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Dokument 32023R0997
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/997 of 23 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/17 establishing a list of variations not requiring assessment in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/997 della Commissione del 23 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/997 della Commissione del 23 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3254
GU L 136 del 24.5.2023, s. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Obowiązujące
24.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/997 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2023
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione (2) stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione. |
(2) |
Il 20 dicembre 2022 l’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») e il gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari («CMDv») hanno consigliato alla Commissione di modificare i punti B.12 e B.24 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 per tenere conto di nuovi sviluppi. Sia l’Agenzia che il CMDv hanno ricevuto richieste di classificazione di tre modifiche dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che non erano emerse in precedenza come variazioni che non richiedono una valutazione. Tali modifiche riguardano le apparecchiature di produzione o i processi relativi alle apparecchiature di produzione e le modifiche relative al fabbricante responsabile del rilascio dei lotti. |
(3) |
La Commissione ha tenuto conto del parere dell’Agenzia e del CMDv, dei criteri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, nonché di tutte le condizioni necessarie e della maggior parte dei requisiti di documentazione, al fine di garantire che le nuove variazioni che non richiedono una valutazione non presentino un rischio per la salute pubblica, la sanità animale o l’ambiente. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 al fine di includere nel suo allegato questi nuovi tipi di variazioni che attualmente non sono ivi elencati. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell’8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 dell’11.1.2021, pag. 22).
ALLEGATO
La parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è così modificata:
1) |
al punto 12 è aggiunta la lettera seguente:
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2) |
il punto 24 è sostituito dal seguente:
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