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Document 32020R2211

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2211 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito

C/2020/9592

GU L 438 del 28.12.2020, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2211 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, applicabili nel territorio dell’Unione.

(2)

Il diritto dell’Unione, compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è applicabile al e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1.

(3)

In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i tuberi della specie Solanum L. e i relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 dell’allegato VI di tale regolamento (le «piante specificate»), possono essere introdotti nell’Unione dai paesi terzi elencati alla voce 17, quarta colonna, di tale allegato.

(4)

In vista della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di essere riconosciuto indenne dall’organismo nocivo specificato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(5)

La direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3) stabilisce i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere, tra gli altri, il marciume anulare della patata provocato dall’agente patogeno Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.

(6)

Conformemente all’articolo 2 della direttiva 93/85/CEE, il Regno Unito ha effettuato indagini annuali i cui risultati dimostrano che negli ultimi tre anni il suo territorio è stato indenne dall’organismo nocivo specificato. I risultati di tali indagini sono stati notificati nel 2020 alla Commissione e agli altri Stati membri.

(7)

Non è stata inoltre registrata alcuna intercettazione dell’organismo nocivo specificato durante lo spostamento delle piante specificate all’interno del Regno Unito o da tale paese verso l’Unione.

(8)

Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 93/85/CEE non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(9)

Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell’allegato VI, voce 17, quarta colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(10)

Per garantire che il Regno Unito resti indenne dall’organismo nocivo specificato, esso dovrebbe presentare alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al. non è stato presente sul suo territorio nel corso dell’anno precedente.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(12)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi:

a)

Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia,

oppure

b)

i paesi che rispettano quanto segue:

i)

si tratta di uno dei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia e Ucraina; e

ii)

soddisfano una delle condizioni seguenti:

sono riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al. conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031;

oppure

c)

il Regno Unito (*1), purché sia soddisfatta la condizione seguente: il Regno Unito trasmette alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al. non è stato presente sul suo territorio nel corso dell’anno precedente.


(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.» »


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