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Document 32022R0486

    Regolamento delegato (UE) 2022/486 della Commissione del 21 gennaio 2022 che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle spese dell'intervento pubblico

    C/2022/298

    GU L 100 del 28.3.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/486/oj

    28.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/486 DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2022

    che modifica gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle spese dell'intervento pubblico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate applicabili alle spese dell'intervento pubblico nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Le disposizioni di tale regolamento devono essere adattate per tener conto del fatto che l'intervento pubblico è utilizzato solo occasionalmente.

    (2)

    L'allegato I, parte I, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 definisce i tassi di interesse applicabili per il finanziamento delle spese dell'intervento pubblico nell'ambito del FEAGA.

    (3)

    Per determinare tali tassi di interesse gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento. Se uno Stato membro non ha sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico, la Commissione deve fissare il tasso di interesse di riferimento sulla base della media dei tassi di interesse di riferimento. Per gli Stati membri che utilizzano l'euro, il tasso di riferimento è il tasso interbancario in euro (EURIBOR). Per gli Stati membri che non utilizzano l'euro, il tasso di riferimento è il tasso interbancario offerto (IBOR).

    (4)

    Dato il numero decrescente di operazioni sottostanti l'EURIBOR, l'euro short-term rate (€STR) dovrebbe essere fornito come tasso di riserva per i casi in cui l'EURIBOR non è disponibile. Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, dovrebbe essere prevista anche la possibilità di utilizzare il tasso di riserva in sostituzione dell'IBOR nazionale.

    (5)

    Attualmente, conformemente alle norme di cui all'allegato I, parte I, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, la Commissione deve adottare, per ciascun esercizio contabile, un regolamento di esecuzione che fissa il tasso di interesse, anche se non vi sono variazioni del tasso di interesse e anche se non vi sono prodotti all'ammasso pubblico. Per motivi di semplificazione e di efficienza delle risorse, è opportuno prevedere che il regolamento di esecuzione della Commissione che fissa il tasso di interesse resti in vigore fino alla sua abrogazione. La Commissione dovrebbe pertanto aggiornare il tasso di interesse solo se è previsto un intervento di ammasso pubblico o un acquisto all'intervento.

    (6)

    L'allegato III, parte I, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 stabilisce le norme per fissare gli importi forfettari applicabili all'Unione quando per un determinato prodotto il numero di Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico è inferiore a quattro. Tuttavia può accadere che per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico sia superiore a quattro, ma che meno di quattro Stati membri comunichino i propri costi rilevati. Per evitare incertezza giuridica nella determinazione degli importi forfettari applicabili, è opportuno aggiungere una disposizione per i casi in cui meno di quattro Stati membri comunicano i loro costi rilevati.

    (7)

    L'allegato III, parte II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 prevede che la Commissione possa mantenere gli importi forfettari fissati precedentemente per un prodotto, se durante l'esercizio contabile in corso non c'è stato o non ci sarà ammasso pubblico. Per motivi di semplificazione e di efficienza delle risorse, gli importi forfettari applicabili non dovrebbero essere fissati regolarmente ogni anno. La decisione di esecuzione della Commissione che fissa tali importi forfettari dovrebbe invece rimanere applicabile fino alla sua abrogazione.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono così modificati:

    1)

    l'allegato I, parte I, è così modificato:

    a)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «Per

    il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la Commissione fissa a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 un tasso di interesse uniforme per l'Unione. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati in un periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Se l'EURIBOR non è disponibile, si utilizza l'€STR medio, registrato durante il periodo di riferimento di 6 mesi.»;

    b)

    il punto 2 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Per determinare i tassi di interesse applicabili, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione è effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;

    ii)

    al terzo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'EURIBOR a 3 mesi o, se l'EURIBOR non è disponibile, l'€STR;

    b)

    per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, l'IBOR a 3 mesi applicabile in ciascuno di tali Stati membri o, se l'IBOR non è disponibile nello Stato membro interessato, il tasso che sostituisce l'IBOR.»;

    c)

    al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «I tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione adottato sulla base dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono arrotondati a un decimale.»;

    d)

    è aggiunto il seguente punto 4:

    «4.

    Il regolamento di esecuzione della Commissione che fissa il tasso di interesse di cui al punto 3, secondo comma, continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione disposta da un nuovo regolamento di esecuzione della Commissione che fissa un nuovo tasso di interesse.»;

    2)

    l'allegato III è così modificato:

    a)

    nella parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico o che comunicano i costi di un'operazione materiale relativa a un prodotto di cui all'allegato II è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi rilevati in detti Stati membri. Tuttavia, l'importo forfettario finale per tale prodotto non può differire di oltre il 2 % dall'importo fissato precedentemente.»;

    b)

    nella parte II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Se durante l'esercizio contabile in corso non c'è ammasso pubblico, la decisione di esecuzione della Commissione che fissa gli importi forfettari continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione disposta da una nuova decisione di esecuzione della Commissione che fissa nuovi importi forfettari.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).


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