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Document 32022R0547
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/547 of 5 April 2022 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of superabsorbent polymers originating in the Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione del 5 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione del 5 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea
C/2022/2217
GU L 107 del 6.4.2022, p. 27–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 107/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/547 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2022
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP" o "il prodotto oggetto dell'inchiesta") originari della Repubblica di Corea ("il paese interessato"), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("l'avviso di apertura"). |
(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata dall'European Superabsorbent Polymer Coalition, di seguito "ESPC" ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto di due produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 65 % della produzione totale dell'Unione di polimeri superassorbenti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Osservazioni sull'apertura
1.2.1. Esame dell'interesse dell'Unione nella denuncia
(3) |
Dopo l'apertura dell'inchiesta, la coalizione di utilizzatori (3) ha affermato che, al fine di giungere alla conclusione che l'apertura di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di SAP originari della Repubblica di Corea è nell'interesse dell'Unione, il denunciante ha ignorato gli interessi di importatori e utenti, in violazione dell'articolo 21 del regolamento di base. |
(4) |
Osservazioni analoghe sono state avanzate anche dal produttore esportatore che ha collaborato, LG Chem Ltd. ("LG Chem"). |
(5) |
La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, l'apertura di un procedimento è giustificata se la denuncia contiene sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. Ai sensi di tali disposizioni il denunciante non è tenuto ad effettuare nella denuncia un'analisi dell'interesse dell'Unione. Pertanto la denuncia non era carente sotto questo aspetto. |
(6) |
A tale riguardo la Commissione ha esaminato l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova forniti e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l'apertura della presente inchiesta, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(7) |
Le argomentazioni sono state pertanto respinte. |
1.2.2. I margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia sono "gonfiati"
(8) |
LG Chem ha osservato che, nel considerare i SAP un prodotto omogeneo, il denunciante ha "gonfiato" artificiosamente i margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia. A tale riguardo LG Chem ha per lo più ribadito le osservazioni già presentate riguardanti la definizione del prodotto di cui alla sezione 2.3. |
(9) |
Essa ha affermato inoltre che il prezzo all'esportazione indicato nella denuncia era stato calcolato in modo errato. In base alla fonte utilizzata nella denuncia per il calcolo del prezzo all'esportazione (cioè il Korean Trade Statistics Service), il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere dal 13 % al 18 % più alto di quello indicato dal denunciante. Pertanto la Commissione è incorsa in errore nell'accettare gli elementi di prova sul prezzo all'esportazione presentati nella denuncia. |
(10) |
Nella fase di denuncia è sufficiente presentare margini di dumping e di undercutting basati sulle informazioni di cui il denunciante può ragionevolmente disporre e che riguardano il prodotto nel suo insieme. Il fatto che LG Chem ritenga che il prodotto oggetto dell'inchiesta non sia omogeneo non rende fallace ai fini dell'apertura dell'inchiesta il confronto effettuato dai denuncianti. Rientra invece nell'inchiesta della Commissione valutare se la richiesta di un'analisi più dettagliata sia giustificata. |
(11) |
Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione utilizzato nella denuncia, la Commissione ha osservato che i prezzi più elevati evidenziati da LG Chem nell'allegato 8 della denuncia comprendevano effettivamente le esportazioni totali classificate con il codice delle merci 3906 90 90, che include prodotti diversi dal prodotto in esame, mentre i prezzi all'esportazione utilizzati per la stima del dumping di cui al punto 46 della denuncia includevano soltanto il prodotto in esame, filtrato in base ai risultati di una ricerca aggiuntiva effettuata sul sistema TRASS (4). |
(12) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di LG Chem. |
1.2.3. Stadio commerciale
(13) |
LG Chem ha inoltre affermato che il denunciante non ha effettuato alcun adeguamento del prezzo all'esportazione per le differenze riguardanti lo stadio commerciale, in quanto le sue vendite all'esportazione sul mercato dell'Unione sono generalmente effettuate tramite una società collegata. Pertanto sia il margine di dumping che quello di undercutting indicati nella denuncia erano stati "gonfiati" in modo artificioso. |
(14) |
La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda le detrazioni effettuate sui prezzi all'esportazione, il denunciante ha applicato adeguamenti solo per i costi di trasporto. Si tratta presumibilmente di un approccio prudenziale, poiché l'applicazione di un adeguamento ai prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, o di ulteriori detrazioni per le commissioni sulle vendite effettuate dagli operatori commerciali collegati coinvolti nell'importazione delle merci comporterebbe soltanto una diminuzione del prezzo all'esportazione e un aumento del margine di dumping. Inoltre, come si evince chiaramente dalla versione non riservata della denuncia, anche se non fosse applicata alcuna detrazione per il trasporto, il dumping resterebbe significativo. Per quanto riguarda il presunto margine di dumping "gonfiato", la Commissione ha ritenuto che l'utilizzo di un prezzo all'esportazione basato sulle statistiche relative alle importazioni costituisca un elemento di prova di cui il denunciante può ragionevolmente disporre per dimostrare l'undercutting nella fase di apertura. Inoltre nella Repubblica di Corea vi sono altri due produttori esportatori che vendono direttamente nel mercato dell'Unione e anche la stessa LG Chem effettua direttamente una parte delle proprie vendite all'esportazione. In ogni caso LG Chem non ha illustrato i motivi per cui l'adozione di un prezzo all'esportazione diverso determinerebbe una riduzione significativa dell'undercutting indicato nella denuncia [10 - 30 %]. |
(15) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.2.4. La versione consultabile della denuncia non consente di comprendere le informazioni riguardanti l'undercutting dei prezzi
(16) |
LG Chem ha affermato che gli elementi di prova presentati nella versione consultabile della denuncia per dimostrare gli effetti di depressione dei prezzi causati dalle importazioni sudcoreane, vale a dire gli allegati "studi di mercato", non consentivano una comprensione adeguata delle informazioni riguardanti l'undercutting dei prezzi. |
(17) |
In primo luogo, la Commissione ha ricordato che lo scopo della versione non riservata della denuncia è fornire un riassunto significativo delle informazioni contenute nella versione riservata. Per valutare se tale riassunto sia o no significativo occorre considerare l'insieme delle informazioni contenute nella versione non riservata su un determinato argomento. Per quanto riguarda le asserzioni di undercutting e di underselling dei prezzi praticati dagli esportatori coreani, la Commissione ha osservato che la sezione 5.3 della versione non riservata della denuncia contiene un riassunto esaustivo dei confronti dei prezzi sui quali sono basate le asserzioni di undercutting e di underselling, suffragato dai riassunti significativi delle informazioni essenziali contenute negli allegati da 5-1 a 5-3-3 della denuncia. La Commissione ha ritenuto che quanto esposto nel corpo della denuncia e i dati sintetizzati in tali allegati forniscano una comprensione sufficiente delle asserzioni riguardanti la pressione sui prezzi. I dati degli studi di mercato sono stati presentati nella denuncia al fine di suffragare la validità di quanto asserito. La Commissione ha altresì ritenuto che gli studi di mercato sui SAP importati in Europa contenessero un'analisi dettagliata delle potenziali strategie degli operatori presenti sul mercato. Anche la semplice condivisione di una sintesi del loro contenuto danneggerebbe il fornitore di servizi che ha raccolto le informazioni di natura riservata. |
(18) |
Si ricorda che l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping dell'OMC (5) consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. |
(19) |
Le informazioni trasmesse nella versione riservata della denuncia rientrano in tali categorie. Il denunciante ha inoltre fornito riassunti sufficientemente dettagliati del contenuto delle parti di natura riservata della denuncia. |
(20) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.2.5. Prezzi aggressivi delle importazioni dall'Estremo Oriente asiatico nel 2019
(21) |
Per quanto riguarda gli effetti del deprezzamento nel 2019, LG Chem ha osservato che nell'allegato 5-3-1-C della denuncia si faceva genericamente riferimento ai "prezzi aggressivi delle importazioni dall'Estremo Oriente asiatico". LG Chem ha affermato che l'espressione avrebbe potuto riferirsi anche alle importazioni dal Giappone o dalla Cina. |
(22) |
La Commissione conviene sul fatto che l'espressione "importazioni dall'Estremo Oriente asiatico" non si riferisce esclusivamente alle importazioni dalla Repubblica di Corea. È tuttavia indubbio che l'espressione comprenda anche le importazioni sudcoreane. Sebbene tale documento non si riferisca di per sé specificamente alla pressione sui prezzi esercitata dalla Repubblica di Corea, esso corrobora gli altri elementi di prova forniti in merito alle importazioni coreane. |
(23) |
Pertanto l'argomentazione secondo cui tale elemento di prova non suffragherebbe la denuncia è stata respinta. |
1.2.6. Mancata motivazione del profitto di riferimento nella denuncia
(24) |
Per quanto riguarda l'underselling dei prezzi, LG Chem ha affermato che nella denuncia non sono stati illustrati i motivi dell'utilizzo di un profitto di riferimento del 10 %. |
(25) |
Innanzitutto la Commissione ha ricordato che la denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni dalla Repubblica di Corea erano effettuate a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, con un margine di undercutting del [10 % - 30 %]. Tale fatto costituisce già di per sé un elemento di prova sufficiente dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nell'Unione. Ciò si evince chiaramente dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base che indica l'undercutting dei prezzi e la depressione dei prezzi come possibili effetti alternativi delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nell'Unione. L'asserzione contenuta nella denuncia, secondo cui i prezzi erano diminuiti del [30 % - 60 %], non era pertanto necessaria al fine di fornire elementi di prova sufficienti del fatto che i SAP originari della Repubblica di Corea sono importati a prezzi pregiudizievoli. In ogni caso il profitto di riferimento scelto dal denunciante non è vincolante ai fini dell'esame della Commissione riguardante l'analisi dell'underselling dei prezzi. L'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce che il profitto di riferimento non è inferiore al 6 %. Anche se adeguato in funzione di un profitto di riferimento del 6 %, il calcolo del denunciante ha continuato a mostrare un margine di underselling elevato. Il fatto che il denunciante non abbia motivato la scelta del margine di profitto del 10 % non è quindi pertinente. |
(26) |
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui la mancata motivazione del profitto di riferimento scelto costituiva un vizio della denuncia. |
1.2.7. Le informazioni sugli investimenti contenute nella denuncia non dovrebbero essere trattate come riservate
(27) |
Per quanto riguarda gli investimenti indicati nella denuncia, LG Chem ha sostenuto che i denuncianti non avevano alcun motivo per trattare tali informazioni come riservate. |
(28) |
Come già ricordato al considerando 18, l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping dell'OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente. |
(29) |
Le informazioni trasmesse nella versione riservata della denuncia rientrano in tale categoria. Nella versione consultabile il denunciante ha inoltre fornito un intervallo di valori riguardante l'andamento dell'indice per gli investimenti nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2017. Esso dimostra che gli investimenti hanno registrato una sostanziale diminuzione nel corso del periodo in esame e ciò è sufficiente ai fini della comprensione di tale indicatore di pregiudizio. Le tendenze pertinenti sono comunque riportate nella tabella 10. |
(30) |
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui era necessario includere informazioni dettagliate sugli investimenti nella versione consultabile della denuncia. |
1.2.8. Elementi di prova sul nesso di causalità riguardante le importazioni sudcoreane
(31) |
LG Chem ha affermato che la denuncia, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del nesso di causalità tra le importazioni dalla Repubblica di Corea asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo LG Chem, l'industria dell'Unione ha sostenuto soltanto che "le importazioni oggetto di dumping dalla Corea esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'UE […] costringendo l'industria di SAP dell'UE a ridurre i prezzi, con conseguenti pesanti perdite". |
(32) |
Contrariamente a quanto sostenuto da LG Chem, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti di un nesso di causalità tra le importazioni dal paese interessato e il pregiudizio. L'analisi degli indicatori di pregiudizio effettuata dal denunciante ha evidenziato una concomitanza tra la crescita dei volumi delle importazioni sudcoreane a basso prezzo e il peggioramento dell'andamento dell'industria dell'Unione, dimostrando quindi che le importazioni sudcoreane nel mercato dell'Unione esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. |
(33) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.3. Registrazione delle importazioni, mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(34) |
Il 17 settembre 2021, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato gli Stati membri e tutte le parti interessate che non intendeva istituire dazi provvisori sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea, ma intendeva proseguire l'inchiesta. |
(35) |
Poiché non sono state istituite misure provvisorie, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. |
(36) |
In seguito alla divulgazione dell'intenzione della Commissione di non istituire misure provvisorie, si sono svolte audizioni con i due produttori dell'Unione inclusi nel campione (BASF Antwerpen NV ("BASF") e Nippon Shokubai Europe NV (BE) ("Nippon Shokubai Europe" o "NSE")), con un produttore noto dell'Unione (Evonik Operations GmbH ("Evonik")), nonché con il produttore esportatore LG Chem, durante le quali le parti hanno presentato osservazioni sulla mancata istituzione di misure provvisorie. Le parti hanno trasmesso nel fascicolo quanto esposto in sede di audizione e le successive osservazioni. |
1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(37) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 ("il periodo dell'inchiesta" o "il PI"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta ("il periodo in esame"). |
1.5. Parti interessate
(38) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente in merito all'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica di Corea, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare. |
(39) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono svolte audizioni con un produttore dell'Unione incluso nel campione (BASF), con un produttore noto dell'Unione (Evonik), con il produttore esportatore che ha collaborato (LG Chem) e con due utilizzatori noti dell'Unione (Procter & Gamble International Operations SA ("P&G") e FATER SpA ("Fater"). |
1.6. Campionamento
(40) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. |
1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(41) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile, oltre che in base all'ubicazione geografica. Tale campione era costituito da due produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 50 % della produzione e delle vendite stimate dell'Unione nel periodo oggetto dell'inchiesta, oltre a garantire una buona distribuzione geografica, e sono stati pertanto considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.6.2. Campionamento degli importatori
(42) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in tal caso un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(43) |
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. In considerazione del numero esiguo di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento e ha chiesto all'importatore che ha collaborato di rispondere al questionario. |
1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea
(44) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(45) |
Un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione, pertanto non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
(46) |
La Commissione ha inviato i questionari al produttore esportatore che ha collaborato, all'importatore indipendente che ha collaborato e ai due produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (6) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. |
(47) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai due produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un produttore dell'Unione non incluso nel campione (questionario sugli indicatori macroeconomici), da due utilizzatori e dal produttore esportatore che ha collaborato. L'unico importatore indipendente che ha risposto al modulo per il campionamento non ha risposto al questionario. |
(48) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione ("l'avviso COVID-19") (7) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società incluse nel campione e che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società di seguito elencate. |
Produttori dell'Unione
— |
BASF Antwerpen N.V. (BE) |
— |
Nippon Shokubai Europe NV (BE) |
Utilizzatori
— |
Società B, la cui identità rimarrà riservata ai fini della presente inchiesta (8). |
Importatori e operatori commerciali collegati
— |
LG Chem Europe GmbH ("LG Chem Europe") |
Produttori esportatori nella Repubblica di Corea
— |
LG Chem Ltd. |
1.8. Divulgazione definitiva delle informazioni
(49) |
Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea ("divulgazione finale delle informazioni"). La Commissione ha inoltre inviato due ulteriori divulgazioni finali il 4 febbraio 2022 e il 21 febbraio 2022. A tutte le parti interessate è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, nonché sulle ulteriori informazioni finali. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore LG Chem, dall'industria dell'Unione e da vari utilizzatori. |
(50) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata data la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con LG Chem, con la Coalition for an Open and Competitive EU SAP Market e con Evonik. |
(51) |
In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha osservato che il fatto di concedere soltanto un giorno per presentare osservazioni su modifiche sostanziali delle risultanze della Commissione costituisce una violazione dei suoi diritti di difesa, soprattutto perché la fonte dell'errore non era stata comunicata. |
(52) |
La Commissione ha osservato che LG Chem non aveva chiesto alcuna proroga del termine per la presentazione delle osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione. Inoltre, dopo il termine iniziale per la presentazione delle osservazioni, a LG Chem erano state concesse due audizioni, durante le quali aveva avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione. Durante l'audizione con il consigliere-auditore successiva al secondo documento di ulteriore divulgazione delle informazioni, la Commissione ha osservato che LG Chem aveva presentato osservazioni su una discrepanza nei dati forniti nella denuncia e nella divulgazione finale delle informazioni, nonché nelle informazioni di mercato contenute nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha esaminato attentamente le osservazioni di LG Chem, ha corretto il mancato inserimento dei dati di una società tra i dati macroeconomici, dovuto a un errore materiale, e redatto il secondo documento di ulteriore divulgazione. |
(53) |
LG Chem ha inoltre affermato che la divulgazione degli ulteriori dati ha comportato un cambiamento significativo rispetto ai dati macroeconomici divulgati in precedenza, poiché non soltanto le dimensioni erano cambiate in modo sostanziale, ma anche le tendenze mostravano un miglioramento per tutti gli indicatori. LG Chem ha altresì osservato che l'utilizzo di intervalli di valori, determinato dall'aggiunta dei dati riguardanti un'unica società nel secondo documento di ulteriore divulgazione, le ha impedito una comprensione adeguata degli indicatori macroeconomici riveduti. |
(54) |
Il secondo documento di ulteriore divulgazione ha modificato i dati macroeconomici divulgati e, di conseguenza, anche le quote di mercato dell'industria dell'Unione e dei paesi importatori. Tale modifica era stata chiesta dalla stessa LG Chem nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni precedente il secondo documento di ulteriore divulgazione. Oltre a contestare le dimensioni dei dati contenuti nella denuncia, LG Chem ha anche fornito dati di studi di mercato che mostrano valori simili agli intervalli di valori contenuti nel secondo documento di ulteriore divulgazione. Pertanto non si può ritenere che i dati modificati non fossero già previsti nella difesa di LG Chem. |
(55) |
In un mercato con un numero ridotto di produttori, l'aggiunta dei dati di un produttore comporta ovviamente un aumento rilevante degli importi assoluti, come era stato previsto da LG Chem nelle sue osservazioni iniziali. Tuttavia l'affermazione che ciò determinerebbe un miglioramento delle tendenze di tutti gli indicatori è fuorviante. Le tendenze evidenziate da tutti gli indicatori andavano nella stessa direzione degli indicatori divulgati inizialmente. L'indice della produzione totale è rimasto invariato, con appena un aumento minimo per l'anno 2018. L'indice di utilizzo degli impianti, l'indice delle vendite totali, l'indice dell'occupazione totale, l'indice di produttività e l'indice delle esportazioni hanno mostrato tendenze che andavano nella stessa direzione, anche se con ordini di grandezza diversi. Contrariamente a quanto affermato da LG Chem, le tendenze non erano in miglioramento, ma continuavano a evidenziare lo stesso pregiudizio, sebbene l'ordine di grandezza della variazione fosse diverso. |
(56) |
Inoltre, nelle sue osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha affermato che le cifre rivedute riguardanti le quote di mercato confermavano di fatto la sua precedente affermazione secondo cui le importazioni dalla Corea non avevano mai sottratto quote di mercato all'industria dell'Unione. Tale affermazione dimostra che le tendenze illustrate nel secondo documento di ulteriore divulgazione non hanno comportato, in generale, alcun cambiamento nemmeno nella valutazione da parte di LG Chem. Poiché l'analisi e le conclusioni della Commissione non sono cambiate, anche tutte le argomentazioni avanzate dalle parti in risposta al documento generale di divulgazione sono rimaste valide. |
(57) |
Infine, l'utilizzo di intervalli di valori nei dati macroeconomici non ha impedito a LG Chem di comprendere gli indicatori macroeconomici riveduti. Il loro utilizzo è stato necessario al fine di mantenere la riservatezza sulle vendite esatte e sugli altri dati statistici del produttore dell'Unione i cui dati non erano stati presi in considerazione, per errore, nella divulgazione iniziale delle informazioni. Non solo gli indici forniti offrono un quadro chiaro dell'evoluzione degli indicatori, ma sono stati fissati intervalli di valori sufficientemente ristretti da consentire una comprensione adeguata delle dimensioni di ciascun indicatore. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il termine breve costituiva una violazione dei diritti di difesa di LG Chem. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(58) |
Il prodotto in esame è costituito da "polimeri superassorbenti", in granuli di forma irregolare, arrotondata o agglomerata, in polvere, di colore bianco e non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906909017) ("il prodotto in esame"). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. |
(59) |
Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i SAP sono utilizzati principalmente nei prodotti sanitari monouso, come i pannolini per bambini e per l'incontinenza degli adulti, nonché in altre applicazioni per l'igiene, come i prodotti per l'igiene femminile e le coppette assorbilatte per allattamento al seno. I SAP possono essere usati anche nelle industrie collegate all'industria alimentare, come agenti refrigeranti o per il mantenimento del fresco, nonché nei prodotti di uso domestico, come i cuscinetti monouso per la terapia del caldo o i profumatori per ambienti. I SAP possono essere usati anche in agricoltura per la ritenzione dell'acqua. L'utilizzo dei SAP nei prodotti sanitari monouso è tuttavia di gran lunga predominante rispetto alle altre applicazioni. |
2.2. Prodotto simile
(60) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
|
(61) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(62) |
Sulla base degli elementi di prova forniti nella denuncia, la Commissione ha inizialmente definito il prodotto oggetto dell'inchiesta in base alla descrizione fornita dall'industria dell'Unione, indicando nel modello dei questionari un unico numero di controllo del prodotto ("NCP"). |
(63) |
L'8 marzo 2021 il produttore esportatore che ha collaborato, LG Chem, ha presentato una serie di osservazioni in cui sosteneva che i SAP non potevano essere considerati un prodotto omogeneo, per via delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche che incidevano sull'uso finale e sull'intercambiabilità del prodotto oggetto dell'inchiesta, nonché sui relativi processi di fabbricazione, costi di produzione e prezzi di vendita. Le stesse osservazioni sono state avanzate anche dalla coalizione di utilizzatori in merito a usi finali, intercambiabilità, processo di fabbricazione e canali di distribuzione del prodotto. Al fine di analizzare tali argomentazioni, la Commissione ha deciso di chiedere al produttore esportatore e ai produttori dell'Unione informazioni aggiornate basate su NCP più dettagliati, come illustrato nella sezione 2.3.5. |
2.3.1. Richiesta di esclusione di prodotti su specifica
(64) |
In primo luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta dei prodotti cosiddetti "su specifica", vale a dire prodotti SAP che sono personalizzati per soddisfare specifiche esigenze e richieste degli acquirenti. Essa ha spiegato che, in ragione delle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, tali tipi di prodotto non sono intercambiabili con altri prodotti SAP. |
(65) |
Analoghe osservazioni sono state avanzate per i prodotti SAP "co-sviluppati", vale a dire prodotti che sono stati sviluppati da LG Chem in collaborazione con uno specifico acquirente per soddisfare richieste che sono esclusive di tale acquirente. Oltre alle caratteristiche già descritte per i prodotti "su specifica", i prodotti "co-sviluppati" presentano ulteriori differenze in termini di canali di distribuzione, processi di fabbricazione e costi di produzione. Pertanto LG Chem ha chiesto l'esclusione dei prodotti SAP "co-sviluppati" dall'ambito dell'inchiesta. |
(66) |
LG Chem ha chiesto inoltre l'esclusione di canali di distribuzione specifici per i contratti di acquisto a lungo termine e di distribuzione globale dalla definizione del prodotto in esame, in quanto non sono in concorrenza sul mercato dell'Unione. |
(67) |
LG Chem non ha tuttavia sostenuto che i prodotti su specifica o co-sviluppati possano essere prodotti solo da LG Chem e che non ci sarebbe concorrenza tra fornitori diversi. I prodotti "su specifica" e "co-sviluppati" sono invece fabbricati anche dai produttori dell'Unione su specifica richiesta degli acquirenti, come indicato ai considerando 64 e 65. La Commissione ha concluso inoltre che anche gli utilizzatori di SAP "su specifica" o di SAP "co-sviluppati", al fine di garantire la stabilità degli approvvigionamenti, mantengono una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che include molti fornitori diversi, tra i quali anche i fornitori dell'Unione, e vari siti di produzione. Inoltre LG Chem non ha chiesto di includere i prodotti su specifica o co-sviluppati tra le caratteristiche a livello di NCP utili ai fini della valutazione delle presunte differenze in termini di costo di produzione o di prezzi. La Commissione non ha peraltro riscontrato alcun elemento di prova dell'esistenza di tali differenze. |
(68) |
La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di escludere i prodotti su specifica o i prodotti co-sviluppati. |
2.3.2. Richiesta di esclusione dei SAP per il controllo degli odori
(69) |
In secondo luogo, LG Chem ha chiesto di escludere i prodotti SAP per il controllo degli odori dall'ambito dell'inchiesta, in quanto sono diversi dagli altri prodotti SAP in termini di caratteristiche tecniche e chimiche, processo di fabbricazione, costi e usi finali. Il produttore esportatore ha spiegato che la funzione di controllo degli odori è ottenuta aggiungendo altre materie prime tramite una particolare composizione chimica, con conseguente aumento dei prezzi per gli acquirenti finali. Per tali motivi, è stato sostenuto che i prodotti per il controllo degli odori non possono essere intercambiabili con gli altri prodotti SAP. LG Chem ha inoltre osservato che le sue importazioni di prodotti per il controllo degli odori erano molto ridotte e pertanto le importazioni sudcoreane dei prodotti per il controllo degli odori non potevano avere arrecato pregiudizio ai produttori di SAP per il controllo degli odori dell'Unione. |
(70) |
La Commissione ha esaminato diversi contratti di fornitura di SAP, nei quali era data all'acquirente la possibilità di scegliere tra SAP per il controllo degli odori e SAP non per il controllo degli odori senza differenza di prezzo. Ciò dimostra che le due gamme di SAP sono tra loro in diretta concorrenza, malgrado le differenze tecniche e chimiche. |
(71) |
La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione. Tuttavia, come spiegato nella sezione 2.3.5, la Commissione ha incluso il controllo degli odori tra le caratteristiche a livello di NCP utili ai fini delle valutazione delle possibili differenze in termini di prezzi derivanti dall'aggiunta di materie prime per il controllo degli odori. |
2.3.3. Richiesta di esclusione dei Bio SAP
(72) |
In terzo luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta dei prodotti SAP bio(derivati) ("Bio SAP") che sono chimicamente differenti dagli altri prodotti SAP perché utilizzano come materia prima il biodiesel invece del petrolio greggio. LG Chem ha spiegato inoltre che i Bio SAP presentano un processo di fabbricazione e costi diversi rispetto ai prodotti SAP non bio(derivati), con un conseguente prezzo più alto per gli acquirenti finali. Pertanto è stato sostenuto che i Bio SAP non possono essere intercambiabili con altri prodotti SAP. LG Chem ha osservato inoltre che i produttori sudcoreani non forniscono prodotti Bio SAP al mercato dell'Unione e pertanto le importazioni sudcoreane di Bio SAP non avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. LG Chem ha ribadito tali osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
(73) |
La denuncia riguardava sia SAP non bio(derivati) che Bio SAP, in quanto sono entrambi prodotti dall'industria dell'Unione. Inoltre i SAP sono prodotti in una vasta gamma di varietà, con forme e caratteristiche diverse. LG Chem non ha fornito sufficienti elementi di prova per dimostrare che i Bio SAP avrebbero un mercato separato e non sarebbero in concorrenza con i SAP prodotti con petrolio greggio. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione. |
2.3.4. Richiesta di esclusione dei SAP industriali
(74) |
In quarto luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta dei prodotti SAP industriali, sostenendo che i SAP non destinati a usi igienici non possono essere equiparati ai SAP per usi igienici. Essa ha spiegato che le due categorie hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse, in quanto i prodotti SAP per uso industriale tendono ad avere particelle di dimensioni più piccole. Pertanto è stato sostenuto che i SAP per usi igienici non potevano essere intercambiabili con i SAP per usi industriali. LG Chem ha osservato inoltre che le importazioni sudcoreane di prodotti SAP industriali erano un mercato di nicchia che rappresentava all'incirca dall'1 % al 3 % del mercato totale dei SAP dell'Unione e pertanto non potevano avere causato pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(75) |
La denuncia riguardava sia i SAP per usi igienici sia quelli per uso industriale, in quanto sono entrambi prodotti dall'industria dell'Unione. Anche se gli utilizzatori finali differiscono, il processo di fabbricazione e le caratteristiche chimiche e tecniche generali sono ampiamente coincidenti. Non è inoltre necessario che tutti i tipi di prodotto che rientrano nell'ambito di un'inchiesta siano in diretta concorrenza tra loro. Come illustrato nella sezione 2.3.5, la Commissione ha risposto alla richiesta di distinguere tra uso igienico e uso industriale introducendo tali categorie negli NCP. |
2.3.5. Proposte di suddivisione per NCP
(76) |
Il 12 marzo 2021 LG Chem ha presentato osservazioni e ribadito le proprie obiezioni riguardanti la natura non omogenea del prodotto in esame, contestando la dichiarazione del denunciante secondo cui i SAP erano caratterizzati dalla loro capacità funzionale piuttosto che dalla struttura chimica. A tale riguardo, LG Chem ha sottolineato che l'uso di un unico NCP non avrebbe consentito un confronto equo tra i diversi tipi di prodotto SAP, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e ha proposto una suddivisione per NCP. Tale proposta differenziava i prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità media di ritenzione dopo centrifugazione, additivi e funzionalità aggiuntive (inclusi prodotti espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento e per il controllo degli odori), nonché in termini di usi. |
(77) |
Il 19 marzo 2021 i produttori dell'Unione inclusi nel campione, BASF e Nippon Shokubai Europe, hanno presentato osservazioni in risposta alle argomentazioni di LG Chem. Hanno innanzitutto obiettato che le osservazioni di LG Chem sulla definizione del prodotto erano state presentate oltre i termini stabiliti nell'avviso di apertura e pertanto dovrebbero essere ignorate e respinte. |
(78) |
Per quanto riguarda la comunicazione di LG Chem riguardante la suddivisione per NCP di cui al considerando 76, i produttori dell'Unione hanno affermato che, benché fosse corretto affermare che i SAP erano caratterizzati da numerosi parametri diversi che potevano variare in funzione delle richieste e delle preferenze degli acquirenti, non vi era un parametro più pertinente di un altro ai fini della differenziazione dei prodotti SAP. In particolare essi hanno affermato, e dimostrato, che le differenze riguardanti forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, additivi e funzionalità aggiuntive non impedivano la comparabilità dei prodotti e non comportavano differenze di prezzo significative. |
(79) |
Per quanto riguarda la differenziazione dei prodotti SAP in base agli usi, i produttori dell'Unione sono stati concordi nell'affermare che i SAP destinati a usi igienici dovrebbero essere distinti dai SAP destinati a usi diversi, in quanto gli usi finali possono comportare differenze di prezzo. L'industria dell'Unione si è dichiarata tuttavia contraria a qualsiasi distinzione fatta all'interno del segmento del mercato dell'igiene, come proposto da LG Chem (cioè prodotti per bambini, per adulti o per l'igiene femminile), sostenendo che i prodotti SAP per usi igienici sono tra loro comparabili. Per i suddetti motivi, BASF e Nippon Shokubai Europe si sono opposti alla suddivisione per NCP proposta da LG Chem e hanno affermato che un unico NCP non avrebbe impedito a LG Chem di chiedere un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(80) |
In sintesi, i produttori dell'Unione si sono opposti alla richiesta di LG Chem di escludere i prodotti di cui alla sezione 2.3.1 e hanno affermato che LG Chem non aveva dimostrato differenze sostanziali in termini di caratteristiche tecniche e fisiche, usi, percezione degli acquirenti e intercambiabilità tra i prodotti SAP dei quali era stata chiesta l'esclusione e gli altri prodotti SAP. |
(81) |
In seguito alla richiesta di NCP differenziati, la Commissione ha deciso di raccogliere ulteriori informazioni per esaminare tale richiesta. |
(82) |
Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, il 9 aprile 2021 la Commissione ha presentato una nota al fascicolo invitando tutte le parti interessate a presentare informazioni e osservazioni su una nuova suddivisione per NCP che tenesse in considerazione le differenze tra i prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, prodotti espansi e non espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento, controllo degli odori e usi. |
(83) |
I produttori dell'Unione inclusi nel campione, BASF e Nippon Shokubai Europe, insieme al produttore dell'Unione Evonik, hanno ribadito la loro opposizione a una suddivisione per NCP, sostenendo che era arbitraria e selettiva e sarebbe servita soltanto a sostenere gli interessi individuali di LG Chem nell'inchiesta. |
(84) |
La decisione di introdurre una nuova suddivisione per NCP è stata invece accolta con favore da due utilizzatori, FATER e P&G. Entrambi gli utilizzatori hanno anche chiesto di aggiungere un criterio di distinzione, segnatamente la "velocità di assorbimento dinamico (T20)" in secondi, cioè la velocità con cui i SAP assorbono i liquidi sotto pressione. Nelle loro comunicazioni i due utilizzatori hanno spiegato che il metodo T20 era stato sviluppato e perfezionato da P&G nel decennio precedente ed era attualmente usato sia da P&G che da FATER nei prodotti "SAP Generation 8" che probabilmente nel 2022 diventeranno prodotti "SAP Generation 9". Pertanto l'introduzione di tale criterio era considerata essenziale dai due utilizzatori, al fine di garantire il massimo grado di comparabilità dei prodotti e dei prezzi con gli altri prodotti SAP. |
(85) |
La Commissione ha ritenuto che la velocità di assorbimento sia una caratteristica generale che varia in tutti i SAP. Effettuare una differenziazione tra tutti i tipi di SAP impedirebbe tuttavia il confronto tra i prezzi. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di introdurre tale criterio nella sua analisi. |
(86) |
Il 22 aprile 2021 la Commissione, avendo concluso l'esame di tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate e sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, ha deciso di modificare la suddivisione per NCP proposta nella nota al fascicolo del 9 aprile 2021. La suddivisione per NCP finale ha preso in considerazione le differenze tra prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori e usi. Le differenze derivanti da prodotti espansi e non espansi, antiagglomeranti e anti-scolorimento sono state pertanto escluse. La Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e al produttore esportatore di rispondere nuovamente alle parti del questionario basate sugli NCP utilizzando la suddivisione per NCP finale. |
(87) |
In seguito alla decisione sulla suddivisione per NCP finale, il 27 maggio 2021 LG Chem ha affermato che le osservazioni delle parti interessate che giustificavano la modifica della suddivisione per NCP finale non erano state aggiunte in modo tempestivo al fascicolo non riservato dell'inchiesta, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base. |
(88) |
La Commissione ha accordato alla LG Chem un prolungamento dei termini per presentare osservazioni su tali argomentazioni. |
(89) |
LG Chem ha osservato inoltre che le informazioni delle altre parti in risposta agli NCP dettagliati non permettevano un'adeguata comprensione delle informazioni presentate a titolo riservato. |
(90) |
Le informazioni citate da LG Chem sono state considerate dalla Commissione estremamente riservate in quanto, utilizzando tali informazioni, i concorrenti potrebbero capire le strategie commerciali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che i riassunti non riservati fossero rappresentativi delle informazioni fornite a titolo riservato e consentissero alle altre parti interessate di esercitare il loro diritto alla difesa. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.3.6. Richiesta di esclusione di SAP Generation 8 & 9
(91) |
In seguito alla divulgazione della suddivisione per NCP finale, due utilizzatori, FATER e P&G, hanno chiesto l'esclusione dei tipi di prodotto chiamati "SAP Generation 8 & 9", in quanto tali prodotti avrebbero caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche specifiche che non consentirebbero l'intercambiabilità con altri tipi di prodotti SAP. In particolare, come descritto al considerando 84, gli utilizzatori hanno affermato che il metodo T20 distingue i prodotti "SAP Generation 8 & 9" da tutti gli altri prodotti SAP presenti sul mercato dell'Unione. |
(92) |
La Commissione ha esaminato le richieste e ha concluso che tutti i prodotti SAP sono in una certa misura soggetti a specifiche tecniche o chimiche diverse. Tuttavia, in definitiva, essi hanno lo stesso uso finale e sono intercambiabili, per cui rientrano ancora nella definizione del prodotto in esame di cui al considerando 58. Eventuali differenze minori nelle specifiche sono prese in considerazione mediante informazioni aggiuntive a livello di NCP. Pertanto il metodo T20 utilizzato nei "SAP Generation 8&9" non ne giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(93) |
Nelle loro osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, P&G e Fater hanno affermato che la Commissione aveva erroneamente descritto la velocità di assorbimento come una "caratteristica generale" che varia in tutti i prodotti SAP. Le due società hanno osservato che pertanto i cinque descrittori utilizzati nella suddivisione per NCP finale potevano essere analogamente considerati "caratteristiche generali" che variano in tutti i prodotti SAP. P&G e Fater hanno quindi suggerito che l'utilizzo del livello T20 come soglia nella suddivisione per NCP avrebbe consentito alla Commissione di effettuare un'analisi per NPC maggiormente accurata. |
(94) |
Hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva esposto le ragioni per cui "il metodo T20 utilizzato nei 'SAP Generation 8 & 9' non ne giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto". Le due società hanno altresì sostenuto che la Commissione, nel concludere che tutti i prodotti SAP hanno "le stesso uso finale e sono intercambiabili" e che "eventuali differenze minori nelle specifiche sono prese in considerazione mediante informazioni aggiuntive a livello di NCP", non aveva preso in considerazione gli ulteriori fattori che caratterizzano il metodo T20, quali il processo di produzione e la percezione dei consumatori, nonché le sue differenze in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche. |
(95) |
P&G e Fater hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva considerato gli elementi di prova forniti a sostegno del fatto che il processo di produzione dei SAP Generation 8 & 9 è fondamentalmente diverso da quello degli altri tipi di SAP. |
(96) |
Infine le due società hanno osservato che l'esclusione dei prodotti SAP Generation 8 & 9 dall'ambito della presente inchiesta sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto eviterebbe un impatto negativo sui prezzi ai dettaglianti dei pannolini di P&G e di Fater, pur consentendo che le misure antidumping sulle importazioni di altri prodotti SAP restino in vigore. |
(97) |
Come è stato comunicato alle parti interessate, la Commissione è giunta alla conclusione che le sole differenze tecniche non giustificano l'esclusione (cfr. considerando 92). P&G e Fater non hanno contestato il fatto che la produzione di questo tipo di SAP si basi sulle stesse materie prime degli altri SAP e che l'utilizzo in prodotti per l'igiene degli adulti e dei bambini sia in concorrenza con altri SAP utilizzati nello stesso tipo di prodotti. Inoltre il fatto che utilizzatori specifici abbiano adattato la propria produzione a un SAP con specifiche caratteristiche non giustifica in sé l'esclusione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe omesso di considerare alcuni fattori nella propria valutazione. L'interesse dell'Unione è ulteriormente trattato nella sezione 6. |
2.3.7. Richiesta di esclusione di prodotto da parte di Kimberly-Clark
(98) |
Nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha chiesto alla Commissione di escludere dalla definizione del prodotto un tipo specifico di SAP utilizzato nel suo processo di produzione. . |
(99) |
La Commissione ha osservato che Kimberly-Clark non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione in merito alla diversità delle caratteristiche tecniche. La società non ha inoltre contestato il fatto che il tipo specifico di SAP da essa prodotto si basi sulle stesse materie prime degli altri SAP e che sia in concorrenza con altri SAP utilizzati nello stesso tipo di prodotti. Inoltre, poiché tale richiesta di esclusione è stata presentata in una fase molto avanzata della procedura, la Commissione non è stata in grado di verificare le argomentazioni secondo cui determinati produttori non sarebbero in grado di produrre questo tipo di SAP. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
(100) |
Per i produttori esportatori della Repubblica di Corea non è stato applicato il campionamento. L'unico produttore esportatore del prodotto in esame che ha collaborato della Repubblica di Corea è stato LG Chem. |
(101) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di LG Chem sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da LG Chem sul mercato interno erano rappresentative. |
(102) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno da LG Chem che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione con vendite rappresentative sul mercato interno. |
(103) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da LG Chem per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(104) |
La Commissione ha stabilito che quattro tipi di prodotto non erano venduti da LG Chem sul mercato interno. Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando 111 e 112. |
(105) |
Un tipo di prodotto era venduto in volumi pari al 4,3 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione di LG Chem, poco al di sotto della soglia del 5 %. Poiché il prezzo di vendita di tale tipo di prodotto era in linea con i prezzi di modelli comparabili venduti sul mercato interno, la Commissione lo ha ritenuto rappresentativo per il mercato considerato. |
(106) |
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(107) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(108) |
Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(109) |
Il valore normale è il prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta se:
|
(110) |
Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che più dell'80 % (9) di tutte le vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione è stato redditizio e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Per tali tipi di prodotto il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. |
(111) |
Per i tipi di prodotto per i quali non vi è stata alcuna vendita del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(112) |
Per i quattro tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. |
3.2. Prezzo all'esportazione
(113) |
LG Chem ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure indirettamente tramite LG Chem Europe, un importatore collegato nell'Unione. |
(114) |
Per le vendite del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(115) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione alla detrazione per i costi del credito relativi alle sue vendite dirette nell'Unione, per il quale era stato utilizzato il tasso di interesse a tre mesi della Corea, basandosi sulla valuta dei conti della società (KRW). A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il tasso LIBOR utilizzato da LG Chem nella sua risposta al questionario e basarsi sulla valuta di fatturazione (EUR). |
(116) |
LG Chem ha affermato che l'adeguamento dovrebbe riflettere il costo sulla base dei termini di pagamento concordati all'atto della vendita. A suo avviso, i termini di pagamento concordati sono le valute in cui le fatture sono emesse e pertanto la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi d'interesse LIBOR a breve termine in EUR. |
(117) |
La Commissione non ha accolto questo parere. Come spiegato anche nel questionario, per "credito si intende il costo del tempo dato all'acquirente per pagare i beni, cioè concordato nei termini di pagamento". Pertanto i termini concordati sono rappresentati dai giorni concessi all'acquirente per pagare la fattura. Per quanto riguarda il tasso d'interesse, questo dovrebbe riflettere il costo che la società avrebbe pagato se avesse assunto un prestito a breve termine dello stesso importo della fattura. Pertanto dovrebbe essere basato sul KRW, che è la valuta funzionale della società. |
(118) |
Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite LG Chem Europe è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. |
(119) |
Per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato, LG Chem Europe ha affermato che si sarebbe dovuto utilizzare il suo margine di profitto, da essa ritenuto preciso ed equo. |
(120) |
Il metodo di ripartizione è risultato tuttavia totalmente influenzato dal rapporto di associazione tra le due società, in quanto la ripartizione era effettuata direttamente da LG Chem. Il prezzo di trasferimento pertanto non era un prezzo che si sarebbe potuto stabilire in una negoziazione con un importatore indipendente. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il margine di profitto di LG Chem Europe non era equo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere ad un equo margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento, in linea con la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(121) |
In assenza di importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile e importato in circostanze analoghe, vale a dire il margine di profitto del 6,89 % (10) stabilito nell'inchiesta riguardante gli alcoli polivinilici (PVA). La Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto sia la base più obiettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato. |
(122) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la società ha ribadito la propria argomentazione, presentando un calcolo volto a dimostrare che il costo degli acquisti effettuati da LG Chem Europe presso LG Chem era più alto del prezzo di vendita di NCP identici venduti direttamente da LG Chem ad acquirenti indipendenti nell'Unione. A suo avviso, ciò dimostrava che il margine di profitto di LG Chem Europe era basato su un costo degli acquisti stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato e che pertanto dovrebbe essere utilizzato ai fini dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9. |
(123) |
Nel suo calcolo LG Chem ha confrontato il prezzo di LG Chem Europe (al netto degli adeguamenti, delle SGAV e del profitto determinati nell'inchiesta riguardante i PVA) con le vendite dirette di LG Chem nell'UE (al netto degli adeguamenti) e pertanto non ha fornito alcun elemento di prova che confutasse l'argomentazione secondo cui, come accertato nel corso dell'inchiesta, la ripartizione del profitto sarebbe stata totalmente influenzata dal rapporto di associazione tra le due società. Inoltre i prezzi franco fabbrica di LG Chem Europe maggiorati delle SGAV e del profitto determinati nell'inchiesta riguardante i PVA erano in media del [5 % - 8 %] più alti dei prezzi franco fabbrica delle vendite dirette di LG Chem. Secondo la Commissione, questo intervallo di valori è perfettamente in linea con il rialzo che applicherebbe un importatore indipendente. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(124) |
LG Chem ha altresì contestato l'utilizzo del margine di profitto determinato nell'inchiesta riguardante i PVA. La società ha sostenuto che tale margine era stato determinato in un periodo di tempo diverso da quello dell'inchiesta attuale e che la distribuzione dei SAP era notevolmente diversa da quella dei PVA. A suo parere, in primo luogo le condizioni di mercato per i PVA erano cambiate in modo significativo e il margine di profitto degli importatori del settore chimico si era notevolmente ridotto rispetto al periodo dell'inchiesta in corso e, in secondo luogo, i SAP sono un prodotto sviluppato in collaborazione tra produttore e cliente che è venduto generalmente attraverso contratti a lungo termine, mentre i PVA sono un prodotto di base commercializzato tramite vendite a pronti. |
(125) |
La Commissione non ritiene che il margine di profitto determinato nell'inchiesta riguardante i PVA sia inappropriato. In primo luogo, dalle informazioni raccolte dalle parti interessate è emerso per il 2020 un margine di profitto medio degli importatori nel settore delle specialità chimiche compreso tra il 10 % e il 15 %. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, l'inchiesta riguardante i PVA ha confermato che anche questi ultimi sono un prodotto che è spesso sviluppato su specifica dei clienti ed è frequentemente venduto mediante contratti a lungo termine. In terzo luogo, i dati raccolti hanno evidenziato che il profitto degli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta riguardante i PVA era compreso nello stesso intervallo di valori anche prima del periodo dell'inchiesta riguardante i PVA. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.3. Offerta di impegno
(126) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, LG Chem ha presentato, insieme a LG Chem Europe, un'offerta di impegno sui prezzi. La società ha offerto due prezzi medi minimi all'importazione (PMI) soggetti a indicizzazione. |
(127) |
In una serie di osservazioni presentate alla Commissione, i denuncianti ed Evonik si sono dichiarati contrari all'offerta di LG Chem per vari motivi, quali il rischio di compensazione incrociata dei prezzi e il rischio che il PMI possa diventare un prezzo di riferimento sul mercato dell'Unione, riducendo così la concorrenza. Essi hanno chiesto che l'offerta di LG Chem fosse rifiutata. |
(128) |
Inoltre i denuncianti ed Evonik hanno affermato che l'inosservanza di alcune disposizioni delle convenzioni dell'ILO da parte della Repubblica di Corea potrebbe comportare la distorsione dei costi di produzione dei SAP coreani, finendo col compromettere il confronto tra i prezzi dell'industria dell'Unione e i prezzi all'importazione coreani. Essi hanno chiesto alla Commissione di tenere conto di tale distorsione nella presente inchiesta, almeno nell'esame di qualsiasi offerta di impegno sui prezzi presentata dal produttore esportatore. |
(129) |
La Commissione ha ritenuto di non disporre, nell'ambito della presente inchiesta, di sufficienti elementi di prova riguardanti l'inosservanza di determinate disposizioni delle convenzioni ILO per poter giungere a qualsiasi conclusione in merito a distorsioni del costo del lavoro. In ogni caso, l'offerta di impegno presentata da LG Chem ha dovuto essere rifiutata per altri motivi e pertanto non è stata necessaria una valutazione a tale riguardo. |
(130) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate, se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà e non elimini il pregiudizio causato dal dumping per i motivi di seguito descritti. |
(131) |
In primo luogo, il prezzo del prodotto in esame e delle materie prime su cui si basava l'indicizzazione proposta era volatile. Vista la volatilità dei prezzi, non è possibile garantire che un PMI sarebbe sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutta la durata delle misure. |
(132) |
In secondo luogo, durante il periodo dell'inchiesta LG Chem ha esportato molti tipi di prodotto diversi con una variazione di prezzo del [30 % - 40 %]. Una media ponderata del PMI per categoria del prodotto in esame determinerebbe un PMI che sarebbe inferiore al prezzo non oggetto di dumping per alcuni tipi di prodotto SAP, anche tenendo conto della volatilità dei prezzi sopra esposta. |
(133) |
In terzo luogo, i PMI sono indicizzati alle due materie prime principali, il propilene e la soda caustica, in base alla formula di calcolo dei prezzi dei SAP. Nell'indicizzazione non sono stati tuttavia considerati altri fattori importanti, quali i costi dell'energia. |
(134) |
In quarto luogo, i tipi di prodotto SAP e gli NCP non possono essere facilmente distinti l'uno dall'altro tramite ispezione fisica. Ciò comporta un rischio elevato che tipi di prodotto più costosi possano essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici. L'impegno è pertanto difficile da controllare e provocherebbe difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. |
(135) |
In quinto luogo, LG Chem ha una struttura internazionale composta da diverse società collegate, all'interno e all'esterno dell'Unione, e vende un gran numero di altri prodotti chimici ad acquirenti globali con sede all'interno e all'esterno dell'Unione. I SAP sono spesso venduti mediante contratti di distribuzione globale, nei quali un acquirente con sedi in diversi paesi nel mondo negozia con LG Chem il volume e i prezzi per tutte le sue società collegate. In tali circostanze sarebbe impossibile per la Commissione controllare efficacemente queste transazioni, dal momento che si svolgono all'esterno dell'Unione, e pertanto LG Chem potrebbe facilmente compensare i prezzi applicati nell'Unione con quelli praticati al di fuori dell'Unione ad acquirenti globali. Già per questo motivo l'accettazione dell'offerta provocherebbe difficoltà. |
(136) |
La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell'offerta di impegno. Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all'interno del fascicolo. |
(137) |
Nelle sue osservazioni LG Chem ha contestato i motivi addotti dalla Commissione per respingere la sua offerta di impegno. Secondo LG Chem, il meccanismo di indicizzazione proposto era in grado di tenere conto della volatilità dei prezzi e di garantire che il PMI eliminasse il margine di dumping per tutta la durata delle misure. Per quanto riguarda i diversi tipi di prodotto, LG Chem ha sostenuto che la variazione significativa del prezzo dei diversi tipi di prodotto era dovuta a un unico NCP esportato in quantità limitate e si è dichiarata disponibile a rivedere la sua offerta basandola sui tre NCP semplificati utilizzati ai fini dell'undercutting. Essa ha inoltre affermato che non vi era alcun rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, poiché le diverse caratteristiche possono essere facilmente verificate dalle autorità doganali tramite la documentazione di vendita e la scheda tecnica che LG Chem è tenuta a predisporre per ciascuna spedizione. LG Chem ha infine sostenuto che non vi era alcun rischio di compensazione incrociata attraverso i contratti di acquisto a lungo termine e di distribuzione globale e si è offerta di fornire informazioni sulle vendite ad acquirenti globali all'interno e all'esterno dell'UE al fine di mitigare il rischio. |
(138) |
La Commissione ha riconosciuto che l'indicizzazione proposta poteva tener conto almeno in parte della volatilità dei prezzi osservata. Tuttavia i PMI proposti erano solo in parte basati sulla formula di calcolo dei prezzi delle materie prime, mentre la parte fissa, corrispondente a circa il 50 % del prezzo dei SAP, era invariabile. Inoltre, anche per quanto riguarda i diversi tipi di prodotto, anche se il singolo NCP esportato in quantità ridotte non fosse considerato, la variazione di prezzo dei nove NCP restanti sarebbe ancora attorno al [15 % - 30 %]. Per quanto concerne il rischio di compensazione incrociata, la Commissione ritiene che la documentazione di vendita, da sola, non prevenga il rischio di false dichiarazioni, in quanto le autorità doganali si baserebbero soltanto su tali dichiarazioni. Infine, la Commissione prende atto dell'offerta di LG Chem di fornire informazioni sulle vendite effettuate ad acquirenti globali, ma ritiene che ciò non mitigherebbe il rischio di compensazione incrociata, in quanto la Commissione non disporrebbe dei mezzi per verificare che siano state fornite tutte le informazioni pertinenti e l'applicazione dell'impegno di LG Chem sarebbe estremamente difficile. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(139) |
LG Chem ha inoltre sostenuto che i motivi addotti dalla Commissione per respingere la sua offerta di impegno sui prezzi non erano coerenti con le risultanze del documento generale di divulgazione delle informazioni. La società ha affermato che: i)la Commissione ha riconosciuto che il prezzo del prodotto in esame era volatile ma, a suo avviso, ciò non era coerente con l'asserzione secondo cui le importazioni coreane hanno compresso i prezzi dell'industria dell'Unione, ii) la Commissione ha affermato che LG Chem esportava 10 diversi tipi di prodotto che potevano essere identificati in base a fattori quali la forma dei granuli del prodotto, il grado di porosità, la densità apparente e la distribuzione della dimensione delle particelle, mentre nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione ha basato il calcolo del margine di undercutting e di pregiudizio su un NCP semplificato che considerava soltanto l'inserimento del controllo degli odori e l'utilizzo del prodotto (igienico rispetto a industriale), iii) nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione non ha considerato la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e i costi dei produttori dell'Unione quali fattori pertinenti di pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, mentre ne ha tenuto conto per respingere l'offerta di impegno, iv) nel rifiutare l'offerta di impegno di LG Chem, la Commissione ha tenuto conto della pertinenza dei contratti a lungo termine e di distribuzione globale, mentre non l'ha considerata nel documento generale di divulgazione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e gli effetti delle importazioni dal Giappone. |
(140) |
Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo, il fatto che i prezzi siano stati considerati volatili, cioè che variano in funzione dei prezzi delle materie prime, è stato già analizzato dalla Commissione. Si è accertato che ciò ha un impatto trascurabile sulla redditività e sui prezzi dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando da 283 a 288 in quanto, a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i suoi costi di produzione (cfr. anche il considerando 249). In secondo luogo, la Commissione ha considerato le diverse caratteristiche dei SAP in relazione alla capacità delle autorità doganali di distinguere i diversi tipi di prodotto e all'applicabilità dell'impegno proposto. Tuttavia, come spiegato al considerando 182, secondo la Commissione l'NCP utilizzato nel calcolo dell'undercutting era sufficientemente dettagliato per tenere conto dell'influenza in termini di costo e di prezzo delle principali caratteristiche dei SAP. In terzo luogo, per quanto riguarda il punto precedente, i contratti di distribuzione globale sono stati considerati pertinenti in quanto mettono a rischio il controllo e l'applicabilità dell'impegno a causa del rischio di compensazione incrociata. Inoltre le osservazioni di LG Chem in merito all'impatto dei contratti di distribuzione globale sugli effetti delle importazioni dal Giappone, all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e alla negoziazione del prezzo globale sono state analizzate dalla Commissione nelle sezioni 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.8. |
(141) |
La Commissione ha pertanto ritenuto l'offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base; ha quindi respinto l'offerta. |
3.4. Confronto
(142) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato. |
(143) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il valore normale è stato adeguato per tenere conto delle spese di trasporto, dei costi di imballaggio, dei costi del credito e delle spese per il servizio d'assistenza tecnica. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per i costi di movimentazione, di carico e le spese accessorie, i costi di trasporto, i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, gli oneri all'importazione e la restituzione dei dazi, i costi del credito, le spese bancarie e le spese per il servizio d'assistenza tecnica, in tutti i casi in cui sono stati ritenuti ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati. |
(144) |
LG Chem ha chiesto un adeguamento per lo stadio commerciale in funzione delle vendite sul mercato interno. La società ha affermato che le funzioni di vendita per le vendite all'esportazione nell'Unione erano svolte non solo dal suo importatore collegato LG Chem Europe, ma anche dal team vendite della sede di LG Chem nella Repubblica di Corea. A suo avviso, poiché la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per le SGAV dell'importatore collegato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per analogia dovrebbero anche essere detratte dal prezzo praticato sul mercato interno le spese di vendita sostenute dal team vendite nella Repubblica di Corea per le vendite sul mercato interno. |
(145) |
Si è dovuto respingere tale argomentazione. In primo luogo, l'adeguamento applicato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è volto a costruire un prezzo all'esportazione attendibile non influenzato dal rapporto tra l'esportatore nel paese di esportazione e l'importatore collegato nell'Unione. Gli adeguamenti devono tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (nonché dei profitti realizzati) per le voci che sono normalmente a carico dell'importatore. LG Chem non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la costruzione del prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, sia andata oltre quanto richiesto a norma di tale disposizione. Il fatto che la determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione sia disciplinata da disposizioni diverse non è un fattore che influisce sulla comparabilità dei prezzi e che richiede un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. LG Chem non ha addotto elementi di prova del fatto che gli adeguamenti di cui al considerando 143, applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, non siano adeguati ai fini di un confronto equo tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, né ha dimostrato di avere effettuato vendite a tipi di acquirenti diversi sul mercato interno rispetto al mercato dell'Unione. |
3.5. Margine di dumping
(146) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(147) |
Su tale base, il margine di dumping medio ponderato definitivo, espresso sotto forma di percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,4 % per l'unico produttore esportatore che ha collaborato. |
(148) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della Repubblica di Corea, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. |
(149) |
Poiché nella Repubblica di Corea vi erano altri due produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha ritenuto scarso il livello di collaborazione. Pertanto la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato stabilito per un tipo di prodotto rappresentativo. |
(150) |
I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(151) |
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione. Essi costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(152) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 346 590 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'Unione, quali le risposte ai questionari antidumping dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici di un produttore dell'Unione non incluso nel campione. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l'attendibilità e la completezza. Come precisato al considerando 41, i due produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(153) |
La Commissione ha accertato che la totalità della produzione dei produttori dell'Unione era destinata al mercato libero e che pertanto era esposta alla concorrenza diretta delle importazioni dal paese interessato. La Commissione ha pertanto esaminato tutti gli indicatori economici riguardanti l'industria dell'Unione nel suo insieme. |
4.3. Consumo dell'Unione
(154) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte dei produttori dell'Unione al questionario antidumping, al questionario sugli indicatori macroeconomici, nonché sui dati Eurostat relativi alle importazioni. |
(155) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
|
(156) |
Durante il periodo in esame il consumo totale sul mercato libero è rimasto stabile, con fluttuazioni minime nettamente inferiori all'1 %. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(157) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base del codice NC (11) estratto dalla banca dati di Eurostat, adeguato in base alle informazioni tratte dal sistema TRASS contenute nella denuncia, al fine di individuare le importazioni del prodotto in esame. Tale adeguamento è stato necessario in quanto i dati Eurostat per il codice NC includevano una percentuale di altri prodotti che avrebbe provocato distorsioni sia in termini di quantità che di prezzi. Tale adeguamento non è stato contestato dalle parti interessate. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell'Unione di cui alla tabella 2. |
(158) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha chiesto un'ulteriore divulgazione delle informazioni sul metodo utilizzato per determinare i volumi e i valori delle importazioni, nonché una divulgazione delle informazioni riguardanti i dati dettagliati estratti da TRASS. La Commissione ha fornito le ulteriori informazioni di seguito esposte. |
(159) |
Come spiegato nel paragrafo 18 della denuncia, il codice NC 3906 90 90 non è dedicato esclusivamente ai SAP. Il denunciante ha fornito una stima della percentuale di SAP contenuta nell'intero volume sdoganato sotto il codice NC 3906 90 90 in base ai dati TRASS. Come si può osservare nella versione consultabile dell'allegato 5-1 "Importazioni di SAP nell'UE" della denuncia, durante il periodo in esame il volume delle esportazioni di SAP nell'UE corrispondeva all'84 % delle importazioni totali sdoganate sotto il codice NC 3906 90 90. L'allegato indica inoltre che tali informazioni sono state usate dal denunciante per adeguare i dati Eurostat. |
(160) |
La Commissione ha utilizzato lo stesso metodo del denunciante, che è stato ritenuto adeguato e non contestato, come indicato al considerando 119 del documento generale di divulgazione delle informazioni della divulgazione finale. |
(161) |
La Commissione ha inoltre chiarito che la banca dati TRASS consente di selezionare la denominazione dei prodotti. Pertanto il volume e il valore delle esportazioni dalla Corea all'UE effettuate sotto il codice SA 3906 90 90 sono stati filtrati in modo da includere soltanto le denominazioni di prodotti corrispondenti ai SAP. Sono stati selezionati 15 prodotti. |
(162) |
Tuttavia TRASS consente l'estrazione dei dati soltanto quando sono disponibili i dati di almeno tre società. Per il 2018 tale condizione non si è verificata. Poiché il rapporto tra i dati TRASS e i dati Eurostat riguardanti le esportazioni di SAP classificate con il codice NC 3906 90 90 è rimasto stabile per gli altri anni, per il 2018 la Commissione ha calcolato un valore utilizzando il rapporto medio degli altri anni. |
(163) |
I dati TRASS sottostanti sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere divulgati dalla Commissione, ma possono essere acquistati. |
(164) |
Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(165) |
Nel periodo in esame le importazioni dalla Repubblica di Corea sono passate da circa 83 500 tonnellate a circa 110 900 tonnellate, con una crescita complessiva del 33 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato sensibilmente maggiore rispetto a quello dei consumi. |
(166) |
L'aumento più significativo del volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea si è registrato tra il 2018 e il 2019 con una crescita su base annua del 22 %, cui ha fatto seguito un calo del 3,5 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. |
(167) |
Pertanto nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dei prodotti sudcoreani è passata dal [12 % - 14 %] al [16 % -18 %], il che rappresenta un incremento del 33 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Occorre notare che nel periodo in esame sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato detenuta dalla Repubblica di Corea hanno registrato una rapida crescita complessiva. |
4.4.2. Prezzi all'importazione dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(168) |
La Commissione ha stabilito i prezzi all'importazione sulla base dei dati Eurostat utilizzando il codice TARIC di cui al considerando 157, adeguati in base ai dati del sistema TRASS, come spiegato ai considerando da 157 a 162. |
(169) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sottolineato che i dati Eurostat contenevano prezzi su base CIF. La Commissione ne ha tenuto conto e ha quindi convertito i prezzi all'importazione FOB della banca dati TRASS in prezzi CIF utilizzando il rapporto tra il valore FOB e CIF dei dati verificati di LG Chem. Le cifre rettificate sono contenute nella tabella 3. |
(170) |
Il prezzo medio all'importazione dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 3 Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)
|
(171) |
Nel periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla Repubblica di Corea sono scesi del 10 %, passando da 1 191 EUR/tonnellata a 1 074 EUR/tonnellata. Come risulta dalla tabella 7, nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(172) |
L'undercutting dei prezzi all'importazione è stato stabilito in base ai dati del produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato e ai dati relativi alle vendite sul mercato interno forniti dall'industria dell'Unione per il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
|
(173) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. La media ponderata dell'undercutting era del 14,7 %. |
(174) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che non le erano stati forniti i suoi dati dettagliati nell'allegato 3b della divulgazione finale delle informazioni e che la grandezza degli intervalli di valori per i dati riservati era inadeguata. La Commissione ha preso atto delle osservazioni di LG Chem. Pertanto sono stati forniti a LG Chem i suoi dati riservati e gli intervalli di valori sono stati ristretti. Tali modifiche sono state incluse nell'ulteriore divulgazione di informazioni riservate fornita a LG Chem e all'industria dell'Unione l'8 febbraio 2022. |
(175) |
LG Chem ha inoltre sostenuto che dovrebbero essere divulgate anche le informazioni a livello specifico di NCP. Tuttavia, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, la Commissione non ha potuto divulgare i dati richiesti per tipo di prodotto. Nel caso in esame, vi erano solo due produttori dell'Unione e tre NCP. Pertanto una divulgazione di informazioni così dettagliate consentirebbe, direttamente o con l'aggiunta di informazioni di mercato, di ricostruire dati riservati di vendita o di produzione di singoli produttori dell'Unione. In seguito all'ulteriore divulgazione finale, LG Chem ha ribadito la propria argomentazione. |
(176) |
La Commissione non può divulgare informazioni dettagliate pervenute soltanto da due società, in quanto ciò comporta il rischio che le altre parti interessate, con l'aiuto di informazioni di mercato, possano ricostruire i dati riservati dei singoli produttori. Si tratta di un rischio oggettivo presente in ogni mercato in cui vi siano soltanto pochi produttori noti attivi sul mercato o coinvolti nell'inchiesta della Commissione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
(177) |
LG Chem ha inoltre sostenuto che le cifre utilizzate per l'undercutting e l'underselling non trovano riscontro nei dati contenuti nel fascicolo dell'inchiesta e che tali discrepanze dovrebbero essere chiarite. Nello specifico, LG Chem ha constatato di non potere riconciliare esattamente il valore delle esportazioni CIF franco frontiera dell'Unione riportato nell'allegato 3b, nonché i calcoli dettagliati dell'undercutting e del pregiudizio che le sono stati comunicati, con le cifre riportate nelle tabelle EUSALUR e RLSALUR degli elenchi delle vendite di LG Chem. LG Chem ha inoltre affermato che il valore delle esportazioni CIF franco frontiera dell'Unione espresso in won coreani nell'allegato 2.1 della divulgazione finale delle informazioni determinerebbe un valore in euro diverso da quello utilizzato nell'allegato 3b. |
(178) |
La Commissione ha chiarito che, per la conversione del won coreano in euro, i valori CIF di ciascuna transazione sono stati convertiti ai rispettivi tassi di cambio BCE mensili, mentre LG Chem nelle osservazioni ha indicato di avere applicato il tasso di cambio BCE annuale. A causa delle fluttuazioni mensili in termini di quantità, la conversione di LG Chem basata sul tasso annuale ha necessariamente evidenziato valori diversi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le cifre utilizzate ai fini dell'undercutting e dell'underselling mostrano discrepanze rispetto ai dati presenti nel fascicolo. |
(179) |
LG Chem ha inoltre affermato che la Commissione non ha spiegato in che modo abbia determinato il valore CIF costruito che è stato usato ai fini dell'undercutting. |
(180) |
La Commissione ha chiarito che il valore CIF delle vendite effettuate tramite LG Chem Europe è stato costruito detraendo dal valore netto delle fatture le SGAV e il profitto, determinati come spiegato ai considerando da 118 a 125, e gli adeguamenti per tutti i costi sostenuti dopo l'importazione. Inoltre, contrariamente a quanto asserito da LG Chem, nell'allegato 3a della divulgazione finale delle informazioni è spiegato in che modo è stato determinato il prezzo CIF per quanto riguarda l'adeguamento per i costi sostenuti dopo l'importazione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
(181) |
LG Chem ha inoltre affermato che, per confrontare i prezzi delle importazioni applicati da LG Chem con i prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato un NCP che era troppo semplice e che non teneva conto di tutte le caratteristiche indicate nella comunicazione presentata da LG Chem il 28 aprile 2021, vale a dire materie prime, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori, prodotti espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento e uso. In particolare, le differenze in termini di capacità di ritenzione dopo centrifugazione potrebbero, da sole, spiegare il margine di undercutting del 14,7 %. |
(182) |
La Commissione richiama la sezione 2.3.5, in cui ha dimostrato di avere raccolto i dati in forma dettagliata per essere in grado di analizzare gli effetti in termini di costo e di prezzo delle diverse caratteristiche proposte da LG Chem, compresa la capacità di ritenzione dopo centrifugazione. Tali dati tuttavia, insieme alle informazioni degli utilizzatori raccolte e verificate, non hanno confermato la presunta diversa influenza sul costo e sul prezzo di tali caratteristiche rispetto a quelle applicate dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui si sarebbe dovuto utilizzare un NCP più dettagliato. |
(183) |
LG Chem ha infine sostenuto che l'adeguamento del prezzo effettivo applicato da LG Chem Europe in funzione di un importo teorico delle SGAV e del profitto ai fini dell'undercutting costituisce un errore manifesto di valutazione ed è in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, poiché per un confronto ai fini dell'undercutting i prezzi devono essere confrontati allo stesso stadio commerciale, conformemente alla sentenza Jindal (12). Nella sentenza Hansol (13) il Tribunale ha confermato che, ai fini dell'undercutting, sono i prezzi negoziati tra un'impresa e i clienti e non i prezzi a uno stadio intermedio che hanno potuto determinare la decisione di acquisto del cliente. |
(184) |
Si è dovuto respingere questa argomentazione. In primo luogo, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base fa riferimento agli effetti delle importazioni oggetto di dumping che possono arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione e non al prezzo di rivendita praticato da una società (importatore collegato) all'interno dell'Unione a un altro cliente. |
(185) |
In secondo luogo, per quanto riguarda i margini di undercutting, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tale concetto. La Commissione gode pertanto di un certo potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove positive e di svolgere un esame obiettivo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(186) |
Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dei margini di undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con l'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è, di fatto, il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da acquirenti esteri. Per contro, i prezzi di rivendita degli importatori collegati non riflettono il punto in cui avviene una reale concorrenza. Si tratta invece solo del punto in cui la struttura di vendita consolidata dell'esportatore tenta di trovare clienti, che è tuttavia già successivo al punto in cui viene presa la decisione di effettuare importazioni. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell'Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all'estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva nella catena di distribuzione, per esempio il momento della vendita all'utilizzatore finale. |
(187) |
Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano. |
(188) |
In questo caso il prezzo all'importazione non può essere considerato al suo valore nominale, perché il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Al fine di stabilire un prezzo all'importazione attendibile alle condizioni di mercato, tale prezzo deve pertanto essere ricostruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita dell'importatore collegato. Ai fini di tale ricostruzione sono pertinenti le norme relative alla costruzione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che si applicano anche alla determinazione del prezzo all'esportazione ai fini dell'analisi del dumping. L'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo CIF (franco frontiera dell'Unione) utilizzato nell'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti. |
(189) |
La Commissione ha osservato inoltre che tale approccio era stato approvato dal Tribunale nella sentenza Severstal (14). |
(190) |
Infine LG Chem non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri una differenza sistematica di prezzo tra vendite a distributori e vendite dirette agli utilizzatori per tipi di prodotto simili. La Commissione non ha potuto constatare neppure elementi di prova relativi a differenze nella fissazione di prezzi tra vendite ai distributori e vendite agli utilizzatori per quanto riguarda l'industria dell'Unione. |
4.4.3. Asserzione di assenza di undercutting nel 2018 in ragione degli aumenti dei prezzi
(191) |
Per quanto riguarda gli effetti del deprezzamento nel 2018, LG Chem ha affermato che sia i prezzi all'importazione sudcoreani sia i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento rispetto ai livelli del 2017. Pertanto non può esserci stato alcun undercutting. |
(192) |
L'analisi dell'andamento dei prezzi all'importazione rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione è tuttavia elaborata con riferimento al periodo in esame nel suo insieme, vale a dire nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Mentre le tendenze dei prezzi sono valutate per l'intero periodo in esame, l'undercutting è calcolato solo per il periodo dell'inchiesta (2020). Pertanto l'aumento registrato dai prezzi sudcoreani e da quelli dell'industria dell'Unione nel 2018 rispetto ai livelli del 2017 nel caso di specie non sono pertinenti ai fini del calcolo dell'undercutting durante il periodo dell'inchiesta. Oltretutto il fatto in sé non è indicativo dell'assenza di undercutting sui prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni sudcoreane durante il periodo in esame, in quanto una determinazione in tal senso può essere raggiunta solo sulla base di un confronto dettagliato tra il prezzo reale all'esportazione e i prezzi reali dell'UE. |
(193) |
Infatti il margine di undercutting indica in che misura il prezzo reale all'importazione dal paese interessato è inferiore rispetto al prezzo reale praticato dall'industria dell'Unione. La differenza tra i due prezzi, dopo gli opportuni adeguamenti, è espressa sotto forma di percentuale del prezzo dell'industria dell'Unione. |
(194) |
Nel 2018 il prezzo medio delle importazioni sudcoreane è rimasto inferiore rispetto al livello dei prezzi medi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, malgrado in tale periodo i prezzi sudcoreani e dell'industria dell'Unione siano aumentati, i dati statistici indicano che anche nel 2018 vi sarebbe stato l'undercutting. |
(195) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(196) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato di non avere mai sostenuto che nel 2018 non poteva essersi verificato alcun undercutting. Tale interpretazione dell'argomentazione di LG Chem avrebbe violato il diritto di LG Chem a una buona amministrazione. |
(197) |
La Commissione ha preso nota del chiarimento di LG Chem, secondo cui essa non aveva inteso formulare tale affermazione. Poiché LG Chem non ha evidenziato argomentazioni che non erano state trattate dalla Commissione, la Commissione ha ritenuto di non avere violato il diritto a una buona amministrazione. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(198) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(199) |
Come indicato al considerando 41, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
(200) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori inclusi e non inclusi nel campione, sottoposti a controlli incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(201) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate hanno rilevato alcune discrepanze negli indicatori macroeconomici riguardanti produzione e vendite tra la denuncia e la divulgazione delle informazioni. Dopo avere effettuato un'analisi, la Commissione ha accettato tali argomentazioni e corretto i dati. La Commissione ha quindi aggiornato i dati macroeconomici con i dati di una società. Per tale motivo, i valori assoluti sono stati espressi sotto forma di intervalli di valori al fine di garantire la riservatezza. |
(202) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(203) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(204) |
Tra il 2017 e il 2019 il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato di 5 punti percentuali, mentre è diminuito di 7 punti percentuali tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame il volume di produzione complessivo è calato del 2 %. |
(205) |
Durante il periodo in esame la capacità produttiva ha registrato una crescita costante, passando da [540 000 - 580 000] tonnellate nel 2017 a [650 000 - 690 000] tonnellate nel 2019 ed è rimasta su tale livello nel periodo dell'inchiesta, con una crescita complessiva del 17 %. L'aumento della capacità dell'industria di SAP dell'UE è derivato da un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione durante il periodo in esame. |
(206) |
Come evidenziato nella tabella 4, mentre la capacità produttiva dell'Unione è aumentata in modo significativo durante il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti ha registrato un peggioramento significativo, passando dal [93 % - 95 %] nel 2017 al [78 % - 80 %] nel periodo dell'inchiesta. Tale tendenza ha portato a una diminuzione totale del 17 % dell'utilizzo degli impianti dell'Unione durante il periodo in esame. |
4.5.2.2. Riduzione dell'utilizzo degli impianti dovuta all'aumento della capacità produttiva
(207) |
LG Chem ha presentato osservazioni sulla diminuzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con particolare riferimento al progetto di investimento di un produttore dell'Unione che nel 2018 ha aumentato la capacità produttiva. Secondo LG Chem lo scopo del rafforzamento delle capacità non era mai stato rifornire il mercato dell'Unione, in quanto le capacità esistenti nel 2017 erano già superiori alla domanda del mercato dell'Unione. Pertanto la sovraccapacità dei produttori dell'Unione non poteva essere stata causata dalle importazioni sudcoreane. |
(208) |
La Commissione ha convenuto che il calo registrato nell'utilizzo degli impianti durante il periodo in esame, a fronte di un volume complessivo di produzione rimasto relativamente stabile, era collegato all'aumento della capacità da parte dei produttori dell'Unione. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, tali capacità aggiuntive non eccedevano la domanda sul mercato dell'Unione. Nel 2017 la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione rappresentava solo l'[86 % - 88 %] del consumo dell'Unione e, dopo essere stata aumentata, è rimasta in linea con il consumo dell'industria dell'Unione, con una sovraccapacità solo del [1 % - 2 %]. Non esiste pertanto alcun elemento di prova a dimostrazione che le capacità aggiuntive non fossero destinate al mercato dell'Unione. |
(209) |
In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha affermato che i dati non suffragavano la conclusione che il rafforzamento delle capacità dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame avesse lo scopo di servire il mercato dell'Unione. |
(210) |
La Commissione ha concluso che il rafforzamento delle capacità ha determinato soltanto una sovraccapacità minima. Poiché sia gli utilizzatori sia LG Chem, nelle loro argomentazioni riguardanti l'interesse dell'Unione, hanno rilevato che non tutta la capacità è destinata automaticamente alla produzione di ciascun tipo di SAP, la sovraccapacità minima del [1 % - 2 %] non indica che essa non sia destinata al mercato dell'Unione, ma piuttosto che è destinata a creare una capacità sufficiente per una produzione flessibile di diversi tipi di SAP per stare al passo con la relativa domanda. Inoltre, anche dopo il rafforzamento della capacità, la produzione effettiva è rimasta ben al di sotto del consumo dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
4.5.2.3. Mancata considerazione della capacità di Sumitomo Seika
(211) |
LG Chem ha inoltre affermato che la sovraccapacità dell'industria dell'Unione dichiarata nella denuncia era stata sottostimata, in quanto non era stata considerata la capacità produttiva del produttore dell'Unione Sumitomo Seika. LG Chem ha chiesto alla Commissione di chiarire per quale motivo le capacità e gli indicatori di pregiudizio del produttore dell'Unione Sumitomo Seika non erano stati considerati, in quanto tali dati avrebbero potuto influenzare e distorcere il quadro del pregiudizio descritto nella denuncia. |
(212) |
La Commissione ha ricordato che la società in questione non ha collaborato all'inchiesta. Ciononostante, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, ciò non significa che la Commissione non abbia tenuto conto delle capacità e degli indicatori di pregiudizio della società. La cifra di 47 000 tonnellate comunicata da LG Chem è stata usata anche nei macrodati della Commissione per la capacità produttiva, mentre per gli altri indicatori di pregiudizio della società sono state effettuate stime. |
(213) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.2.4. Volume delle vendite e quota di mercato
(214) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(215) |
Nel periodo in esame le vendite totali sul mercato dell'Unione sono complessivamente diminuite, registrando un calo dell'11 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 2017 e il 2018 il volume totale delle vendite nell'Unione è aumentato del 4 %, per poi diminuire costantemente fino al periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo si è registrato tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, quando il volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 14 %. |
(216) |
Malgrado la stabilità del consumo dell'Unione evidenziata nella tabella 1, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è costantemente diminuito e, di conseguenza, tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato si è ridotta del 12 %. Analogamente a quanto avvenuto per il volume delle vendite dell'Unione, la perdita più significativa di quota di mercato si è registrata tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, con una diminuzione su base annua del 15 %. |
(217) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la Commissione non poteva analizzare l'andamento dei volumi delle vendite sul mercato dell'Unione separatamente dalle vendite sui mercati d'esportazione. Le vendite non sono state "perse", ma piuttosto reindirizzate dal mercato dell'Unione verso i mercati di esportazione. |
(218) |
Al fine di determinare il pregiudizio sul mercato dell'Unione, la Commissione deve necessariamente analizzare l'andamento sul mercato dell'Unione. L'aumento delle esportazioni è stato analizzato nella sezione 5.2.4 al fine di determinare se sia stato tra le cause del pregiudizio subito. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo la quale avrebbe analizzato l'andamento separatamente, senza considerare le esportazioni dell'industria dell'Unione. |
4.5.2.5. Crescita
(219) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è calato del 12 %. L'industria dell'Unione ha pertanto perso quote di mercato, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è cresciuta in misura considerevole. |
4.5.2.6. Occupazione e produttività
(220) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(221) |
Nel periodo in esame il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuito. Ciò ha comportato una riduzione del 9 % della forza lavoro, senza tener conto dell'occupazione indiretta. |
(222) |
L'andamento della produttività ha seguito quello dei volumi di produzione dell'Unione, che fino al 2019 sono aumentati, per poi diminuire tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. La produttività è aumentata del 15 % tra il 2017 e il 2019 ed è poi calata sulla scia della riduzione del volume di produzione. La produttività complessiva è quindi aumentata dell'8 %. Ciò è dovuto al fatto che, mentre i volumi di produzione sono cresciuti fino al 2019 e sono successivamente diminuiti durante il periodo dell'inchiesta, durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito in modo significativo e costante. Dal 2019 alla fine del periodo dell'inchiesta, a causa della riduzione delle vendite, il calo della produzione è stato tuttavia più rapido di quello dell'occupazione e ha determinato un corrispondente calo della produttività (-6 % dal 2019 al periodo dell'inchiesta). |
(223) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che il calo dell'occupazione era dovuto alla modernizzazione e che ciò non rappresenta un pregiudizio. Sebbene, in base alle attese, gli investimenti di NSE avrebbero dovuto creare 70 nuovi posti di lavoro, questi posti sono stati probabilmente compensati dall'ammodernamento tecnico completato da BASF nella sua sede di Anversa nel 2017 e dalla sua intenzione di perseguire una strategia di digitalizzazione del settore dei SAP. |
(224) |
Benché non si possa escludere che la modernizzazione possa avere contribuito al calo dell'occupazione, anche in assenza di una diminuzione dell'occupazione, altri indicatori evidenziavano ancora chiari segni di pregiudizio. Inoltre, in assenza di pregiudizio, la modernizzazione avrebbe dovuto determinare una crescita della produttività. Non è stato così. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
4.5.2.7. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(225) |
Il margine di dumping di LG Chem era notevolmente superiore al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi all'importazione dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione. |
(226) |
Quella in oggetto è stata la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(227) |
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell'Unione
|
(228) |
Dopo un iniziale aumento del 4 % nel 2018, i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione sono diminuiti dell'1 % per poi calare ulteriormente del 17 % nel periodo dell'inchiesta. Pertanto il prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ha registrato una diminuzione complessiva del 15 % durante il periodo in esame. |
(229) |
Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Tra il 2017 e il 2018 tale costo ha registrato un aumento del 21 % e successivamente è sceso del 3 % nel 2019 e di un ulteriore 11 % nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento può essere spiegato dall'impennata dei prezzi delle materie prime registrata nel 2018, seguita dalla loro diminuzione fino al periodo dell'inchiesta. |
(230) |
Come si evince dalla tabella 7, i prezzi medi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati parzialmente adeguati alle oscillazioni del costo di produzione, ma con un ritmo più lento. Pertanto nel periodo compreso tra il 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita sono rimasti molto al di sotto del livello del costo unitario di produzione. |
(231) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GL Chem ha affermato che l'analisi delle importazioni dalla Corea ha violato i suoi diritti di difesa, poiché gli intervalli di valori contenuti nella tabella 7, che riportano prezzi compresi tra 1 000 e 1 300 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta ("PI"), cioè il 2020, erano eccessivi e le importazioni dalla Corea potevano anche essere superiori, a un livello simile o al di sotto dei prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(232) |
Gli intervalli riportati nella tabella 7 non hanno violato i diritti di difesa di LG Chem. Dal momento che la Commissione ha comunicato al considerando 171 che i prezzi coreani sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, per LG Chem era chiaro, ai fini della propria difesa, che i prezzi coreani per il 2020 non erano né superiori, né uguali o molto vicini ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il prezzo reale del produttore dell'Unione è un'informazione commerciale sensibile e deve essere protetta. Tuttavia anche un intervallo di valori più ristretto non avrebbe necessariamente consentito a LG Chem di rilevare l'effettiva differenza di prezzo e di argomentare in merito alla sua entità. Un intervallo di valori diverso non avrebbe pertanto migliorato la capacità di LG Chem di formulare osservazioni. Inoltre gli intervalli di valori forniti nella tabella 7 per il costo di produzione permettevano a LG Chem di constatare che il prezzo coreano era chiaramente al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
(233) |
LG Chem ha inoltre affermato che la tabella 7 comprendeva tutti i prodotti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, compresi i Bio SAP e i prodotti SAVIVA, che non sono in concorrenza con le importazioni coreane. |
(234) |
La tabella 7 dovrebbe comprendere tutte le importazioni del prodotto in esame. Poiché la Commissione ha respinto la richiesta di LG Chem di escludere i Bio SAP e i prodotti SAVIVA dalla definizione del prodotto (cfr. considerando 73), tali i prodotti sono stati giustamente inclusi nei dati. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
(235) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(236) |
Nel 2018 il costo medio unitario per dipendente è aumentato del 7 % ed è poi diminuito del 3,5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel periodo dell'inchiesta, con un incremento complessivo del 2 % durante il periodo in esame. |
4.5.3.3. Scorte
(237) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(238) |
Nel 2018 il livello delle scorte finali è calato dell'8 %, per poi aumentare in modo costante e significativo tra il 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 42 %. |
(239) |
La totalità del consumo dell'Unione è rappresentata dal consumo sul mercato libero e pertanto le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno risentito della concorrenza diretta delle importazioni dalla Repubblica di Corea. La pressione costante delle importazioni sudcoreane sul mercato dell'Unione, unitamente alla contrazione delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, può in parte spiegare l'andamento crescente delle scorte finali evidenziato nella tabella 9. |
(240) |
Nel 2018 le scorte finali in percentuale sulla produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diminuite del 13 %, mentre hanno superato i livelli del 2017 sia nel 2019 sia nel periodo dell'inchiesta, registrando tassi di crescita rispettivamente del 5 % e del 21 % rispetto al 2017. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(241) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(242) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse. |
(243) |
Le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, già in perdita nel 2017, hanno registrato un ulteriore peggioramento sia nel 2018 sia nel 2019, situazione che si è ulteriormente aggravata nel periodo dell'inchiesta. Malgrado il lieve miglioramento registrato tra il 2018 e il 2019, durante il periodo in esame la redditività dei produttori dell'industria dell'Unione inclusi nel campione si è deteriorata in modo significativo, con un calo di sette volte maggiore rispetto ai livelli del 2017. |
(244) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è variato molto durante il periodo in esame, principalmente a causa dell'aumento dei costi di produzione e della redditività negativa. |
(245) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale sul valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame ha avuto un andamento negativo, seguendo una tendenza al ribasso simile a quella della redditività. Nel corso dello stesso periodo l'industria dell'Unione ha complessivamente ridotto dell'81 % il livello degli investimenti, con un aumento nel 2018 dovuto a un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione, come indicato al considerando 205. Le perdite subite durante il periodo in esame hanno tuttavia inciso sulla capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali, come risulta dalla diminuzione degli investimenti. |
(246) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i due produttori inclusi nel campione mostravano tendenze diverse in termini di redditività. LG Chem ha commentato che soltanto NSE era in perdita nel 2017, mentre BASF risultava ancora in attivo e nel periodo compreso tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta la redditività di NSE è migliorata. |
(247) |
La Commissione ha analizzato il pregiudizio dell'industria dell'Unione nel complesso e non a livello dei singoli produttori. Al fine di ottenere un quadro equilibrato, la Commissione ha utilizzato un campione rappresentativo dell'industria dell'Unione. Tuttavia la Commissione ha preso in esame anche il possibile effetto distorsivo sul quadro del pregiudizio di singoli fattori come gli investimenti. Tali fattori sono stati esclusi dall'analisi del pregiudizio nella misura in cui non facevano parte della normale attività aziendale. Infine, non tutte le società che fanno parte di un campione devono registrare lo stesso andamento per ogni indicatore. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.4. Conclusioni riguardanti il pregiudizio
(248) |
Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 2 % circa e il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito dell'11 %. Data la relativa stabilità del consumo sul mercato dell'Unione, ciò si è tradotto in una diminuzione della quota detenuta nel mercato dell'Unione, che è passata dal [56 % - 58 %] nel 2017 al [49 % - 51 %] nel periodo dell'inchiesta, corrispondente a una diminuzione del 7 % nel periodo in esame. |
(249) |
Tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta, malgrado il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile, le importazioni dalla Repubblica di Corea sono aumentate del 33 %, con un incremento significativo della quota di mercato detenuta. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è notevolmente aumentata, passando dal [12 % - 14 %] al [16 % - 18 %]. Durante il periodo in esame inoltre i prezzi all'importazione sudcoreani sono calati del 10 % e sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione del produttore esportatore che ha collaborato sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione in media del 14,7 %. La Commissione ha inoltre osservato che, a prescindere da qualsiasi undercutting, sulla base delle tendenze evidenziate nelle tabelle 2, 3, 5 e 7, le importazioni oggetto di dumping hanno compresso i prezzi dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata infatti in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi di produzione. |
(250) |
Durante il periodo in esame i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono calati del 15 % e dal 2018 i prezzi di vendita medi nel mercato dell'Unione sono stati fissati molto al di sotto dei corrispondenti costi unitari di produzione. La redditività dell'industria dell'Unione è passata da [-2 % - -7 %] nel 2017 a [-15 % - -20 %] durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre durante il periodo in esame le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 42 % e nel periodo dell'inchiesta rappresentavano il 25 % della produzione. |
(251) |
Nel periodo in esame solo la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento positivo. Come illustrato nella tabella 4, la capacità produttiva è passata da [540 000 - 580 000] tonnellate nel 2017 a [650 000 - 690 000] tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una crescita complessiva del 17 %. L'aumento della capacità produttiva è derivato da un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione nel 2018, in considerazione dell'alto tasso di utilizzo degli impianti nel 2017 [93 % - 95 %]. La capacità di utilizzo degli impianti è tuttavia diminuita del 17 % durante il periodo in esame, passando dal [93 % - 95 %] nel 2017 al [78 % - 80 %] nel periodo dell'inchiesta. |
(252) |
In sintesi, benché il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile, l'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato. Le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state consistenti durante tutto il periodo in esame, con prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. A partire dal 2018 l'industria dell'Unione ha venduto a prezzi che non coprivano più i costi e, di conseguenza, ha ridotto i livelli delle vendite e i prezzi. |
(253) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(254) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che la conclusione secondo cui tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame è parziale, poiché la produzione è rimasta stabile, vi sono stati un aumento della capacità, un reindirizzamento di parte delle vendite verso mercati di esportazione e investimenti significativi, l'occupazione ha risentito della modernizzazione e la produttività riflette semplicemente i massicci investimenti effettuati nel 2017-2018. Contrariamente a quanto affermato da LG Chem, la Commissione ha esaminato ognuno di tali fattori e ha risposto alle argomentazioni di LG Chem. Il fatto che la Commissione non abbia condiviso l'argomentazione di LG Chem non rende l'analisi parziale. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
(255) |
In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha sostenuto che tutti gli indicatori riveduti mostravano un miglioramento delle tendenze rispetto agli indicatori inizialmente comunicati. In particolare, i dati riguardanti le vendite e l'occupazione hanno mostrato una diminuzione molto più contenuta per tutto il periodo in esame e non suffragano più la conclusione relativa al pregiudizio. |
(256) |
La Commissione ha dimostrato in precedenza che per ciascun indicatore riportato nel secondo documento di ulteriore divulgazione i dati suffragano, o almeno non contraddicono, la valutazione iniziale della Commissione sull'esistenza del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui tali dati non suffragano la conclusione sul pregiudizio. |
(257) |
Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, la Coalition for an Open and Competitive SAP market (15) (di seguito, "coalizione H") ha affermato che dalla fine dal periodo dell'inchiesta i prezzi dei SAP erano aumentati. La coalizione H ha affermato e dimostrato che attualmente i prezzi dei SAP sono nettamente superiori rispetto a quelli registrati durante il periodo dell'inchiesta, a causa dei maggiori costi di trasporto, e che i prezzi coreani sono aumentati al di sopra di quelli dei produttori dell'Unione. |
(258) |
La Commissione ha rilevato che la coalizione H non ha contestato l'analisi della Commissione concernente i prezzi dei SAP durante il periodo in esame. Le argomentazioni della coalizione H si riferiscono a un periodo successivo al periodo in esame e pertanto non hanno contribuito all'analisi del periodo oggetto della presente inchiesta. Inoltre, come ha affermato la stessa coalizione H, l'aumento dei prezzi successivo al periodo dell'inchiesta è stato causato da prezzi di trasporto più elevati. Tali prezzi di trasporto sono legati dall'attuale situazione della pandemia di COVID-19. Non si può confermare che si tratti di un cambiamento dei prezzi a lungo termine e che pertanto in futuro si possa escludere un ulteriore pregiudizio. La Commissione pertanto non ha ritenuto che ciò possa modificare le sue risultanze in merito al pregiudizio constatato nel corso del periodo dell'inchiesta e ha respinto l'argomentazione. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(259) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi, i contratti per la fornitura di prodotti su specifica, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19, la formula di calcolo dei prezzi nei contratti di fornitura delle materie prime, la formula di calcolo dei prezzi nei contratti di fornitura di SAP, i costi degli aumenti della capacità produttiva e i costi di ricerca e sviluppo. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(260) |
Dal 2017 al periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è cresciuto del 33 % (cfr. tabella 2) e di conseguenza la relativa quota di mercato è aumentata del 33 %, passando dal [12 % - 14 %] al [16 % - 18 %]. Tale incremento è andato a scapito dell'industria dell'Unione. Di fatto, nello stesso periodo (cfr. tabella 5) le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % e la relativa quota di mercato dell'Unione ha registrato un calo del 12 %. In particolare, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal [56 % - 58 %] nel 2017 al [49 % - 51 %] nel periodo dell'inchiesta. |
(261) |
Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 10 % (cfr. tabella 3). Parallelamente, nello stesso periodo i prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono calati del 15 %. Le importazioni sudcoreane, sempre più presenti sul mercato dell'Unione durante tutto il periodo in esame, sono state effettuate a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. |
(262) |
La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha inoltre causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostra il fatto che l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi allo stesso ritmo dei costi. Infatti, come illustrato nella tabella 7, durante il periodo in esame i costi di produzione sono aumentati di oltre il 5 %, mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 15 %. A causa di tale impossibilità ad aumentare i prezzi, durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è passata da [-2 % - -7 %] a [-15 % - -20 %,], un livello chiaramente insostenibile. |
(263) |
Al contempo, il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea ha registrato un aumento significativo, pari al 33 %, con una crescita della quota di mercato del 33 %, a fronte di una riduzione del 12 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Malgrado che il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta, di fatto le importazioni sudcoreane hanno continuato ad acquisire quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. Nello stesso periodo i prezzi all'importazione sudcoreani sono diminuiti del 10 % (cfr. tabella 3), mentre i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato una diminuzione ancora maggiore, pari al 15 %, al contrario del costo di produzione, che è aumentato del 5 %. Pertanto già nel 2018 l'industria dell'Unione stava subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping. |
(264) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Repubblica di Corea hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume sia di prezzi. |
(265) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che le asserzioni relative alla pressione sui prezzi non sono supportate dai fatti, in quanto recenti notizie di stampa specializzata hanno riportato che almeno due produttori esportatori dell'Unione hanno applicato forti aumenti dei prezzi dei SAP. |
(266) |
Queste informazioni si riferiscono a un periodo successivo al periodo in esame e pertanto non hanno contribuito all'analisi di tale periodo. Inoltre tale aumento dei prezzi poteva essere collegato a una molteplicità di fattori a breve termine, tra i quali le carenze di approvvigionamenti dovuti alla penuria di container internazionali, come sottolineato dalla coalizione H. La Commissione non ha pertanto ritenuto che ciò potesse modificare le sue risultanze in merito al pregiudizio accertato durante il periodo dell'inchiesta e ha respinto tale argomentazione. |
(267) |
LG Chem ha altresì sostenuto che la maggior parte degli indicatori ha iniziato a mostrare un andamento negativo tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni coreane sono aumentate soltanto dal 2017 al 2019, un periodo in cui l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio in termini di volume. Si è verificato un deprezzamento delle vendite e delle quote di mercato nel periodo dell'inchiesta, allorché l'industria dell'Unione ha deciso di concentrarsi maggiormente sui mercati di esportazione e sono aumentate le importazioni dal Giappone. |
(268) |
In questa argomentazione LG Chem mescola due affermazioni avanzate anche separatamente. La Commissione ha trattato l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione ha deciso di concentrarsi sui mercati di esportazione nella sezione 5.2.4, mentre l'argomentazione secondo cui la crescita delle importazioni giapponesi durante il periodo dell'inchiesta poteva avere contribuito al pregiudizio è stata affrontata nella sezione 5.2.3. LG Chem ha altresì affermato che non vi è alcun collegamento tra l'evoluzione della quota di mercato delle esportazioni coreane e quella della quota dell'industria dell'Unione, in quanto la perdita maggiore di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione si è registrata nel 2020, anno in cui anche le importazioni dalla Corea hanno perso quote di mercato. |
(269) |
Questa argomentazione, strettamente legata all'affermazione di LG Chem secondo cui le importazioni giapponesi, e non quelle coreane, sarebbero responsabili della perdita di quote di mercato del 2020, è stata discussa e respinta ai considerando da 299 a 306. |
(270) |
LG Chem ha inoltre affermato che le importazioni dalla Corea non avevano in alcun momento inciso sugli investimenti, come dimostrato dallo sviluppo continuo di nuovi prodotti da parte dei produttori dell'Unione. |
(271) |
Sebbene gli investimenti dei produttori dell'Unione siano effettivamente aumentati dal 2017 al 2019, nel periodo dell'inchiesta sono diminuiti drasticamente a causa della pressione sui prezzi causata dalle importazioni coreane. Nella sua valutazione circa il continuo sviluppo di nuovi prodotti, LG Chem non ha considerato il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
5.2. Effetti di altri fattori
(272) |
Nelle sue osservazioni sull'apertura, LG Chem ha chiesto alla Commissione di valutare se il calo delle vendite e delle quote di mercato dell'industria dell'Unione sia stato causato dalle importazioni dal Giappone, dall'assegnazione di contratti per la fornitura di prodotti su specifica a livello mondiale, nonché dagli investimenti volti ad aumentare la capacità. LG Chem ha fatto riferimento a quanto affermato nella denuncia dal denunciante, secondo cui le vendite dei produttori dell'Unione hanno seguito un andamento oscillante simile a quello del consumo fino al 2019 e la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è diminuita rispetto all'andamento dei consumi dell'Unione soltanto nel periodo dell'inchiesta. LG Chem ha affermato che il forte aumento delle importazioni dal Giappone ha causato il declino della quota di mercato dell'industria dell'Unione, mentre il lieve aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea era dovuto ai contratti per la fornitura di prodotti su specifica. |
(273) |
La Commissione ha effettuato un esame approfondito per stabilire se, e in che misura, tali fattori avessero contribuito al pregiudizio. |
5.2.1. Aumento della domanda di prodotti su specifica
(274) |
LG Chem ha affermato che l'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea era dovuto a un aumento della domanda di prodotti su specifica. |
(275) |
I prodotti su specifica sono realizzati e venduti nell'Unione sia dai produttori dell'Unione sia da quelli sudcoreani. La Commissione non ha riscontrato una crescita della domanda di prodotti su specifica in quanto tali. È stato tuttavia constatato che vi era un avvicendamento tra fornitori a livello mondiale e che, nel tempo, il produttore coreano si era aggiudicato un numero maggiore di ordini riguardanti i prodotti su specifica. |
(276) |
La Commissione ha inoltre esaminato l'andamento dei volumi oggetto di contratto forniti dai produttori dell'Unione nel periodo in esame e ha riscontrato che, nonostante la presenza di riallocazioni dei volumi tra i fornitori dell'Unione, le variazioni complessive nell'approvvigionamento dei volumi nel periodo in esame non avevano inciso sulla tendenza degli indicatori di pregiudizio e più in particolare sulla redditività dell'industria dell'Unione nel suo insieme durante il periodo in esame. |
(277) |
La Commissione ha pertanto concluso che tale fattore non ha contribuito al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito. |
(278) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che, poiché i SAP non sono un prodotto di base, le negoziazioni non sono basate sui prezzi, ma sulla qualità. Gli utilizzatori richiedono qualità specifiche di SAP per applicazioni specifiche. I contratti sono quindi semplicemente conclusi con i produttori che possono meglio soddisfare le esigenze degli acquirenti. |
(279) |
La Commissione ha osservato che i produttori di SAP sono normalmente in grado di produrre una vasta gamma di qualità per applicazioni specifiche e che tali prodotti su specifica sono fabbricati sia dai produttori dell'Unione sia da quelli coreani. Ciò trova riscontro nel fatto che molti utilizzatori, specialmente quelli di grandi dimensioni, applicano una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Questo dimostra che, di norma, le esigenze degli acquirenti sono soddisfatte al meglio da vari produttori di SAP rientranti in una specifica qualità, e non da un unico produttore. Logicamente gli utilizzatori, in quanto società orientate al profitto, in questo caso valuteranno i vantaggi delle caratteristiche di un determinato SAP offerto da molti fornitori rispetto alla fonte di approvvigionamento più efficiente in termini di costo. È una situazione diversa da quella in cui gli utilizzatori sarebbero limitati nella possibilità di scegliere il fornitore meno caro per questioni di natura tecnica o connesse alla qualità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le negoziazioni non sarebbero basate sui prezzi, ma unicamente sulla qualità. |
5.2.2. Formula di calcolo dei prezzi nei contratti per la fornitura di materie prime
(280) |
La coalizione di utilizzatori ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa della formula di calcolo dei prezzi applicata nei rispettivi contratti di fornitura e che pertanto l'istituzione di misure antidumping non eviterebbe la flessione dei prezzi dei produttori dell'Unione. La coalizione ha affermato che i prezzi dei SAP dell'industria dell'Unione seguono un meccanismo di indicizzazione basato sui prezzi della materia prima e quindi si adeguano alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, a prescindere dal volume delle importazioni provenienti dal paese interessato. |
(281) |
Sia la coalizione di utilizzatori sia LG Chem hanno inoltre affermato che il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato nei contratti di fornitura era sufficiente per garantire ai fornitori di SAP livelli di redditività soddisfacenti, poiché le oscillazioni in rialzo e in ribasso dei costi delle materie prime si ripercuotevano automaticamente sul prezzo finale dei prodotti SAP. |
(282) |
Pertanto le presunte perdite in termini di redditività riportate nella denuncia non potevano essere riconducibili alla flessione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione conseguente al ribasso dei prezzi all'importazione sudcoreani, ma erano piuttosto dovute all'aumento dei costi delle strutture produttive dei produttori dell'Unione. |
(283) |
La Commissione ha analizzato gli effetti della formula di calcolo dei prezzi sulla redditività. In ambito internazionale i contratti di vendita di SAP hanno di norma una durata annuale o pluriennale. In tali contratti il prezzo dei SAP per un determinato mese è normalmente indicizzato al prezzo delle principali materie prime nel trimestre precedente. Il fatto che il prezzo delle materie prime si ripercuota con ritardo su quello dei SAP fa sì che nel mese in questione ci sia un margine di profitto maggiore o minore. Se nel trimestre precedente il prezzo della materia prima era inferiore a quello del mese corrente, il margine ne risente negativamente. Benché nel tempo generalmente gli effetti positivi possano compensare quelli negativi, per il periodo dell'inchiesta la Commissione ha accertato nel complesso un effetto negativo. Tuttavia tale effetto è stato talmente ridotto da potere spiegare solo in minima parte le perdite subite dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che tale fattore non ha potuto contribuire al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito. |
(284) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che non vi era stata alcuna depressione o contrazione dei prezzi. LG Chem ha sostenuto che l'andamento al ribasso dei prezzi trovava una spiegazione non tanto nelle importazioni coreane, quanto nelle formule di calcolo dei prezzi dei SAP, che riflettono l'andamento dei prezzi della materia prima e che pertanto hanno avuto un effetto di depressione o di contrazione sui prezzi praticati sul mercato interno. La Commissione si trovava quindi di fronte a elementi diversi dalle importazioni in grado di spiegare la notevole depressione o contrazione dei prezzi praticati sul mercato interno. Inoltre i prezzi delle importazioni coreane e i prezzi dell'industria dell'Unione hanno seguito le stesse tendenze. |
(285) |
La Commissione ha tenuto conto del fatto che le formule di calcolo dei prezzi dei SAP riflettono l'andamento dei prezzi delle materie prime. Tali formule garantiscono che i profitti dei produttori di SAP nei contratti di vendita esistenti, stipulati per un determinato periodo, non risentano dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Se le formule di calcolo dei prezzi fossero l'unica spiegazione per la tendenza al ribasso dei prezzi, ciò avrebbe determinato un margine di profitto più stabile per i produttori europei e, come spiegato al considerando 283, avrebbe avuto soltanto un effetto ridotto sui prezzi, in quanto indicizzati ai prezzi delle materie prime del trimestre precedente. Tuttavia tali formule di calcolo dei prezzi non possono essere, di per sé, responsabili dell'andamento dei prezzi nelle rinegoziazioni o nei nuovi contratti rispetto ai vecchi contratti esistenti. |
(286) |
Pertanto la Commissione, oltre alle tendenze dei prezzi indicizzati ai prezzi delle materie prime, ha analizzato le variazioni dei prezzi verificatesi nel periodo in esame. Durante il periodo in esame i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti più dei prezzi delle materie prime. Il pregiudizio è stato causato da questa ulteriore diminuzione dei prezzi di vendita, in quanto si è trattato di una diminuzione che non era neutra dal punto di vista del profitto. Il fatto che i prezzi delle importazioni coreane e i prezzi dell'industria dell'Unione abbiano seguito le stesse tendenze, con percentuali diverse, non esclude il fatto che alla tendenza neutra in termini di profitto, riconducibile ai prezzi della materia prima, si sia sovrapposta un'altra tendenza. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non avrebbe considerato un fattore con potere esplicativo rispetto alla depressione dei prezzi. |
(287) |
LG Chem ha inoltre sostenuto che la flessione dei prezzi praticati sul mercato interno non derivava da una diminuzione dell'elemento fisso nei contratti di vendita dei SAP, ma piuttosto dell'elemento variabile, che riflette le variazioni del prezzo delle materie prime C3 e NaOH. LG Chem ha affermato che la diminuzione dei prezzi dell'industria dell'Unione registrata tra il 2017 e il 2020 era riconducibile in massima parte ai prezzi del C3 e dell'NaOH, che sono diminuiti del 18 % nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo l'elemento fisso del prezzo, in base ai calcoli di LG Chem, è diminuito soltanto del 12 %. LG Chem ha inoltre affermato che la redditività dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione era correlata alla redditività sui mercati di esportazione dei produttori dell'Unione, il che costituirebbe un'ulteriore indicazione del fatto che elementi esterni che incidono sui mercati globali dei SAP, vale a dire la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e i vincoli di costo, hanno causato la diminuzione. |
(288) |
Come già spiegato, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le variazioni riguardanti le materie prime influenzano il prezzo di vendita. Tuttavia le formule di calcolo dei prezzi indicizzano il prezzo di vendita esattamente con lo scopo di mantenere un livello di profitto stabile e fare in modo che le variazioni nella materia prima restino neutre per quanto riguarda il margine di profitto. Pertanto l'elemento che incide sulla redditività dell'industria dell'Unione sono le variazioni dell'importo fisso della formula di calcolo dei prezzi per quanto riguarda i nuovi contratti o le rinegoziazioni. Se si fossero verificate soltanto variazioni dovute ai prezzi delle materie prime, il livello di redditività nel periodo in esame sarebbe stato più stabile. Ciò dimostra che la causa del calo della redditività è la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni coreane per le negoziazioni dell'elemento di prezzo del contratto e non la variazione dei prezzi delle materie prime. Il fatto che la pressione sui prezzi si registri contemporaneamente anche sui mercati di esportazione non è in contraddizione con l'analisi condotta in merito al mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
5.2.3. Importazioni da paesi terzi
(289) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da paesi terzi
|
(290) |
Malgrado un'iniziale diminuzione del 28 % tra il 2017 e il 2018 e del 25 % tra il 2018 e il 2019, nel periodo dell'inchiesta le importazioni dal Giappone hanno registrato un notevole aumento, pari al 75 %. Le importazioni dal Giappone sono state effettuate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, Nippon Shokubai Europe, che oltre ai SAP di produzione propria rivende SAP prodotti dalla propria società madre Nippon Shokubai Japan ("Nippon Shokubai"). Fino al 2019 Nippon Shokubai ha seguito una strategia di riduzione delle importazioni giapponesi in favore della produzione europea che si è riflessa in volumi e investimenti maggiori e ha portato a un aumento significativo della capacità europea nel 2018. Nel corso del tempo tuttavia Nippon Shokubai Europe si è dovuta confrontare con un numero sempre maggiore di acquirenti che chiedevano prezzi più bassi a causa delle pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo dalla Repubblica di Corea. Pertanto dal periodo dell'inchiesta Nippon Shokubai ha adattato la propria strategia. |
(291) |
Al fine di restare competitiva rispetto alle importazioni sudcoreane e non perdere volumi di vendita in Europa, Nippon Shokubai Europe ha aumentato la rivendita di SAP prodotti in Giappone. |
(292) |
Inoltre i prezzi all'importazione giapponesi e sudcoreani hanno complessivamente seguito un andamento in linea di massima simile (come quelli dell'industria dell'Unione), sebbene con una differenza importante: nel 2019 i prezzi all'importazione sudcoreani hanno registrato un calo significativo, mentre i prezzi giapponesi hanno continuato a crescere e quelli dell'industria dell'Unione sono rimasti pressoché stabili. Poiché tale condizione non era sostenibile, nel periodo dell'inchiesta sia l'industria giapponese sia quella dell'Unione hanno dovuto adeguarsi e ribassare sensibilmente i propri prezzi. |
(293) |
Appare significativo anche l'andamento delle quote di mercato. Nel corso dell'intero periodo in esame la quota di mercato della Repubblica di Corea è aumentata di 4 punti percentuali. Le importazioni giapponesi sono invece diminuite in modo significativo negli anni 2018 e 2019 e hanno registrato un incremento soltanto nel periodo dell'inchiesta, in conseguenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sudcoreane che ha reso la produzione europea non redditizia. Pertanto le quantità importate dal Giappone durante il periodo dell'inchiesta sono state superiori rispetto a quelle importate all'inizio del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio e la quota di mercato detenuta dal Giappone è aumentata del 20 % nell'intero periodo del pregiudizio. |
(294) |
Dal fascicolo non emerge alcun elemento di prova indicante che le importazioni giapponesi siano state oggetto di dumping. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che le importazioni dal Giappone possano o meno avere contribuito al pregiudizio di altri produttori dell'Unione, nel periodo in esame l'effetto delle esportazioni sudcoreane è stato notevolmente maggiore, in quanto tali esportazioni hanno registrato, per l'intero periodo, prezzi inferiori e una crescita del volume maggiore. |
(295) |
Oltretutto, Nippon Shokubai Europe ha continuato a subire perdite sulle vendite dei propri SAP prodotti in Europa. |
(296) |
Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 25 %. Nello stesso periodo la loro quota di mercato è passata dal [6 % -8 %] al [7 % -9 %]. Il prezzo medio di tali importazioni ha seguito lo stesso andamento di quello delle importazioni dalla Repubblica di Corea, malgrado che dal 2018 fino al periodo dell'inchiesta sia stato fissato a un livello inferiore. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione dalla Turchia sono risultati inferiori rispettivamente del 3 % e del 14 % rispetto ai prezzi dell'industria sudcoreana e di quelli dell'industria dell'Unione. Le importazioni turche dovrebbero pertanto essere considerate un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(297) |
Tuttavia, poiché il volume di tali importazioni è sempre stato inferiore alla metà di quello delle importazioni sudcoreane, è evidente che le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state un fattore di causalità più importante. |
(298) |
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni e la quota di mercato degli Stati Uniti d'America hanno registrato una diminuzione del 24 %. Nello stesso tempo il loro prezzo medio è aumentato del 22 %. Le importazioni americane pertanto non possono avere contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo. |
(299) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha richiesto ulteriori divulgazioni sul metodo utilizzato per determinare i volumi e i valori delle importazioni dalla Corea e dal Giappone. Nell'ulteriore divulgazione dell'8 febbraio 2022 la Commissione ha chiarito che, per quanto riguardava le importazioni dai paesi terzi, sono stati utilizzati i dati sulle importazioni di Eurostat basati sui codici NC. Per quanto riguarda il Giappone, i dati Eurostat sul codice NC 3906 90 90 sono stati incrociati con le informazioni riservate contenute nel fascicolo. Come illustrato al considerando 195 del documento generale di divulgazione, le importazioni dal Giappone erano effettuate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Poiché i dati derivano da un unico produttore, sono considerati riservati. Per quanto riguarda la Corea, la Commissione ha fornito i dati adeguati come illustrato ai considerando da 159 a 163. |
(300) |
Per quanto concerne le osservazioni di LG Chem, secondo cui gli intervalli di valori forniti per le importazioni giapponesi non permettono un valido confronto con le importazioni coreane o con i prezzi dell'industria dell'Unione, la Commissione ha ricordato che si tratta di dati riservati e che intervalli di valori più ristretti non ne garantirebbero la riservatezza. |
(301) |
LG Chem ha inoltre sostenuto che il pregiudizio era stato causato principalmente dalle importazioni giapponesi. A sostegno di quanto affermato, LG Chem ha dichiarato che nel 2019 le importazioni coreane erano al livello massimo, ma ciò non aveva impedito all'industria dell'Unione di aumentare l'elemento fisso del loro prezzo. L'elemento fisso è diminuito soltanto nel 2020, quando le importazioni coreane sono diminuite, ma i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti di più per adeguarsi alla flessione dei prezzi delle importazioni dal Giappone. |
(302) |
L'argomentazione di LG Chem si riferisce soltanto a un confronto isolato degli anni 2019 e 2020. Ciò tuttavia non tiene conto del fatto che i contratti SAP sono di norma stipulati per almeno un anno, ma sono anche pluriennali e la negoziazione dei prezzi generalmente si svolge l'anno precedente l'inizio del contratto. Questo significa che i prezzi per i contratti iniziati nel 2020 erano stati negoziati nel 2019 e i contratti pluriennali iniziati nel 2019 erano stati già negoziati nel 2018. |
(303) |
Tuttavia nel 2018 le importazioni dal Giappone erano diminuite del 28 % e nel 2019 addirittura del 57 % rispetto al 2017. Inoltre nel 2019, pur considerando il valore massimo dell'intervallo riportato nella tabella 11, il volume importato dal Giappone non raggiunge neanche la metà delle importazioni dalla Corea nello stesso periodo. Dal confronto tra il volume delle importazioni dal Giappone illustrato al considerando 113 della denuncia per il periodo da luglio 2019 a giugno 2020, pari a [63 000 - 67 000 tonnellate], e quello relativo all'intero 2020, riportato nella tabella 11 e pari a [105 000 - 115 000 tonnellate], risulta ancora più evidente che l'aumento delle importazioni giapponesi si è in gran parte verificato solo a partire dal secondo semestre del 2020. |
(304) |
È quindi altamente improbabile che l'aumento delle importazioni giapponesi nel 2020 abbia inciso sulle negoziazioni dei prezzi per le vendite del 2020, ma è piuttosto logico che l'eventuale effetto aggiuntivo delle importazioni giapponesi del 2020 si concretizzerà soltanto a partire dal 2021. Al contrario, come ammette LG Chem, le importazioni coreane hanno registrato un aumento sostanziale nel 2018 e, con una crescita del 38 %, hanno raggiunto il livello massimo nel 2019, ossia nei due anni in cui si è svolta la maggior parte delle negoziazioni sui prezzi per il 2020. Il fatto che le importazioni giapponesi siano aumentate in modo sostanziale nel secondo semestre del 2020 dimostra che tali importazioni sono una reazione alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni coreane, come sottolineato al considerando 291. La Commissione respinge pertanto l'argomentazione secondo cui l'aumento delle importazioni dal Giappone, verificatosi nel 2020, sia una causa della depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione nel 2020. |
(305) |
LG Chem ha altresì affermato che i prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione seguivano i prezzi delle importazioni dal Giappone e non dalla Corea. |
(306) |
LG Chem non ha dimostrato alcuna correlazione tra i prezzi dei produttori dell'Unione e i prezzi all'importazione giapponesi. Tra il 2017 e il 2018 i prezzi dei produttori dell'Unione e i prezzi delle importazioni dalla Corea sono aumentati in misura simile in termini di percentuale, mentre i prezzi delle importazioni giapponesi sono aumentati solo marginalmente. Tra il 2018 e il 2019 i prezzi delle importazioni dal Giappone sono chiaramente aumentati di 4 punti percentuali, mentre i prezzi dei produttori dell'Unione sono scesi, così come i prezzi delle importazioni coreane. Soltanto dal 2019 al periodo dell'inchiesta esiste una chiara correlazione, indicante che sia i produttori dell'Unione sia le importazioni Giapponesi subivano la pressione sui prezzi esercitata dal record di importazioni dalla Corea nel 2019. |
(307) |
LG Chem ha anche affermato che NSE non aveva adattato la propria strategia, in quanto nel periodo dell'inchiesta aveva mantenuto vendite stabili nell'Unione, oltre a importazioni significativa dal Giappone. Inoltre, secondo LG Chem, i fornitori non possono essere cambiati da un giorno all'altro, a causa della lunghezza della procedura di inserimento degli utilizzatori. NSE ha sviluppato una strategia predatoria di lungo termine per rifornire il mercato dell'Unione da fabbriche sia giapponesi sia dell'Unione, aumentando le capacità nell'Unione e le vendite a scapito degli altri produttori dell'Unione. |
(308) |
La Commissione ha osservato che le importazioni dal Giappone, comprese le importazioni di NSE, sono diminuite in misura sostanziale dal 2017 al 2019 e sono aumentate soltanto nel periodo dell'inchiesta. Ciò dimostra che vi è stata una strategia di adattamento tesa a sostituire le rivendite delle importazioni giapponesi con la produzione locale nell'UE. Alla fine del 2020 le importazioni giapponesi sono cresciute soltanto in reazione alla concorrenza delle importazioni coreane a basso prezzo. Questo tipo di adattamenti si può realizzare più velocemente tra società collegate di un gruppo multinazionale e i tempi di adattamento necessari per quanto riguarda gli utilizzatori sono più brevi. Ciò è anche in linea con il fatto che le importazioni dal Giappone sono diminuite, mentre le capacità di produzione nell'Unione sono aumentate. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
(309) |
LG Chem ha inoltre affermato che la Commissione ha probabilmente sottostimato la quota di mercato del Giappone non prendendo in considerazione altri fornitori giapponesi, come Sumitomo Seika. |
(310) |
La Commissione ha sottoposto a un controllo incrociato i dati Eurostat con i dati disponibili nel fascicolo, comprese le informazioni fornite dagli utilizzatori. Dal fascicolo non è emersa alcuna indicazione di una sottostima delle importazioni di altri fornitori giapponesi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
(311) |
LG Chem ha infine sostenuto che, dal momento che le importazioni turche hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione, la Commissione avrebbe dovuto garantire che gli effetti pregiudizievoli delle importazioni turche fossero separati e non attribuiti alle importazioni coreane. |
(312) |
La Commissione ha osservato, ai considerando 296 e 297, che nel periodo in esame le importazioni turche non hanno registrato un aumento sostanziale; inoltre non è possibile metterle a confronto in termini assoluti con le importazioni coreane. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui gli effetti delle importazioni turche sarebbero stati attribuiti alle importazioni coreane. |
5.2.4. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(313) |
Nelle sue osservazioni sull'apertura dell'inchiesta, LG Chem ha chiesto alla Commissione di valutare se il fatto che l'industria dell'Unione si sia deliberatamente concentrata sulle esportazioni avesse contribuito al pregiudizio. |
(314) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione
|
(315) |
Nel 2018 il prezzo medio di tali esportazioni è inizialmente aumentato del 23 %. Nel 2019 è poi diminuito, attestandosi su un livello del 18 % superiore a quello del 2017 e successivamente, nel periodo dell'inchiesta, è rimasto a un livello inferiore a quello del 2017 (-2 %). Per tutto il periodo in esame il prezzo medio di tali esportazioni è stato inferiore a quello dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ed è rimasto stabile. Il volume delle esportazioni è stato sensibilmente inferiore ai livelli raggiunti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, a fronte di un aumento complessivo del 45 % registrato nel periodo in esame. |
(316) |
Durante il periodo in esame il prezzo delle vendite all'esportazione ha seguito un andamento maggiormente allineato con l'evoluzione del prezzo delle materie prime; pertanto, in tale periodo, la contrazione dei prezzi non ha registrato la stessa entità osservata per le vendite sul mercato dell'Unione (cfr. tabella 5). Inoltre le vendite all'esportazione, essendo aumentate, non hanno avuto alcun ulteriore impatto negativo sui costi fissi per unità prodotta. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
(317) |
Considerata la capacità produttiva inutilizzata dei produttori dell'Unione nel 2018, nulla fa ritenere che i produttori dell'Unione abbiano deliberatamente adottato una strategia tesa ad abbandonare quote di mercato nell'Unione per vendere all'esterno dell'Unione. La capacità inutilizzata avrebbe consentito ai produttori dell'Unione di aumentare le vendite all'esterno dell'UE senza perdere quote di mercato nell'UE. |
(318) |
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il fatto che l'industria dell'Unione si sia deliberatamente concentrata sulle esportazioni avrebbe contribuito al pregiudizio. |
(319) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che l'industria dell'Unione non aveva perso le vendite sul mercato dell'Unione, ma le aveva piuttosto reindirizzate dal mercato dell'Unione ai mercati di esportazione. LG Chem ha inoltre affermato che, in un'inchiesta del 2007 riguardante il pentaeritritolo, la Commissione ha ritenuto che un leggero aumento dei volumi delle esportazioni a prezzi di vendita inferiori ai prezzi medi di vendita sul mercato dell'Unione avesse avuto un effetto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. |
(320) |
La Commissione ha osservato che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era soltanto del [78 % - 80 %]. Ciò conferma il fatto che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare le vendite all'esportazione anche senza vendere meno sul mercato dell'Unione. Contrariamente all'inchiesta sul pentaeritritolo, come illustrato al considerando 316, l'aumento delle vendite all'esportazione non ha pertanto contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole. |
(321) |
L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.5. Pandemia di COVID-19
(322) |
LG Chem ha inoltre affermato che la recessione economica dovuta alla pandemia di COVID-19 dovrebbe essere presa in considerazione tra i fattori che potrebbero avere potenzialmente arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione nel periodo compreso tra la metà del 2019 e il 2020. La società ha chiesto alla Commissione di valutare in che misura tale fattore abbia contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. |
(323) |
I SAP sono usati principalmente per esigenze igieniche di base e pertanto non hanno risentito degli effetti negativi della pandemia di COVID-19. Malgrado all'inizio del 2020 la paura sul mercato abbia portato a un aumento della domanda di prodotti per l'igiene e quindi dei SAP, nel corso dell'anno si è tornati a una situazione di equilibrio. Inoltre la pandemia non ha causato interruzioni della produzione degne di nota. Non è stato osservato nessun altro effetto negativo della pandemia di COVID-19 sui produttori di SAP. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui la pandemia di COVID-19 avrebbe contribuito al pregiudizio. |
5.2.6. Pregiudizio causato dai costi degli aumenti della capacità produttiva
(324) |
La coalizione di utilizzatori e LG Chem hanno inoltre sostenuto che le perdite di redditività lamentate nella denuncia dall'industria dell'Unione potevano essere dovute a spese straordinarie e non a normali considerazioni di natura commerciale. Essi hanno suggerito che gli investimenti in nuove capacità effettuati dall'industria dell'Unione di cui al considerando 205 potevano avere contribuito in tal senso, facendo salire i costi di produzione. |
(325) |
LG Chem ha aggiunto che tali spese straordinarie potevano anche essere collegate agli investimenti nello sviluppo di nuove tecnologie da parte dell'industria dell'Unione che, come gli investimenti nella capacità produttiva, hanno contribuito all'aumento dei costi di produzione. |
(326) |
La Commissione ha osservato che gli investimenti in nuovi impianti di produzione rientrano nelle normali attività dei produttori di SAP, specialmente in una situazione di utilizzo degli impianti prossima al limite, il che era un dato di fatto all'inizio del periodo in esame. L'aumento della capacità produttiva inoltre non è stato eccessivo, specialmente tenendo conto dell'efficienza produttiva legata a una maggiore capacità. La Commissione ha altresì chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di escludere dagli indicatori di pregiudizio qualsiasi effetto straordinario derivante da riduzioni di valore o da perdite su crediti straordinarie. |
(327) |
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il costo dell'aumento della capacità produttiva avrebbe contribuito al pregiudizio. |
5.2.7. Costi di ricerca e sviluppo significativi
(328) |
LG Chem ha affermato che i produttori dell'Unione avevano riservato una particolare attenzione allo sviluppo di nuovi materiali, il che aveva comportato costi di ricerca e sviluppo significativi, facendo aumentare i costi in misura apprezzabile. |
(329) |
Investire nello sviluppo di nuovi tipi di prodotto fa parte della normale attività dei produttori di SAP. Anche LG Chem investe normalmente nello sviluppo di nuovi tipi di SAP e ha esplicitamente sottolineato l'importanza di tali investimenti nell'ambito dei SAP su specifica. Il fatto che la ricerca e lo sviluppo generino costi costituisce pertanto parte della normale attività di impresa. Nel corso della verifica dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono stati accertati costi di ricerca e sviluppo eccessivi. |
(330) |
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui i costi di ricerca e sviluppo avrebbero contribuito al pregiudizio dell'industria dell'Unione. |
5.2.8. Negoziazioni del prezzo globale
(331) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha osservato che, per un numero limitato di acquirenti globali, i prezzi sono determinati a livello globale e non sulla base delle singole tendenze sul mercato dell'Unione. |
(332) |
In primo luogo, non tutti gli utilizzatori di SAP operano a livello mondiale, come dimostrato da vari utilizzatori che si sono manifestati nella procedura e la cui intera produzione avviene nell'Unione. Nella sua argomentazione LG Chem non ha precisato né motivato a quale quota di vendite nell'Unione si applichi il principio di negoziazione del prezzo a livello globale. In secondo luogo, anche se i prezzi sono negoziati a livello globale, le negoziazioni tengono conto necessariamente del livello dei prezzi sul mercato dell'Unione. Nessun attore globale pagherebbe un prezzo globale più elevato se fosse possibile ottenere un'offerta più economica sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, se un fornitore nell'ambito di un contratto globale accetta di rifornire l'Unione a prezzi di dumping e pregiudizievoli, in tal caso il contratto globale non costituisce una giustificazione per il dumping. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(333) |
Il confronto tra la situazione delle importazioni e la situazione dell'industria dell'Unione all'inizio e alla fine del periodo in esame ha evidenziato chiaramente un sensibile aumento delle importazioni dal paese interessato e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. In particolare, la situazione è peggiorata in modo significativo nel 2019 e nel 2020. Nel 2019 i prezzi sudcoreani sono fortemente scesi, mentre l'industria dell'Unione (e del Giappone) ha mantenuto i prezzi stabili, ma con ripercussioni negative sul volume delle vendite, in quanto la Repubblica di Corea ha aumentato notevolmente le proprie vendite. L'industria dell'Unione ha reagito seguendo l'andamento dei prezzi fissati dalla Repubblica di Corea e nel 2020 ha abbassato i prezzi di vendita, continuando ciononostante a perdere importati volumi di vendita sul mercato. Le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione a partire dal 2017, a causa della massiccia penetrazione del mercato realizzata a scapito dell'industria dell'Unione. In termini di prezzi, la crescente quota di mercato delle importazioni è stata costantemente inferiore a quella dell'industria dell'Unione, ha creato una notevole pressione sui prezzi e ha impedito gli aumenti dei prezzi di mercato in linea con gli aumenti del costo delle materie prime necessari all'industria dell'Unione per raggiungere livelli di profitto equi. |
(334) |
Altri fattori, quali il calo dei volumi di vendita e i mutamenti riguardanti i SAP su specifica o le oscillazioni del prezzo della materia prima, non hanno contribuito al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito. |
(335) |
Le importazioni dal Giappone e dalla Turchia hanno avuto a loro volta un impatto limitato sull'industria. Le importazioni dalla Turchia avevano un prezzo simile a quello delle importazioni sudcoreane, ma volumi nettamente inferiori; di conseguenza, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Analogamente, le importazioni giapponesi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame tali importazioni sono diminuite e hanno registrato un sostanziale aumento solo nel periodo dell'inchiesta, mantenendo però un livello di prezzi superiore a quello delle importazioni sudcoreane. Le importazioni sudcoreane a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione sono la principale ragione per cui l'industria dell'Unione ha perso vendite e non ha potuto aumentare i prezzi in linea con il costo di produzione, il che ha causato gravi perdite in termini di redditività. |
(336) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, mentre gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. |
(337) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il pregiudizio è evidente nell'evoluzione della produzione, dell'utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell'Unione, della quota di mercato, dell'occupazione, del prezzo medio unitario di vendita sul mercato dell'Unione, del costo di produzione, delle scorte finali, della redditività e dell'utile sul capitale investito, se considerato alla luce dell'evoluzione dei volumi di vendita e dei prezzi all'importazione sudcoreani (in termini assoluti o rispetto agli altri operatori del mercato). |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
(338) |
In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria e degli utilizzatori dell'Unione. Poiché il prodotto è principalmente venduto direttamente all'acquirente, nessun importatore indipendente ha preso parte alla procedura. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(339) |
L'istituzione di misure migliorerà le condizioni di mercato per i produttori dell'Unione, i quali potranno migliorare la propria posizione concorrenziale sul mercato e recuperare le perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato. Grazie alla minore pressione esercitata sui prezzi da importazioni sleali, l'industria dell'Unione potrà aumentare i prezzi di vendita e conseguire un livello di redditività sostenibile. |
(340) |
L'assenza di misure avrebbe effetti negativi significativi sull'industria dell'Unione, in quanto le importazioni continuerebbero ad aumentare inducendo un'ulteriore contrazione dei prezzi dell'Unione, con conseguenze negative sul volume della produzione e delle vendite, nonché sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione. A sua volta ciò si ripercuoterebbe negativamente sugli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione; in particolare, la situazione già deficitaria sarebbe aggravata dalle conseguenze negative sugli investimenti e sull'occupazione all'interno dell'Unione. |
(341) |
L'istituzione di misure sarebbe dunque chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.2. Interesse degli utilizzatori
(342) |
Diversi utilizzatori si sono manifestati nel corso dell'inchiesta, ma solo due hanno risposto al questionario. Entrambi producevano principalmente prodotti sanitari per adulti. Le risposte fornite da entrambi gli utilizzatori sono state ampiamente carenti e solo una delle società ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire ulteriori informazioni entro i termini stabiliti, ma la risposta ha continuato ad essere carente. Pertanto, per uno degli utilizzatori, la Commissione non è stata assolutamente in grado di valutare l'impatto dei dazi antidumping. Per quanto riguarda l'altro utilizzatore, nonostante l'incompletezza delle risposte la Commissione è stata in grado di stimare l'impatto delle misure. Per tale società i SAP rappresentavano il [5 - 15 %] del costo di produzione, ma solo circa un terzo proveniva da forniture sudcoreane. La società ha inoltre dimostrato che, per alcuni importanti mercati chiave, i contratti pluriennali con il settore della sanità pubblica e le imprese di assicurazione impediscono il trasferimento dei costi di produzione aggiuntivi. La società ha anche fornito elementi di prova del fatto che diversi paesi hanno ridotto la spesa della sanità; la società si è quindi trovata sotto pressione per ridurre i suoi prezzi di vendita. Nonostante tali difficoltà, in particolare i tagli della spesa nel settore della sanità pubblica che hanno inciso sulle vendite degli utilizzatori, la società ha registrato un profitto del [10 % - 20 %]. La Commissione ha pertanto concluso che una misura pari al 14,7 % sul [5 % - 15 %] del costo di produzione della società potrebbe essere assorbito o almeno in parte trasferito sui consumatori. |
(343) |
Durante le audizioni e la fase di presentazione delle osservazioni altri quattro utilizzatori, comprendenti Procter & Gamble, FATER e Essity, nonché la coalizione di utilizzatori, hanno presentato le loro argomentazioni. Tutti gli utilizzatori si sono opposti con forza alle misure. |
(344) |
Procter & Gamble ha affermato che l'accesso a tutti i fornitori di SAP, inclusi i fornitori sudcoreani, era essenziale per mantenere una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, al fine di garantire la stabilità degli approvvigionamenti, specialmente per i SAP su specifica che non possono essere fabbricati da tutti i produttori di SAP. La capacità dei produttori dell'Unione di fabbricare i SAP Generation 8 di Procter & Gamble non è sufficiente a fornire il volume richiesto. Se Procter & Gamble fosse costretta a utilizzare altri SAP non conformi alle specifiche Generation 8, l'impatto sarebbe negativo sia in termini di costi per gli adeguamenti riguardanti il confezionamento e il trasporto, sia in termini ambientali, in quanto la quantità di rifiuti aumenterebbe. Inoltre una modifica dei SAP richiederebbe un adeguamento del processo di produzione di almeno sei mesi. |
(345) |
Anche FATER ha sollevato osservazioni analoghe in merito alla stabilità degli approvvigionamenti, all'insufficiente capacità produttiva per i SAP Generation 8 e 9 e alla necessità di un periodo di adeguamento compreso tra i sei e i nove mesi. FATER ha stimato che l'impatto negativo per la società, nel caso fosse costretta a utilizzare altri tipi di SAP, condurrebbe a una destandardizzazione e comporterebbe costi aggiuntivi nell'ordine di diversi milioni di euro. |
(346) |
Un terzo utilizzatore ha avanzato argomentazioni simili riguardanti la stabilità degli approvvigionamenti, i costi di adeguamento per il cambiamento di SAP e l'impatto ambientale. |
(347) |
La coalizione di utilizzatori e un altro utilizzatore hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping rafforzerebbe un duopolio e metterebbe a rischio la concorrenza sul mercato dell'Unione, visto che uno dei produttori dell'Unione potrebbe valutare l'ipotesi di vendere la propria impresa di SAP. |
(348) |
Anche il produttore esportatore che ha collaborato ha segnalato il rischio che le misure untidumping possano nuocere alla concorrenza leale sul mercato dell'Unione. |
(349) |
Analoghe osservazioni sono state avanzate da un altro utilizzatore di SAP, Essity, il quale ha affermato che, senza la minaccia della concorrenza, l'industria dell'Unione sarebbe poco incentivata a diversificare la propria produzione e a sviluppare nuove soluzioni per soddisfare i bisogni in continua evoluzione dei consumatori, ostacolando di conseguenza la spinta di Essity alla diversificazione e rendendo la società dipendente solo dai pochi produttori dell'Unione. |
(350) |
La Commissione ritiene che la coalizione di utilizzatori non abbia fornito elementi di prova sufficienti a sostegno dell'affermazione riguardante la possibilità che, qualora fossero istituiti dazi antidumping, il mercato dell'Unione diventerebbe un duopolio. In particolare, la coalizione non ha considerato la possibilità che le importazioni oggetto di dumping e il conseguente declino della redditività dell'industria dell'Unione non aumentino il rischio di un'uscita dal mercato di uno dei produttori dell'Unione. |
(351) |
Inoltre le informazioni raccolte durante l'inchiesta non hanno evidenziato alcuna prova di pratiche anticoncorrenziali condotte dall'industria dell'Unione. Sono stati invece raccolti elementi di prova specifici a dimostrazione che l'industria dell'Unione era in grado di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame ed era disposta a farlo. |
(352) |
La Commissione ha concluso che le misure determineranno un aumento dei costi di produzione degli utilizzatori e non sono nell'interesse degli utilizzatori. Considerato che l'importo dei dazi che si intende istituire non avrà conseguenze proibitive, in quanto i SAP rappresentano solo il [5 % - 15%] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini, la Commissione è giunta alla conclusione che l'interesse degli utilizzatori ad avere accesso a tutti i fornitori di SAP a livello mondiale senza dazi non prevale sull'interesse dell'Unione ad essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping. |
(353) |
Nelle loro osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, P&G e Fater hanno contestato la dichiarazione di cui al considerando 351 riguardante la capacità dell'industria dell'Unione di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame. Essi hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non è in grado di rifornire i quantitativi di SAP Generation 8 & 9 richiesti, in quanto non possiede la capacità produttiva per questo specifico prodotto SAP. |
(354) |
Analoghe argomentazioni sono state avanzate, nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione delle informazioni, anche dalla coalizione H, la quale ha anche contestato le conclusioni della Commissione in merito alla capacità dell'industria dell'Unione di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame. La coalizione H ha affermato, e dimostrato, che gli utilizzatori di SAP affrontavano sistematicamente interruzioni della catena di approvvigionamento nel mercato dell'Unione e non erano in grado di assicurarsi i SAP nelle quantità e della qualità necessarie per la loro produzione. La coalizione H ha concluso che, date le attuali interruzioni della catena di approvvigionamento, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di compensare la perdita di importazioni competitive di SAP dall'esterno dell'UE. |
(355) |
Gli elementi di prova presentati da P&G, da Fater e dalla coalizione H a dimostrazione di una carenza di forniture riguardano principalmente il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ma coprono anche il secondo e il terzo trimestre di tale periodo. Gli elementi di prova forniti per il periodo dell'inchiesta mostrano un impatto temporaneo delle misure di confinamento dovute alla COVID-19 su uno dei fornitori europei nel periodo da marzo a giugno 2020. Tuttavia dai dati emerge che si è trattato di una situazione eccezionale e temporanea, in quanto le forniture sono riprese rapidamente dopo il confinamento. Inoltre non sono state evidenziate le stesse difficoltà per l'intera industria dell'UE. I dati sembrano invece indicare che la carenza di forniture da parte di uno dei produttori dell'Unione è stata parzialmente compensata aumentando gli approvvigionamenti da altri produttori dell'Unione (in combinazione con importazioni da paesi terzi). La Commissione ha quindi concluso che, per quanto riguardava il periodo dell'inchiesta, non vi erano elementi di prova sufficienti per ritenere che l'industria dell'UE non sarebbe stata in grado di rifornire gli utilizzatori interessati in normali condizioni commerciali. |
(356) |
Tutti gli altri elementi di prova riguardavano il periodo successivo all'inchiesta, che è stato influenzato da interruzioni dell'approvvigionamento dall'estero e dalla carenza globale di trasporti causata dalla pandemia di COVID-19, determinando così un aumento della domanda di SAP europei. Si trattava tuttavia di fenomeni temporanei e non strutturali, che si prevedeva sarebbero scomparsi con l'adattarsi delle catene di approvvigionamento all'impatto della pandemia di COVID-19. Infatti, come sostenuto da diversi utilizzatori, l'adattamento a un nuovo fornitore spesso non può essere immediato e i contratti di fornitura sono generalmente conclusi per un periodo di almeno un anno. Tale struttura di contratti a lungo termine concede all'industria dell'Unione un certo tempo per adeguarsi, specialmente tenendo conto della sua dimostrata capacità di effettuare investimenti consistenti. Inoltre gli elementi di prova presentati dalla coalizione H non hanno evidenziato alcun problema strutturale importante che incida sulla capacità o sulla volontà di offerta da parte dei produttori europei in normali condizioni di mercato. Le email riguardanti Nippon Shokubai, ad esempio, evidenziavano soltanto problemi riguardanti le forniture provenienti dal suo impianto giapponese, non dall'impianto europeo. Tutti gli elementi di prova presentati in relazione a BASF riguardavano soltanto un problema imprevisto e temporaneo relativo a un'unica qualità di SAP. Neppure gli elementi di prova riguardanti gli altri produttori dell'Unione hanno evidenziato problemi strutturali di approvvigionamento. |
(357) |
Per quanto riguarda P&G, essa non ha affermato che i produttori dell'Unione non possono produrre i SAP Generation 8 & 9, ma soltanto che le capacità di produzione attualmente adeguate e dedicate a questi SAP non sono sufficienti per soddisfare la domanda di P&G. L'industria dell'Unione ha tuttavia dimostrato la propria disponibilità ad investire durante il periodo dell'inchiesta, il che indica che la capacità inutilizzata esistente può essere adeguata o ampliata, se necessario. La Commissione ha quindi respinto l'argomentazione secondo la quale non avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova presentati da P&G, da Fater e dalla coalizione H. |
(358) |
P&G e Fater hanno inoltre osservato che la Commissione non ha dimostrato quali "elementi di prova specifici" erano stati raccolti per concludere che l'industria dell'Unione era in grado di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame ed era disposta a farlo, come indicato al considerando 351. Analoghe argomentazioni sono state formulate dalla coalizione H nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione delle informazioni. |
(359) |
La Commissione chiarisce che gli elementi di prova specifici raccolti riguardano le capacità inutilizzate, gli investimenti per adeguarsi alle esigenze dei nuovi clienti e l'accettazione di nuovi clienti. |
(360) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti è cambiata dal 2020 e sono cambiati anche i prezzi e la disponibilità di forniture di SAP nell'Unione, confermando quanto affermato da P&G e da altri utilizzatori. LG Chem sostiene inoltre che il prezzo dei SAP sta aumentando a causa del rialzo dei prezzi del propilene e della soda caustica. La Commissione ha tenuto conto del fatto che gli utilizzatori hanno fornito elementi di prova indicanti che la pandemia di COVID-19 e le conseguenti carenze di trasporti all'estero hanno causato una carenza temporanea nell'offerta di SAP e determinato un aumento dei prezzi. La Commissione ha tuttavia ritenuto che si tratti soltanto di un cambiamento temporaneo (cfr. considerando 355). Inoltre è improbabile che l'aumento dei prezzi dei SAP dovuto all'incremento dei prezzi delle materie induca un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione nel lungo termine. La Commissione ha quindi ritenuto che le temporanee carenze di forniture non abbiano inciso sull'interesse dell'Unione ad istituire misure per contrastare il dumping pregiudizievole che era stato accertato. |
(361) |
Nei suoi commenti a seguito della divulgazione finale delle informazioni, la coalizione H ha contestato il metodo applicato dalla Commissione. In particolare, ha commentato che le conclusioni sull'interesse dell'Unione sono basate su informazioni scarse e imprecise, che la Commissione stessa ha definito carenti al considerando 342. |
(362) |
La coalizione H ha inoltre contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 352, secondo cui i SAP rappresentano il [5 % - 15 %] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini. La coalizione ha sostenuto, e dimostrato, che il costo dei SAP rappresentava fino al [20 % - 30 %] del costo di produzione totale. |
(363) |
Essa ha inoltre affermato che le conclusioni della Commissione erano basate sui dati forniti soltanto da un utilizzatore e pertanto non avevano preso in considerazione gli elementi di prova forniti sulle difficoltà di trasferire gli oneri aggiuntivi dei dazi ai clienti. È stato in particolare spiegato che gli utilizzatori di SAP non sarebbero, in genere, in grado di trasferire gli aumenti di prezzo ai propri clienti per una serie di motivi diversi, come i contratti a lungo termine, la forte concorrenza dei concorrenti di paesi terzi e la sensibilità ai prezzi dei clienti. |
(364) |
Nella valutazione di tutti i documenti forniti da tutte le parti interessate la Commissione non si è basata su informazioni scarse e imprecise. Nella misura in cui le parti hanno collaborato, la Commissione ha verificato le informazioni fornite. Tali informazioni comprendevano la percentuale rappresentata dai SAP nel costo di produzione per i prodotti per l'igiene degli adulti e dei bambini. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della coalizione H. |
(365) |
Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha affermato che i prezzi dei SAP nel mercato dell'Unione sono principalmente determinati dall'inflazione dei costi di produzione, piuttosto che dalle importazioni dalla Corea. Ha affermato che i prezzi dei SAP hanno assorbito l'impatto dell'inflazione sui costi dei prodotti di base, della distribuzione, del lavoro e dell'energia per tutto il 2021, con un conseguente aumento dei prezzi dei SAP. Per concludere, Kimberly-Clark ha sostenuto che le misure antidumping aggraverebbero ulteriormente la tendenza all'aumento dei prezzi sia per gli utilizzatori a valle sia per gli acquirenti finali dei prodotti che contengono SAP. |
(366) |
In risposta, la Commissione ha osservato che Kimberly-Clark ha giustamente rilevato che i produttori di SAP dell'Unione stavano assorbendo gli aumenti del costo di produzione, in quanto non erano in grado di aumentare di conseguenza i loro prezzi di vendita. Ciò tuttavia dimostrava soltanto la pressione sui prezzi sul mercato e il fatto che i produttori non erano in grado di trasferire i maggiori costi di produzione ai loro clienti. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
(367) |
Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha anche contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 352, secondo cui i dazi non avranno conseguenze proibitive, in quanto i SAP rappresentano solo il [5 % - 15 %] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini. Essa ha affermato che questo metodo di calcolo non teneva conto del fatto che i SAP non sono prodotti di base fungibili. |
(368) |
Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i SAP sono prodotti con proprietà diverse e che gli utilizzatori scelgono il tipo specifico di SAP più adatto al loro prodotto. Tuttavia le differenze tecniche, in sé, non giustificano l'inserimento di categorie aggiuntive di NPC. Nella fase iniziale la Commissione ha raccolto maggiori informazioni dettagliate ed è pervenuta alla conclusione che fosse giustificata soltanto una distinzione in base agli usi e agli additivi per il controllo degli odori. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione. |
(369) |
La coalizione H ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva valutato correttamente le preoccupazioni espresse da vari utilizzatori di SAP in merito all'istituzione di dazi, giungendo a conclusioni errate sull'interesse dell'Unione. Essa ha sostenuto che la Commissione non ha colto l'opportunità di fornire indicazioni agli utilizzatori su come presentare le proprie osservazioni in modo più completo e utile e non si è sufficientemente adoperata per collaborare con tali utilizzatori affinché le informazioni alla fine raccolte consentissero una valutazione corretta dell'interesse dell'Unione. Ha inoltre affermato che, tra i membri della coalizione H, soltanto tre utilizzatori di SAP sembrano avere ricevuto un questionario dalla Commissione e che quest'ultima ha utilizzato soltanto le informazioni fornite in una delle due risposte al questionario, ignorando le argomentazioni addotte nelle audizioni e nelle comunicazioni di almeno otto altri utilizzatori di SAP. |
(370) |
La Commissione ha inviato l'avviso di apertura con il link al pertinente questionario per gli utilizzatori a tutti gli utilizzatori noti e tutti gli utilizzatori che si sono manifestati sono stati informati della procedura. Tutte le informazioni fornite dagli utilizzatori sono state tenute in considerazione nella valutazione. La Commissione ha inoltre contattato tutti gli utilizzatori che avevano riposto al questionario per gli utilizzatori ai fini della verifica dei dati. Sono state fornite indicazioni riguardanti i dati necessari tramite lettere di richiamo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui, nella presente procedura, non avrebbe riservato sufficiente considerazione o fornito assistenza agli utilizzatori. |
6.3. Altri fattori
(371) |
Diversi utilizzatori hanno dichiarato che un aumento dei costi di produzione per i prodotti sanitari provocherà un aumento del costo di tali prodotti per i consumatori. Inoltre una limitazione all'accesso dei SAP Generation 8 e Generation 9 farebbe peggiorare la qualità dei prodotti per i consumatori. |
(372) |
La Commissione ha ritenuto che i costi di produzione aggiuntivi che possono derivare dall'istituzione di misure aumenterà il prezzo per i consumatori di prodotti sanitari. La Commissione tuttavia ritiene che il livello di tale aumento non sarà così elevato da far sì che l'interesse del consumatore ad avere accesso a prodotti sanitari con prezzi ragionevoli prevalga sull'interesse dell'industria dell'Unione a essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre la misure non impedirebbero agli utilizzatori di continuare a produrre prodotti sanitari contenenti SAP Generation 8 e Generation 9. |
(373) |
Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione delle informazioni, Fater ha affermato che la Commissione non aveva risposto alle sue preoccupazioni in merito alla possibilità che le misure antidumping potessero incidere sulla capacità degli acquirenti di accedere a prodotti sanitari a prezzi ragionevoli. Ha ribadito che la sua produzione di dispositivi medici si basa sulla cooperazione con gli esportatori coreani e che le misure comporterebbero ulteriori lavori tecnici e una riprogettazione dei suoi prodotti, che si tradurrebbero in un aumento del prezzo per gli acquirenti finali. |
(374) |
La Commissione ha esaminato il potenziale aumento dei costi per i consumatori di prodotti sanitari al considerando 372 e lo ha valutato rispetto all'interesse dell'industria dell'Unione a essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Fater. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(375) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l'istituzione di misure sulle importazioni di SAP originari della Repubblica di Corea non fosse nell'interesse dell'Unione. |
7. LIVELLO DELLE MISURE
(376) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(377) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(378) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Nel caso di specie, il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di conseguire un profitto equo ("profitto di riferimento") ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
(379) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto del livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese in esame e del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
(380) |
La Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. L'industria dell'Unione ha registrato perdite durante l'intero periodo in esame. Essendo inferiore al minimo del 6 % previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, tale margine di profitto è stato sostituito con un margine pari al 6 %. |
(381) |
Non sono pervenute argomentazioni in cui si sosteneva che il livello degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) e dell'innovazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. |
(382) |
Non sono altresì pervenute osservazioni riguardanti i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. |
(383) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il margine di profitto di riferimento del 6 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base in relazione a ogni tipo. |
(384) |
La Commissione ha in seguito stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione del paese interessato, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. |
(385) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per "tutte le altre società" è stato definito analogamente al margine di dumping per la società che ha collaborato.
|
(386) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la determinazione del margine di pregiudizio è inficiata dallo stesso errore rilevato per i calcoli dell'undercutting e che le considerazioni addotte per l'undercutting si applicano mutatis mutandis. Anche il margine di pregiudizio dovrebbe essere adeguato in funzione dell'impatto degli altri fattori proposti da LG Chem. |
(387) |
La Commissione ha rinviato alle argomentazioni di cui ai considerando da 184 a 188, nonché alla confutazione delle argomentazioni di LG Chem riguardanti l'impatto delle importazioni da altri paesi, la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e gli investimenti dell'industria dell'Unione, esposte nelle rispettive sezioni dell'analisi del nesso di causalità. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte anche per quanto riguarda la determinazione del margine di pregiudizio. |
(388) |
Nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i denuncianti ed Evonik hanno sostenuto che il profitto di riferimento del 6 % non rifletteva il profitto che sarebbe stato conseguito dai produttori dell'UE in assenza di pratiche commerciali sleali. Nella fattispecie, essi hanno affermato che la Commissione non aveva considerato le informazioni fornite dall'industria dell'Unione che consentivano di definire tale profitto a un livello superiore. Pertanto hanno chiesto alla Commissione di aumentare il margine di profitto, portandolo alla media dei profitti di riferimento che i produttori dell'Unione inclusi nel campione potrebbero ragionevolmente conseguire in condizioni di concorrenza normali, vale a dire [14 % -19 %]. |
(389) |
I denuncianti ed Evonik hanno inoltre contestato la dichiarazione della Commissione di cui al considerando 382 e hanno affermato che le osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base erano state formulate nelle risposte al questionario per i produttori dell'Unione e al questionario sugli indicatori macroeconomici. Essi hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dei costi futuri nel calcolo del prezzo indicativo e hanno fornito una media ponderata dell'aumento medio annuo dei costi per tonnellata dei SAP prodotti, derivante dalle quote di emissioni dell'UE. Il denunciante ed Evonik hanno pertanto chiesto alla Commissione di aumentare il prezzo indicativo dei produttori dell'Unione di [30 - 45] EUR per tonnellata di SAP. |
(390) |
La Commissione non ha potuto confermare che il profitto di riferimento proposto dai denuncianti e da Evonik fosse ragionevolmente conseguito sulla base dei dati disponibili nel fascicolo. La Commissione ha preso in considerazione i profitti conseguiti durante il periodo in esame, inclusi gli adeguamenti da applicare per raggiungere condizioni di concorrenza normali. I profitti così calcolati non corrispondevano agli importi dichiarati dall'industria dell'Unione, nemmeno all'inizio del periodo in esame, quando la pressione delle importazioni coreane era minore. |
(391) |
La Commissione ha espresso disaccordo anche sulle dichiarazioni riguardanti i costi futuri delle quote di emissione. La Commissione ha effettivamente considerato i costi futuri derivanti dalle quote di emissioni dell'UE, in base alle informazioni verificate fornite dalle società incluse nel campione. Ciò ha comportato un aumento del prezzo indicativo di [16 - 18] EUR per tonnellata di SAP. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
8. MISURE DEFINITIVE
(392) |
È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea. |
(393) |
Pertanto le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(394) |
L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per ciascuna società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchiava pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione all'unico produttore esportatore che ha collaborato. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(395) |
Una società può chiedere l'applicazione della propria aliquota individuale del dazio antidumping in caso di modifica del nome dell'entità soggetta a tale dazio. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(396) |
Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare, tra l'altro, la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
(397) |
Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(398) |
Nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'industria dell'Unione ha sostenuto che in Turchia non vi è alcuna produzione di SAP e pertanto i volumi di SAP importati dalla Turchia possono avere soltanto un'altra origine. L'industria dell'Unione ha chiesto di inserire nel regolamento definitivo una clausola di monitoraggio specifica, al fine di minimizzare i rischi di possibile elusione dalla Turchia. |
(399) |
La Commissione chiarisce che le clausole di monitoraggio specifiche si applicano di norma solo alle importazioni del paese interessato. La Commissione tuttavia ha preso atto delle osservazioni delle parti e, come sempre, vigilerà affinché si agisca in linea con la sua prassi di monitoraggio sulle misure in vigore. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
(400) |
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(401) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei membri che lo compongono si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha quindi nuovamente sottoposto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). |
(402) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP") costituiti da granuli di forma irregolare, arrotondata o agglomerata, in polvere, di colore bianco e non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906909017).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società |
Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %) |
Codice addizionale TARIC |
LG Chem Ltd. |
13,4 % |
C766 |
Tutte le altre società |
18,8 % |
C999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (GU C 58 del 18.2.2021, pag. 73).
(3) Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità dei membri della coalizione. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la divulgazione dell'identità dei membri della coalizione li danneggerebbe gravemente, a causa della minaccia di ritorsioni commerciali.
(4) Per calcolare il prezzo all'esportazione dei SAP dalla Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta, il denunciante si è basato sul Korean Trade Statistics Service (TRASS). Tramite una specifica ricerca su tale sistema è stato possibile individuare le esportazioni di SAP verso l'Unione Europea tra i prodotti dichiarati destinati all'esportazione, classificati con il codice delle merci 3906 90 90.
(5) "Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. Tali informazioni non devono essere divulgate senza l'esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite".
(6) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516.
(7) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(8) Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità della società B. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la società B sarebbe gravemente danneggiata qualora la sua identità fosse rivelata, a causa della minaccia di ritorsioni commerciali.
(9) La cifra esatta non è fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.
(10) Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).
(11) Codice NC 3906 90 90.
(12) Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/ Commissione, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234, punto 184.
(13) Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione, T-383/17,ECLI: EU:T:2020:139, punti 196-203.
(14) Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, Severstal/Commissione, T-753/16, ECLI:EU:T:2021:612, punto 272.
(15) Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità dei membri della coalizione H. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la divulgazione dell'identità dei membri della coalizione H li danneggerebbe gravemente a causa della minaccia di ritorsione commerciale.
(16) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).