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Document 32012R0978

    Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

    GU L 303 del 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

    31.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 978/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2012

    relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

    (2)

    La politica commerciale comune dell’Unione si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione, fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE).

    (3)

    L’Unione mira a definire e a intraprendere politiche comuni e azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà.

    (4)

    La politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo, fissati all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

    (5)

    La comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel periodo dal 2006 al 2015.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 (2), prorogato dal regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), prevede l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («sistema») fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data in cui il presente regolamento cessa di essere applicato, qualora anteriore. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza.

    (7)

    Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sull’aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

    (8)

    Il sistema consiste in un regime generale e in due regimi speciali.

    (9)

    È opportuno che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Tali paesi sono definitivamente passati da un’economia centralizzata a un’economia di mercato. Non hanno le stesse esigenze degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire in una posizione non simile a quella dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; e, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l’utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi oneri ingiustificati. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

    Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime generale non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie rispetto al sistema per la quasi totalità degli scambi. Al fine di concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, il regime generale dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato e tale data dovrebbe essere specificata nell’elenco dei paesi beneficiari del regime generale.

    (10)

    I paesi elencati all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 e i paesi beneficiari di un accesso preferenziale autonomo al mercato dell’Unione in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008, del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (4), e del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (5), dovrebbero essere ammissibili ai fini del sistema. I territori d’oltremare associati all’Unione, nonché i paesi d’oltremare e i territori d’oltremare dei paesi che non sono elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 non dovrebbero essere considerati ammissibili ai fini del sistema.

    (11)

    Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (ONU) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie aggiuntive a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e dall’attuazione effettiva delle stesse.

    (12)

    Le preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell’ambito del regime speciale di incentivazione è opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

    (13)

    I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte. Dovrebbe essere possibile presentare domande a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Anche i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie del sistema in virtù del regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbero presentare una nuova domanda.

    (14)

    La Commissione dovrebbe monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo e la loro attuazione effettiva, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni (organi di controllo competenti). La Commissione dovrebbe presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

    (15)

    Ai fini del monitoraggio e della revoca delle preferenze, le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali. Tali relazioni possono tuttavia essere integrate da altre fonti di informazioni, a condizione che queste siano accurate e affidabili. Fatte salve altre fonti, ciò potrebbe includere informazioni trasmesse dalla società civile, dalle parti sociali, dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

    (16)

    Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato dell’Unione per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione.

    (17)

    Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato previste per lo zucchero dagli accordi di partenariato economico, le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune dovrebbero richiedere una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015.

    (18)

    Per quanto riguarda il regime generale, le preferenze tariffarie dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno dell’Unione.

    (19)

    È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili, per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell’Unione.

    (20)

    Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali a usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, la riduzione generale dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della «nazione più favorita», mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

    (21)

    I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti a un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o a un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

    (22)

    La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a una sezione o a una sottosezione al fine di ridurre i casi in cui prodotti eterogenei sono graduati. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe essere applicata ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo né ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, caratterizzati da profili economici molto simili che li rendono vulnerabili a causa di una base d’esportazione limitata e non diversificata.

    (23)

    Affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato, è opportuno che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino, così come le norme di origine dei prodotti definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

    (24)

    È opportuno che le ragioni della revoca temporanea dei regimi di cui al sistema includano la violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in determinate convenzioni internazionali concernenti i diritti fondamentali dell’uomo e del lavoro, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l’impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l’attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori con le procedure di monitoraggio dell’Unione stabilite nel presente regolamento.

    (25)

    Vista la situazione politica della Birmania/Myanmar e della Bielorussia, è opportuno mantenere in vigore la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di tali paesi.

    (26)

    Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di migliorare l’orientamento, la coerenza e la trasparenza, a una parte, e di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall’altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e la revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa del mancato rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e del buon governo, delle norme procedurali relative alla presentazione delle domande per le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell’istituzione di misure di salvaguardia, in modo da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (27)

    Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d’urgenza prima che la decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie produca effetti se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere.

    (28)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

    (29)

    Per l’adozione di atti di esecuzione sulla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell’SPG per i paesi beneficiari e sull’apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l’impatto di tali atti, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

    (30)

    Per l’adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e la sospensione dei regimi preferenziali laddove le importazioni possono causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

    (31)

    Al fine di garantire l’integrità e il corretto funzionamento del sistema, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

    (32)

    Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, alla conclusione del periodo massimo di sei mesi, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

    (33)

    La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a inchieste di salvaguardia, ciò sia richiesto da imperativi motivi d’urgenza connessi al deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione cui sarebbe difficile porre rimedio.

    (34)

    La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento. Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema, tra cui il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e le disposizioni relative alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie, tenendo conto della lotta contro il terrorismo e delle norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nelle questioni fiscali. Nelle relazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle implicazioni sulle esigenze dei paesi beneficiari per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze. La relazione dovrebbe includere anche un’analisi dettagliata dell’impatto del presente regolamento sulle entrate commerciali e tariffarie dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda gli effetti sui paesi beneficiari. Ove opportuno, si dovrebbe valutare altresì la conformità alla normativa sanitaria e fitosanitaria dell’Unione. La relazione dovrebbe comprendere anche un’analisi degli effetti del sistema per quanto concerne le importazioni di biocarburanti e gli aspetti di sostenibilità.

    (35)

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.   Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate («sistema») si applica conformemente al presente regolamento.

    2.   Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie nell’ambito del sistema:

    a)

    un regime generale;

    b)

    un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); e

    c)

    un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].

    Articolo 2

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a)   «SPG»: il sistema di preferenze generalizzate con il quale l’Unione accorda un accesso preferenziale al proprio mercato mediante uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    b)   «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;

    c)   «paesi ammissibili»: tutti i paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato I;

    d)   «paesi beneficiari dell’SPG»: i paesi beneficiari del regime generale elencati nell’allegato II;

    e)   «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell’allegato III;

    f)   «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV;

    g)   «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (8), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

    h)   «sezione»: una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

    i)   «capitolo»: un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

    j)   «sezione SPG»: una sezione elencata nell’allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;

    k)   «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;

    l)   «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale di tutti gli impegni e gli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all’allegato VIII, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.

    Articolo 3

    1.   Un elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato I al fine di tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi.

    3.   La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.

    CAPO II

    REGIME GENERALE

    Articolo 4

    1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:

    a)

    se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure

    b)

    se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli.

    2.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non si applica il paragrafo 1, lettera a), fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l’Unione che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, e che non è ancora applicato.

    Articolo 5

    1.   Un elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 figura nell’allegato II.

    2.   La Commissione riesamina l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

    a)

    la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione;

    b)

    la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

    3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato II sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.

    4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG interessati circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

    Articolo 6

    1.   I prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono elencati nell’allegato V.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato V al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.

    Articolo 7

    1.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli.

    2.   I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V la riduzione è del 20 %.

    3.   Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    4.   I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

    5.   Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.

    6.   Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.

    Articolo 8

    1.   Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG.

    2.   Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    3.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno seguente alla sua entrata in vigore.

    4.   L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

    5.   La Commissione notifica al paese interessato l’atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.

    6.   Qualora l’allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1 del presente articolo.

    CAPO III

    REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO

    Articolo 9

    1.   Un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se:

    a)

    è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII;

    b)

    ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni («organi di controllo competenti») non rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni;

    c)

    riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione.

    Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti:

    i)

    qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato; oppure

    ii)

    qualora, in mancanza di una procedura siffatta, l’Unione, in quanto parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

    d)

    si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse;

    e)

    accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e

    f)

    si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13.

    2.   Qualora l’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII.

    Articolo 10

    1.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:

    a)

    un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tal fine; e

    b)

    dall’esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

    2.   Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

    3.   Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

    4.   Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per creare o modificare l’allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

    5.   Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o c), o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all’articolo 36, per modificare l’allegato III al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

    6.   La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo la modifica dell’allegato III e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore del rispettivo atto delegato.

    7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, la presentazione delle domande e il loro trattamento.

    Articolo 11

    1.   I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati nell’allegato IX.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IX in base alle modifiche alla nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.

    Articolo 12

    1.   Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato IX originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

    2.   Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata è limitato al 16 % del valore in dogana.

    Articolo 13

    1.   A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controlla l’attuazione effettiva, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni di tali organi di controllo.

    2.   In questo contesto, un paese beneficiario dell'SPG+ collabora con la Commissione e comunica tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la sua situazione rispetto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 14

    1.   Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell’ambito di tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

    2.   Tale relazione contiene:

    a)

    le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo pertinenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e

    b)

    le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e l’attuazione effettiva delle stesse.

    La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione consideri appropriate.

    3.   Nel formulare le conclusioni concernenti l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché, fatte salve altre fonti, informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo o il Consiglio.

    Articolo 15

    1.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+ è temporaneamente revocato qualora tale paese non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

    2.   L’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono a carico del paese beneficiario dell'SPG+.

    3.   Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

    4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+. Tale avviso:

    a)

    indica le ragioni che suscitano un ragionevole dubbio quanto al rispetto degli impegni vincolanti del paese beneficiario dell'SPG+ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) e f), o all’esistenza di una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che possono mettere in discussione il diritto di detto paese a continuare a beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

    b)

    fissa il periodo, di sei mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell’avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.

    5.   La Commissione offre al paese beneficiario ogni possibilità di collaborare durante il periodo indicato al paragrafo 4, lettera b).

    6.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

    7.   Entro tre mesi dal termine di scadenza del periodo specificato nell’avviso, la Commissione decide:

    a)

    di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

    b)

    di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

    8.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute.

    9.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla stessa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

    10.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

    11.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

    12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

    Articolo 16

    Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato III allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

    CAPO IV

    REGIME SPECIALE A FAVORE DEI PAESI MENO SVILUPPATI

    Articolo 17

    1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato.

    2.   La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato.

    3.   In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dall’ONU come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.

    Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dall’ONU come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato IV al fine di escludere tale paese da tale allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

    Articolo 18

    1.   I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.

    2.   Dal 1o gennaio 2014 fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune richiedono una licenza di importazione.

    3.   La Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, norme dettagliate per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9).

    CAPO V

    DISPOSIZIONI DI REVOCA TEMPORANEA COMUNI A TUTTI I REGIMI

    Articolo 19

    1.   I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

    a)

    violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A;

    b)

    esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

    c)

    gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro;

    d)

    pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC;

    e)

    violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.

    2.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (10), o del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (11), per i motivi che giustificano tali misure.

    3.   Qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell’atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

    4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

    a)

    indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato l’atto di esecuzione che apre una procedura di revoca temporanea; e

    b)

    dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.

    5.   La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare all’inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione.

    6.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

    7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese.

    8.   Entro sei mesi dal termine del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

    a)

    di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure

    b)

    di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    9.   Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

    10.   Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi speciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    11.   Per quanto riguarda entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l’atto adottato si basa, tra l’altro, sulle prove ricevute.

    12.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione.

    13.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 37.

    14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.

    Articolo 20

    Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 21

    1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l’altro che un paese beneficiario:

    a)

    comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

    b)

    assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;

    c)

    assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

    d)

    svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

    e)

    rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; e

    f)

    assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine; si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

    3.   Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario.

    4.   Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.

    5.   La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa produca effetti.

    6.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

    7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA

    SEZIONE I

    Salvaguardia generale

    Articolo 22

    1.   Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto.

    2.   Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

    3.   Ai fini del presente capo, per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame.

    Articolo 23

    Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili:

    a)

    quota di mercato;

    b)

    produzione;

    c)

    scorte;

    d)

    capacità di produzione;

    e)

    fallimenti;

    f)

    redditività;

    g)

    utilizzazione degli impianti;

    h)

    occupazione;

    i)

    importazioni;

    j)

    prezzi.

    Articolo 24

    1.   Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione avvia un’inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.

    2.   Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a suo parere, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’articolo 23, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

    3.   Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

    4.   L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro dodici mesi dall’apertura.

    Articolo 25

    Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

    Articolo 26

    Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 27

    Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non è pubblicata alcun atto di esecuzione entro il termine fissato all’articolo 24, paragrafo 4, l’inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure provvisorie sono rimborsati.

    Articolo 28

    I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.

    SEZIONE II

    Salvaguardia nei settori tessile, dell’agricoltura e della pesca

    Articolo 29

    1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V o ai prodotti di cui ai codici 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 e 3824 90 97 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

    a)

    aumenti di almeno il 13,5 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; oppure

    b)

    per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V, superi la quota di cui all’allegato VI, punto 2, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell’allegato II durante tutti i periodi di dodici mesi.

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 6 % delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

    3.   Gli effetti dell’abolizione delle preferenze tariffarie decorrono due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 30

    Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.

    Articolo 31

    La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa produca effetti.

    SEZIONE III

    Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca

    Articolo 32

    1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

    2.   Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

    a)

    qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 21; oppure

    b)

    qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 33

    1.   Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

    2.   Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 34

    1.   Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.

    2.   Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.

    Articolo 35

    1.   Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi (12). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, specificano per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di tale regolamento. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri trasmettono tali dati statistici non più tardi di quaranta giorni dopo la fine di ciascun periodo mensile di riferimento. Al fine di facilitare le informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici relativi alle sezioni SPG siano regolarmente disponibili in una banca dati pubblica.

    3.   A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    4.   La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 e 3824 90 97, onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.

    Articolo 36

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2012.

    3.   La delega di potere di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 37

    1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

    2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    Articolo 38

    1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

    2.   Non sono divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.

    3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.

    4.   Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

    5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

    Articolo 39

    1.   La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 40

    Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Entro il 21 novembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata da una proposta legislativa.

    Articolo 41

    Il regolamento (CE) n. 732/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all’allegato X.

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 42

    1.   Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù di tale regolamento se l’inchiesta concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1o gennaio 2015.

    2.   Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.

    Articolo 43

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2012.

    Tuttavia, le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    3.   Il sistema si applica fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Martin SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

    (2)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.

    (4)  GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

    (5)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

    (6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (8)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (9)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (10)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (11)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (12)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    Allegato I

    Paesi ammissibili del sistema di cui all’articolo 3

    Allegato II

    Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Allegato III

    Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Allegato IV

    Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

    Allegato V

    Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Allegato VI

    Modalità di applicazione dell’articolo 8

    Allegato VII

    Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento

    Allegato VIII

    Convenzioni di cui all’articolo 9

    Allegato IX

    Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Allegato X

    Tavola di concordanza

    ALLEGATO I

    Paesi ammissibili  (1) del sistema di cui all’articolo 3

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    AE

    Emirati arabi uniti

    AF

    Afghanistan

    AG

    Antigua e Barbuda

    AL

    Albania

    AM

    Armenia

    AO

    Angola

    AR

    Argentina

    AZ

    Azerbaigian

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    BB

    Barbados

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BH

    Bahrein

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BN

    Brunei Darussalam

    BO

    Bolivia

    BR

    Brasile

    BS

    Bahamas

    BT

    Bhutan

    BW

    Botswana

    BY

    Bielorussia

    BZ

    Belize

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica Centrafricana

    CG

    Congo

    CI

    Costa d’Avorio

    CK

    Isole Cook

    CL

    Cile

    CM

    Camerun

    CN

    Repubblica popolare cinese

    CO

    Colombia

    CR

    Costa Rica

    CU

    Cuba

    CV

    Capo Verde

    DJ

    Gibuti

    DM

    Dominica

    DO

    Repubblica dominicana

    DZ

    Algeria

    EC

    Ecuador

    EG

    Egitto

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    FJ

    Figi

    FM

    Micronesia

    GA

    Gabon

    GD

    Grenada

    GE

    Georgia

    GH

    Ghana

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

    GQ

    Guinea equatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinea-Bissau

    GY

    Guiana

    HK

    Hong Kong

    HN

    Honduras

    HR

    Croazia

    HT

    Haiti

    ID

    Indonesia

    IN

    India

    IQ

    Iraq

    IR

    Iran

    JM

    Giamaica

    JO

    Giordania

    KE

    Kenia

    KG

    Kirghizistan

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    KN

    Saint Kitts e Nevis

    KW

    Kuwait

    KZ

    Kazakhstan

    LA

    Laos

    LB

    Libano

    LC

    Santa Lucia

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    LY

    Libia

    MA

    Marocco

    MD

    Moldova

    ME

    Montenegro

    MG

    Madagascar

    MH

    Isole Marshall

    MK

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    ML

    Mali

    MM

    Birmania/Myanmar

    MN

    Mongolia

    MO

    Macao

    MR

    Mauritania

    MU

    Maurizio

    MV

    Maldive

    MW

    Malawi

    MX

    Messico

    MY

    Malaysia

    MZ

    Mozambico

    NA

    Namibia

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Nepal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    OM

    Oman

    PA

    Panama

    PE

    Perù

    PG

    Papua Nuova Guinea

    PH

    Filippine

    PK

    Pakistan

    PW

    Palau

    PY

    Paraguay

    QA

    Qatar

    RS

    Serbia

    RU

    Russia

    RW

    Ruanda

    SA

    Arabia Saudita

    SB

    Isole Salomone

    SC

    Seychelles

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    SR

    Suriname

    ST

    São Tomé e Príncipe

    SV

    El Salvador

    SY

    Siria

    SZ

    Swaziland

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TH

    Tailandia

    TJ

    Tagikistan

    TL

    Timor Leste

    TM

    Turkmenistan

    TN

    Tunisia

    TO

    Tonga

    TT

    Trinidad e Tobago

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzania

    UA

    Ucraina

    UG

    Uganda

    UY

    Uruguay

    UZ

    Uzbekistan

    VC

    Saint Vincent e Grenadine

    VE

    Venezuela

    VN

    Vietnam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    XK

    Kosovo (2)

    YE

    Yemen

    ZA

    Sud Africa

    ZM

    Zambia

    ZW

    Zimbabwe

    Paesi beneficiari del sistema di cui all’articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    BY

    Bielorussia

    MM

    Birmania/Myanmar


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    (2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ALLEGATO II

    Paesi beneficiari  (1) del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AM

    Armenia

    AO

    Angola

    AZ

    Azerbaigian

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BO

    Bolivia

    BT

    Bhutan

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica Centrafricana

    CG

    Congo

    CK

    Isole Cook

    CN

    Repubblica popolare cinese

    CO

    Colombia

    CR

    Costa Rica

    CV

    Capo Verde

    DJ

    Gibuti

    EC

    Ecuador

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    FM

    Micronesia

    GE

    Georgia

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

    GQ

    Guinea equatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinea-Bissau

    HN

    Honduras

    HT

    Haiti

    ID

    Indonesia

    IN

    India

    IQ

    Iraq

    IR

    Iran

    KG

    Kirghizistan

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    LA

    Laos

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    MH

    Isole Marshall

    ML

    Mali

    MM

    Birmania/Myanmar

    MN

    Mongolia

    MR

    Mauritania

    MV

    Maldive

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambico

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Nepal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    PA

    Panama

    PE

    Perù

    PH

    Filippine

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    RW

    Ruanda

    SB

    Isole Salomone

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    ST

    São Tomé e Príncipe

    SV

    El Salvador

    SY

    Siria

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TH

    Tailandia

    TJ

    Tagikistan

    TL

    Timor Leste

    TM

    Turkmenistan

    TO

    Tonga

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzania

    UA

    Ucraina

    UG

    Uganda

    UZ

    Uzbekistan

    VN

    Vietnam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yemen

    ZM

    Zambia

    Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    MM

    Birmania/Myanmar


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    ALLEGATO III

    Paesi beneficiari  (1) del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

     

     

    Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

     

     


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    ALLEGATO IV

    Paesi beneficiari  (1) del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BT

    Bhutan

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica Centrafricana

    DJ

    Gibuti

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

    GQ

    Guinea equatoriale

    GW

    Guinea-Bissau

    HT

    Haiti

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    LA

    Laos

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    ML

    Mali

    MM

    Birmania/Myanmar

    MR

    Mauritania

    MV

    Maldive

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambico

    NE

    Niger

    NP

    Nepal

    RW

    Ruanda

    SB

    Salomone

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    ST

    São Tomé e Principe

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TL

    Timor Leste

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzania

    UG

    Uganda

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yemen

    ZM

    Zambia

    Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    MM

    Birmania/Myanmar


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    ALLEGATO V

    Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

    Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

    I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

    La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]

    La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]

    La colonna «Sensibile/Non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2).

    Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

    Sezione

    Capitolo

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Sensibile/non sensibile

    S-1a

    01

    0101 29 90

    Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

    S

    0101 30 00

    Asini vivi

    S

    0101 90 00

    Muli e bardotti vivi

    S

    0104 20 10*

    Riproduttori di razza pura della specie caprina

    S

    0106 14 10

    Conigli domestici vivi

    S

    0106 39 10

    Piccioni vivi

    S

    02

    0205 00

    Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    S

    0206 80 91

    Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

    S

    0206 90 91

    Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

    S

    0207 14 91

    Fegati di galli o di galline, congelati

    S

    0207 27 91

    Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

    S

    0207 45 95

    0207 55 95

    0207 60 91

    Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

    S

    0208 90 70

    Cosce di rane

    NS

    0210 99 10

    Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

    S

    0210 99 59

    Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

    S

    ex 0210 99 85

    Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

    S

    ex 0210 99 85

    Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

    S

    04

    0403 10 51

    Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

    S

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    S

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    0405 20 10

    Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

    S

    0405 20 30

    0407 19 90

    0407 29 90

    0407 90 90

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

    S

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    S

    05

    0511 99 39

    Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

    S

    S-1b

    03

    ex capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00

    S

    0301 19 00

    Pesci ornamentali di mare, vivi

    NS

    S-2a

    06

    ex capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40

    S

    0603 12 00

    Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

    NS

    0604 20 40

    Rami di conifere, freschi

    NS

    S-2b

    07

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

    S

    0703 10

    Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

    S

    0703 90 00

    Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    S

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

    S

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

    S

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

    S

    ex 0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

    S

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

    S

    0709 20 00

    Asparagi, freschi o refrigerati

    S

    0709 30 00

    Melanzane, fresche o refrigerate

    S

    0709 40 00

    Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

    S

    0709 51 00

    ex 0709 59

    Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

    S

    0709 60 10

    Peperoni, freschi o refrigerati

    S

    0709 60 99

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

    S

    0709 70 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

    S

    ex 0709 91 00

    Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

    S

    0709 92 10*

    Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

    S

    0709 93 10

    Zucchine, fresche o refrigerate

    S

    0709 93 90

    0709 99 90

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    S

    0709 99 10

    Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

    S

    0709 99 20

    Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

    S

    0709 99 40

    Capperi, freschi o refrigerati

    S

    0709 99 50

    Finocchi, freschi o refrigerati

    S

    ex 0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

    S

    ex 0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

    S

    ex 0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

    S

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    S

    0714 20 10*

    Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

    NS

    0714 20 90

    Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

    S

    0714 90 90

    Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

    NS

    08

    0802 11 90

    Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

    S

    0802 12 90

    0802 21 00

    Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

    S

    0802 22 00

    0802 31 00

    Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

    S

    0802 32 00

    0802 41 00

    0802 42 00

    Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

    S

    0802 51 00

    0802 52 00

    Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

    NS

    0802 61 00

    0802 62 00

    Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

    NS

    0802 90 50

    Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

    NS

    0802 90 85

    Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

    NS

    0803 10 10

    Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

    S

    0803 10 90

    0803 90 90

    Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

    S

    0804 10 00

    Datteri, freschi o secchi

    S

    0804 20 10

    Fichi, freschi o secchi

    S

    0804 20 90

    0804 30 00

    Ananassi, freschi o secchi

    S

    0804 40 00

    Avocadi freschi o secchi

    S

    ex 0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

    S

    0805 40 00

    Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

    NS

    0805 50 90

    Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

    S

    0805 90 00

    Altri agrumi, freschi o secchi

    S

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

    S

    0806 10 90

    Altre uve, fresche

    S

    ex 0806 20

    Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

    S

    0807 11 00

    Meloni (compresi i cocomeri), freschi

    S

    0807 19 00

    0808 10 10

    Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

    S

    0808 30 10

    Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

    S

    ex 0808 30 90

    Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

    S

    0808 40 00

    Cotogne, fresche

    S

    ex 0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

    S

    0809 21 00

    Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

    S

    ex 0809 29

    Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

    S

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

    S

    ex 0809 40 05

    Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

    S

    0809 40 90

    Prugnole, fresche

    S

    ex 0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

    S

    0810 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

    S

    0810 30 00

    Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

     

    0810 40 30

    Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

    S

    0810 40 50

    Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

    S

    0810 40 90

    Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

    S

    0810 50 00

    Kiwi, freschi

    S

    0810 60 00

    Durian, freschi

    S

    0810 70 00

    Cachi

    S

    0810 90 75

    Altri frutti freschi

    ex 0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

    S

    ex 0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30

    S

    0812 90 30

    Papaie

    NS

    0813 10 00

    Albicocche, secche

    S

    0813 20 00

    Prugne

    S

    0813 30 00

    Mele, secche

    S

    0813 40 10

    Pesche, comprese le pesche noci, secche

    S

    0813 40 30

    Pere, secche

    S

    0813 40 50

    Papaie, secche

    NS

    0813 40 95

    Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

    NS

    0813 50 12

    Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

    S

    0813 50 15

    Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne

    S

    0813 50 19

    Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne

    S

    0813 50 31

    Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

    S

    0813 50 39

    Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali

    S

    0813 50 91

    Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

    S

    0813 50 99

    Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

    S

    0814 00 00

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    NS

    S-2c

    09

    ex capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 21 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99

    NS

    0901 12 00

    Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

    S

    0901 21 00

    Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

    S

    0901 22 00

    Caffè torrefatto, decaffeinizzato

    S

    0901 90 90

    Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    S

    0904 21 10

    Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati

    S

    0905

    Vaniglia

    S

    0907

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    S

    0910 91 90

    Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati

    S

    0910 99 33

    Timo; foglie di alloro

    S

    0910 99 39

    0910 99 50

    0910 99 99

    Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

    S

    S-2d

    10

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

    S

    11

    1104 29 17

    Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.

    S

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    S

    1106 10 00

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

    S

    1106 30

    Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

    S

    1108 20 00

    Inulina

    S

    12

    ex capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

    S

    1209 21 00

    Semi di erba medica, da sementa

    NS

    1209 23 80

    Altri semi di festuca, da sementa

    NS

    1209 29 50

    Semi di lupini, da sementa

    NS

    1209 29 80

    Altri semi da foraggio, da sementa

    NS

    1209 30 00

    Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

    NS

    1209 91 80

    Altri semi di ortaggi, da sementa

    NS

    1209 99 91

    Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

    NS

    1211 90 30

    Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

    NS

    13

    ex capitolo 13

    Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

    S

    1302 12 00

    Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

    NS

    S-3

    15

    1501 90 00

    Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    S

    1502 10 90

    1502 90 90

    Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    S

    1503 00 19

    Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

    S

    1503 00 90

    Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    S

    1504

    Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1505 00 10

    Grasso di lana greggio

    S

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1511 10 90

    Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    S

    1511 90

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

    S

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1513

    Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    S

    ex 1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

    S

    1516 20 10

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    NS

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    S

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

    S

    1521 90 99

    Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

    S

    1522 00 10

    Degras

    S

    1522 00 91

    Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva

    S

    S-4a

    16

    1601 00 10

    Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

    S

    1602 20 10

    Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

    S

    1602 41 90

    Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

    S

    1602 42 90

    Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

    S

    1602 49 90

    Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

    S

    1602 90 31

    Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

    S

    1602 90 69

    Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

    S

    1602 90 91

    1602 90 95

    1602 90 99

    1602 90 78

    1603 00 10

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    S

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    S

    1605

    Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

    S

    S-4b

    17

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    S

    1702 90 10

    Maltosio chimicamente puro

    S

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    S

    18

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    S

    19

    ex capitolo 19

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

    S

    1901 20 00

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    NS

    1901 90 91

    Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    NS

    20

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19, 2008 20 39, e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, da 2008 40 51 a 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, da 2008 70 61 a 2008 70 98

    S

    2008 20 19

    Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

    NS

    2008 20 39

    21

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

    S

    2101 20

    Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

    NS

    2102 20 19

    Altri lieviti morti

    NS

    22

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

    S

    23

    2302 50 00

    Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

    S

    2307 00 19

    Altre fecce di vino

    S

    2308 00 19

    Altri tipi di vinacce

    S

    2308 00 90

    Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

    NS

    2309 10 90

    Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

    S

    2309 90 10

    Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    NS

    2309 90 91

    Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    S

    2309 90 96

    Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

    S

    S-4c

    24

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60

    S

    2401 10 60

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati

    NS

    S-5

    25

    2519 90 10

    Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

    NS

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

    NS

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

    NS

    27

    Capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    NS

    S-6a

    28

    2801

    Fluoro, cloro, bromo e iodio

    NS

    2802 00 00

    Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

    NS

    ex 2804

    Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

    NS

    2805 19

    Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

    NS

    2805 30

    Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

    NS

    2806

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

    NS

    2807 00

    Acido solforico; oleum

    NS

    2808 00 00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    NS

    2809

    Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

    NS

    2810 00 90

    Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

    NS

    2811

    Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

    NS

    2812

    Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

    NS

    2813

    Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

    NS

    2814

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

    S

    2815

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

    S

    2816

    Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

    NS

    2817 00 00

    Ossido di zinco; perossido di zinco

    S

    2818 10

    Corindone artificiale, anche definito chimicamente

    S

    2818 20

    Ossido di alluminio, diverso dal corindone artificiale

    NS

    2819

    Ossidi e idrossidi di cromo

    S

    2820

    Ossidi di manganese

    S

    2821

    Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

    NS

    2822 00 00

    Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

    NS

    2823 00 00

    Ossidi di titanio

    S

    2824

    Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

    NS

    ex 2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

    NS

    2825 10 00

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

    S

    2825 80 00

    Ossidi di antimonio

    S

    2826

    Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

    NS

    ex 2827

    Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

    NS

    2827 10 00

    Cloruro di ammonio

    S

    2827 32 00

    Cloruro di alluminio

    S

    2828

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

    NS

    2829

    Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

    NS

    ex 2830

    Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

    NS

    2830 10 00

    Solfuri di sodio

    S

    2831

    Ditioniti e solfossilati

    NS

    2832

    Solfiti; tiosolfati

    NS

    2833

    Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

    NS

    2834 10 00

    Nitriti

    S

    2834 21 00

    Nitrati

    NS

    2834 29

    2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

    S

    ex 2836

    Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

    NS

    2836 20 00

    Carbonato di disodio

    S

    2836 40 00

    Carbonati di potassio

    S

    2836 60 00

    Carbonato di bario

    S

    2837

    Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

    NS

    2839

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

    NS

    2840

    Borati; perossoborati (perborati)

    NS

    ex 2841

    Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

    NS

    2841 61 00

    Permanganato di potassio

    S

    2842

    Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

    NS

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

    NS

    ex 2844 30 11

    Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

    NS

    ex 2844 30 51

    Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

    NS

    2845 90 90

    Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

    NS

    2846

    Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

    NS

    2847 00 00

    Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

    NS

    2848 00 00

    Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

    NS

    ex 2849

    Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

    NS

    2849 20 00

    Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

    S

    2849 90 30

    Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

    S

    ex 2850 00

    Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

    NS

    Ex28500060

    Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

    S

    2852 00 00

    Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

    NS

    2853 00

    Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

    NS

    29

    2903

    Derivati alogenati degli idrocarburi

    S

    ex 2904

    Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

    NS

    2904 20 00

    Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

    S

    ex 2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

    S

    2905 45 00

    Glicerolo (glicerina)

    NS

    2906

    Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    NS

    ex 2907

    Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00; fenoli-alcoli

    NS

    2907 15 90

    Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo

    S

    ex 2907 22 00

    Idrochinone

    S

    2908

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

    NS

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    S

    2910

    Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    NS

    2911 00 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    NS

    ex 2912

    Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

    NS

    2912 41 00

    Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)

    S

    2913 00 00

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

    NS

    ex 2914

    Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, ex 2914 29 e 2914 22 00

    NS

    2914 11 00

    Acetone

    S

    ex 2914 29

    Canfora

    S

    2914 22 00

    Cicloesanone e metilcicloesanoni

    S

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    S

    ex 2916

    Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14

    NS

    ex 2916 11 00

    Acido acrilico

    S

    2916 12

    Esteri dell’acido acrilico

    S

    2916 14

    Esteri dell’acido metacrilico

    S

    ex 2917

    Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00

    NS

    2917 11 00

    Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

    S

    ex 2917 12 00

    Acido adipico e suoi sali

    S

    2917 14 00

    Anidride maleica

    S

    2917 32 00

    Ortoftalati di diottile

    S

    2917 35 00

    Anidride ftalica

    S

    2917 36 00

    Acido tereftalico e suoi sali

    S

    ex 2918

    Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e ex 2918 29 00

    NS

    2918 14 00

    Acido citrico

    S

    2918 15 00

    Sali ed esteri dell’acido citrico

    S

    2918 21 00

    Acido salicilico e suoi sali

    S

    2918 22 00

    Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

    S

    ex 2918 29 00

    Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

    S

    2919

    Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    NS

    2920

    Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    NS

    2921

    Composti a funzione ammina

    S

    2922

    Composti amminici a funzioni ossigenate

    S

    2923

    Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

    NS

    ex 2924

    Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

    S

    2924 23 00

    Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

    NS

    2925

    Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

    NS

    ex 2926

    Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

    NS

    2926 10 00

    Acrilonitrile

    S

    2927 00 00

    Composti a funzione diazo, azo o azossi

    S

    2928 00 90

    Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

    NS

    2929 10

    Isocianati

    S

    2929 90 00

    Altri composti ad altre funzioni azotate

    NS

    2930 20 00

    Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

    NS

    2930 30 00

    ex 2930 90 99

    2930 40 90

    Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

    S

    2930 50 00

    2930 90 13

    2930 90 16

    2930 90 20

    2930 90 60

    ex 2930 90 99

    2931 00

    Altri composti organo-inorganici

    NS

    ex 2932

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e ex 2932 20 90

    NS

    2932 12 00

    2-Furaldeide (furfurale)

    S

    2932 13 00

    Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

    S

    ex 2932 20 90

    Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

    S

    ex 2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

    NS

    2933 61 00

    Melamina

    S

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    NS

    2935 00 90

    Altri solfonammidi

    S

    2938

    Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

    NS

    ex 2940 00 00

    Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

    S

    ex 2940 00 00

    Ramnosio, raffinosio, mannosio

    NS

    2941 20 30

    Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

    NS

    2942 00 00

    Altri composti organici

    NS

    6b

    31

    3102 21

    Solfato di ammonio

    NS

    3102 40

    Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

    NS

    3102 50

    Nitrato di sodio

    NS

    3102 60

    Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio

    NS

    3103 10

    Perfosfati

    S

    3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    S

    32

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

    NS

    3201 20 00

    Estratto di mimosa

    NS

    3204

    Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

    S

    3206

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

    S

    33

    Capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

    NS

    34

    Capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

    NS

    35

    3501

    Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

    S

    3502 90 90

    Albuminati e altri derivati delle albumine

    NS

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

    NS

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    NS

    3505 10 50

    Amidi e fecole esterificati o eterificati

    NS

    3506

    Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

    NS

    3507

    Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    S

    36

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    NS

    37

    Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    NS

    38

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

    NS

    3802

    Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

    S

    3817 00

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

    S

    3823 12 00

    Acido oleico

    S

    3823 70 00

    Alcoli grassi industriali

    S

    3825

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38

    S

    S-7a

    39

    ex capitolo 39

    Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00

    NS

    3901

    Polimeri di etilene, in forme primarie

    S

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

    S

    3903

    Polimeri di stirene, in forme primarie

    S

    3904

    Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

    S

    3906 10 00

    Poli(metacrilato di metile)

    S

    3907 10 00

    Poliacetali

    S

    3907 60

    Poli(etilene tereftalato), esclusi i prodotti della sottovoce 3907 60 20

    S

    3907 60 20

    Poli «etilene tereftalato» in forme primarie, con un indice di viscosità >= 78 ml/g o superiore

    NS

    3907 99

    Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

    S

    3908

    Poliammidi, in forme primarie

    S

    3920

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

    S

    Ex39219010

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

    S

    3923 21 00

    Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

    S

    S-7b

    40

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

    NS

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

    S

    S-8a

    41

    ex 4104

    Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

    S

    ex 4106 31 00

    Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    NS

    4106 32 00

    4107

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    S

    4112 00 00

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    S

    ex 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

    NS

    4113 10 00

    Di caprini

    S

    4114

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    S

    4115 10 00

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

    S

    S-8b

    42

    ex capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

    NS

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

    S

    4203

    Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    S

    43

    Capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    NS

    S-9a

    44

    ex capitolo 44

    Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna

    NS

    4410

    Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

    S

    4411

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

    S

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

    S

    4418 10

    Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

    S

    4418 20 10

    Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

    S

    4418 71 00

    Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

    S

    4420 10 11

    Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

    S

    4420 90 10

    4420 90 91

    S-9b

    45

    ex capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

    NS

    4503

    Lavori di sughero naturale

    S

    46

    Capitolo 46

    lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

    S

    S-11a

    50

    Capitolo 50

    Seta

    S

    51

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine

    S

    52

    Capitolo 52

    Cotone

    S

    53

    Capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

    S

    54

    Capitolo 54

    Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

    S

    55

    Capitolo 55

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    S

    56

    Capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

    S

    57

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

    S

    58

    Capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

    S

    59

    Capitolo 59

    Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

    S

    60

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

    S

    S-11b

    61

    Capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

    S

    62

    Capitolo 62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

    S

    63

    Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

    S

    S-12a

    64

    Capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

    S

    S-12b

    65

    Capitolo 65

    Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

    NS

    66

    Capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

    S

    67

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    NS

    S-13

    68

    Capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

    NS

    69

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    S

    70

    Capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro

    S

    S-14

    71

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

    NS

    7117

    Minuterie di fantasia

    S

    S-15a

    72

    7202

    Ferro-leghe

    S

    73

    Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio

    NS

    S-15b

    74

    Capitolo 74

    Rame e lavori di rame

    S

    75

    7505 12 00

    Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

    NS

    7505 22 00

    Fili, di leghe di nichel

    NS

    7506 20 00

    Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

    NS

    7507 20 00

    Accessori per tubi, di nichel

    NS

    76

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

    S

    78

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

    S

    7801 99

    Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

    NS

    79

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

    S

    81

    ex capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 e 8108 30 00

    S

    8101 94 00

    Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

    NS

    8104 11 00

    Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

    NS

    8104 19 00

    Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00

    NS

    8107 20 00

    Cadmio greggio; polveri

    NS

    8108 20 00

    Titanio greggio; polveri

    NS

    8108 30 00

    Cascami e avanzi di titanio

    NS

    82

    Capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

    S

    83

    Capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni

    S

    S-16

    84

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

    NS

    8401 10 00

    Reattori nucleari

    S

    8407 21 10

    Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

    S

    85

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, da 8519 30, 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

    NS

    8516 50 00

    Forni a microonde

    S

    8517 69 39

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone

    S

    8517 70 15

    Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

    S

    8517 70 19

    8519 20

    Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

    S

    8519 30

    da 8519 81 11 a 8519 81 45

    Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    S

    8519 81 85

    Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette

    S

    da 8519 89 11 a 8519 89 19

    Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    S

    ex 8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00

    S

    8521 90 00

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi quelli a nastri magnetici); apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici, nonché videocamere)

    NS

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    S

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    S

    8528 49

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    S

    8528 59

    da 8528 69 a 8528 72

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

    S

    8540 11

    Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie

    S

    8540 12 00

    S-17a

    86

    Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

    NS

    S-17b

    87

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 e 8714

    NS

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

    S

    8703

    Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

    S

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

    S

    8705

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

    S

    8706 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

    S

    8707

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

    S

    8708

    Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

    S

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    S

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

    S

    8712 00

    Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

    S

    8714

    Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

    S

    88

    Capitolo 88

    Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

    NS

    89

    Capitolo 89

    Navi, battelli e altri natanti

    NS

    S-18

    90

    Capitolo 90

    Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

    S

    91

    Capitolo 91

    Orologeria

    S

    92

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    NS

    S-20

    94

    ex capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

    NS

    9405

    Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

    S

    95

    ex capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99

    NS

    da 9503 00 35 a 9503 00 99

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    S

    96

    Capitolo 96

    Lavori diversi

    NS

    ALLEGATO VI

    Modalità di applicazione dell’articolo 8

    1.

    L’articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.

    2.

    L’articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni S-11a e S-11b dell’allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 14,5 %.

    ALLEGATO VII

    Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento

    1.

    Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s’intende un paese:

    a)

    le cui sette sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati in tale allegato, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi;

    e

    b)

    le cui importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano meno del 2 % in valore di tutte le sue importazioni nell’Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi elencati nell’allegato II, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

    2.

    Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

    3.

    Ai fini dell’articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell’anno precedente a quello in cui è stato adottato l’atto delegato di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

    ALLEGATO VIII

    Convenzioni di cui all’articolo 9

    PARTE A

    Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

    1.

    Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948)

    2.

    Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

    3.

    Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966)

    4.

    Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

    5.

    Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

    6.

    Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

    7.

    Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

    8.

    Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

    9.

    Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

    10.

    Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

    11.

    Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

    12.

    Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

    13.

    Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958)

    14.

    Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

    15.

    Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)

    PARTE B

    Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

    16.

    Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

    17.

    Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

    18.

    Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

    19.

    Convenzione sulla biodiversità (1992)

    20.

    Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

    21.

    Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000)

    22.

    Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

    23.

    Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998)

    24.

    Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

    25.

    Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

    26.

    Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

    27.

    Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)

    ALLEGATO IX

    Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

    I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

    La colonna «Sezione» indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)]

    La colonna «Capitolo» indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)]

    Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

    Sezione

    Capitolo

    Codice NC

    Designazione delle merci

     

    S-1a

    01

    0101 29 90

    Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

     

    0101 30 00

    Asini vivi

     

    0101 90 00

    Muli e bardotti vivi

     

    0104 20 10*

    Riproduttori di razza pura della specie caprina

     

    0106 14 10

    Conigli domestici vivi

     

    0106 39 10

    Piccioni vivi

     

    02

    0205 00

    Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

    0206 80 91

    Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    0206 90 91

    Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    0207 14 91

    Fegati di galli o di galline, congelati

     

    0207 27 91

    Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

     

    0207 45 95

    0207 55 95

    0207 60 91

    Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

     

    ex 0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20

     

    0210 99 10

    Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

     

    0210 99 59

    Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

     

    ex 0210 99 85

    Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

     

    ex 0210 99 85

    Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

     

    04

    0403 10 51

    Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

     

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    0405 20 10

    Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

     

    0405 20 30

    0407 19 90

    0407 29 90

    0407 90 90

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

     

    0409 00 00

    Miele naturale

     

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

     

    05

    0511 99 39

    Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

     

    S-1b

    03

    Capitolo 3 (1)

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

     

    S-2a

    06

    Capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

     

    S-2b

    07

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

     

    0703 10

    Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

     

    0703 90 00

    Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

     

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

     

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

     

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

     

    ex 0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

     

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

     

    0709 20 00

    Asparagi, freschi o refrigerati

     

    0709 30 00

    Melanzane, fresche o refrigerate

     

    0709 40 00

    Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

     

    0709 51 00

    Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

     

    ex 0709 59

    0709 60 10

    Peperoni, freschi o refrigerati

     

    0709 60 99

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

     

    0709 70 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

     

    0709 92 10*

    Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

     

    0709 99 10

    Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

     

    0709 99 20

    Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

     

    0709 93 10

    Zucchine, fresche o refrigerate

     

    0709 99 40

    Capperi, freschi o refrigerati

     

    0709 99 50

    Finocchi, freschi o refrigerati

     

    ex 0709 91 00

    Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

     

    0709 93 90

    0709 99 90

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

    0710

    Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

     

    ex 0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

     

    ex 0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

     

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

     

    0714 20 10*

    Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

     

    0714 20 90

    Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

     

    0714 90 90

    Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

     

    08

    0802 11 90

    Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

     

    0802 12 90

    0802 21 00

    Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

     

    0802 22 00

    0802 31 00

    Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

     

    0802 32 00

    0802 41 00

    0802 42 00

    Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

     

    0802 51 00

    0802 52 00

    Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

     

    0802 61 00

    0802 62 00

    Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

     

    0802 90 50

    Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

     

    0802 90 85

    Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

     

    0803 10 10

    Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

     

    0803 10 90

    0803 90 90

    Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

     

    0804 10 00

    Datteri, freschi o secchi

     

    0804 20 10

    Fichi, freschi o secchi

     

    0804 20 90

    0804 30 00

    Ananassi, freschi o secchi

     

    0804 40 00

    Avocadi freschi o secchi

     

    ex 0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    0805 40 00

    Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

     

    0805 50 90

    Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

     

    0805 90 00

    Altri agrumi, freschi o secchi

     

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

     

    0806 10 90

    Altre uve, fresche

     

    ex 0806 20

    Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

     

    0807 11 00

    Meloni (compresi i cocomeri), freschi

     

    0807 19 00

    0808 10 10

    Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

     

    0808 30 10

    Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    ex 0808 30 90

    Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

     

    0808 40 00

    Cotogne, fresche

     

    ex 0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    0809 21 00

    Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

     

    ex 0809 29

    Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

     

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

     

    ex 0809 40 05

    Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

     

    0809 40 90

    Prugnole, fresche

     

    ex 0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    0810 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

     

    0810 30 00

    Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

     

    0810 40 30

    Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

     

    0810 40 50

    Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

     

    0810 40 90

    Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

     

    0810 50 00

    Kiwi, freschi

     

    0810 60 00

    Durian, freschi

     

    0810 70 00

    Cachi

     

    0810 90 75

    Altri frutti freschi

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

     

    0813 10 00

    Albicocche, secche

     

    0813 20 00

    Prugne

     

    0813 30 00

    Mele, secche

     

    0813 40 10

    Pesche, comprese le pesche noci, secche

     

    0813 40 30

    Pere, secche

     

    0813 40 50

    Papaie, secche

     

    0813 40 95

    Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

     

    0813 50 12

    Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

     

    0813 50 15

    Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne

     

    0813 50 19

    Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne

     

    0813 50 31

    Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

     

    0813 50 39

    Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali

     

    0813 50 91

    Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

     

    0813 50 99

    Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

     

    0814 00 00

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

     

    S-2c

    09

    Capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie

     

    S-2d

    10

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

     

    11

    1104 29 17

    Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.

     

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

     

    1106 10 00

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

     

    1106 30

    Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

     

    1108 20 00

    Inulina

     

    12

    ex capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

     

    13

    Capitolo 13

    Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

     

    S-3

    15

    1501 90 00

    Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

     

    1502 10 90

    1502 90 90

    Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

     

    1503 00 19

    Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

     

    1503 00 90

    Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

     

    1504

    Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1505 00 10

    Grasso di lana greggio

     

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1511 10 90

    Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

     

    1511 90

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

     

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1513

    Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

     

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

     

    1521 90 99

    Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

     

    1522 00 10

    Degras

     

    1522 00 91

    Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva

     

    S-4a

    16

    1601 00 10

    Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

     

    1602 20 10

    Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

     

    1602 41 90

    Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

     

    1602 42 90

    Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

     

    1602 49 90

    Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

     

    1602 50 31

    1602 50 95

    Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

     

    1602 90 31

    Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

     

    1602 90 69

    Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

     

    1602 90 91

    1602 90 95

    1602 90 99

    1602 90 78

    1603 00 10

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

     

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

     

    1605

    Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

     

    S-4b

    17

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

     

    1702 90 10

    Maltosio chimicamente puro

     

    1704 (2)

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

     

    18

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

     

    19

    Capitolo 19

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

     

    20

    Capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

     

    21

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

     

    22

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

     

    23

    2302 50 00

    Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

     

    2307 00 19

    Altre fecce di vino

     

    2308 00 19

    Altri tipi di vinacce

     

    2308 00 90

    Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

     

    2309 10 90

    Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

     

    2309 90 10

    Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

     

    2309 90 91

    Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

     

    2309 90 96

    Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

     

    S-4c

    24

    Capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

     

    S-5

    25

    2519 90 10

    Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

     

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

     

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

     

    27

    Capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

     

    S-6a

    28

    2801

    Fluoro, cloro, bromo e iodio

     

    2802 00 00

    Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

     

    ex 2804

    Idrogeno, gas rari e altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

     

    2805 19

    Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

     

    2805 30

    Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

     

    2806

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

     

    2807 00

    Acido solforico; oleum

     

    2808 00 00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

     

    2809

    Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

     

    2810 00 90

    Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

     

    2811

    Altri acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

     

    2812

    Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

     

    2813

    Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

     

    2814

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

     

    2815

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

     

    2816

    Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

     

    2817 00 00

    Ossido di zinco; perossido di zinco

     

    2818 10

    Corindone artificiale, anche definito chimicamente

     

    2818 20

    Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

     

    2819

    Ossidi e idrossidi di cromo

     

    2820

    Ossidi di manganese

     

    2821

    Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

     

    2822 00 00

    Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

     

    2823 00 00

    Ossidi di titanio

     

    2824

    Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

     

    2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

     

    2826

    Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

     

    2827

    Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

     

    2828

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

     

    2829

    Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

     

    2830

    Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

     

    2831

    Ditioniti e solfossilati

     

    2832

    Solfiti; tiosolfati

     

    2833

    Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

     

    2834 10 00

    Nitriti

     

    2834 21 00

    Nitrati

     

    2834 29

    2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

     

    2836

    Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

     

    2837

    Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

     

    2839

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

     

    2840

    Borati; perossoborati (perborati)

     

    2841

    Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

     

    2842

    Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

     

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

     

    ex 2844 30 11

    Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

     

    ex 2844 30 51

    Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

     

    2845 90 90

    Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

     

    2846

    Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

     

    2847 00 00

    Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

     

    2848 00 00

    Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

     

    2849

    polifosfati, di costituzione chimica definita o no

     

    2850 00

    Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

     

    2852 00 00

    Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

     

    2853 00

    Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

     

    29

    2903

    Derivati alogenati degli idrocarburi

     

    2904

    Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

     

    ex 2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

     

    2906

    Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2907

    Fenoli; fenoli-alcoli

     

    2908

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

     

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2910

    Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2911 00 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2912

    Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

     

    2913 00 00

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

     

    2914

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2916

    Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2917

    Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2918

    Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2919

    Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2920

    Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

    2921

    Composti a funzione ammina

     

    2922

    Composti amminici a funzioni ossigenate

     

    2923

    Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

     

    2924

    Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico

     

    2925

    Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

     

    2926

    Composti a funzione nitrile

     

    2927 00 00

    Composti a funzione diazo, azo o azossi

     

    2928 00 90

    Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

     

    2929 10

    Isocianati

     

    2929 90 00

    Altri composti ad altre funzioni azotate

     

    2930 20 00

    Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

     

    2930 30 00

    ex 2930 90 99

    2930 40 90

    Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

     

    2930 50 00

    2930 90 13

    2930 90 16

    2930 90 20

    2930 90 60

    ex 2930 90 99

    2931 00

    Altri composti organo-inorganici

     

    2932

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

     

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

     

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

     

    2935 00 90

    Altri solfonammidi

     

    2938

    Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

     

    2940 00 00

    Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

    Corretto conformemente alla descrizione NC

    2941 20 30

    Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

     

    2942 00 00

    Altri composti organici

     

    S-6b

    31

    3102

    Concimi minerali o chimici azotati

     

    3103 10

    Perfosfati

     

    3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

     

    32

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

     

    33

    Capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

     

    34

    Capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

     

    35

    3501

    Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

     

    3502 90 90

    Albuminati e altri derivati delle albumine

     

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

     

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

     

    3505 10 50

    Amidi e fecole esterificati o eterificati

     

    3506

    Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

     

    3507

    Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

     

    36

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

     

    37

    Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

     

    38

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

     

    S-7a

    39

    Capitolo 39

    Materie plastiche e articoli di materia plastica

     

    S-7b

    40

    Capitolo 40

    gomma e articoli di gomma

     

    S-8a

    41

    ex 4104

    Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

     

    ex 4106 31 00

    Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

     

    4106 32 00

    4107

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

    4112 00 00

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

    4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

    4114

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

     

    4115 10 00

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

     

    S-8b

    42

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella

     

    43

    Capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

     

    S-9a

    44

    Capitolo 44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno

     

    S-9b

    45

    Capitolo 45

    sughero e articoli di sughero

     

    46

    Capitolo 46

    lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

     

    S-11a

    50

    Capitolo 50

    Seta

     

    51

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine

     

    52

    Capitolo 52

    Cotone

     

    53

    Capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

     

    54

    Capitolo 54

    Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

     

    55

    Capitolo 55

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

     

    56

    Capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

     

    57

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

     

    58

    Capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

     

    59

    Capitolo 59

    Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

     

    60

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

     

    S-11b

    61

    Capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

     

    62

    Capitolo 62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

     

    63

    Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

     

    S-12a

    64

    Capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

     

    S-12b

    65

    Capitolo 65

    Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

     

    66

    Capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

     

    67

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

     

    S-13

    68

    Capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

     

    69

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

     

    70

    Capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro

     

    S-14

    71

    Capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

     

    S-15a

    72

    7202

    Ferro-leghe

     

    73

    Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio

     

    S-15b

    74

    Capitolo 74

    Rame e lavori di rame

     

    75

    7505 12 00

    Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

     

    7505 22 00

    Fili, di leghe di nichel

     

    7506 20 00

    Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

     

    7507 20 00

    Accessori per tubi, di nichel

     

    76

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

     

    78

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della sottovoce 7801 99

     

    7801 99

    Piombo greggio diverso da raffinato diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

     

    79

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

     

    81

    ex capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20

     

    82

    Capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

     

    83

    Capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni

     

    S-16

    84

    Capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi

     

    85

    Capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di tali apparecchi

     

    S-17a

    86

    Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

     

    S-17b

    87

    Capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori

     

    88

    Capitolo 88

    Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

     

    89

    Capitolo 89

    Navi, battelli e altri natanti

     

    S-18

    90

    Capitolo 90

    Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

     

    91

    Capitolo 91

    Orologeria

     

    92

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

     

    S-20

    94

    Capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

     

    95

    Capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

     

    96

    Capitolo 96

    Lavori diversi

     


    (1)  Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.

    (2)  Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.

    ALLEGATO X

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 732/2008

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, lettera g)

    Articolo 2, lettera b)

    Articolo 2, lettera h)

    Articolo 2, lettera c)

    Articolo 2, lettere da b) a f)

    Articolo 2, lettera i)

    Articolo 2, lettera j)

    Articolo 2, lettera k)

    Articolo 2, lettera l)

    Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafi 2 e 3

    Articolo 4

    Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafi 1 e 2

    Articolo 33, paragrafi 1 e 2

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 7, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 6, paragrafo 7

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2

    Articolo 12, paragrafi 1 e 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 2

    Allegato VII

    Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafi 2 e 3

    Articolo 9, paragrafi 1 e 2

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 2

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 6

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 6

    Articolo 10, paragrafo 7

    Articolo 16

    Articolo 11, paragrafi da 1 a 7

    Articolo 18

    Articolo 11, paragrafo 8

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 8 e allegato VI

    Articolo 14

    Articolo 34

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 15, paragrafo 2

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 15, paragrafo 2

    Articolo 15, paragrafo 3

    Articolo 19, paragrafo 2

    Articolo 20

    Articolo 16

    Articolo 21

    Articolo 17

    Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 3

    Articolo 18

    Articolo 15, paragrafi da 4 a 7, e articolo 19, paragrafi da 4 a 7

    Articolo 19

    Articolo 15, paragrafi da 8 a 12, e articolo 19, paragrafi da 8 a 14

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 22

    Articolo 20, paragrafi 2 e 3

    Articolo 24, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 23

    Articolo 20, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 20, paragrafo 6

    Articolo 26

    Articolo 20, paragrafo 7

    Articolo 25

    Articolo 27

    Articolo 28

    Articolo 20, paragrafo 8

    Articolo 29

    Articolo 21

    Articolo 30

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 31

    Articolo 22, paragrafo 2

    Articolo 23

    Articolo 32

    Articolo 24

    Articolo 25, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 25, lettera b)

    Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafi 2 e 3

    Articolo 25, lettera c)

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 25, lettera d)

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 25, lettera e)

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 26

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 37

    Articolo 38

    Articolo 27, paragrafi 1 e 2

    Articolo 39, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 27, paragrafi 4 e 5

    Articolo 39, paragrafi da 2 a 4

    Articolo 28

    Articolo 29

    Articolo 30

    Articolo 31

    Articolo 40

    Articolo 41

    Articolo 42

    Articolo 32, paragrafo 1

    Articolo 43, paragrafo 1

    Articolo 32, paragrafo 2

    Articolo 43, paragrafi 2 e 3

    Allegato I

    Allegato I

    Allegati II, III e IV

    Allegato II

    Allegati V e IX

    Allegato III, parte A

    Allegato VIII, parte A

    Allegato III, parte B

    Allegato VIII, parte B

    Allegato X


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