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Document 32020D2217
Commission Implementing Decision (EU) 2020/2217 of 22 December 2020 amending Annexes I and III to Decision 2010/472/EU as regards the entry for the United Kingdom in the lists of third countries or parts thereof authorised for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species (notified under document C(2020) 9554) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2217 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2020) 9554] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2217 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2020) 9554] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/9554
GU L 438 del 28.12.2020, p. 60–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404
28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/60 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2217 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina
[notificata con il numero C(2020) 9554]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/472/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’importazione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, mentre l’allegato III di detta decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di tali animali. |
(2) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2010/472/UE affinché il Regno Unito figuri negli allegati I e III di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito negli allegati della decisione 2010/472/UE. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE. |
(4) |
Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).