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Document 52011AE1604

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali — COM(2011) 353 definitivo — 2011/0156 (COD)

    GU C 24 del 28.1.2012, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/119


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali

    COM(2011) 353 definitivo — 2011/0156 (COD)

    2012/C 24/26

    Relatrice: SHARMA

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 5 luglio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali

    COM(2011) 353 definitivo — 2011/0156 (COD).

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2011.

    Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli, nessun voto contrario e 6 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) elogia la Commissione per aver effettuato un riesame completo della legislazione vigente in materia alimentare e riconosce la difficoltà di tracciare una distinzione chiara tra alimenti destinati al consumo corrente e alimenti destinati a categorie specifiche della popolazione. Questa mancanza di chiarezza rende ardua l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione delle normative vigenti, in particolare per gli Stati membri e la società civile.

    1.2

    La Commissione ha condotto un'approfondita valutazione di impatto e una serie di consultazioni ad essa associate con l'obiettivo di garantire la coerenza, la semplificazione e l'armonizzazione del mercato interno. Nella valutazione di impatto sono stati esaminati aspetti quali gli oneri amministrativi, la riformulazione e l'etichettatura, l'innovazione, la competitività, i prezzi, la protezione e l'informazione dei consumatori, le possibili conseguenze sull'occupazione e sulle piccole imprese nonché il benessere sociale.

    1.3

    È fondamentale mantenere la definizione attuale di «alimenti destinati a fini medici speciali» per consentire una differenziazione rispetto agli alimenti destinati al consumo corrente, nonché per garantire l'inserimento, nella loro composizione, di ingredienti essenziali come gli aminoacidi o gli oligopeptidi.

    1.4

    Inoltre, il Comitato ritiene che i preparati per neonati prematuri - destinati a una popolazione estremamente vulnerabile, che spesso non gode di buona salute - debbano essere inclusi nella categoria degli alimenti completi con un contenuto normale di sostanze nutritive.

    1.5

    L'attuale applicazione della legislazione quadro, come riconosciuto dalla Commissione, porta a distorsioni del commercio nel mercato interno a causa delle divergenze di interpretazione ed esecuzione tra gli Stati membri. Si auspica che il nuovo regolamento proposto ponga rimedio a queste distorsioni, senza produrre effetti negativi sull'occupazione o sulle PMI del settore, e consenta di perseguire un'innovazione costante.

    1.6

    Tutti i prodotti destinati all'alimentazione umana sono attualmente protetti nel quadro della legislazione UE in materia di sicurezza, etichettatura e indicazioni, con il sostegno dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). La nuova proposta promuoverà l'armonizzazione della normativa UE in materia di sicurezza alimentare e protezione dei consumatori, eliminando ogni ripetizione e ambiguità. Il principio di sussidiarietà sarà rispettato, poiché gli Stati membri potranno ricorrere a norme nazionali qualora ciò sia giustificato nell'interesse della protezione dalla sanità pubblica.

    1.7

    Il CESE esorta la Commissione a riesaminare i preparati per la crescita destinati ai lattanti di età compresa fra i 12 e i 36 mesi nel quadro di un'accurata valutazione scientifica. Attualmente, infatti, in merito a questi prodotti non vi è accordo sul piano scientifico, mentre i cittadini necessitano di indicazioni e informazioni chiare.

    1.8

    Il CESE ritiene che nella nuova legislazione si debba mantenere l'attuale disposizione (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare) che consente di comunicare le informazioni sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e sul loro utilizzo appropriato agli operatori del settore sanitario, affinché questi ultimi possano informare in modo adeguato e impartire istruzioni corrette ai consumatori e ai pazienti.

    1.9

    Il CESE invita la Commissione a garantire che non vi siano distorsioni nel settore degli alimenti per sportivi, il cui mercato al dettaglio europeo è stimato a un valore di 2 357 milioni di euro in Europa, con un tasso annuo di crescita del 7 %. Nel più ampio contesto della sicurezza e dell'etichettatura degli alimenti, il CESE invita la Commissione a considerare anche l'ipotesi di introdurre, nella legislazione futura, delle avvertenze per i prodotti alimentari i cui profili nutrizionali (in particolare nel caso dei prodotti per sportivi e di quelli dimagranti/per il controllo del peso) potrebbero produrre effetti avversi se assunti per lunghi periodi o in quantità non raccomandate.

    1.10

    Il CESE riconosce che, a causa dell'attuale diversità economica, sociale e culturale in Europa, vi è il rischio che non tutti i gruppi di popolazione ricevano tutte le sostanze nutritive necessarie a una vita sana. Ciò ha portato alla messa a punto di alimenti arricchiti, per i quali la Commissione ha elaborato delle norme di pubblicità ed etichettatura. A questo proposito il CESE sostiene fortemente le attuali misure legislative e attuative dell'UE tese a garantire che le indicazioni volontarie che accompagnano i prodotti alimentari siano chiare, precise e fondate. Tali indicazioni non devono essere fuorvianti, bensì consentire ai consumatori finali di effettuare scelte informate e, nel caso degli alimenti destinati a fini medici speciali, fornire informazioni adeguate agli operatori qualificati del settore sanitario, nutrizionale e farmaceutico in merito al contenuto nutrizionale e all'utilizzo appropriato di tali prodotti.

    1.11

    Infine il CESE approva il mantenimento dell'obbligo, così come figura nei considerando della proposta della Commissione, di mettere in atto un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) nel caso di crisi alimentari che possano interessare i consumatori in qualsiasi parte d'Europa.

    2.   Contesto

    2.1

    La libera circolazione di alimenti sani e sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini. A questo proposito, la legislazione UE in materia alimentare è stata elaborata per garantire che «gli alimenti a rischio non possano essere immessi sul mercato», e ciò riguarda tanto il loro contenuto fisico che le disposizioni di etichettatura.

    2.2

    La direttiva quadro sugli alimenti dietetici (direttiva 2009/39/CE), adottata nel 1977, mirava ad affrontare il problema per cui «le differenze tra le legislazioni nazionali sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare ostacolano la libera circolazione di tali prodotti, [e] possono creare condizioni difformi di concorrenza». La proposta in esame riprende i termini della definizione degli «alimenti destinati a fini medici speciali», garantendo così la differenziazione rispetto agli alimenti normali e l'inserimento di ingredienti essenziali nella loro composizione. In base alla «definizione comune di alimenti dietetici» contenuta nelle disposizioni generali e nelle norme comuni in materia di etichettatura, tali alimenti presentano tre caratteristiche principali:

    sono speciali e distinguibili dai prodotti alimentari di consumo corrente (per la composizione o il processo di fabbricazione);

    sono destinati a gruppi specifici della popolazione e non alla popolazione in generale;

    soddisfano le esigenze nutrizionali particolari delle persone cui sono destinati.

    2.3

    Esempi di alimenti dietetici, secondo la definizione fornita nella direttiva quadro sugli alimenti dietetici, sono quelli destinati ai lattanti e ai bambini, gli alimenti senza glutine per celiaci o quelli destinati a fini medici speciali, sulla cui confezione deve figurare una «menzione di idoneità per lo specifico uso nutrizionale». Per tutta una serie di questi gruppi (alimenti per lattanti, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai bambini, alimenti destinati a diete ipocaloriche, alimenti destinati a fini medici e prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine) è già stata varata una legislazione specifica in materia di composizione e di etichettatura. Tuttavia, non sono state fissate norme specifiche relative agli alimenti per sportivi, agli alimenti per diabetici e agli alimenti destinati alle persone intolleranti al lattosio.

    2.4

    Nel 2007 la Commissione ha lanciato un processo di consultazione con gli Stati membri in merito alla direttiva quadro sugli alimenti dietetici. Da allora sono state condotte ulteriori consultazioni con gli Stati membri, con gruppi direttivi interservizi (DG SANCO, AGRI, ENTR, RTD, TRADE e il Segretariato generale), con le industrie del settore e con gruppi di consumatori, e una relazione in materia è stata predisposta da una società di consulenza esterna.

    2.5

    A seguito di tali consultazioni la Commissione ha presentato la proposta di regolamento in esame relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali. Il regolamento mira ad abrogare le seguenti direttive:

    direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione della direttiva quadro, 1989);

    direttiva 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi;

    direttiva 96/8/CE sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

    regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

    2.6

    L'azione proposta dalla Commissione mira a semplificare e chiarire le prescrizioni giuridiche applicabili soltanto a un numero limitato di categorie di prodotti alimentari nonché a definire un elenco unico di sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti alimentari («elenco dell'Unione») oggetto della proposta. In particolare, la proposta:

    abolisce il concetto di «alimenti dietetici»;

    definisce una nuova legislazione quadro generale, con un chiaro e preciso ambito di applicazione, riguardante soltanto alcune categorie ben definite di alimenti giudicati essenziali per gruppi ben determinati di consumatori con esigenze nutrizionali specifiche;

    mantiene misure specifiche per queste categorie essenziali di prodotti alimentari;

    stabilisce norme generali in merito alla composizione e all'etichettatura, applicabili a tali categorie di alimenti;

    tramite la semplificazione della regolamentazione elimina differenze d'interpretazione e difficoltà per gli Stati membri e per gli operatori in sede di applicazione di legislazioni differenti in campo alimentare;

    sopprime gli oneri associati alla procedura di notifica;

    garantisce che prodotti simili siano trattati nello stesso modo in tutta l'Unione;

    abroga le norme che sono divenute inutili, contraddittorie e potenzialmente contrastanti tra loro;

    istituisce una misura giuridica unica per le sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti alimentari oggetto della proposta.

    2.7

    Inoltre, l'articolo 6 prevede l'adozione di procedure di urgenza nel caso in cui prodotti alimentari coperti dalla proposta costituiscano un grave rischio per la salute delle persone.

    Bruxelles, 26 ottobre 2011

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


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