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Document 32023R0118

    Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/6702

    GU L 16 del 18.1.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/118/oj

    18.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 16/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/118 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 2022

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 140, lettera b), e l’articolo 149, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova.

    (2)

    L’articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l’articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. L’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.

    (3)

    Quando un’esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.

    (4)

    Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un’esposizione in un altro Stato membro. L’articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (5)

    Nell’Unione si svolgono regolarmente eventi con piccioni acrobatici. Tali eventi consistono nel raggruppare piccioni che possono provenire da più Stati membri e che sono trasportati in gabbie dai loro detentori dagli stabilimenti di origine in cui sono normalmente detenuti fino al luogo dell’evento. I volatili sono liberati in tale luogo per dimostrazioni di volo prima di rientrare nelle gabbie nelle quali vengono riportati al loro stabilimento di origine. Detti eventi possono pertanto essere considerati esibizioni, equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. L’articolo 67 dovrebbe pertanto essere modificato per estendere le prescrizioni per esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci a tutti i tipi equivalenti di esibizioni e per specificare le condizioni pertinenti per i movimenti da e verso tali eventi.

    (6)

    Inoltre l’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688 impone agli operatori di spostare in un altro Stato membro volatili in cattività solo se sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Tale articolo prevede anche alcune deroghe a detto obbligo. Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 67, è necessario tener conto di tali modifiche nelle deroghe di cui all’articolo 71, paragrafi 2 e 3. L’articolo 71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (7)

    L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività. Alla luce della possibilità introdotta all’articolo 67 dal presente regolamento di spostare volatili in cattività raccolti in un unico stabilimento registrato situato nello Stato membro di origine, è opportuno specificare le prescrizioni che dovrebbero essere rispettate in tale caso specifico. L’articolo 81, paragrafo 2, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (8)

    L’articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2020/688 precisa le responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria e le disposizioni specifiche relative ai volatili in cattività sono stabilite al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo. È opportuno completare tali disposizioni al fine di prevedere controlli di identità e fisici e controlli documentari da effettuare quando i volatili in cattività destinati a un’esposizione in un altro Stato membro sono temporaneamente raccolti e detenuti in uno stabilimento a fini di certificazione. L’articolo 91 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/688,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

    1)

    l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 67

    Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

    1.   Gli operatori spostano volatili in cattività per un’esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

    2.   Prima di spostarli per un’esposizione in un altro Stato membro, gli operatori in uno Stato membro possono raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro alle seguenti condizioni:

    a)

    i volatili in cattività rimangono in tale stabilimento per un periodo massimo di 12 ore;

    b)

    al momento della raccolta lo stabilimento detiene esclusivamente volatili in cattività destinati all’esposizione in questione;

    c)

    tutti i volatili in cattività raccolti nello stabilimento provengono direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti nei quali sono detenuti in modo continuativo e nei quali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

    3.   L’operatore dell’esposizione, esclusa qualsiasi esibizione di volo, provvede affinché:

    a)

    l’ingresso nell’esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all’esposizione;

    b)

    l’ingresso nell’esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l’esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi

    partecipano

    i)

    imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all’esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;

    oppure

    ii)

    tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l’esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;

    c)

    un veterinario

    i)

    effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all’esposizione prima del loro ingresso nell’esposizione;

    ii)

    controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell’ingresso e durante l’esposizione.

    4.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività che vengono spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:

    a)

    gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all’articolo 81;

    oppure

    b)

    in caso di volatili in cattività diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, gli animali sono accompagnati da tutti i documenti seguenti:

    i)

    una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), in cui in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all’articolo 81 non è stato compromesso durante l’esposizione;

    ii)

    il certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;

    c)

    in caso di volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili verso l’esibizione di volo, senza l’attestazione di cui alla lettera b), punto i), purché:

    i)

    gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine e

    ii)

    i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esibizione di volo.

    5.   Il veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), solamente purché:

    a)

    gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;

    b)

    siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;

    c)

    siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).»

    ;

    2)

    all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b).»

    ;

    3)

    all’articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera c).»

    ;

    4)

    all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, e, nel caso in cui i volatili siano raccolti in un unico stabilimento registrato, alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 2.»

    ;

    5)

    all’articolo 91, paragrafo 1, lettera e), dopo il punto ii) è aggiunto il punto iii) seguente:

    «iii)

    per i volatili in cattività spostati per un’esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato a norma dell’articolo 67, paragrafo 2: controlli di identità e fisici dei volatili in cattività e un controllo della documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine registrato o riconosciuto e di una dichiarazione dell’operatore di tale stabilimento attestante che:

    i volatili in cattività presentati per la certificazione hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la loro partenza,

    il gruppo di origine non presenta casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e

    nelle ultime 48 ore i volatili del gruppo di origine non hanno presentato segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;»

    .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


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