Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0655

    Decisione (UE) 2022/655 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo

    ST/7494/2022/INIT

    GU L 119 del 21.4.2022, p. 89–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/655/oj

    21.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 119/89


    DECISIONE (UE) 2022/655 DEL CONSIGLIO

    dell'11 aprile 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018.

    (2)

    Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell’accordo.

    (3)

    A norma dell’articolo 362, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno. A norma dell’articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, esso stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

    (4)

    L’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato è necessaria al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’accordo.

    (5)

    Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (2), durante il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione provvisoria dell’accordo quale previsto da tale decisione.

    (6)

    A norma dell’articolo 364, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi.

    (7)

    Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi.

    (8)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l’elenco dei sottocomitati, sarà vincolante per l’Unione.

    (9)

    La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Consiglio di partenariato acclusi.

    (10)

    Con sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-180/20 (3), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione (UE) 2020/245 del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio (5) e ha disposto di mantenere gli effetti di tali decisioni nell’attesa che il Consiglio adotti una nuova decisione. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una nuova decisione relativa alla posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato che sia conforme a tale sentenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

    2.   Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell’Unione all’interno del Consiglio di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

    (2)  Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

    (3)  Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, Commissione/Consiglio, C-180/20, ECLI:EU:C:2021:658.

    (4)  Decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 3).

    (5)  Decisione (UE) 2020/246 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 5).


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE-REPUBBLICA D'ARMENIA,

    del…

    che adotta il suo regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, e fissa l'elenco dei sottocomitati

    IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE- REPUBBLICA D'ARMENIA,

    visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (1) («accordo»), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 385 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate a titolo provvisorio.

    (2)

    A norma dell'articolo 362, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

    (3)

    A norma dell'articolo 363, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel suo regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

    (4)

    A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato che figurano negli allegati I, II e III.

    Articolo 2

    Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato IV.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a ...,

    Per il Consiglio di partenariato

    Il presidente


    (1)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.


    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Il Consiglio di partenariato istituito in conformità dell'articolo 362, paragrafo 1, dell'accordo esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 362 dell'accordo.

    2.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno, e quando le circostanze lo richiedono. La composizione del Consiglio di partenariato tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

    3.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che devono adottare le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

    4.   Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

    Articolo 2

    Presidenza

    Le parti si alternano alla presidenza del Consiglio di partenariato. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di partenariato e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La parte Unione europea presiede il primo Consiglio di partenariato.

    Articolo 3

    Riunioni

    1.   Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il Consiglio di partenariato si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

    2.   La data di ciascuna riunione del Consiglio di partenariato è concordata dalle parti.

    3.   Le riunioni del Consiglio di partenariato sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato, d'intesa con il presidente del Consiglio di partenariato, al più tardi 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

    Articolo 4

    Rappresentanza

    1.   I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono partecipare alle riunioni di persona o delegare un altro funzionario che eserciterà tutti i diritti per loro conto.

    2.   Il nome del funzionario delegato viene comunicato per iscritto al presidente del Consiglio di partenariato prima della riunione.

    Articolo 5

    Delegazioni

    1.   I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di partenariato è informato, tramite il segretariato del Consiglio di partenariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

    2.   Il Consiglio di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

    Articolo 6

    Segretariato

    Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di partenariato.

    Articolo 7

    Corrispondenza

    1.   La corrispondenza indirizzata al Consiglio di partenariato è inviata al segretario dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia, che a sua volta informa l'altro segretario.

    2.   I segretari del Consiglio di partenariato provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di partenariato, al capo delegazione dell'altra parte e, se del caso, distribuita ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

    3.   Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

    Articolo 8

    Riservatezza

    Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del Consiglio di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al Consiglio di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

    Articolo 9

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente del Consiglio di partenariato redige per ciascuna riunione del Consiglio di partenariato un ordine del giorno provvisorio. Esso viene trasmesso dai segretari del Consiglio di partenariato ai destinatari di cui all'articolo 7 al più tardi 20 giorni di calendario prima della riunione.

    2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una proposta di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

    3.   Il Consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo dei rappresentanti delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

    4.   Il presidente può abbreviare, previa consultazione dei rappresentanti delle parti, i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di una circostanza particolare.

    Articolo 10

    Verbali

    1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato.

    2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

    a)

    la documentazione presentata al Consiglio di partenariato;

    b)

    le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un rappresentante della parte nel Consiglio di partenariato; e

    c)

    le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

    3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di partenariato per approvazione. Il Consiglio di partenariato approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

    Articolo 11

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di partenariato prende decisioni e formula raccomandazioni mediante accordo tra le parti e previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

    2.   Il Consiglio di partenariato può prendere decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso dei rappresentanti delle parti. A tale scopo, il progetto di decisione o il progetto di raccomandazione è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di partenariato ai rappresentanti delle parti, in conformità dell'articolo 7, entro un termine di 21 giorni. I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato comunicano le eventuali riserve o proposte di modifica che desiderano presentare entro tale termine. Il presidente può abbreviare il termine, previa consultazione delle parti, in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    3.   Il Consiglio di partenariato, ai sensi dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, può prendere decisioni o formulare raccomandazioni seguite da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di partenariato. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse in conformità dell'articolo 7 del regolamento interno. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

    4.   Ciascuna decisione del Consiglio di partenariato entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione o nella raccomandazione stessa.

    Articolo 12

    Lingue

    1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.

    2.   La lingua di lavoro del Consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il Consiglio di partenariato basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tale lingua.

    Articolo 13

    Spese

    1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di partenariato, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione europea.

    3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

    Articolo 14

    Comitato di partenariato e sottocomitati

    1.   In conformità dell'articolo 363 dell'accordo, il comitato di partenariato assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

    2.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di partenariato, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di Consiglio di partenariato con il consenso delle parti.

    3.   A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

    4.   Previo accordo delle parti, il Consiglio di partenariato può modificare l'elenco dei sottocomitati e altri organi di cui all'allegato IV.

    Articolo 15

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.


    ALLEGATO II

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI PARTENARIATO

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Il comitato di partenariato istituito a norma dell'articolo 363, paragrafo 1, dell'accordo assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di partenariato.

    2.   Il comitato di partenariato prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di partenariato, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di partenariato e, in generale, assicura il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di partenariato esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di partenariato nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo.

    3.   Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

    4.   In conformità dell'articolo 363, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

    5.   Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

    Articolo 2

    Configurazione

    1.   Il comitato di partenariato delibera e agisce nella formazione «Commercio» quando tratta questioni di cui al titolo VI (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

    2.   Quando si riunisce in una formazione specifica a norma dell'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo per affrontare questioni pertinenti inerenti al suo titolo VI (Scambi e questioni commerciali), il comitato di partenariato è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica d'Armenia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica d'Armenia competente per gli scambi e le questioni commerciali funge da presidente del comitato di partenariato nella formazione «Commercio». Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

    Articolo 3

    Delegazioni

    1.   I rappresentanti nel comitato di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del comitato di partenariato è informato, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista di ciascuna delegazione.

    2.   Il comitato di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

    3.   Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

    Articolo 4

    Presidenza

    1.   Il comitato di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante della parte Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia.

    2.   La parte che detiene la presidenza del Consiglio di partenariato esercita anche la presidenza del comitato di partenariato.

    Articolo 5

    Riunioni

    1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato si riunisce periodicamente e almeno una volta l'anno. Su richiesta di una parte possono essere tenute, di comune accordo, riunioni speciali del comitato di partenariato.

    2.   Ciascuna riunione del comitato di partenariato è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di partenariato al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.

    3.   Il comitato di partenariato si riunisce nella formazione «Commercio» almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedano.

    4.   Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di partenariato è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

    5.   A titolo di eccezione e previo accordo dei capi delegazione, le riunioni del comitato di partenariato possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

    Articolo 6

    Segretariato

    1.   Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione generale. Essi eseguono i compiti di segreteria di concerto, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

    2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica d'Armenia competenti per gli scambi e le questioni commerciali svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione «Commercio».

    Articolo 7

    Corrispondenza

    1.   La corrispondenza destinata al comitato di partenariato è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

    2.   Il segretariato del comitato di partenariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di partenariato sia trasmessa al presidente del comitato di partenariato e distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato quale documentazione di cui all'articolo 8.

    3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato conformemente all'articolo 8.

    Articolo 8

    Documenti

    1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di partenariato.

    2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario, che li trasmette al segretario dell'altra parte.

    3.   Il segretario dell'Unione europea distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della parte Unione europea e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica d'Armenia.

    4.   Il segretario della Repubblica d'Armenia distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica d'Armenia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione europea.

    Articolo 9

    Riservatezza

    Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al comitato di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

    Articolo 10

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il segretariato del comitato di partenariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un progetto di ordine del giorno e un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di partenariato, come previsto all'articolo 11. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di partenariato ha ricevuto da una parte una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

    2.   Il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 e al più tardi un mese prima dell'inizio della riunione.

    3.   Il comitato di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

    4.   Il presidente della riunione del comitato di partenariato può invitare a seconda dei casi, previo consenso dell'altra parte, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

    5.   Il presidente della riunione del comitato di partenariato può abbreviare, previa consultazione delle parti, i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto di circostanze particolari.

    Articolo 11

    Verbale e conclusioni operative

    1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di partenariato è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di partenariato entro un mese dalla riunione.

    2.   Di norma il verbale riporta, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'ordine del giorno, un elenco dei partecipanti alla riunione, compresi eventuali osservatori o esperti, e le conclusioni operative della riunione e indica, come previsto al paragrafo 4:

    a)

    la documentazione presentata al comitato di partenariato;

    b)

    le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di partenariato.

    3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato di partenariato, per approvazione, nella riunione successiva. In alternativa, detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di partenariato nella formazione «Commercio» è approvato entro i tre mesi successivi a ciascuna riunione. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

    4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di partenariato della parte che detiene la presidenza del comitato di partenariato. Il progetto di conclusioni operative è trasmesso alle delegazioni unitamente all'ordine del giorno, di norma entro sette giorni di calendario prima dell'inizio della riunione successiva. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up proposte dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di partenariato. A tal fine, il comitato di partenariato adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

    Articolo 12

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Il comitato di partenariato adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di adottare decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di partenariato. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante comune accordo tra le parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di partenariato e autenticata dai segretari del comitato di partenariato.

    2.   Il comitato di partenariato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che agiscono di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito in conformità dell'articolo 7 entro 21 giorni di calendario, durante i quali sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare o prorogare, in consultazione con le parti, i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

    3.   Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.

    4.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

    Articolo 13

    Relazioni

    Il comitato di partenariato riferisce al Consiglio di partenariato in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati e degli altri organi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

    Articolo 14

    Lingue

    1.   Le lingue ufficiali del comitato di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.

    2.   La lingua di lavoro del comitato di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il comitato di partenariato delibera in inglese e la documentazione è preparata in questa lingua. Ciascuna parte può provvedere a sue spese all'interpretazione o alle traduzioni nelle sue lingue ufficiali.

    Articolo 15

    Spese

    1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di partenariato, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

    3.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, le spese sono a carico dell'Unione europea.

    Articolo 16

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di partenariato a norma dell'articolo 11 dell'allegato I.


    ALLEGATO III

    REGOLAMENTO INTERNO DEI SOTTOCOMITATI E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

    Articolo 1

    1.   A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

    2.   Nei rispettivi ambiti di competenza, i sottocomitati possono, tra l'altro:

    a)

    procedere a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

    b)

    tenere consultazioni regolari e verificare l'attuazione dell'accordo;

    c)

    adottare modalità pratiche e misure sulle questioni definite nell'accordo;

    d)

    formulare raccomandazioni;

    e)

    se abilitati dal Consiglio di partenariato, agire per suo conto onde attuare le sue decisioni prese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio di partenariato.

    Articolo 2

    Riunioni

    Le riunioni dei sottocomitati e degli altri organi possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica d'Armenia oppure, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati e gli altri organi agiscono come una piattaforma per monitorare i progressi, discutere su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

    Articolo 3

    Segretariato

    Il segretariato del comitato di partenariato riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, nonché di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti qualsiasi sottocomitato o altro organo.

    Articolo 4

    Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di partenariato, il regolamento interno del comitato di partenariato di cui all'allegato II si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato e altro organo, fatta eccezione per la disposizione relativa alla composizione.


    ALLEGATO IV

    ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

    1)

    Sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente, l'azione per il clima e la protezione civile

    2)

    Sottocomitato per l'occupazione e gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione, gli audiovisivi, la scienza e la tecnologia («Contatti interpersonali»)

    3)

    Sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza

    4)

    Sottocomitato per la cooperazione economica e altri settori connessi


    Top