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Document 32022D0544

    Decisione (UE) 2022/544 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

    ST/7202/2022/INIT

    GU L 107 del 6.4.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/544/oj

    Related international agreement

    6.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 107/16


    DECISIONE (UE) 2022/544 DEL CONSIGLIO

    del 4 aprile 2022

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione (UE) 2022/449 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è stato firmato il 17 marzo 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

    (2)

    In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 (3) prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (3)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

    (5)

    È opportuno approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è approvato a nome dell’Unione (5).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. BACHELOT-NARQUIN


    (1)  Approvazione del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (GU L 91 del 18.3.2022, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (5)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 91 del 18.3.2022, pag. 4.


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