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Document 32020D2214

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2214 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2020) 9551] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9551

GU L 438 del 28.12.2020, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2214/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2214 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2020) 9551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione di esecuzione reca un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(2)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2012/137/UE per figurare nell’elenco di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito  (*1)

 


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».


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