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Dokument 32022R1358
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1358 of 2 June 2022 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation
Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto
Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto
C/2022/3234
GU L 205 del 5.8.2022, s. 7–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Obowiązujące
|
5.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 205/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1358 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’aviazione sportiva e da diporto deve essere soggetta a norme semplici e proporzionate per evitare di imporre inutili oneri amministrativi e finanziari alle imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili. Tali norme devono essere proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili, pur garantendo il necessario livello di sicurezza. |
|
(3) |
Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di alcune categorie di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa alla certificazione del progetto, di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e, se del caso, del motore e dell’elica alle norme industriali pertinenti, laddove si ritenga che ciò garantisca un livello accettabile di sicurezza. |
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(4) |
Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare un processo più proporzionato per la certificazione di tali prodotti. |
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(5) |
Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa a un’approvazione dell’impresa, di dichiarare la loro idoneità a progettare e fabbricare prodotti e parti. Tali imprese dovrebbero essere in grado di utilizzare le approvazioni esistenti quale mezzo per dimostrare la loro idoneità a condurre attività di progettazione e produzione. |
|
(6) |
È opportuno stabilire dei requisiti di protezione ambientale anche per i prodotti la cui progettazione è soggetta a una dichiarazione di conformità del progetto. Tali requisiti di protezione ambientale dovrebbero basarsi sui requisiti di cui all’annesso 16, volumi I, II e III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale (3), al fine di garantire lo stesso livello uniforme di protezione ambientale, indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto all’omologazione o a una dichiarazione di conformità del progetto. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
|
(8) |
È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente affinché le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di aeromobili utilizzati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
|
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) »; |
|
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
|
|
3) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Omologazione di prodotti, parti e pertinenze 1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21). 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti:
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti:
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.»; |
|
4) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) 1. Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2. 2. Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.»; |
|
5) |
all’articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:
|
|
6) |
all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). 3. Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.»; |
|
7) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:
|
|
8) |
all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). 3. La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:
|
|
9) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Misure adottate dall’Agenzia 1. L’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento. 2. Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.»; |
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10) |
l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
|
11) |
è aggiunto l’allegato Ib (parte 21 Light), il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»).
(4) Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.
ALLEGATO I
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
|
1) |
alla sezione A, il capitolo G è così modificato:
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(2) |
alla sezione A, il capitolo H è così modificato:
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3) |
alla sezione A, il capitolo I è così modificato:
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|
4) |
alla sezione A, il capitolo J è così modificato:
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|
5) |
alla sezione A, capitolo K, punto 21.A.307, lettera b), è inserito il seguente punto 7):
|
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6) |
all’appendice I, il testo del titolo «Istruzioni per l’uso del modulo AESA 1» è sostituito dal seguente: «Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo AESA 1 a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 che riguarda l’uso del modulo AESA 1 a fini di manutenzione. 1. OGGETTO E USO
2. FORMATO GENERALE
3. COPIE
4. ERRORI SU UN CERTIFICATO
5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE
|
(1) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO II
È inserito il seguente allegato Ib (parte 21 Light):
«Indice
|
21L.1 |
Finalità |
|
21L.2 |
Autorità competente |
|
SEZIONE A — |
REQUISITI TECNICI |
|
CAPITOLO A — |
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
21L.A.1 |
Finalità |
|
21L.A.2 |
Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto |
|
21L.A.3 |
Sistemi di segnalazione |
|
21L.A.4 |
Direttive di aeronavigabilità |
|
21L.A.5 |
Collaborazione tra progettazione e produzione |
|
21L.A.6 |
Contrassegno |
|
21L.A.7 |
Conservazione della documentazione |
|
21L.A.8 |
Manuali |
|
21L.A.9 |
Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità |
|
21L.A.10 |
Accesso e indagine |
|
21L.A.11 |
Non conformità e osservazioni |
|
21L.A.12 |
Modalità di rispondenza |
|
CAPITOLO B — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE |
|
21L.A.21 |
Finalità |
|
21L.A.22 |
Ammissibilità |
|
21L.A.23 |
Dimostrazione di idoneità alla progettazione |
|
21L.A.24 |
Domanda di un certificato di omologazione |
|
21L.A.25 |
Dimostrazione di conformità |
|
21L.A.26 |
Progetto di tipo |
|
21L.A.27 |
Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione |
|
21L.A.28 |
Obblighi del titolare di un certificato di omologazione |
|
21L.A.29 |
Trasferibilità di un certificato di omologazione |
|
21L.A.30 |
Mantenimento della validità di un certificato di omologazione |
|
CAPITOLO C — |
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE |
|
21L.A.41 |
Finalità |
|
21L.A.42 |
Ammissibilità |
|
21L.A.43 |
Dichiarazione di conformità del progetto |
|
21L.A.44 |
Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto |
|
21L.A.45 |
Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto |
|
21L.A.46 |
Dati di progettazione dell’aeromobile |
|
21L.A.47 |
Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto |
|
21L.A.48 |
Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile |
|
CAPITOLO D — |
MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO |
|
21L.A.61 |
Finalità |
|
21L.A.62 |
Modifiche standard |
|
21L.A.63 |
Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione |
|
21L.A.64 |
Ammissibilità |
|
21L.A.65 |
Domanda di modifica di un certificato di omologazione |
|
21L.A.66 |
Dimostrazione di conformità |
|
21L.A.67 |
Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione |
|
21L.A.68 |
Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione |
|
21L.A.69 |
Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio |
|
21L.A.70 |
Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione |
|
CAPITOLO E — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI |
|
21L.A.81 |
Finalità |
|
21L.A.82 |
Ammissibilità |
|
21L.A.83 |
Dimostrazione di idoneità alla progettazione |
|
21L.A.84 |
Domanda di un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.A.85 |
Dimostrazione di conformità |
|
21L.A.86 |
Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.A.87 |
Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio |
|
21L.A.88 |
Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.A.89 |
Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare |
|
21L.A.90 |
Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.A.91 |
Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare |
|
CAPITOLO F — |
MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.A.101 |
Finalità |
|
21L.A.102 |
Modifiche standard |
|
21L.A.103 |
Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
21L.A.104 |
Ammissibilità |
|
21L.A.105 |
Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità |
|
21L.A.106 |
Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità |
|
21L.A.107 |
Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità |
|
21L.A.108 |
Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità |
|
CAPITOLO G — |
IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE |
|
21L.A.121 |
Finalità |
|
21L.A.122 |
Ammissibilità |
|
21L.A.123 |
Dichiarazione di idoneità alla produzione |
|
21L.A.124 |
Sistema di gestione della produzione |
|
21L.A.125 |
Risorse dell’impresa di produzione dichiarata |
|
21L.A.126 |
Ambito di attività |
|
21L.A.127 |
Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata |
|
21L.A.128 |
Notifica delle modifiche e cessazione delle attività |
|
CAPITOLO H — |
CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ |
|
21L.A.141 |
Finalità |
|
21L.A.142 |
Ammissibilità |
|
21L.A.143 |
Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità |
|
21L.A.144 |
Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità |
|
21L.A.145 |
Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri |
|
21L.A.146 |
Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità |
|
CAPITOLO I — |
CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI |
|
21L.A.161 |
Finalità |
|
21L.A.162 |
Ammissibilità |
|
21L.A.163 |
Domanda |
|
21L.A.164 |
Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri |
|
21L.A.165 |
Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto |
|
CAPITOLO J — |
IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE |
|
21L.A.171 |
Finalità |
|
21L.A.172 |
Ammissibilità |
|
21L.A.173 |
Dichiarazione di idoneità alla progettazione |
|
21L.A.174 |
Sistema di gestione della progettazione |
|
21L.A.175 |
Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata |
|
21L.A.176 |
Ambito di attività |
|
21L.A.177 |
Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata |
|
21L.A.178 |
Notifica delle modifiche e cessazione delle attività |
|
CAPITOLO K — |
PARTI |
|
21L.A.191 |
Finalità |
|
21L.A.192 |
Dimostrazione di conformità |
|
21L.A.193 |
Ammissione in servizio di parti per l’installazione |
|
CAPITOLO M — |
PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI |
|
21L.A.201 |
Finalità |
|
21L.A.202 |
Riparazioni standard |
|
21L.A.203 |
Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato |
|
21L.A.204 |
Ammissibilità |
|
21L.A.205 |
Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato |
|
21L.A.206 |
Dimostrazione di conformità |
|
21L.A.207 |
Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità |
|
21L.A.208 |
Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità |
|
21L.A.209 |
Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio |
|
21L.A.210 |
Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione |
|
21L.A.211 |
Danni non riparati |
|
CAPITOLO N — |
PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.A.221 |
Finalità |
|
21L.A.222 |
Riparazioni standard |
|
21L.A.223 |
Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
21L.A.224 |
Ammissibilità |
|
21L.A.225 |
Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità |
|
21L.A.226 |
Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità |
|
21L.A.227 |
Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità |
|
21L.A.228 |
Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione |
|
21L.A.229 |
Danni non riparati |
|
CAPITOLO O — |
AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER) |
|
CAPITOLO P — |
PERMESSO DI VOLO |
|
21L.A.241 |
Permesso di volo e condizioni di volo |
|
CAPITOLO Q — |
IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI |
|
21L.A.251 |
Finalità |
|
21L.A.252 |
Progettazione dei contrassegni |
|
21L.A.253 |
Identificazione di prodotti |
|
21L.A.254 |
Trattamento dei dati identificativi |
|
21L.A.255 |
Identificazione di parti |
|
CAPITOLO R — |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.A.271 |
Finalità |
|
21L.A.272 |
Ammissibilità |
|
21L.A.273 |
Sistema di controllo della produzione |
|
21L.A.274 |
Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) |
|
21L.A.275 |
Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) |
|
SEZIONE B — |
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI |
|
CAPITOLO A — |
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
21L.B.11 |
Documentazione relativa alla sorveglianza |
|
21L.B.12 |
Scambio di informazioni |
|
21L.B.13 |
Informazioni all’Agenzia |
|
21L.B.14 |
Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi |
|
21L.B.15 |
Reazione immediata a un problema di sicurezza |
|
21L.B.16 |
Sistema di gestione |
|
21L.B.17 |
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati |
|
21L.B.18 |
Modifiche del sistema di gestione |
|
21L.B.19 |
Composizione delle controversie |
|
21L.B.20 |
Conservazione della documentazione |
|
21L.B.21 |
Non conformità e osservazioni |
|
21L.B.22 |
Provvedimenti attuativi |
|
21L.B.23 |
Direttive di aeronavigabilità |
|
21L.B.24 |
Modalità di rispondenza |
|
CAPITOLO B — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE |
|
21L.B.41 |
Specifiche di certificazione |
|
21L.B.42 |
Indagine iniziale |
|
21L.B.43 |
Premesse di omologazione per un certificato di omologazione |
|
21L.B.44 |
Condizioni speciali |
|
21L.B.45 |
Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione |
|
21L.B.46 |
Indagini |
|
21L.B.47 |
Rilascio di un certificato di omologazione |
|
21L.B.48 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione |
|
21L.B.49 |
Trasferimento di un certificato di omologazione |
|
CAPITOLO C — |
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.B.61 |
Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti |
|
21L.B.62 |
Indagine di sorveglianza iniziale |
|
21L.B.63 |
Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto |
|
21L.B.64 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
CAPITOLO D — |
MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO |
|
21L.B.81 |
Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione |
|
21L.B.82 |
Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione |
|
21L.B.83 |
Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione |
|
21L.B.84 |
Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione |
|
21L.B.85 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione |
|
CAPITOLO E — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI |
|
21L.B.101 |
Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.B.102 |
Indagini |
|
21L.B.103 |
Rilascio di un certificato di omologazione supplementare |
|
21L.B.104 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare |
|
CAPITOLO F — |
MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.B.121 |
Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
21L.B.122 |
Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile |
|
21L.B.123 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
CAPITOLO G — |
IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE |
|
21L.B.141 |
Indagine di sorveglianza iniziale |
|
21L.B.142 |
Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione |
|
21L.B.143 |
Sorveglianza |
|
21L.B.144 |
Programma di sorveglianza |
|
21L.B.145 |
Attività di sorveglianza |
|
21L.B.146 |
Modifiche delle dichiarazioni |
|
CAPITOLO H — |
CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ |
|
21L.B.161 |
Indagini |
|
21L.B.162 |
Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità |
|
21L.B.163 |
Sorveglianza |
|
CAPITOLO I — |
CERTIFICATI ACUSTICI |
|
21L.B.171 |
Indagini |
|
21L.B.172 |
Rilascio o modifica dei certificati acustici |
|
21L.B.173 |
Sorveglianza |
|
CAPITOLO J — |
IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE |
|
21L.B.181 |
Indagine di sorveglianza iniziale |
|
21L.B.182 |
Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione |
|
21L.B.183 |
Sorveglianza |
|
21L.B.184 |
Programma di sorveglianza |
|
21L.B.185 |
Attività di sorveglianza |
|
21L.B.186 |
Modifiche delle dichiarazioni |
|
CAPITOLO K — |
PARTI |
|
CAPITOLO M — |
PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI |
|
21L.B.201 |
Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione |
|
21L.B.202 |
Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione |
|
21L.B.203 |
Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità |
|
21L.B.204 |
Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità |
|
21L.B.205 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione |
|
21L.B.206 |
Danni non riparati |
|
CAPITOLO N — |
PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.B.221 |
Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
21L.B.222 |
Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
21L.B.223 |
Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto |
|
CAPITOLO O — |
AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER) |
|
CAPITOLO P — |
PERMESSO DI VOLO |
|
21L.B.241 |
Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo |
|
21L.B.242 |
Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo |
|
CAPITOLO Q — |
IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI |
|
CAPITOLO R — |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO |
|
21L.B.251 |
Sorveglianza |
|
21L.B.252 |
Programma di sorveglianza |
|
21L.B.253 |
Attività di sorveglianza |
APPENDICI DELL’ALLEGATO IB
21L.1 Finalità
(riservato)
21L.2 Autorità competente
(riservato)
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
21L.A.1 Finalità
La presente sezione stabilisce i diritti e gli obblighi generali applicabili a:
|
a) |
il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato; |
|
b) |
qualsiasi dichiarante dell’idoneità alla progettazione o alla produzione o della conformità del progetto; nonché |
|
c) |
qualsiasi persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta. |
21L.A.2 Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto
Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto o una parte o i dichiaranti di una dichiarazione di conformità del progetto in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che le responsabilità del richiedente, del titolare o del dichiarante siano e continuino a essere trasferite correttamente.
21L.A.3 Sistemi di segnalazione
|
a) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene sia stato rilasciato a norma del presente allegato, o che ha dichiarato la conformità di un progetto di aeromobile, o una modifica del progetto o un progetto di riparazione a norma del presente allegato, deve:
|
|
b) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i suoi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato, o che fabbrica un prodotto o una parte a norma del capitolo R del presente allegato, deve:
Gli obblighi di segnalazione di cui al punto 21.A.3 A, lettera b), dell’allegato I incombenti alle persone fisiche e giuridiche che detengono o hanno richiesto l’approvazione dell’impresa di produzione devono includere le non conformità relative a prodotti e parti fabbricati in conformità dei dati di progettazione approvati o dichiarati conformemente al presente allegato e, qualora sia stata dichiarata la conformità del progetto, le segnalazioni devono essere trasmesse al dichiarante della conformità del progetto. |
|
c) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), quando effettua una segnalazione conformemente alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione. |
|
d) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b) deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente quanto prima possibile e, in ogni caso, trasmettere le segnalazioni entro e non oltre 72 ore dall’identificazione della potenziale condizione di non sicurezza da parte della persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), fatte salve circostanze eccezionali. |
|
e) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e riferire all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità del punto 21L.2 i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intrapresa o che proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza. |
|
f) |
Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’autorità competente su richiesta di quest’ultima. |
21L.A.4 Direttive di aeronavigabilità
Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità conformemente al punto 21L.B.23 per correggere una condizione di non sicurezza o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di modifica di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, nonché il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, a seconda dei casi, deve procedere come segue:
|
a) |
proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione; |
|
b) |
ottenuta l’approvazione delle proposte di cui alla lettera a) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto o della parte e, su richiesta, a ogni persona tenuta a rispettare la direttiva di aeronavigabilità. |
21L.A.5 Collaborazione tra progettazione e produzione
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e l’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti di quello specifico progetto devono collaborare per garantire che il prodotto o la parte siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.
21L.A.6 Contrassegno
|
a) |
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare il contrassegno per i prodotti o le parti conformemente al capitolo Q del presente allegato. |
|
b) |
L’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti è tenuta a contrassegnare tali prodotti e parti conformemente al capitolo Q del presente allegato. |
21L.A.7 Conservazione della documentazione
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione o un permesso di volo, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha rilasciato una dichiarazione di idoneità alla progettazione o alla produzione, o che fabbrica prodotti o parti a norma del presente regolamento deve:
|
a) |
quando progetta, modifica o ripara un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione che includa i requisiti imposti a partner e subappaltatori e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti, tenendoli a disposizione dell’Agenzia, al fine di fornire le informazioni necessarie a garantirne il mantenimento dell’aeronavigabilità e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili; |
|
b) |
quando fabbrica un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione e registrare i dettagli del lavoro riguardanti la conformità dei prodotti o delle parti, nonché i requisiti imposti a partner e fornitori, e tenerli a disposizione dell’autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto e della parte; |
|
c) |
per quanto riguarda i permessi di volo, oltre ai requisiti di conservazione della documentazione di cui al punto 21.A.5, lettera c), dell’allegato I, conservare tutti i documenti prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti supplementari di cui al punto 21L.A.241, lettera b), e tenerli a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente; |
|
d) |
conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche del personale coinvolto nella progettazione o nella produzione e nella funzione indipendente di controllo della conformità, se richiesto dal punto 21L.A.125, lettera c), e dal punto 21L.A.175, lettera b) o e). |
21L.A.8 Manuali
Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a redigere, conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle variazioni dei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto o la parte, e a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.
21L.A.9 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
|
a) |
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve stabilire le informazioni necessarie a garantire che l’aeronavigabilità del tipo di aeromobile e di qualsiasi parte associata, conforme a tale progetto, sia mantenuta per tutta la vita operativa. |
|
b) |
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve fornire le informazioni di cui alla precedente lettera a) prima dell’ammissione in servizio del progetto. |
|
c) |
Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite:
In seguito, i titolari del certificato o i dichiaranti devono mettere queste informazioni a disposizione, su richiesta, di qualsiasi altra persona tenuta a rispettare tali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. |
|
d) |
In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato. |
|
e) |
Il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto che è tenuto a fornire le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità ai sensi della lettera b) deve inoltre mettere a disposizione tutte le modifiche di tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a qualsiasi altra persona tenuta a conformarsi a tali modifiche. |
21L.A.10 Accesso e indagine
Tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o hanno richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che hanno dichiarato la conformità del progetto, che hanno dichiarato la loro idoneità alla progettazione o alla produzione o che producono aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, devono:
|
a) |
concedere all’autorità competente l’accesso a tutti gli impianti, i prodotti, le parti, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale, e permettere di esaminare qualsiasi segnalazione, condurre qualsiasi ispezione ed eseguire o assistere a qualsiasi prova che sia necessaria per verificare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo; |
|
b) |
se la persona fisica o giuridica si avvale di partner, fornitori o subappaltatori, provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a). |
21L.A.11 Non conformità e osservazioni
|
a) |
Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità, la persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione o che fabbrica aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, deve intraprendere le seguenti azioni entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.21, lettera d) o e):
|
|
b) |
Le osservazioni notificate dall’autorità competente in conformità del punto 21L.B.21, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione. La persona fisica o giuridica deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni. |
21L.A.12 Modalità di rispondenza
|
a) |
Una persona fisica o giuridica può ricorrere a qualsiasi modalità di rispondenza alternativa alle modalità accettabili di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento. |
|
b) |
Se una persona fisica o giuridica desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarle deve fornire all’autorità competente una descrizione completa delle medesime. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. |
|
c) |
La persona fisica o giuridica può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente. |
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE
21L.A.21 Finalità
Il presente capitolo stabilisce la procedura per la richiesta di certificati di omologazione e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati per i prodotti, se il prodotto in questione è uno dei seguenti:
|
a) |
un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima di posti per quattro persone; |
|
b) |
un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; |
|
c) |
un aerostato; |
|
d) |
un dirigibile ad aria calda; |
|
e) |
un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo; |
|
f) |
un aerogiro con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima di posti a sedere per quattro persone; |
|
g) |
un motore a cilindri e un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f). In questi casi, la scheda tecnica di omologazione deve essere opportunamente annotata per consentire solo l’installazione del motore o dell’elica su tale aeromobile; |
|
h) |
un autogiro. |
21L.A.22 Ammissibilità
Possono richiedere un certificato di omologazione, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.
21L.A.23 Dimostrazione di idoneità alla progettazione
Il richiedente di un certificato di omologazione deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:
|
a) |
detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure |
|
b) |
dichiarando la propria idoneità alla progettazione per il tipo di lavoro di progettazione e la categoria del prodotto in conformità del presente allegato, capitolo J. |
21L.A.24 Domanda di un certificato di omologazione
|
a) |
La domanda per il rilascio di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
b) |
La domanda di un certificato di omologazione deve comprendere almeno:
|
|
c) |
La domanda di un certificato di omologazione rimane valida per tre anni. Se entro tale periodo non è rilasciato il certificato di omologazione, deve essere presentata una nuova domanda conformemente alle lettere a) e b). |
21L.A.25 Dimostrazione di conformità
|
a) |
Dopo l’accettazione del piano di dimostrazione della conformità da parte dell’Agenzia e conformemente al suo contenuto, il richiedente di un certificato di omologazione deve:
|
|
b) |
Il richiedente di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi dimostrativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità. |
|
c) |
Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:
|
|
d) |
Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta. |
|
e) |
Il richiedente di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:
|
|
f) |
Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:
|
21L.A.26 Progetto di tipo
Il richiedente di un certificato di omologazione deve definire il progetto di tipo del prodotto, per consentirne l’identificazione unica e inequivocabile, indicando gli elementi seguenti:
|
a) |
i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto; |
|
b) |
le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati; |
|
c) |
le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio; |
|
d) |
le eventuali limitazioni di aeronavigabilità; |
|
e) |
i requisiti di compatibilità ambientale; e |
|
f) |
qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico. |
21L.A.27 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione
Ai fini del rilascio del certificato di omologazione, il richiedente deve:
|
a) |
dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.23; |
|
b) |
dimostrare la conformità del progetto conformemente al punto 21L.A.25; |
|
c) |
dimostrare, per i certificati di omologazione degli aeromobili, che il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile:
|
|
d) |
dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale o di qualsiasi altra indagine condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.46, lettere c) e d), non permangono questioni irrisolte. |
21L.A.28 Obblighi del titolare di un certificato di omologazione
Il titolare di un certificato di omologazione deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.22.
21L.A.29 Trasferibilità di un certificato di omologazione
Un certificato di omologazione può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato, conformemente al punto 21L.B.49, che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato di omologazione sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.22, a detenere un certificato di omologazione e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione a norma del punto 21L.A.28. Il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che desidera adottare il certificato deve rivolgersi all’Agenzia per verificare se queste condizioni sono soddisfatte, nella forma e nei modi da essa stabiliti.
21L.A.30 Mantenimento della validità di un certificato di omologazione
|
a) |
Un certificato di omologazione rimane valido finché:
|
|
b) |
In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia. |
CAPITOLO C — DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE
21L.A.41 Finalità
|
a) |
Il presente capitolo stabilisce la procedura per dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone che presentano tali dichiarazioni. |
|
b) |
Il presente capitolo si applica alle seguenti categorie di aeromobili, a condizione che il progetto dell’aeromobile non includa caratteristiche progettuali nuove o inusuali:
|
|
c) |
Ai fini del presente capitolo, una caratteristica progettuale è considerata nuova o inusuale se, al momento della dichiarazione di conformità del progetto, tale caratteristica non è contemplata dalle specifiche tecniche dettagliate stabilite e rese disponibili dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.61. |
21L.A.42 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica può dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.
21L.A.43 Dichiarazione di conformità del progetto
|
a) |
Prima di fabbricare un aeromobile o di accordarsi con un’impresa di produzione per fabbricare un aeromobile, la persona fisica o giuridica che progetta tale aeromobile deve dichiarare che il suo progetto è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.A.45. |
|
b) |
La dichiarazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
|
|
c) |
Il dichiarante deve presentare la dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera b) all’Agenzia. Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:
|
21L.A.44 Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto
Prima di presentare una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del punto 21L.A.43, il dichiarante responsabile della progettazione dell’aeromobile in questione deve, per quello specifico progetto di aeromobile:
|
a) |
definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità; |
|
b) |
registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità; |
|
c) |
eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità; |
|
d) |
garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto; |
|
e) |
garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate; |
|
f) |
consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto; |
|
g) |
effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, per determinare se l’aeromobile è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta. |
21L.A.45 Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto
Il dichiarante deve dimostrare la conformità del progetto dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili a tale aeromobile e che sono in vigore alla data in cui la dichiarazione di conformità del progetto è presentata all’Agenzia.
21L.A.46 Dati di progettazione dell’aeromobile
|
a) |
Il dichiarante deve definire chiaramente il progetto dell’aeromobile per permetterne l’identificazione unica e inequivocabile. |
|
b) |
I dati di progettazione dell’aeromobile utilizzati dal dichiarante per definire in modo univoco il progetto dell’aeromobile devono includere:
|
21L.A.47 Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto
Il dichiarante che ha presentato all’Agenzia una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al punto 21L.A.43 deve:
|
a) |
alla presentazione della dichiarazione, fare in modo che l’Agenzia effettui un’ispezione fisica e prove in volo del primo articolo di quell’aeromobile nella configurazione finale o in una configurazione adeguatamente matura per garantire che l’aeromobile possa raggiungere un livello di sicurezza e di compatibilità ambientale accettabile; |
|
b) |
conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia; |
|
c) |
adempiere ogni altro obbligo applicabile al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato. |
21L.A.48 Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile
|
a) |
Una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile non può essere trasferita. |
|
b) |
Una persona fisica o giuridica che subentra nella progettazione di un aeromobile per il quale è stata precedentemente dichiarata la conformità del progetto deve:
|
CAPITOLO D — MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
21L.A.61 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
|
a) |
la procedura per richiedere l’approvazione di modifiche dei certificati di omologazione dei prodotti certificati conformemente al presente allegato, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità del punto 21L.A.21; |
|
b) |
i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a); |
|
c) |
le disposizioni riguardanti le modifiche standard per cui non è richiesta un’approvazione. |
21L.A.62 Modifiche standard
|
a) |
Le modifiche standard sono quelle modifiche apportate a un certificato di omologazione di un prodotto approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato:
|
|
b) |
I punti da 21L.A.63 a 21L.A.70 non si applicano alle modifiche standard. |
21L.A.63 Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione
|
a) |
Le modifiche di un certificato di omologazione sono classificate come modifiche di minore o di maggiore entità. |
|
b) |
Una “modifica di minore entità” è una modifica che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto. |
|
c) |
Tutte le altre modifiche sono “modifiche di maggiore entità”, a meno che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia così estesa da richiedere un’indagine sostanzialmente completa della conformità alle premesse di omologazione applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili o alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, nel qual caso il progetto deve essere certificato in conformità del capitolo B del presente allegato. |
|
d) |
I requisiti per l’approvazione di modifiche di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.67. |
|
e) |
I requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.68. |
21L.A.64 Ammissibilità
|
a) |
Solo il titolare del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo; tutti gli altri richiedenti di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono presentare domanda a norma del capitolo E del presente allegato. |
|
b) |
Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo. |
21L.A.65 Domanda di modifica di un certificato di omologazione
|
a) |
La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia. |
|
b) |
Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve includere nella domanda un piano di dimostrazione della conformità per la dimostrazione della conformità ai sensi del punto 21L.A.66, unitamente a una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni specificati al punto 21L.B.81. |
21L.A.66 Dimostrazione di conformità
|
a) |
Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità. |
|
b) |
Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza secondo il piano di dimostrazione della conformità. |
|
c) |
Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:
|
|
d) |
Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. |
|
e) |
Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:
|
|
f) |
Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:
|
21L.A.67 Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione
Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:
|
a) |
dimostrare che la modifica e le aree interessate dalla modifica sono conformi:
|
|
b) |
dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione; |
|
c) |
presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la modifica e la dichiarazione di conformità. |
21L.A.68 Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:
|
a) |
dimostrare che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81; |
|
b) |
dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.66; |
|
c) |
dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.66, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte. |
21L.A.69 Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio
|
a) |
L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.65, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 8), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione. |
|
b) |
Nel rilasciare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:
|
21L.A.70 Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione
Il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve garantire l’adempimento degli obblighi previsti per i titolari delle approvazioni di modifiche di minore entità di cui al capitolo A del presente allegato.
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI
21L.A.81 Finalità
Il presente capitolo stabilisce la procedura che le persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare del certificato di omologazione devono seguire per richiedere l’approvazione di modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione, rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) o del presente allegato, di prodotti che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.21, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità di cui a tale punto, e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati.
21L.A.82 Ammissibilità
Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare o abbiano dichiarato la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.83.
21L.A.83 Dimostrazione di idoneità alla progettazione
Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:
|
a) |
detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure |
|
b) |
dichiarando la propria idoneità alla progettazione per la finalità del prodotto in conformità del capitolo J del presente allegato. |
21L.A.84 Domanda di un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
La domanda di un certificato di omologazione supplementare deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
b) |
Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:
|
21L.A.85 Dimostrazione di conformità
|
a) |
Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui tale conformità è stata dimostrata. |
|
b) |
Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità. |
|
c) |
Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:
|
|
d) |
Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione supplementare devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili. |
|
e) |
Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve consentire all’Agenzia di:
|
|
f) |
Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dichiarare all’Agenzia:
|
21L.A.86 Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
Ai fini del rilascio del certificato di omologazione supplementare, il richiedente deve:
|
|
b) |
Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione. |
21L.A.87 Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio
|
a) |
L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare per una modifica di maggiore entità che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.84, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punto 9), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione. |
|
b) |
Nel rilasciare un certificato di omologazione supplementare ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:
|
21L.A.88 Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare
Ogni titolare di un certificato di omologazione supplementare deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione supplementare stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.82.
21L.A.89 Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare
Un certificato di omologazione supplementare può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.83, a detenere un certificato di omologazione supplementare e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione supplementare a norma del punto 21L.A.88.
21L.A.90 Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
Un certificato di omologazione supplementare rimane valido finché:
|
|
b) |
In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia. |
21L.A.91 Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
Una modifica di minore entità di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare deve essere approvata in conformità del capitolo D del presente allegato. |
|
b) |
Una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare deve essere approvata con un certificato di omologazione supplementare separato, ai sensi del presente capitolo. |
|
c) |
In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità di quella parte di prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare presentata dal titolare di tale certificato può essere approvata come modifica del certificato di omologazione supplementare esistente conformemente ai punti da 21L.A.63 a 21L.A.69. |
CAPITOLO F — MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.A.101 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
|
a) |
la procedura per dichiarare la conformità di una modifica del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato; |
|
b) |
i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a); e |
|
c) |
le disposizioni relative alle modifiche standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto. |
21L.A.102 Modifiche standard
|
a) |
Le modifiche standard sono le modifiche apportate al progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:
|
|
b) |
I punti da 21L.A.103 a 21L.A.108 non si applicano alle modifiche standard. |
21L.A.103 Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
|
a) |
Le modifiche del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificate come di minore o maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.63, lettere b) e c). |
|
b) |
La conformità del progetto di una modifica di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.105. |
|
c) |
La conformità del progetto di una modifica di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.107. |
21L.A.104 Ammissibilità
|
a) |
Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di una modifica di minore entità del progetto di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21). |
|
b) |
Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato. |
|
c) |
In deroga al punto 21.L.A.104, lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste di modifica del progetto, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata ai sensi del capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 4), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato. |
21L.A.105 Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità
|
a) |
Prima di installare o incorporare una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica è conforme:
|
|
b) |
La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
c) |
Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro delle modifiche di minore entità del progetto degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a). |
21L.A.106 Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità
Qualsiasi persona che abbia presentato una dichiarazione di conformità di una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile ai sensi del punto 21L.A.105 deve:
|
a) |
tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia; |
|
b) |
conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia; |
|
c) |
assumersi tutti gli altri obblighi applicabili al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato. |
21L.A.107 Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità
|
a) |
Prima di installare o integrare una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di maggiore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi:
|
|
b) |
La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
c) |
La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:
|
|
d) |
Il dichiarante che progetta una modifica di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:
|
|
e) |
La dichiarazione di una modifica di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione. |
21L.A.108 Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità
Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.107, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:
|
a) |
definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità; |
|
b) |
registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità; |
|
c) |
eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità; |
|
d) |
garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto; |
|
e) |
garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate; |
|
f) |
consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto modificato non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto; |
|
g) |
effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. |
CAPITOLO G — IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE
21L.A.121 Finalità
|
a) |
Il presente capitolo stabilisce:
|
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b) |
Le imprese che hanno presentato una dichiarazione di idoneità alla produzione conformemente al presente capitolo possono produrre le seguenti categorie di prodotti e parti:
|
21L.A.122 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può dichiarare la propria idoneità alla produzione a norma del presente capitolo, se tale persona:
|
a) |
ha presentato o intende presentare domanda di approvazione del progetto del prodotto o della parte ai sensi del presente allegato; oppure |
|
b) |
ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di un progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato; oppure |
|
c) |
collabora con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto di un prodotto da rilasciare o rilasciata conformemente al presente allegato, o con l’impresa che ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di tale progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato, al fine di garantire che il prodotto o la parte fabbricati siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte. |
21L.A.123 Dichiarazione di idoneità alla produzione
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a) |
Prima di produrre qualsiasi prodotto o parte, un’impresa che intende dimostrare la conformità di tali prodotti o parti ai dati di progettazione applicabili deve dichiarare la propria idoneità alla produzione. |
|
b) |
La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. |
|
c) |
La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’autorità competente possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:
|
|
d) |
La dichiarazione di idoneità alla produzione deve essere presentata all’autorità competente. |
21L.A.124 Sistema di gestione della produzione
|
a) |
L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:
|
|
b) |
Il sistema di gestione della produzione deve includere uno strumento atto a gestire la qualità, mantenendo un sistema di qualità che deve:
|
|
c) |
L’impresa di produzione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della produzione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della produzione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.125, lettera c), punti 1) e 2), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive. |
|
d) |
L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare, nell’ambito del proprio sistema di gestione della produzione, processi e procedure che garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati ai dati di progettazione applicabili. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure. |
|
e) |
L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di procedure per garantire che gli aeromobili di nuova costruzione siano sottoposti a manutenzione in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata. |
|
f) |
Se l’impresa di produzione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della produzione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati. |
21L.A.125 Risorse dell’impresa di produzione dichiarata
L’impresa di produzione dichiarata deve garantire che:
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a) |
le strutture, le condizioni di lavoro, gli equipaggiamenti e gli utensili, i processi e i materiali associati, il numero e le competenze dei membri del personale e le prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21L.A.127; |
|
b) |
per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale:
|
|
c) |
in merito al personale e ai responsabili di direzione:
|
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d) |
in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione dichiarata a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21L.A.126 nell’ambito delle attività di produzione dichiarate:
|
21L.A.126 Ambito di attività
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a) |
Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a dimostrare la conformità ai dati di progettazione applicabili dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della presente sezione e che ha fabbricato nell’ambito di attività dichiarato. |
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b) |
Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata, per un aeromobile completo, dopo aver presentato una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a richiedere:
|
|
c) |
Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) per motori, eliche e parti che sono conformi:
|
|
d) |
Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a raccomandare le condizioni per un aeromobile che ha prodotto e per il quale ha attestato la conformità ai dati di progettazione applicabili, sulla cui base l’autorità competente può rilasciare un permesso di volo a norma del capitolo P dell’allegato I (parte 21). |
|
e) |
Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a effettuare la manutenzione di un aeromobile nuovo che ha fabbricato, nella misura necessaria a mantenerlo in condizioni di aeronavigabilità, a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tale normativa, e a rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53B AESA) in relazione a tale manutenzione. |
21L.A.127 Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata
|
a) |
L’impresa di produzione dichiarata deve lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti. |
|
b) |
Se intende condurre prove in volo, l’impresa di produzione dichiarata deve allora preparare, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che includa una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tale manuale. |
|
c) |
Per gli aeromobili completati, prima di presentare una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) all’autorità competente, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme:
|
|
d) |
Per i prodotti (diversi dagli aeromobili completi) e le parti, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire, prima di rilasciare un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), che il prodotto o la parte sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, D, E o M, del presente allegato o sia conforme ai dati di progettazione di un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C, F o M del presente allegato. |
|
e) |
Per i motori, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di produzione del motore. |
|
f) |
L’impresa di produzione dichiarata deve includere, in tutti i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) da essa rilasciati, il numero di riferimento rilasciato dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142 per detta impresa di produzione dichiarata. |
|
g) |
L’impresa di produzione dichiarata deve assicurare l’avvenuta registrazione, da parte sua, dei dettagli di ogni lavoro completato. |
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h) |
L’impresa di produzione dichiarata deve fornire, al titolare del progetto o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità per tutti i prodotti o le parti che ha prodotto. |
|
i) |
L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente i dati archiviati ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità. |
|
j) |
Per la produzione di nuovi aeromobili, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA). |
|
k) |
Qualora dopo tale manutenzione rilasci un certificato di riammissione in servizio, l’impresa di produzione dichiarata deve controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. |
|
l) |
L’impresa di produzione dichiarata deve soddisfare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili a un’impresa di produzione dichiarata. |
21L.A.128 Notifica delle modifiche e cessazione delle attività
L’impresa di produzione dichiarata deve notificare senza indugio all’autorità competente:
|
a) |
qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.123, lettera c); |
|
b) |
qualsiasi modifica del sistema di gestione della produzione che sia significativa per la dimostrazione di conformità o per le caratteristiche di aeronavigabilità e compatibilità ambientale del prodotto o della parte; |
|
c) |
la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione. |
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
21L.A.141 Finalità
Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.
21L.A.142 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro (“Stato membro di registrazione”) può richiedere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.
21L.A.143 Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità
|
a) |
I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
|
b) |
Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:
|
|
c) |
Per gli aeromobili nuovi conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:
|
|
d) |
Per gli aeromobili nuovi conformi a una dichiarazione di conformità del progetto registrata dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:
|
|
e) |
Per gli aeromobili usati provenienti da uno Stato membro, il richiedente deve includere nella domanda un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
|
f) |
Per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo, il richiedente deve includere nella domanda:
|
|
g) |
Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1), alla lettera d), punto 1), e alla lettera f), punto 1), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
21L.A.144 Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità
Il richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità deve:
|
a) |
presentare i manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto, redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione; |
|
b) |
dimostrare che l’aeromobile è identificato conformemente al capitolo Q del presente allegato; |
|
c) |
fare in modo che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione effettui delle ispezioni per valutare se l’aeromobile presenta delle non conformità che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. |
21L.A.145 Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri
Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:
|
a) |
se rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato, deve essere trasferito insieme all’aeromobile; |
|
b) |
se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di un nuovo certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, allegando a tale domanda il precedente certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato e un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
21L.A.146 Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità
|
a) |
Un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rimane valido finché:
|
|
b) |
In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI
21L.A.161 Finalità
Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati acustici o i certificati acustici ristretti per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.
21L.A.162 Ammissibilità
Qualsiasi persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro può richiedere un certificato acustico o un certificato acustico ristretto per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.
21L.A.163 Domanda
|
a) |
I certificati acustici o i certificati acustici ristretti devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
|
b) |
Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:
|
|
c) |
Il richiedente deve inserire nella domanda:
|
|
d) |
Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1.i), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
21L.A.164 Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri
Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:
|
a) |
se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato deve essere trasferito insieme all’aeromobile; |
|
b) |
se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di rilascio di un nuovo certificato acustico o di un certificato acustico ristretto, allegando a tale domanda il precedente certificato acustico o certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato. |
21L.A.165 Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto
|
a) |
Un certificato acustico o un certificato acustico ristretto rimane valido finché:
|
|
b) |
In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
CAPITOLO J — IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE
21L.A.171 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
|
a) |
la procedura per dichiarare l’idoneità alla progettazione delle persone fisiche e giuridiche che progettano prodotti ai sensi della presente sezione; e |
|
b) |
i diritti e gli obblighi delle persone che presentano dichiarazioni di idoneità alla progettazione di cui alla lettera a). |
21L.A.172 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa» in questo capitolo) tenuta a dimostrare la propria idoneità alla progettazione ai sensi dei punti 21L.A.22, 21L.A.82 o 21L.A.204 può dichiarare la propria idoneità nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.
21L.A.173 Dichiarazione di idoneità alla progettazione
|
a) |
L’impresa deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di idoneità alla progettazione prima di presentare una domanda di approvazione di un progetto ai sensi della presente sezione, o contestualmente a tale domanda, oppure prima di presentare la domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710 dell’allegato I (parte 21) di un prodotto da essa progettato, a seconda di quale evento si verifichi per primo. |
|
b) |
La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
c) |
La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’Agenzia possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:
|
|
d) |
La dichiarazione di idoneità alla progettazione deve essere presentata all’Agenzia. |
21L.A.174 Sistema di gestione della progettazione
|
a) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:
|
|
b) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve disporre, nell’ambito del proprio sistema di gestione della progettazione, degli strumenti per provvedere all’assicurazione della progettazione istituendo, attuando e mantenendo un sistema di controllo e supervisione dei progetti, delle modifiche dei progetti e delle riparazioni dei prodotti. Tale sistema deve:
|
|
c) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della progettazione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della progettazione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.175, lettera b), e al dirigente responsabile di cui al punto 21L.A.175, lettera a), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive. |
|
d) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare i processi e le procedure che garantiscono la conformità del progetto dei prodotti alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. L’impresa di progettazione dichiarata deve mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure. |
|
e) |
Se parti o modifiche dei prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, i processi e le procedure di cui alla lettera d) devono contenere una descrizione del modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità richiesta a norma della lettera b), punto 2); devono contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni e informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di detti partner o subappaltatori. |
|
f) |
Se l’impresa di progettazione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della progettazione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati. |
21L.A.175 Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata
|
a) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano condotte secondo i parametri prescritti e che l’impresa di progettazione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21L.A.174, lettere da a) a c), e ai processi e alle procedure di cui al punto 21L.A.174, lettera d). |
|
b) |
Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e identificare, all’interno della stessa, i membri essenziali del personale responsabili di:
|
|
c) |
La persona o il gruppo di persone di cui alla lettera b) deve:
|
|
d) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve garantire:
|
|
e) |
L’impresa di progettazione dichiarata deve predisporre la documentazione relativa alla struttura organizzativa dell’impresa e ai membri essenziali del personale responsabili di garantire che l’impresa sia conforme al presente capitolo, tenerla aggiornata e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia. |
21L.A.176 Ambito di attività
L’impresa di progettazione dichiarata deve identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti per cui sono condotte le attività di progettazione, oltre che le funzioni e i compiti che essa espleta in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale dei prodotti.
21L.A.177 Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata
Un’impresa di progettazione dichiarata deve:
|
a) |
lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti; |
|
b) |
se l’impresa di progettazione dichiarata intende condurre prove in volo, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che fornisca una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo e mettere tale manuale, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia; |
|
c) |
determinare se i progetti dei prodotti, comprese le modifiche e le riparazioni, non presentano caratteristiche che pregiudicano la sicurezza e sono conformi alle premesse di omologazione applicabili, nonché ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e fornire all’Agenzia le dichiarazioni/la documentazione che lo confermino; |
|
d) |
fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni relative alle azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità; |
|
e) |
rispettare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili alle imprese di progettazione dichiarate. |
21L.A.178 Notifica delle modifiche e cessazione delle attività
L’impresa di progettazione dichiarata deve notificare senza indugio all’Agenzia:
|
a) |
qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.173, lettera c); |
|
b) |
le modifiche del sistema di gestione della progettazione che siano significative per la dimostrazione della conformità del prodotto progettato; |
|
c) |
la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione. |
CAPITOLO K — PARTI
21L.A.191 Finalità
Il presente capitolo stabilisce come deve essere dimostrata la conformità delle parti ai requisiti di aeronavigabilità.
21L.A.192 Dimostrazione di conformità
|
a) |
La dimostrazione della conformità ai requisiti di aeronavigabilità delle parti da installare in un prodotto omologato o in un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto deve essere eseguita:
|
|
b) |
Laddove l’approvazione di una parte sia una premessa fondamentale per il diritto dell’Unione o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso. |
21L.A.193 Ammissione in servizio di parti per l’installazione
|
a) |
Una parte può essere installata in un prodotto solo quando è identificata dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto come idonea all’installazione, e quando:
|
|
b) |
In deroga alla lettera a), punto 3), e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), le seguenti parti non necessitano di un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA) per essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto:
|
|
c) |
L’installazione delle parti elencate alla lettera b) in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte nel quale siano dichiarati il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio. |
CAPITOLO M — PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI
21L.A.201 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
|
a) |
la procedura per presentare la domanda di approvazione dei progetti di riparazione dei prodotti omologati; |
|
b) |
i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a); |
|
c) |
le disposizioni riguardanti le riparazioni standard che non richiedono un’approvazione. |
21L.A.202 Riparazioni standard
|
a) |
Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un prodotto omologato, approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, che:
|
|
b) |
I punti da 21L.A.203 a 21L.A.211 non si applicano alle riparazioni standard. |
21L.A.203 Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato
|
a) |
I progetti di riparazione di un prodotto omologato si classificano come di minore o di maggiore entità. |
|
b) |
Una “riparazione di minore entità” è un progetto di riparazione che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sul livello di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto. |
|
c) |
Tutti gli altri progetti di riparazione sono “riparazioni di maggiore entità”. |
|
d) |
I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.207. |
|
e) |
I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.208. |
21L.A.204 Ammissibilità
|
a) |
Possono richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23. |
|
b) |
Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo. |
21L.A.205 Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato
|
a) |
La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia. |
|
b) |
Per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, il richiedente deve inserire nella domanda, o presentare successivamente alla domanda iniziale, un piano di dimostrazione della conformità:
|
21L.A.206 Dimostrazione di conformità
|
a) |
Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità. |
|
b) |
Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità. |
|
c) |
Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:
|
|
d) |
Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. |
|
e) |
Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve consentire all’Agenzia di:
|
|
f) |
Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:
|
21L.A.207 Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità
Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:
|
a) |
dimostrare che il progetto di riparazione e le aree interessate dalla riparazione sono conformi:
|
|
b) |
dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione; |
|
c) |
presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la riparazione e la dichiarazione di conformità. |
21L.A.208 Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità
Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:
|
a) |
dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; |
|
b) |
dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.206; |
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c) |
nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:
|
|
d) |
dimostrare che, sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto con il progetto di riparazione nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.206, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte. |
21L.A.209 Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio
|
a) |
L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un progetto di riparazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.205, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 5), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione. |
|
b) |
Nel rilasciare l’approvazione di una riparazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:
|
21L.A.210 Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione
I titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione devono:
|
a) |
se non sono titolari del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare, e se i dati di certificazione sono stati forniti in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), stabilire un accordo con il titolare in questione; |
|
b) |
fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione; |
|
c) |
sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione; |
|
d) |
assicurarsi che il progetto di riparazione includa tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie, se l’approvazione del progetto di riparazione è soggetta a limitazioni. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione all’operatore, secondo una procedura concordata con l’Agenzia; |
|
e) |
assumersi gli obblighi propri del titolare dell’approvazione del progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato. |
21L.A.211 Danni non riparati
Per un danno a un prodotto, il cui progetto è stato approvato in conformità della sezione B, può non essere necessario un progetto di riparazione qualora ciò sia giustificato da una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità. Tale valutazione deve essere effettuata dall’Agenzia o da un’impresa di progettazione debitamente approvata in conformità dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, secondo una procedura accettata dall’Agenzia. Se dalla valutazione risulta che il danno non riparato richiede limitazioni, queste devono essere trattate in conformità del punto 21L.A.210, lettera d).
CAPITOLO N — PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.A.221 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
|
a) |
la procedura per dichiarare la conformità dei progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato; |
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b) |
i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a); |
|
c) |
disposizioni relative alle riparazioni standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto. |
21L.A.222 Riparazioni standard
|
a) |
Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:
|
|
b) |
I punti da 21L.A.223 a 21L.A.229 non si applicano alle riparazioni standard. |
21L.A.223 Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
|
a) |
I progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificati come di minore o di maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.203, lettere b) e c). |
|
b) |
La conformità del progetto di un progetto di riparazione di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.225. |
|
c) |
La conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.226. |
21L.A.224 Ammissibilità
|
a) |
Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di un progetto di riparazione di minore entità di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21). |
|
b) |
Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato. |
|
c) |
In deroga alla lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste relative ai progetti di riparazione, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata conformemente al capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 2), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei suoi termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato. |
21L.A.225 Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità
|
a) |
Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di minore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante o l’impresa che ha progettato la riparazione di minore entità deve dichiarare che tale progetto di riparazione è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43. |
|
b) |
La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
c) |
Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro dei progetti di riparazione di minore entità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a). |
21L.A.226 Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità
|
a) |
Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di maggiore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante deve dichiarare che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43. |
|
b) |
La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. |
|
c) |
La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:
|
|
d) |
Il dichiarante che progetta una riparazione di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:
|
|
e) |
La dichiarazione di una riparazione di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione. |
21L.A.227 Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità
Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.226, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:
|
a) |
definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità; |
|
b) |
registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità; |
|
c) |
eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità; |
|
d) |
garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto; |
|
e) |
garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate; |
|
f) |
consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto con il progetto di modifica non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto; |
|
g) |
effettuare prove in volo, secondo le condizioni di volo specificate a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. |
21L.A.228 Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione
Il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve:
|
a) |
per i progetti di riparazione di minore entità, tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia; |
|
b) |
fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione; |
|
c) |
sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal dichiarante; |
|
d) |
se il progetto di riparazione è dichiarato soggetto a limitazioni, trasmettere tali limitazioni all’operatore utilizzando una procedura documentata che, su richiesta, è messa a disposizione dell’Agenzia; |
|
e) |
assumersi gli obblighi propri del dichiarante della conformità del progetto di un progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato. |
21L.A.229 Danni non riparati
Il dichiarante della conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato o un’impresa di progettazione approvata, dotata dei privilegi concessi in conformità del punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21) e titolare di un’approvazione di portata adeguata, deve effettuare una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità e sulla compatibilità ambientale di qualsiasi danno a tale aeromobile che non sia stato riparato e che non sia coperto dai dati precedentemente dichiarati. Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente al punto 21L.A.228, lettera d).
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
(Riservato)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
21L.A.241 Permesso di volo e condizioni di volo
|
a) |
Le procedure per presentare domanda di rilascio dei permessi di volo e delle relative condizioni di volo per gli aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato sono quelle stabilite nella sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e quelle stabilite al punto 21L.A.241, lettere b) e c). |
|
b) |
Nella domanda di un permesso di volo ai sensi del punto 21.A.707 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’autorità competente effettui un’ispezione di conformità dell’aeromobile quando la domanda di permesso di volo si riferisce:
|
|
c) |
Nella domanda relativa alle condizioni di volo di cui al punto 21.A.709 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’Agenzia:
|
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI
21L.A.251 Finalità
Il presente capitolo stabilisce i requisiti per l’identificazione di prodotti e parti progettati e fabbricati a norma del presente allegato.
21L.A.252 Progettazione dei contrassegni
|
a) |
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare nei dati di progettazione il contrassegno dei prodotti e delle parti progettati conformemente al presente allegato. |
|
b) |
Le specifiche del contrassegno devono comprendere le seguenti informazioni:
|
|
c) |
La specifica delle parti in conformità della lettera b), punto 2).ii), deve includere la lettera «(R)» alla fine del numero di parte quando:
|
21L.A.253 Identificazione di prodotti
|
a) |
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato, per i quali è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato, è tenuta a identificare tali prodotti come specificato in conformità del punto 21L.A.252 per mezzo di una marcatura a prova di fuoco su di una targa a prova di fuoco. |
|
b) |
La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile e accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente e, in caso di eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, posizionata su una superficie non critica dell’elemento. |
|
c) |
Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento devono inoltre essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome dell’impresa di produzione, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente. |
21L.A.254 Trattamento dei dati identificativi
|
a) |
Nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, qualsiasi persona fisica o giuridica addetta alla manutenzione conformemente al regolamento (UE) n. 1321/2014 è autorizzata a:
|
|
b) |
Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253, lettera a). |
|
c) |
Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere o installare targhe di identificazione di cui al punto 21L.A.253, lettera a). |
|
d) |
È vietato installare una targa di identificazione rimossa ai sensi della lettera a), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa. |
21L.A.255 Identificazione di parti
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica parti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato per un prodotto del quale è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato è tenuta a contrassegnare indelebilmente e in modo leggibile dette parti come specificato conformemente al punto 21L.A.252.
CAPITOLO R — DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.A.271 Finalità
Il presente capitolo stabilisce le procedure per il rilascio delle dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) e dei certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori ed eliche, o loro parti, che sono stati fabbricati conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto, nonché i diritti e gli obblighi del dichiarante.
21L.A.272 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica che abbia accesso ai dati di progettazione applicabili e sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.275 può rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore o di un’elica, o di una loro parte, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.
21L.A.273 Sistema di controllo della produzione
La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) con i dati di progettazione applicabili dichiarati di un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, che ha fabbricato, deve istituire, attuare e mantenere un sistema di controllo della produzione che:
|
a) |
includa processi e procedure atti a garantire che l’aeromobile, il motore o l’elica, e qualsiasi loro parte, siano conformi ai dati di progettazione applicabili dichiarati; |
|
b) |
garantisca che ogni dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) sia firmato solo da persone autorizzate; |
|
c) |
se è necessario effettuare prove in volo nell’ambito della produzione, preveda processi che assicurano che qualsiasi prova in volo sia condotta in modo sicuro; |
|
d) |
garantisca che la persona fisica o giuridica riceva tutti i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale necessari per determinare la conformità; |
|
e) |
disponga di procedure atte a garantire che i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale siano correttamente integrati nei suoi dati di produzione, tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti; |
|
f) |
includa un sistema di ispezione atto a garantire che qualsiasi aeromobile, motore o elica, e qualsiasi loro parte, che è fabbricato/a dalla persona fisica o giuridica o dai suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; |
|
g) |
disponga di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. I dati archiviati devono essere messi a disposizione dell’autorità competente ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità; |
|
h) |
garantisca che la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione sia condotta in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e che gli aeromobili siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata; |
|
i) |
includa un sistema interno di segnalazione delle non conformità, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità registrate ai sensi del punto 21L.A.3, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze, distinguendo le non conformità da segnalare. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione di tali informazioni. |
21L.A.274 Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)
|
a) |
Nel rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), la persona fisica o giuridica deve includere tutti gli elementi seguenti:
|
|
b) |
La persona fisica o giuridica deve rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1):
|
21L.A.275 Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)
La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) deve:
|
a) |
informare l’autorità competente dell’intenzione di fabbricare un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto e del fatto che rilascerà dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente capitolo; |
|
b) |
assicurarsi che i dettagli di qualsiasi lavoro completato siano registrati; |
|
c) |
conservare nel luogo di produzione i dati tecnici e i disegni necessari a determinare la conformità dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di una loro parte, ai dati di progettazione applicabili dichiarati; |
|
d) |
fornire assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per qualsiasi aeromobile, motore o elica, o loro parte, che è stato fabbricato; |
|
e) |
per gli aeromobili nuovi che ha prodotto, garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tali norme; |
|
f) |
nel rilasciare un certificato di riammissione in servizio, controllare, prima del rilascio del certificato, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; |
|
g) |
assumersi gli obblighi propri della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), di cui nel capitolo A del presente allegato; |
|
h) |
informare l’autorità competente della cessazione delle attività ai sensi del presente capitolo. |
SEZIONE B
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
(riservato)
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE
21L.B.41 Specifiche di certificazione
L’Agenzia, a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all’aeronavigabilità e alla compatibilità ambientale, che le autorità competenti, le imprese e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti e parti ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere rilasciati, modificati o integrati i certificati.
21L.B.42 Indagine iniziale
|
a) |
Al ricevimento di una domanda di certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve verificare se il prodotto rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.21 e se il richiedente può richiedere un certificato di omologazione per il prodotto in conformità del punto 21L.A.22. |
|
b) |
Qualora le condizioni di cui alla lettera a) non siano soddisfatte, l’Agenzia respingerà la domanda. |
21L.B.43 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione
|
a) |
L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione e comunicarle al richiedente. Le premesse di omologazione comprendono:
|
|
b) |
L’Agenzia può modificare le premesse di omologazione in qualsiasi momento prima del rilascio del certificato di omologazione qualora abbia stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le premesse di omologazione che sono state definite e comunicate al richiedente non affrontino tali condizioni di non sicurezza. |
21L.B.44 Condizioni speciali
|
a) |
L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ossia le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:
|
|
b) |
Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili. |
21L.B.45 Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione
L’Agenzia deve definire e comunicare al richiedente che presenta una domanda per il rilascio di un certificato di omologazione per un aeromobile o per un motore i requisiti ambientali applicabili in conformità del punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21).
21L.B.46 Indagini
Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:
|
a) |
effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione definite ai sensi del punto 21L.B.43 e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti ai sensi del punto 21L.B.45; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica; |
|
b) |
una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso; |
|
c) |
dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.25, lettera f), ispezionare e valutare fisicamente il primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, tenendo conto della revisione critica del progetto effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; l’Agenzia deve verificare la conformità del prodotto tenendo conto della probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e delle potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto; |
|
d) |
se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto del prodotto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di eventuali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti alle stesse. |
21L.B.47 Rilascio di un certificato di omologazione
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a) |
L’Agenzia è tenuta a rilasciare senza indugio il certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un’elica a condizione che:
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b) |
Il certificato di omologazione deve comprendere:
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21L.B.48 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23.
21L.B.49 Trasferimento di un certificato di omologazione
|
a) |
Quando riceve una domanda per verificare se un certificato di omologazione può essere trasferito dal suo titolare conformemente al punto 21L.A.29 o quando esamina una richiesta di adozione di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.29, l’Agenzia deve verificare, conformemente ai punti 21L.B.42 e 21L.B.46, se il cessionario è idoneo a essere titolare di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.22 ed è in grado di assumere gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.28. |
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b) |
Quando conclude che il cessionario soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), l’Agenzia informa il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che chiede di adottare un certificato di omologazione che il trasferimento del certificato di omologazione a tale persona fisica o giuridica è accettato. |
CAPITOLO C — DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.B.61 Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti
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a) |
L’Agenzia, conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve stabilire e rendere disponibili le specifiche tecniche dettagliate che le persone fisiche e giuridiche possono utilizzare per dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato II di tale regolamento al momento di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile conformemente alla sezione A, capitolo C, del presente allegato. |
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b) |
Le specifiche tecniche dettagliate di cui alla lettera a) devono fornire norme di progettazione che riflettano lo stato dell’arte e le migliori pratiche di progettazione e si basino sulla migliore esperienza disponibile e sul progresso scientifico e tecnico, nonché sui migliori dati e analisi disponibili in materia di progettazione di aeromobili, per gli aeromobili che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.41. Tali specifiche tecniche dettagliate possono includere i seguenti elementi o farvi riferimento:
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c) |
Al fine di garantire la compatibilità ambientale del progetto, l’Agenzia deve definire e rendere disponibili i requisiti di protezione ambientale da utilizzare come base per la dichiarazione di conformità del progetto, che comprendono:
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21L.B.62 Indagine di sorveglianza iniziale
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a) |
Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che l’aeromobile rientri nelle finalità di cui alla sezione A, capitolo C, del presente allegato e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni di cui al punto 21L.A.43. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto per quella configurazione di aeromobile. |
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b) |
L’Agenzia deve eseguire un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale aeromobile nella configurazione finale, tenendo conto dell’analisi della sicurezza effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 2). Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione condotte conformemente alla prima frase, elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21. |
21L.B.63 Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto
L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile a condizione che:
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a) |
il dichiarante abbia dichiarato la conformità ai sensi del punto 21L.A.43, lettera a); |
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b) |
il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.43, lettera c); |
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c) |
il dichiarante si sia impegnato ad assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47; |
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d) |
non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica e della relativa valutazione del primo articolo dell’aeromobile nella configurazione finale effettuate conformemente al punto 21L.B.62, lettera b). |
21L.B.64 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.
CAPITOLO D — MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
21L.B.81 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
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a) |
L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione e comunicarle al richiedente. |
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b) |
Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e per gli aspetti interessati dalla modifica, le premesse di omologazione devono essere costituite dalle specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:
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|
c) |
L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili alla modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente. |
21L.B.82 Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione
|
a) |
Al ricevimento di una domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale modifica laddove:
|
|
b) |
L’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione. |
21L.B.83 Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
Al ricevimento di una domanda di modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:
|
a) |
condurre un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.81; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica; |
|
b) |
una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità e approvare anche eventuali successivi aggiornamenti dello stesso; |
|
c) |
determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 3; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione; |
|
d) |
se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di modifica di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine. |
21L.B.84 Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
|
a) |
L’Agenzia è tenuta ad approvare la modifica di maggiore entità laddove:
|
|
b) |
L’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione. |
21L.B.85 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stata approvata una modifica del certificato di omologazione, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI
21L.B.101 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per un certificato di omologazione supplementare e comunicarle al richiedente. |
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b) |
Per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione in forma di certificato di omologazione supplementare, le premesse di omologazione per gli aspetti interessati dalla modifica devono essere quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:
|
|
c) |
L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.A.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente. |
21L.B.102 Indagini
Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:
|
a) |
effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.101; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica; |
|
b) |
una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso; |
|
c) |
determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a); l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione; |
|
d) |
se durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che la modifica di maggiore entità del progetto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti ad indagine. |
21L.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione supplementare
|
a) |
Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a rilasciarlo laddove:
|
|
b) |
Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione. |
21L.B.104 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.
CAPITOLO F — MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.B.121 Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
|
a) |
Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che la modifica rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.101 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.107. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto. |
|
b) |
L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione del prodotto modificato e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:
|
|
c) |
Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.121, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21. |
21L.B.122 Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile
|
a) |
L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:
|
|
b) |
L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questa è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce la modifica in questione. |
21L.B.123 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve agire conformemente al punto 21L.B.64.
CAPITOLO G– IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE
(riservato)
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
(riservato)
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
(riservato)
CAPITOLO J — IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE
21L.B.181 Indagine di sorveglianza iniziale
|
a) |
Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla progettazione, l’Agenzia deve verificare che:
|
|
b) |
L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di progettazione dichiarata. |
21L.B.182 Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione
L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di idoneità alla progettazione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:
|
a) |
il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.173; |
|
b) |
il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.177; |
|
c) |
non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.181. |
21L.B.183 Sorveglianza
|
a) |
L’Agenzia è tenuta a sorvegliare l’impresa di progettazione dichiarata al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A. |
|
b) |
La supervisione deve includere una revisione critica del progetto del prodotto o un’ispezione fisica, e un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto dell’impresa di progettazione dichiarata. |
21L.B.184 Programma di sorveglianza
|
a) |
L’Agenzia deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.183. Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
|
|
b) |
Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti. |
|
c) |
Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi. |
|
d) |
Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’Agenzia abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
|
|
e) |
Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’Agenzia approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’Agenzia delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa. |
|
f) |
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite. |
|
g) |
Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’Agenzia deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di progettazione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla progettazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza. |
21L.B.185 Attività di sorveglianza
|
a) |
Nel verificare la conformità dell’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.B.183 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.184, l’Agenzia deve:
|
|
b) |
L’Agenzia deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza. |
|
c) |
In caso di rilevamento di una non conformità dell’impresa di progettazione dichiarata ai requisiti applicabili di cui alla sezione A, a una procedura o a un manuale richiesto dalla sezione A, o alla dichiarazione presentata, l’Agenzia deve agire in conformità dei punti 21L.B.21 e 21L.B.22. |
21L.B.186 Modifiche delle dichiarazioni
|
a) |
Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.178, l’Agenzia deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.181. |
|
b) |
L’Agenzia deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.184 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica. |
|
c) |
Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.182, l’Agenzia deve aggiornare il registro. |
|
d) |
Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’Agenzia è tenuta a confermare all’impresa di progettazione il ricevimento della notifica. |
CAPITOLO K — PARTI
(Riservato)
CAPITOLO M — PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI
21L.B.201 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione
L’Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare, che l’Agenzia ritiene necessarie per mantenere un livello di sicurezza e compatibilità ambientale pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.
21L.B.202 Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione
|
a) |
Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:
|
|
b) |
L’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione. |
21L.B.203 Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità
Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:
|
a) |
effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.201; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica; |
|
b) |
una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso; |
|
c) |
determinare la probabilità di una non conformità non rilevata del progetto di riparazione di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale con il progetto di riparazione al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione; |
|
d) |
se durante l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di riparazione di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, essa è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine. |
21L.B.204 Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità
|
a) |
Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:
|
|
b) |
L’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione. |
21L.B.205 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un prodotto per il quale è stato approvato un progetto di riparazione alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.
21L.B.206 Danni non riparati
L’Agenzia deve condurre una valutazione delle conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità, quando richiesto dal punto 21L.A.211, nel caso in cui un prodotto danneggiato non sia riparato e non sia coperto da dati precedentemente approvati. L’Agenzia deve altresì stabilire tutte le limitazioni necessarie per garantire che il prodotto danneggiato possa volare in sicurezza.
CAPITOLO N — PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
21L.B.221 Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
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a) |
Al ricevimento di una dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che il progetto di riparazione rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.221 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.226. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto. |
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b) |
L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione dell’aeromobile con il progetto di riparazione di maggiore entità e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:
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c) |
Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.221, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21. |
21L.B.222 Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
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a) |
L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:
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b) |
L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questo è limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce il progetto in questione. |
21L.B.223 Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto
Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto alle specifiche tecniche dettagliate o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
(Riservato)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
(riservato)
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI
CAPITOLO R — DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO
APPENDICI DELL’ALLEGATO IB (parte 21 Light)
MODULI AESA
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Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese. |
I modelli AESA (“Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea”) a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membri devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.
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Appendice I |
Modulo AESA 24B Certificato ristretto di aeronavigabilità |
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Appendice II |
Modulo AESA 45B Certificato acustico ristretto |
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Appendice III |
Modulo AESA 52B Dichiarazione di conformità dell’aeromobile |
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Appendice IV |
Modulo AESA 53B Certificato di riammissione in servizio |
Appendice I
Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24B
Logo dell’autorità competente
CERTIFICATO RISTRETTO DI AERONAVIGABILITÀ (DICHIARATO)
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[Stato membro di registrazione] [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] |
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Data di rilascio: |
Firma: |
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Modulo AESA 24B — versione 1
Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli.
Appendice II
Certificato acustico ristretto — Modulo AESA 45B
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Ad uso dello Stato membro di registrazione |
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Osservazioni |
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Modulo AESA 45B — versione 1
Appendice III
Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE |
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Modulo AESA 52B — versione 1
Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
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1.1. |
Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) rilasciata a norma della sezione A, capitolo G o R, dell’allegato Ib (parte 21 Light) o a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) è consentire all’impresa di produzione di richiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità di un singolo aeromobile. |
2. GENERALITÀ
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2.1. |
La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato modello, inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole domande, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio, consultare l’autorità competente. |
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2.2. |
La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di linee e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni. |
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2.3. |
La dichiarazione può essere compilata a macchina o mediante il computer, oppure a mano, in stampatello per consentire un’immediata leggibilità. Sono accettabili la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento. |
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2.4. |
Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione approvata. |
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
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3.1. |
In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento. |
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3.2. |
Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati o la dichiarazione di conformità del progetto sia registrata presso l’Agenzia. |
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3.3. |
Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti. |
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3.4. |
La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato o nel progetto dichiarato dell’aeromobile. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.
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Appendice IV
Certificato di riammissione in servizio — Modulo AESA 53B
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CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS [NOME DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE] Riferimento dell’impresa di produzione: Certificato di riammissione in servizio a norma del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile). Aeromobile: ….Tipo: …N. costruttore/n. di registrazione: … è stato sottoposto a manutenzione come specificato nell’ordine: … Breve descrizione del lavoro svolto: Si certifica che il lavoro succitato è stato eseguito in conformità del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile) e che, in conformità di tale lavoro, si ritiene l’aeromobile pronto per la riammissione in servizio e pertanto in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. Nome del responsabile della certificazione: (Firma): Luogo: Data:. . -. . -. .. . (giorno/mese/anno) |
Modulo AESA 53B — versione 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO, che appare nel MODULO AESA 53B, dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.
Il campo LUOGO, che appare nel MODULO AESA 53B, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell’impresa (se diversa).
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(4) Ad uso dello Stato membro di registrazione.
(5) Cancellare la dicitura inutile.