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Document 32008R1141

Regolamento (CE) n. 1141/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 308 del 19.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1141/oj

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Sistema di movimento lineare comprendente un meccanismo di scorrimento con due scanalature e un carrello rettangolare contenente sfere per cuscinetti.

Il carrello si sposta lungo le scanalature del meccanismo di scorrimento mediante le sfere per cuscinetti.

Il sistema di movimento lineare è usato per vari tipi di macchine quali, ad esempio, attrezzature per la movimentazione delle merci, macchine utensili o lettori di DVD.

8482 10 90

Classificazione effettuata in base alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, alla nota 2 a) della sezione XVI e al testo dei codici NC 8482, 8482 10 e 8482 10 90.

Poiché il sistema di movimento lineare può essere usato con vari tipi di macchine, esso non può essere considerato una parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare ai sensi della nota 2 b) della sezione XVI. La classificazione del sistema quale parte di una macchina in una voce come 8431, 8466 o 8522 è pertanto esclusa.

Il sistema di movimento lineare è considerato un meccanismo di scorrimento con sfere per cuscinetti a corsa illimitata della voce 8482 (cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 8482, A, 3).

Poiché il sistema di movimento lineare è un prodotto specificato nella voce 8482, deve essere classificato in tale voce conformemente alla nota 2 a) della sezione XVI.


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