includere nella domanda un piano di dimostrazione della conformità per la dimostrazione della conformità ai sensi del punto 21L.A.66, unitamente a una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni specificati al punto 21L.B.81.

21L.A.66   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

b)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.81, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.67   Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare che la modifica e le aree interessate dalla modifica sono conformi:

1)

alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

2)

se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di modifica;

b)

dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

c)

presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la modifica e la dichiarazione di conformità.

21L.A.68   Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

b)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.66;

c)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.66, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.69   Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.65, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 8), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.67, lettera a), punto 1), o del punto 21L.A.68, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.66;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

4)

limitare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.70   Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

Il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve garantire l’adempimento degli obblighi previsti per i titolari delle approvazioni di modifiche di minore entità di cui al capitolo A del presente allegato.

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.A.81   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura che le persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare del certificato di omologazione devono seguire per richiedere l’approvazione di modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione, rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) o del presente allegato, di prodotti che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.21, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità di cui a tale punto, e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati.

21L.A.82   Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare o abbiano dichiarato la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.83.

21L.A.83   Dimostrazione di idoneità alla progettazione

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

a)

detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

b)

dichiarando la propria idoneità alla progettazione per la finalità del prodotto in conformità del capitolo J del presente allegato.

21L.A.84   Domanda di un certificato di omologazione supplementare

a)

La domanda di un certificato di omologazione supplementare deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

1)

includere le informazioni richieste al punto 21L.A.65, lettera b);

2)

precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

21L.A.85   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui tale conformità è stata dimostrata.

b)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione supplementare devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili.

e)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

eseguire un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.101, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.86   Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

a)

Ai fini del rilascio del certificato di omologazione supplementare, il richiedente deve:

1)

dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.83;

2)

dimostrare che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

3)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.85;

4)

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.84, lettera b), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

i)

non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.65; e

ii)

ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

5)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.85, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

b)

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

21L.A.87   Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare per una modifica di maggiore entità che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.84, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punto 9), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare un certificato di omologazione supplementare ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che sia stata dimostrata e dichiarata la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

4)

limitare l’approvazione del certificato di omologazione supplementare alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.88   Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

Ogni titolare di un certificato di omologazione supplementare deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione supplementare stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.82.

21L.A.89   Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

Un certificato di omologazione supplementare può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.83, a detenere un certificato di omologazione supplementare e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione supplementare a norma del punto 21L.A.88.

21L.A.90   Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

a)

Un certificato di omologazione supplementare rimane valido finché:

1)

il titolare non cede il certificato di omologazione supplementare;

2)

il titolare del certificato di omologazione supplementare rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

3)

il certificato di omologazione supplementare non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

21L.A.91   Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

a)

Una modifica di minore entità di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare deve essere approvata in conformità del capitolo D del presente allegato.

b)

Una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare deve essere approvata con un certificato di omologazione supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

c)

In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità di quella parte di prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare presentata dal titolare di tale certificato può essere approvata come modifica del certificato di omologazione supplementare esistente conformemente ai punti da 21L.A.63 a 21L.A.69.

CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.101   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare la conformità di una modifica del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

b)

i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a); e

c)

le disposizioni relative alle modifiche standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

21L.A.102   Modifiche standard

a)

Le modifiche standard sono le modifiche apportate al progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

b)

I punti da 21L.A.103 a 21L.A.108 non si applicano alle modifiche standard.

21L.A.103   Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Le modifiche del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificate come di minore o maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.63, lettere b) e c).

b)

La conformità del progetto di una modifica di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.105.

c)

La conformità del progetto di una modifica di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.107.

21L.A.104   Ammissibilità

a)

Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di una modifica di minore entità del progetto di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

b)

Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

c)

In deroga al punto 21.L.A.104, lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste di modifica del progetto, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata ai sensi del capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 4), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

21L.A.105   Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

a)

Prima di installare o incorporare una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica è conforme:

1)

alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61 in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza, e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

2)

alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

3)

ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro delle modifiche di minore entità del progetto degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

21L.A.106   Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

Qualsiasi persona che abbia presentato una dichiarazione di conformità di una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile ai sensi del punto 21L.A.105 deve:

a)

tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

b)

conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

assumersi tutti gli altri obblighi applicabili al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.107   Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

a)

Prima di installare o integrare una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di maggiore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi:

1)

alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61, in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

2)

alle specifiche tecniche dettagliate applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

3)

ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce la modifica di maggiore entità;

3)

un riferimento unico per identificare la modifica di maggiore entità;

4)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità;

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di modifica di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

6)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

7)

un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione al progetto dell’aeromobile modificato;

8)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

9)

le limitazioni operative, se modificate;

10)

la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni;

11)

la scheda tecnica acustica, se applicabile;

12)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità.

d)

Il dichiarante che progetta una modifica di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

una descrizione della modifica di maggiore entità;

2)

i dati di base della modifica di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

4)

elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati sulla conformità ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61;

6)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

7)

relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

La dichiarazione di una modifica di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.108   Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.107, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto modificato non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

CAPITOLO G —   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.A.121   Finalità

a)

Il presente capitolo stabilisce:

1)

le procedure per dichiarare l’idoneità alla produzione delle persone fisiche e giuridiche che dimostrano la conformità dei prodotti e delle parti ai dati di progettazione applicabili;

2)

i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche che presentano una dichiarazione di idoneità alla produzione di cui al punto 1).

b)

Le imprese che hanno presentato una dichiarazione di idoneità alla produzione conformemente al presente capitolo possono produrre le seguenti categorie di prodotti e parti:

1)

prodotti e parti il cui progetto è stato certificato in conformità del presente allegato;

2)

aeromobili il cui progetto è coperto da una dichiarazione presentata in conformità del presente allegato, nonché i loro motori, eliche e parti.

21L.A.122   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può dichiarare la propria idoneità alla produzione a norma del presente capitolo, se tale persona:

a)

ha presentato o intende presentare domanda di approvazione del progetto del prodotto o della parte ai sensi del presente allegato; oppure

b)

ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di un progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato; oppure

c)

collabora con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto di un prodotto da rilasciare o rilasciata conformemente al presente allegato, o con l’impresa che ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di tale progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato, al fine di garantire che il prodotto o la parte fabbricati siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

21L.A.123   Dichiarazione di idoneità alla produzione

a)

Prima di produrre qualsiasi prodotto o parte, un’impresa che intende dimostrare la conformità di tali prodotti o parti ai dati di progettazione applicabili deve dichiarare la propria idoneità alla produzione.

b)

La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

c)

La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’autorità competente possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

1)

il nome registrato dell’impresa;

2)

i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, il referente e le sedi operative dell’impresa;

3)

il nome e i recapiti del dirigente responsabile dell’impresa nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1);

4)

l’ambito di attività previsto;

5)

la data prevista per l’inizio della produzione;

6)

una dichiarazione che confermi che l’impresa:

i)

dispone di un sistema di gestione della produzione conformemente al punto 21L.A.124, lettera a); e

ii)

manterrà il sistema di gestione della produzione conforme al presente capitolo;

7)

una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabiliti conformemente al punto 21L.A.124, lettera d);

8)

una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.A.127.

d)

La dichiarazione di idoneità alla produzione deve essere presentata all’autorità competente.

21L.A.124   Sistema di gestione della produzione

a)

L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

1)

sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

2)

sia istituito sotto la responsabilità di un dirigente responsabile nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1).

b)

Il sistema di gestione della produzione deve includere uno strumento atto a gestire la qualità, mantenendo un sistema di qualità che deve:

1)

garantire che ciascun prodotto o parte fabbricato dall’impresa di produzione dichiarata o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nell’ambito delle proprie attività, procedure di controllo per:

i)

il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

ii)

la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

iii)

la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

iv)

l’identificazione e la tracciabilità;

v)

i processi di fabbricazione;

vi)

l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

vii)

la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

viii)

il controllo degli elementi non conformi;

ix)

la collaborazione con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

x)

la compilazione e la tenuta dei registri;

xi)

la garanzia delle competenze e delle qualifiche del personale;

xii)

il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

xiii)

la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

xiv)

gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

xv)

il lavoro svolto in qualsiasi luogo diverso dalle sedi operative incluse nella dichiarazione;

xvi)

i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

xvii)

la richiesta di rilascio dei permessi di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

3)

includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.

c)

L’impresa di produzione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della produzione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della produzione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.125, lettera c), punti 1) e 2), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

d)

L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare, nell’ambito del proprio sistema di gestione della produzione, processi e procedure che garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati ai dati di progettazione applicabili. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

e)

L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di procedure per garantire che gli aeromobili di nuova costruzione siano sottoposti a manutenzione in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata.

f)

Se l’impresa di produzione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della produzione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

21L.A.125   Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

L’impresa di produzione dichiarata deve garantire che:

a)

le strutture, le condizioni di lavoro, gli equipaggiamenti e gli utensili, i processi e i materiali associati, il numero e le competenze dei membri del personale e le prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21L.A.127;

b)

per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale:

1)

riceve tali dati dall’Agenzia e dal dichiarante della dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione o dell’approvazione del progetto, per determinare la sua conformità ai dati di progettazione applicabili;

2)

ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

3)

i suddetti dati sono tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

c)

in merito al personale e ai responsabili di direzione:

1)

l’impresa di produzione dichiarata ha nominato un dirigente responsabile, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutta la produzione sia eseguita secondo i parametri prescritti e che l’impresa di produzione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della produzione di cui al punto 21L.A.124, lettera a), e ai processi e alle procedure identificati al punto 21L.A.124, lettera d);

2)

il dirigente responsabile ha individuato o nominato una persona o un gruppo di persone, della cui autorità ha definito la portata, al fine di garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti del presente capitolo. Tale persona o gruppo di persone deve rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tale persona o gruppo di persone deve disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità;

3)

sono stati conferiti al personale, a tutti i livelli, i poteri necessari per l’esercizio delle funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione dichiarata, sussiste un coordinamento completo ed efficace per quanto riguarda i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale;

4)

la struttura organizzativa dell’impresa insieme ai membri essenziali del personale che hanno la responsabilità di assicurare che l’impresa sia conforme al presente capitolo è documentata e tenuta aggiornata;

d)

in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione dichiarata a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21L.A.126 nell’ambito delle attività di produzione dichiarate:

1)

le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;

2)

al personale autorizzato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione. Un elenco del personale autorizzato a certificare deve essere mantenuto dall’impresa di produzione dichiarata.

21L.A.126   Ambito di attività

a)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a dimostrare la conformità ai dati di progettazione applicabili dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della presente sezione e che ha fabbricato nell’ambito di attività dichiarato.

b)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata, per un aeromobile completo, dopo aver presentato una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a richiedere:

1)

per gli aeromobili conformi a un progetto di tipo approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, un certificato di aeronavigabilità e un certificato acustico;

2)

per gli aeromobili conformi a un progetto per il quale è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, un certificato ristretto di aeronavigabilità e un certificato acustico ristretto.

c)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) per motori, eliche e parti che sono conformi:

1)

ai dati di progettazione approvati rilasciati conformemente alla sezione B, capitoli B, D, E o M, del presente allegato;

2)

ai dati di progettazione dichiarati per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto conformemente ai capitoli C, F o N del presente allegato;

3)

ai dati di produzione basati su tutti i dati di progettazione approvati necessari, forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione.

d)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a raccomandare le condizioni per un aeromobile che ha prodotto e per il quale ha attestato la conformità ai dati di progettazione applicabili, sulla cui base l’autorità competente può rilasciare un permesso di volo a norma del capitolo P dell’allegato I (parte 21).

e)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a effettuare la manutenzione di un aeromobile nuovo che ha fabbricato, nella misura necessaria a mantenerlo in condizioni di aeronavigabilità, a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tale normativa, e a rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53B AESA) in relazione a tale manutenzione.

21L.A.127   Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

a)

L’impresa di produzione dichiarata deve lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti.

b)

Se intende condurre prove in volo, l’impresa di produzione dichiarata deve allora preparare, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che includa una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tale manuale.

c)

Per gli aeromobili completati, prima di presentare una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) all’autorità competente, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme:

1)

al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, o

2)

ai dati di progettazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

d)

Per i prodotti (diversi dagli aeromobili completi) e le parti, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire, prima di rilasciare un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), che il prodotto o la parte sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, D, E o M, del presente allegato o sia conforme ai dati di progettazione di un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C, F o M del presente allegato.

e)

Per i motori, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di produzione del motore.

f)

L’impresa di produzione dichiarata deve includere, in tutti i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) da essa rilasciati, il numero di riferimento rilasciato dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142 per detta impresa di produzione dichiarata.

g)

L’impresa di produzione dichiarata deve assicurare l’avvenuta registrazione, da parte sua, dei dettagli di ogni lavoro completato.

h)

L’impresa di produzione dichiarata deve fornire, al titolare del progetto o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità per tutti i prodotti o le parti che ha prodotto.

i)

L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente i dati archiviati ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità.

j)

Per la produzione di nuovi aeromobili, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA).

k)

Qualora dopo tale manutenzione rilasci un certificato di riammissione in servizio, l’impresa di produzione dichiarata deve controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

l)

L’impresa di produzione dichiarata deve soddisfare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili a un’impresa di produzione dichiarata.

21L.A.128   Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

L’impresa di produzione dichiarata deve notificare senza indugio all’autorità competente:

a)

qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.123, lettera c);

b)

qualsiasi modifica del sistema di gestione della produzione che sia significativa per la dimostrazione di conformità o per le caratteristiche di aeronavigabilità e compatibilità ambientale del prodotto o della parte;

c)

la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.A.141   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21L.A.142   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro (“Stato membro di registrazione”) può richiedere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.143   Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

b)

Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

1)

un certificato di aeronavigabilità per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

2)

un certificato ristretto di aeronavigabilità per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

c)

Per gli aeromobili nuovi conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

i)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

ii)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

2)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

3)

il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili.

d)

Per gli aeromobili nuovi conformi a una dichiarazione di conformità del progetto registrata dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA) rilasciata o firmata da:

i)

una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

ii)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

iii)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera d), dell’allegato I (parte 21);

2)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

3)

il manuale di volo se richiesto dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per la dichiarazione di conformità del progetto.

e)

Per gli aeromobili usati provenienti da uno Stato membro, il richiedente deve includere nella domanda un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

f)

Per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile all’atto del trasferimento;

2)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;

3)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

4)

il manuale di volo;

5)

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

g)

Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1), alla lettera d), punto 1), e alla lettera f), punto 1), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.A.144   Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

Il richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità deve:

a)

presentare i manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto, redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

b)

dimostrare che l’aeromobile è identificato conformemente al capitolo Q del presente allegato;

c)

fare in modo che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione effettui delle ispezioni per valutare se l’aeromobile presenta delle non conformità che potrebbero pregiudicarne la sicurezza.

21L.A.145   Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

a)

se rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato, deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

b)

se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di un nuovo certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, allegando a tale domanda il precedente certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato e un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

21L.A.146   Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

Un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rimane valido finché:

1)

l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

2)

il titolare non cede il certificato;

3)

l’aeromobile rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, nonché ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

4)

il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

21L.A.161   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati acustici o i certificati acustici ristretti per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21L.A.162   Ammissibilità

Qualsiasi persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro può richiedere un certificato acustico o un certificato acustico ristretto per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.163   Domanda

a)

I certificati acustici o i certificati acustici ristretti devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

b)

Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

1)

un certificato acustico per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

2)

un certificato acustico ristretto per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

c)

Il richiedente deve inserire nella domanda:

1)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

A)

una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

B)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

C)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

ii)

il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

2)

per gli aeromobili usati:

i)

il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

ii)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile.

d)

Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1.i), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.A.164   Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

a)

se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

b)

se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di rilascio di un nuovo certificato acustico o di un certificato acustico ristretto, allegando a tale domanda il precedente certificato acustico o certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato.

21L.A.165   Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

a)

Un certificato acustico o un certificato acustico ristretto rimane valido finché:

1)

l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

2)

il titolare non cede il certificato;

3)

l’aeromobile rimane conforme ai requisiti di protezione ambientale applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

4)

il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.A.171   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare l’idoneità alla progettazione delle persone fisiche e giuridiche che progettano prodotti ai sensi della presente sezione; e

b)

i diritti e gli obblighi delle persone che presentano dichiarazioni di idoneità alla progettazione di cui alla lettera a).

21L.A.172   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa» in questo capitolo) tenuta a dimostrare la propria idoneità alla progettazione ai sensi dei punti 21L.A.22, 21L.A.82 o 21L.A.204 può dichiarare la propria idoneità nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.173   Dichiarazione di idoneità alla progettazione

a)

L’impresa deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di idoneità alla progettazione prima di presentare una domanda di approvazione di un progetto ai sensi della presente sezione, o contestualmente a tale domanda, oppure prima di presentare la domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710 dell’allegato I (parte 21) di un prodotto da essa progettato, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

b)

La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’Agenzia possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

1)

il nome registrato dell’impresa;

2)

i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, delle sedi operative dell’impresa;

3)

il nome e i recapiti del direttore dell’impresa di progettazione;

4)

l’ambito di attività previsto;

5)

una dichiarazione che confermi che l’impresa:

i)

dispone di un sistema di gestione della progettazione conformemente al punto 21L.A.174, lettera a); e

ii)

manterrà il sistema di gestione della progettazione conforme al presente capitolo;

6)

una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabilite conformemente al punto 21L.A.174, lettera d);

7)

una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.A.177.

d)

La dichiarazione di idoneità alla progettazione deve essere presentata all’Agenzia.

21L.A.174   Sistema di gestione della progettazione

a)

L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

1)

sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

2)

sia istituito sotto la responsabilità di un unico dirigente nominato direttore dell’impresa di progettazione a norma del punto 21L.A.175, lettera a).

b)

L’impresa di progettazione dichiarata deve disporre, nell’ambito del proprio sistema di gestione della progettazione, degli strumenti per provvedere all’assicurazione della progettazione istituendo, attuando e mantenendo un sistema di controllo e supervisione dei progetti, delle modifiche dei progetti e delle riparazioni dei prodotti. Tale sistema deve:

1)

prevedere una funzione di aeronavigabilità responsabile di garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2)

istituire, attuare e mantenere una funzione indipendente per verificare la dimostrazione della conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.

c)

L’impresa di progettazione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della progettazione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della progettazione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.175, lettera b), e al dirigente responsabile di cui al punto 21L.A.175, lettera a), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

d)

L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare i processi e le procedure che garantiscono la conformità del progetto dei prodotti alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. L’impresa di progettazione dichiarata deve mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

e)

Se parti o modifiche dei prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, i processi e le procedure di cui alla lettera d) devono contenere una descrizione del modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità richiesta a norma della lettera b), punto 2); devono contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni e informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di detti partner o subappaltatori.

f)

Se l’impresa di progettazione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della progettazione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

21L.A.175   Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

a)

L’impresa di progettazione dichiarata deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano condotte secondo i parametri prescritti e che l’impresa di progettazione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21L.A.174, lettere da a) a c), e ai processi e alle procedure di cui al punto 21L.A.174, lettera d).

b)

Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e identificare, all’interno della stessa, i membri essenziali del personale responsabili di:

1)

garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2)

controllare in maniera indipendente la funzione di conformità e idoneità; e

3)

a seconda delle dimensioni dell’impresa, qualsiasi altra persona o gruppo di persone di cui vi sia necessità per garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti della presente sezione.

c)

La persona o il gruppo di persone di cui alla lettera b) deve:

1)

rispondere direttamente al direttore dell’impresa di progettazione e avere accesso diretto a quest’ultimo;

2)

disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità.

d)

L’impresa di progettazione dichiarata deve garantire:

1)

che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti ad adempiere alle proprie responsabilità, e che queste ultime, unitamente alla sistemazione, alle strutture e agli equipaggiamenti, consentano al personale di garantire l’aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti progettati;

2)

che vi sia, in relazione alle questioni di aeronavigabilità e compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace all’interno dell’impresa di progettazione dichiarata.

e)

L’impresa di progettazione dichiarata deve predisporre la documentazione relativa alla struttura organizzativa dell’impresa e ai membri essenziali del personale responsabili di garantire che l’impresa sia conforme al presente capitolo, tenerla aggiornata e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia.

21L.A.176   Ambito di attività

L’impresa di progettazione dichiarata deve identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti per cui sono condotte le attività di progettazione, oltre che le funzioni e i compiti che essa espleta in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale dei prodotti.

21L.A.177   Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

Un’impresa di progettazione dichiarata deve:

a)

lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti;

b)

se l’impresa di progettazione dichiarata intende condurre prove in volo, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che fornisca una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo e mettere tale manuale, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

determinare se i progetti dei prodotti, comprese le modifiche e le riparazioni, non presentano caratteristiche che pregiudicano la sicurezza e sono conformi alle premesse di omologazione applicabili, nonché ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e fornire all’Agenzia le dichiarazioni/la documentazione che lo confermino;

d)

fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni relative alle azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

e)

rispettare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili alle imprese di progettazione dichiarate.

21L.A.178   Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

L’impresa di progettazione dichiarata deve notificare senza indugio all’Agenzia:

a)

qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.173, lettera c);

b)

le modifiche del sistema di gestione della progettazione che siano significative per la dimostrazione della conformità del prodotto progettato;

c)

la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

CAPITOLO K —   PARTI

21L.A.191   Finalità

Il presente capitolo stabilisce come deve essere dimostrata la conformità delle parti ai requisiti di aeronavigabilità.

21L.A.192   Dimostrazione di conformità

a)

La dimostrazione della conformità ai requisiti di aeronavigabilità delle parti da installare in un prodotto omologato o in un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto deve essere eseguita:

1)

unitamente alle procedure di omologazione di cui al capitolo B, D o E del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

2)

unitamente alle procedure di dichiarazione della conformità del progetto di cui al capitolo C o F del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

3)

nell’ambito della procedura di autorizzazione ETSO di cui alla sezione A, capitolo O, dell’allegato I (parte 21); oppure

4)

per le parti standard, conformemente alle norme ufficialmente riconosciute.

b)

Laddove l’approvazione di una parte sia una premessa fondamentale per il diritto dell’Unione o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

21L.A.193   Ammissione in servizio di parti per l’installazione

a)

Una parte può essere installata in un prodotto solo quando è identificata dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto come idonea all’installazione, e quando:

1)

è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

è contrassegnata in conformità del capitolo Q del presente allegato; e

3)

è accompagnata da un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) attestante che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione applicabili.

b)

In deroga alla lettera a), punto 3), e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), le seguenti parti non necessitano di un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA) per essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto:

1)

una parte standard;

2)

una parte che:

i)

non è limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;

ii)

è identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto;

iii)

è destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;

3)

una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante della conformità del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere espletate dall’installatore della parte nel prodotto;

4)

nel caso dell’incorporazione di una modifica standard di cui al punto 21L.A.102 o di una riparazione standard di cui al punto 21L.A.202, una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità del punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, è possibile prevedere in tali specifiche di certificazione attività di verifica specifiche che devono essere espletate dalla persona che installa la parte nel prodotto;

5)

una parte esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2); e

6)

una parte identificata alla lettera b), punti da 1) a 5), che è un elemento di un gruppo superiore.

c)

L’installazione delle parti elencate alla lettera b) in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte nel quale siano dichiarati il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.

CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.A.201   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per presentare la domanda di approvazione dei progetti di riparazione dei prodotti omologati;

b)

i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

c)

le disposizioni riguardanti le riparazioni standard che non richiedono un’approvazione.

21L.A.202   Riparazioni standard

a)

Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un prodotto omologato, approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

b)

I punti da 21L.A.203 a 21L.A.211 non si applicano alle riparazioni standard.

21L.A.203   Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

a)

I progetti di riparazione di un prodotto omologato si classificano come di minore o di maggiore entità.

b)

Una “riparazione di minore entità” è un progetto di riparazione che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sul livello di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

c)

Tutti gli altri progetti di riparazione sono “riparazioni di maggiore entità”.

d)

I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.207.

e)

I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.208.

21L.A.204   Ammissibilità

a)

Possono richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

b)

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.205   Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

a)

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

b)

Per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, il richiedente deve inserire nella domanda, o presentare successivamente alla domanda iniziale, un piano di dimostrazione della conformità:

1)

contenente una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è realizzato il progetto di riparazione;

2)

che identifichi tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

3)

che identifichi ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

4)

che identifichi eventuali proposte di modifica delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

5)

che precisi se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

21L.A.206   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

b)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del prodotto riparato per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.201, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto con il progetto di modifica per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione.

21L.A.207   Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

a)

dimostrare che il progetto di riparazione e le aree interessate dalla riparazione sono conformi:

1)

alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

2)

se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di approvazione del progetto di riparazione;

b)

dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

c)

presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la riparazione e la dichiarazione di conformità.

21L.A.208   Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

a)

dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201;

b)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.206;

c)

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

1)

non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.205; e

2)

ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto riparato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

d)

dimostrare che, sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto con il progetto di riparazione nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.206, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.209   Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un progetto di riparazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.205, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 5), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare l’approvazione di una riparazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.207, lettera a), o del punto 21L.A.208, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.206;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della riparazione che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione;

4)

limitare l’approvazione di una riparazione di un prodotto omologato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la riparazione in questione.

21L.A.210   Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

I titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione devono:

a)

se non sono titolari del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare, e se i dati di certificazione sono stati forniti in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), stabilire un accordo con il titolare in questione;

b)

fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

c)

sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione;

d)

assicurarsi che il progetto di riparazione includa tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie, se l’approvazione del progetto di riparazione è soggetta a limitazioni. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione all’operatore, secondo una procedura concordata con l’Agenzia;

e)

assumersi gli obblighi propri del titolare dell’approvazione del progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.211   Danni non riparati

Per un danno a un prodotto, il cui progetto è stato approvato in conformità della sezione B, può non essere necessario un progetto di riparazione qualora ciò sia giustificato da una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità. Tale valutazione deve essere effettuata dall’Agenzia o da un’impresa di progettazione debitamente approvata in conformità dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, secondo una procedura accettata dall’Agenzia. Se dalla valutazione risulta che il danno non riparato richiede limitazioni, queste devono essere trattate in conformità del punto 21L.A.210, lettera d).

CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.221   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare la conformità dei progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

b)

i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a);

c)

disposizioni relative alle riparazioni standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

21L.A.222   Riparazioni standard

a)

Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

b)

I punti da 21L.A.223 a 21L.A.229 non si applicano alle riparazioni standard.

21L.A.223   Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

I progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificati come di minore o di maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.203, lettere b) e c).

b)

La conformità del progetto di un progetto di riparazione di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.225.

c)

La conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.226.

21L.A.224   Ammissibilità

a)

Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di un progetto di riparazione di minore entità di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

b)

Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

c)

In deroga alla lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste relative ai progetti di riparazione, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata conformemente al capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 2), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei suoi termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

21L.A.225   Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

a)

Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di minore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante o l’impresa che ha progettato la riparazione di minore entità deve dichiarare che tale progetto di riparazione è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro dei progetti di riparazione di minore entità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

21L.A.226   Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

a)

Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di maggiore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante deve dichiarare che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce il progetto di riparazione di maggiore entità;

3)

un riferimento unico per identificare il progetto di riparazione di maggiore entità;

4)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità dell’aeromobile conformemente al punto 21L.A.43;

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

6)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

7)

una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

8)

l’identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione.

d)

Il dichiarante che progetta una riparazione di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

una descrizione della riparazione di maggiore entità;

2)

i dati di base della riparazione di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

4)

gli elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali il dichiarante ha dichiarato la conformità di tale aeromobile ai sensi del punto 21L.A.43;

6)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi della conformità registrati degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

7)

le relazioni, i risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

La dichiarazione di una riparazione di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.227   Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.226, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto con il progetto di modifica non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo le condizioni di volo specificate a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.A.228   Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

Il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve:

a)

per i progetti di riparazione di minore entità, tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

b)

fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

c)

sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal dichiarante;

d)

se il progetto di riparazione è dichiarato soggetto a limitazioni, trasmettere tali limitazioni all’operatore utilizzando una procedura documentata che, su richiesta, è messa a disposizione dell’Agenzia;

e)

assumersi gli obblighi propri del dichiarante della conformità del progetto di un progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.229   Danni non riparati

Il dichiarante della conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato o un’impresa di progettazione approvata, dotata dei privilegi concessi in conformità del punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21) e titolare di un’approvazione di portata adeguata, deve effettuare una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità e sulla compatibilità ambientale di qualsiasi danno a tale aeromobile che non sia stato riparato e che non sia coperto dai dati precedentemente dichiarati. Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente al punto 21L.A.228, lettera d).

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

(Riservato)

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21L.A.241   Permesso di volo e condizioni di volo

a)

Le procedure per presentare domanda di rilascio dei permessi di volo e delle relative condizioni di volo per gli aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato sono quelle stabilite nella sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e quelle stabilite al punto 21L.A.241, lettere b) e c).

b)

Nella domanda di un permesso di volo ai sensi del punto 21.A.707 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’autorità competente effettui un’ispezione di conformità dell’aeromobile quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

1)

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è omologato o è destinato a essere omologato;

2)

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

c)

Nella domanda relativa alle condizioni di volo di cui al punto 21.A.709 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’Agenzia:

1)

ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile, se le condizioni di volo sono connesse alla dimostrazione di conformità a sostegno di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al punto 21L.A.44 e se richiesto dall’Agenzia durante le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.B.121, lettera b), e al punto 21L.B.203, lettera c); oppure

2)

ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile ed effettui una revisione critica del progetto se le condizioni di volo sono correlate alla dimostrazione di conformità associata alla certificazione del progetto di cui al punto 21L.A.25 e, se richiesto dall’Agenzia, ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203.

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

21L.A.251   Finalità

Il presente capitolo stabilisce i requisiti per l’identificazione di prodotti e parti progettati e fabbricati a norma del presente allegato.

21L.A.252   Progettazione dei contrassegni

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare nei dati di progettazione il contrassegno dei prodotti e delle parti progettati conformemente al presente allegato.

b)

Le specifiche del contrassegno devono comprendere le seguenti informazioni:

1)

per i prodotti:

i)

il nome dell’impresa di produzione;

ii)

la designazione del prodotto;

iii)

il numero di serie del prodotto;

iv)

qualsiasi altra informazione atta a identificare il prodotto;

2)

per le parti:

i)

un nome, un marchio o un simbolo che identifichi l’impresa di produzione;

ii)

il numero della parte;

iii)

il numero di serie, nei casi in cui una parte da montare su un prodotto è stata identificata come parte critica.

c)

La specifica delle parti in conformità della lettera b), punto 2).ii), deve includere la lettera «(R)» alla fine del numero di parte quando:

1)

la parte proviene da un progetto soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato;

2)

la parte deve essere ammessa in servizio tramite modulo AESA 1 conformemente al punto 21L.A.193, lettera a); e

3)

la parte è stata fabbricata conformemente al capitolo R del presente allegato.

21L.A.253   Identificazione di prodotti

a)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato, per i quali è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato, è tenuta a identificare tali prodotti come specificato in conformità del punto 21L.A.252 per mezzo di una marcatura a prova di fuoco su di una targa a prova di fuoco.

b)

La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile e accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente e, in caso di eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, posizionata su una superficie non critica dell’elemento.

c)

Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento devono inoltre essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome dell’impresa di produzione, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

21L.A.254   Trattamento dei dati identificativi

a)

Nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, qualsiasi persona fisica o giuridica addetta alla manutenzione conformemente al regolamento (UE) n. 1321/2014 è autorizzata a:

1)

rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253; oppure

2)

rimuovere o installare una targa di identificazione di cui al punto 21L.A.253, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi di manutenzione.

b)

Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

c)

Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere o installare targhe di identificazione di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

d)

È vietato installare una targa di identificazione rimossa ai sensi della lettera a), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

21L.A.255   Identificazione di parti

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica parti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato per un prodotto del quale è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato è tenuta a contrassegnare indelebilmente e in modo leggibile dette parti come specificato conformemente al punto 21L.A.252.

CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.271   Finalità

Il presente capitolo stabilisce le procedure per il rilascio delle dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) e dei certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori ed eliche, o loro parti, che sono stati fabbricati conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto, nonché i diritti e gli obblighi del dichiarante.

21L.A.272   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica che abbia accesso ai dati di progettazione applicabili e sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.275 può rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore o di un’elica, o di una loro parte, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.273   Sistema di controllo della produzione

La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) con i dati di progettazione applicabili dichiarati di un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, che ha fabbricato, deve istituire, attuare e mantenere un sistema di controllo della produzione che:

a)

includa processi e procedure atti a garantire che l’aeromobile, il motore o l’elica, e qualsiasi loro parte, siano conformi ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

b)

garantisca che ogni dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) sia firmato solo da persone autorizzate;

c)

se è necessario effettuare prove in volo nell’ambito della produzione, preveda processi che assicurano che qualsiasi prova in volo sia condotta in modo sicuro;

d)

garantisca che la persona fisica o giuridica riceva tutti i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale necessari per determinare la conformità;

e)

disponga di procedure atte a garantire che i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale siano correttamente integrati nei suoi dati di produzione, tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

f)

includa un sistema di ispezione atto a garantire che qualsiasi aeromobile, motore o elica, e qualsiasi loro parte, che è fabbricato/a dalla persona fisica o giuridica o dai suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

g)

disponga di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. I dati archiviati devono essere messi a disposizione dell’autorità competente ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità;

h)

garantisca che la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione sia condotta in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e che gli aeromobili siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata;

i)

includa un sistema interno di segnalazione delle non conformità, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità registrate ai sensi del punto 21L.A.3, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze, distinguendo le non conformità da segnalare. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione di tali informazioni.

21L.A.274   Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

a)

Nel rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), la persona fisica o giuridica deve includere tutti gli elementi seguenti:

1)

una dichiarazione attestante che l’aeromobile, il motore o l’elica, o qualsiasi loro parte, è conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati ed è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo;

3)

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica a passo variabile sono stati sottoposti a un test funzionale finale;

4)

se applicabile, una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili che sono in vigore alla data di produzione del motore.

b)

La persona fisica o giuridica deve rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1):

1)

al momento del trasferimento di proprietà iniziale dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di loro parti; oppure

2)

per gli aeromobili, al momento della domanda di rilascio del certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile.

21L.A.275   Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) deve:

a)

informare l’autorità competente dell’intenzione di fabbricare un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto e del fatto che rilascerà dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente capitolo;

b)

assicurarsi che i dettagli di qualsiasi lavoro completato siano registrati;

c)

conservare nel luogo di produzione i dati tecnici e i disegni necessari a determinare la conformità dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di una loro parte, ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

d)

fornire assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per qualsiasi aeromobile, motore o elica, o loro parte, che è stato fabbricato;

e)

per gli aeromobili nuovi che ha prodotto, garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tali norme;

f)

nel rilasciare un certificato di riammissione in servizio, controllare, prima del rilascio del certificato, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

g)

assumersi gli obblighi propri della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), di cui nel capitolo A del presente allegato;

h)

informare l’autorità competente della cessazione delle attività ai sensi del presente capitolo.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

(riservato)

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.B.41   Specifiche di certificazione

L’Agenzia, a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all’aeronavigabilità e alla compatibilità ambientale, che le autorità competenti, le imprese e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti e parti ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere rilasciati, modificati o integrati i certificati.

21L.B.42   Indagine iniziale

a)

Al ricevimento di una domanda di certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve verificare se il prodotto rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.21 e se il richiedente può richiedere un certificato di omologazione per il prodotto in conformità del punto 21L.A.22.

b)

Qualora le condizioni di cui alla lettera a) non siano soddisfatte, l’Agenzia respingerà la domanda.

21L.B.43   Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione e comunicarle al richiedente. Le premesse di omologazione comprendono:

1)

specifiche di certificazione dell’aeronavigabilità, definite dall’Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

i)

il richiedente non scelga di rispettare le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda; se il richiedente sceglie di rispettare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data della domanda, l’Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

ii)

l’Agenzia non accetti un’alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere rispettata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

iii)

l’Agenzia non accetti o non prescriva altre modalità atte a dimostrare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

tutte le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, lettera a).

b)

L’Agenzia può modificare le premesse di omologazione in qualsiasi momento prima del rilascio del certificato di omologazione qualora abbia stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le premesse di omologazione che sono state definite e comunicate al richiedente non affrontino tali condizioni di non sicurezza.

21L.B.44   Condizioni speciali

a)

L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ossia le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1)

il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

2)

l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3)

l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21L.B.45   Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

L’Agenzia deve definire e comunicare al richiedente che presenta una domanda per il rilascio di un certificato di omologazione per un aeromobile o per un motore i requisiti ambientali applicabili in conformità del punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21).

21L.B.46   Indagini

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione definite ai sensi del punto 21L.B.43 e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti ai sensi del punto 21L.B.45; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.25, lettera f), ispezionare e valutare fisicamente il primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, tenendo conto della revisione critica del progetto effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; l’Agenzia deve verificare la conformità del prodotto tenendo conto della probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e delle potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto;

d)

se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto del prodotto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di eventuali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti alle stesse.

21L.B.47   Rilascio di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia è tenuta a rilasciare senza indugio il certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un’elica a condizione che:

1)

il richiedente si sia conformato al punto 21L.A.27;

2)

l’Agenzia non abbia rilevato, tramite l’indagine condotta conformemente al punto 21L.B.46, alcuna non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

non sussistano questioni irrisolte risultanti dall’indagine effettuata a norma del punto 21L.B.46, lettera c), su tale prodotto nella configurazione finale;

4)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

Il certificato di omologazione deve comprendere:

1)

il progetto di tipo;

2)

le limitazioni operative;

3)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

4)

la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni del motore;

5)

le premesse di omologazione applicabili e i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia registra la conformità;

6)

se applicabile, la scheda tecnica di omologazione acustica; e

7)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per il prodotto nelle premesse di omologazione applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.B.48   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

21L.B.49   Trasferimento di un certificato di omologazione

a)

Quando riceve una domanda per verificare se un certificato di omologazione può essere trasferito dal suo titolare conformemente al punto 21L.A.29 o quando esamina una richiesta di adozione di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.29, l’Agenzia deve verificare, conformemente ai punti 21L.B.42 e 21L.B.46, se il cessionario è idoneo a essere titolare di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.22 ed è in grado di assumere gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.28.

b)

Quando conclude che il cessionario soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), l’Agenzia informa il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che chiede di adottare un certificato di omologazione che il trasferimento del certificato di omologazione a tale persona fisica o giuridica è accettato.

CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.61   Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

a)

L’Agenzia, conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve stabilire e rendere disponibili le specifiche tecniche dettagliate che le persone fisiche e giuridiche possono utilizzare per dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato II di tale regolamento al momento di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile conformemente alla sezione A, capitolo C, del presente allegato.

b)

Le specifiche tecniche dettagliate di cui alla lettera a) devono fornire norme di progettazione che riflettano lo stato dell’arte e le migliori pratiche di progettazione e si basino sulla migliore esperienza disponibile e sul progresso scientifico e tecnico, nonché sui migliori dati e analisi disponibili in materia di progettazione di aeromobili, per gli aeromobili che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.41. Tali specifiche tecniche dettagliate possono includere i seguenti elementi o farvi riferimento:

1)

le specifiche di certificazione stabilite dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21) per l’aeronavigabilità del progetto dell’aeromobile;

2)

le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.75 dell’allegato I (parte 21) o al punto 21L.B.44 per gli altri aeromobili e che sono di natura generale;

3)

le norme tecniche dettagliate sviluppate dagli organismi di normazione e da altri organismi del settore.

c)

Al fine di garantire la compatibilità ambientale del progetto, l’Agenzia deve definire e rendere disponibili i requisiti di protezione ambientale da utilizzare come base per la dichiarazione di conformità del progetto, che comprendono:

1)

requisiti di protezione ambientale per le pertinenti categorie di prodotti contenuti nell’annesso 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volumi da I a III, a livello degli emendamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139; a tal fine, i riferimenti:

i)

alla data di presentazione della domanda di certificato di omologazione contenuti in tali volumi si intendono riferiti alla data in cui il dichiarante presenta la dichiarazione di conformità del progetto;

ii)

ai requisiti di certificazione contenuti in tali volumi si intendono come requisiti per la dichiarazione di conformità del progetto.

2)

[riservato]

21L.B.62   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che l’aeromobile rientri nelle finalità di cui alla sezione A, capitolo C, del presente allegato e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni di cui al punto 21L.A.43. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto per quella configurazione di aeromobile.

b)

L’Agenzia deve eseguire un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale aeromobile nella configurazione finale, tenendo conto dell’analisi della sicurezza effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 2). Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione condotte conformemente alla prima frase, elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.63   Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità ai sensi del punto 21L.A.43, lettera a);

b)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.43, lettera c);

c)

il dichiarante si sia impegnato ad assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

d)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica e della relativa valutazione del primo articolo dell’aeromobile nella configurazione finale effettuate conformemente al punto 21L.B.62, lettera b).

21L.B.64   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.B.81   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione e comunicarle al richiedente.

b)

Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e per gli aspetti interessati dalla modifica, le premesse di omologazione devono essere costituite dalle specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

1)

l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

2)

il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

c)

L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili alla modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

21L.B.82   Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale modifica laddove:

1)

il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità della modifica alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte in conformità del punto 21L.A.67;

2)

l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche progettuali, della complessità e della criticità complessiva del progetto o della tecnologia, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.83   Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

Al ricevimento di una domanda di modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

condurre un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.81; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità e approvare anche eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 3; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di modifica di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

21L.B.84   Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia è tenuta ad approvare la modifica di maggiore entità laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.66, lettera f);

3)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.85   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stata approvata una modifica del certificato di omologazione, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.B.101   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per un certificato di omologazione supplementare e comunicarle al richiedente.

b)

Per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione in forma di certificato di omologazione supplementare, le premesse di omologazione per gli aspetti interessati dalla modifica devono essere quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

1)

l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

2)

il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

c)

L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.A.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

21L.B.102   Indagini

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.101; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a); l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che la modifica di maggiore entità del progetto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti ad indagine.

21L.B.103   Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

a)

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a rilasciarlo laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.85, lettera f);

3)

il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.84, lettera b), punto 2), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

i)

non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.103, lettera a), punto 2); e

ii)

abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.88;

4)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

21L.B.104   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.121   Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che la modifica rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.101 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.107. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

b)

L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione del prodotto modificato e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

1)

la complessità della modifica di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

2)

le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche di maggiore entità che sono state progettate dal dichiarante;

3)

la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

c)

Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.121, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.122   Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

a)

L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

1)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.107, lettera a);

2)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.107, lettera d);

3)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 anche per quanto riguarda il progetto dell’aeromobile modificato;

4)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.121, lettera b).

b)

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questa è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.123   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve agire conformemente al punto 21L.B.64.

CAPITOLO G–   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

(riservato)

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

(riservato)

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

(riservato)

CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.B.181   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla progettazione, l’Agenzia deve verificare che:

1)

il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.172;

2)

la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.173, lettera c); e

3)

la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo J, del presente allegato.

b)

L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di progettazione dichiarata.

21L.B.182   Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di idoneità alla progettazione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.173;

b)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.177;

c)

non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.181.

21L.B.183   Sorveglianza

a)

L’Agenzia è tenuta a sorvegliare l’impresa di progettazione dichiarata al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A.

b)

La supervisione deve includere una revisione critica del progetto del prodotto o un’ispezione fisica, e un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto dell’impresa di progettazione dichiarata.

21L.B.184   Programma di sorveglianza

a)

L’Agenzia deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.183. Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti e parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

iii)

campionamento del lavoro svolto;

iv)

ispezioni senza preavviso;

2)

riunioni indette tra il direttore dell’impresa di progettazione e l’Agenzia per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’Agenzia abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1)

l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2)

l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.178 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della progettazione;

3)

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o esteso dall’Agenzia come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’Agenzia approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’Agenzia delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’Agenzia deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di progettazione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla progettazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.185   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità dell’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.B.183 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.184, l’Agenzia deve:

1)

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2)

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3)

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4)

informare l’impresa di progettazione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

L’Agenzia deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

c)

In caso di rilevamento di una non conformità dell’impresa di progettazione dichiarata ai requisiti applicabili di cui alla sezione A, a una procedura o a un manuale richiesto dalla sezione A, o alla dichiarazione presentata, l’Agenzia deve agire in conformità dei punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

21L.B.186   Modifiche delle dichiarazioni

a)

Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.178, l’Agenzia deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.181.

b)

L’Agenzia deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.184 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

c)

Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.182, l’Agenzia deve aggiornare il registro.

d)

Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’Agenzia è tenuta a confermare all’impresa di progettazione il ricevimento della notifica.

CAPITOLO K —   PARTI

(Riservato)

CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.B.201   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

L’Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare, che l’Agenzia ritiene necessarie per mantenere un livello di sicurezza e compatibilità ambientale pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21L.B.202   Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

1)

il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità del progetto di riparazione alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, in conformità del punto 21L.B.201;

2)

l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche del progetto di riparazione, della sua complessità e della criticità complessiva, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica del progetto di riparazione che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

21L.B.203   Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.201; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata del progetto di riparazione di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale con il progetto di riparazione al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se durante l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di riparazione di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, essa è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

21L.B.204   Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; e

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.208;

3)

il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

i)

non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.204, lettera a), punto 2); e

ii)

abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.210;

4)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

21L.B.205   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un prodotto per il quale è stato approvato un progetto di riparazione alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

21L.B.206   Danni non riparati

L’Agenzia deve condurre una valutazione delle conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità, quando richiesto dal punto 21L.A.211, nel caso in cui un prodotto danneggiato non sia riparato e non sia coperto da dati precedentemente approvati. L’Agenzia deve altresì stabilire tutte le limitazioni necessarie per garantire che il prodotto danneggiato possa volare in sicurezza.

CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.221   Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che il progetto di riparazione rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.221 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.226. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

b)

L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione dell’aeromobile con il progetto di riparazione di maggiore entità e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

1)

la complessità del progetto di riparazione di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

2)

le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche e progetti di riparazione di maggiore entità che sono stati progettati dal dichiarante;

3)

la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

c)

Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.221, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.222   Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

1)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.226, lettera a);

2)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.226, lettera d);

3)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.228;

4)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.221, lettera b).

b)

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questo è limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce il progetto in questione.

21L.B.223   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto alle specifiche tecniche dettagliate o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

(Riservato)

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

(riservato)

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

APPENDICI DELL’ALLEGATO IB (parte 21 Light)

MODULI AESA

Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

I modelli AESA (“Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea”) a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membri devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

Appendice I

Modulo AESA 24B Certificato ristretto di aeronavigabilità

Appendice II

Modulo AESA 45B Certificato acustico ristretto

Appendice III

Modulo AESA 52B Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

Appendice IV

Modulo AESA 53B Certificato di riammissione in servizio

Appendice I

Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24B

Logo dell’autorità competente

CERTIFICATO RISTRETTO DI AERONAVIGABILITÀ (DICHIARATO)

 (4)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

4

1)

Nazionalità e marche di registrazione

2)

Costruttore e designazione dell’aeromobile a cura del costruttore

3)

Numero di serie dell’aeromobile

4)

Categorie

5)

Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Inoltre si applica la seguente restrizione:

Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato sulla base di una dichiarazione di conformità del progetto resa ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 ed è valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’UE senza ulteriori requisiti o valutazioni. Il presente certificato non è conforme a tutte le norme applicabili dell’annesso 8 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e pertanto non può essere valido per la navigazione aerea internazionale su Stati terzi, a meno che non sia approvato dallo Stato o dagli Stati da sorvolare.

Data di rilascio:

Firma:

6)

Il certificato ristretto di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell’aeronavigabilità.

Modulo AESA 24B — versione 1

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli.

Appendice II

Certificato acustico ristretto — Modulo AESA 45B

Ad uso dello Stato membro di registrazione

1)

Stato membro di registrazione

3)

Documento n.:

2)

CERTIFICATO ACUSTICO RISTRETTO (DICHIARATO)

4)

Contrassegni di registrazione:

5)

Fabbricante e designazione dell’aeromobile:

6)

Numero di serie dell’aeromobile:

7)

Designazione del motore:

8)

Designazione dell’elica:

9)

Massa massima al decollo (kg):

 

10)

Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l’osservanza delle norme di certificazione acustica:

11)

Norma di certificazione acustica:

12)

Rumorosità al decollo:

 

Osservazioni

13)

Il presente certificato acustico ristretto viene rilasciato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato, che è dichiarato, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, conforme alla norma acustica indicata quando è mantenuto e operato conformemente ai requisiti e alle limitazioni operative pertinenti.

14)

Data del rilascio … 15. Firma …

Modulo AESA 45B — versione 1

Appendice III

Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE

1)

Stato di costruzione

2)

[STATO MEMBRO] Uno Stato membro dell’Unione europea

3)

N. di riferimento della dichiarazione:

4)

Impresa

5)

Tipo di aeromobile

6)

Riferimenti del certificato di omologazione/della dichiarazione di conformità del progetto:

7)

Registrazione o contrassegni dell’aeromobile

8)

N. di identificazione dell’impresa di produzione:

9)

Particolari del motore/elica (5)

10)

Bollettini di modifiche e/o servizio1

11)

Direttive di aeronavigabilità

12)

Concessioni

13)

Esenzioni, rinunce o deroghe1

14)

Osservazioni

15)

Certificato di aeronavigabilità/ristretto

16)

Requisiti aggiuntivi

17)

Dichiarazione di conformità

Con la presente si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme:

al progetto di tipo; oppure

ai dati di progettazioni dichiarati

e alle voci di cui sopra nei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

L’aeromobile è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L’aeromobile è stato provato in volo con successo.

18)

Firmato

19)

Nome

20)

Data (g/m/a)

21)

Riferimento dell’impresa di produzione dichiarata o approvata (se applicabile)

Modulo AESA 52B — versione 1

Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B

1.   SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) rilasciata a norma della sezione A, capitolo G o R, dell’allegato Ib (parte 21 Light) o a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) è consentire all’impresa di produzione di richiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità di un singolo aeromobile.

2.   GENERALITÀ

2.1.

La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato modello, inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole domande, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

2.2.

La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di linee e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3.

La dichiarazione può essere compilata a macchina o mediante il computer, oppure a mano, in stampatello per consentire un’immediata leggibilità. Sono accettabili la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4.

Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione approvata.

3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1.

In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2.

Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati o la dichiarazione di conformità del progetto sia registrata presso l’Agenzia.

3.3.

Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti.

3.4.

La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato o nel progetto dichiarato dell’aeromobile. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di costruzione.

Campo 2

L’autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Fatta eccezione per il caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome completo e l’indirizzo dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

La descrizione completa del tipo di aeromobile come definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nel progetto dell’aeromobile dichiarato, come registrato presso l’Agenzia.

Campo 6

I numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto o il numero di registrazione della dichiarazione di conformità del progetto

Campo 7

Se l’aeromobile è registrato, questo contrassegno sarà il contrassegno di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato, questo sarà il contrassegno accettato dall’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dall’autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dall’impresa di produzione a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come “numero di serie dell’impresa di produzione” o “numero del costruttore”.

Campo 9

La descrizione completa del tipo di motore e di elica come definiti nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nella dichiarazione di conformità del progetto registrata. Occorre indicare anche il numero di riferimento/identificazione e la sede della relativa impresa di produzione.

Campo 10

Le modifiche di progetto approvate o dichiarate della definizione dell’aeromobile.

Campo 11

L’elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili e una dichiarazione di conformità alle stesse, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile, inclusi prodotti e parti, pertinenze ed equipaggiamenti installati. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Le divergenze non intenzionali approvate o dichiarate dal progetto omologato o dal progetto dichiarato, indicate talvolta come “concessioni”, “discrepanze” o “non conformità”.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate o dichiarate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sull’aeronavigabilità dell’aeromobile in oggetto. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”.

Campo 15

Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato ristretto di aeronavigabilità”, a seconda del certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità è soggetta alla compilazione completa di tutti i campi del modulo. Una copia della relazione della prova in volo, unita a eventuali difetti registrati e informazioni dettagliate sulle correzioni, dovrebbe essere conservata in archivio dall’impresa di produzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che ha effettuato la prova in volo.

Le prove in volo effettuate sono quelle definite nell’ambito del controllo dell’elemento di gestione della qualità del sistema di produzione, come stabilito:

1.

al punto 21L.A.124, lettera b); oppure

2.

al punto 21L.A.273, lettera f),

per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento dell’aeromobile di cui alla presente dichiarazione dovrebbero essere conservati in archivio dall’impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata dall’impresa di produzione conformemente al punto 21L.A.125, lettera d), o al punto 21L.A.273, lettera b). La firma non deve essere apposta mediante timbro.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato dovrebbe essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell’autorizzazione dell’autorità competente.

Appendice IV

Certificato di riammissione in servizio — Modulo AESA 53B

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

[NOME DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE]

Riferimento dell’impresa di produzione:

Certificato di riammissione in servizio a norma del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile).

Aeromobile: ….Tipo: …N. costruttore/n. di registrazione: …

è stato sottoposto a manutenzione come specificato nell’ordine: …

Breve descrizione del lavoro svolto:

Si certifica che il lavoro succitato è stato eseguito in conformità del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile) e che, in conformità di tale lavoro, si ritiene l’aeromobile pronto per la riammissione in servizio e pertanto in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

Nome del responsabile della certificazione:

(Firma):

Luogo:

Data:. . -. . -. .. . (giorno/mese/anno)

Modulo AESA 53B — versione 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO, che appare nel MODULO AESA 53B, dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

Il campo LUOGO, che appare nel MODULO AESA 53B, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell’impresa (se diversa).


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(4)  Ad uso dello Stato membro di registrazione.

(5)  Cancellare la dicitura inutile.


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