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Document 32021D0257

    Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio del 18 febbraio 2021 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

    GU L 58 del 19.2.2021, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/257/oj

    19.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 58/41


    DECISIONE (PESC) 2021/257 DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2021

    a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione dovrebbe operare per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

    (2)

    Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.

    (3)

    La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale globale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché l’assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1o giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parte della convenzione.

    (4)

    Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/487/PESC (1) a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione.

    (5)

    Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione («Stati parti») hanno adottato il piano d’azione di Cartagena 2010-2014 relativo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Alla decima riunione degli Stati parte nel 2010 questi ultimi hanno adottato la direttiva impartita dagli Stati parte all’unità di supporto all’attuazione, in cui hanno convenuto di affidare all’unità di supporto all’attuazione (ISU) della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e la condivisione di informazioni sulla convenzione sia verso gli Stati che non sono parte della convenzione sia verso il pubblico. Alla 14a riunione degli Stati parte nel 2015, questi ultimi hanno adottato una decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU che fissa le condizioni alle quali l’ISU può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte o degli Stati che non sono parte della convenzione.

    (6)

    Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC (2) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014.

    (7)

    Il 27 giugno 2014, alla terza conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Maputo 2014-2019 con l’obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione durante il periodo 2014-2019 e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025.

    (8)

    Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 alla terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio ha ricordato l’unità dell’Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione e che l’Unione e i suoi Stati membri vantano una lunga storia di sostegno a proposito dello sminamento e della distruzione delle scorte di mine antipersona, nonché di assistenza alle vittime di queste ultime. Tali conclusioni ribadivano il fermo sostegno dell’Unione agli Stati parte nella loro opera di piena ed efficace attuazione della convenzione e il suo impegno a promuoverne l’universalizzazione, a fornire risorse per finanziare l’azione antimine e assistenza concreta e sostenibile alle vittime delle mine antipersona, alle loro famiglie e alle comunità.

    (9)

    Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1428 (3) a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo 2014-2019.

    (10)

    Il 25 giugno 2019 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell’UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quarta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona, tenutasi a Oslo dal 25 al 29 novembre 2019. Secondo il Consiglio, a vent’anni dall’entrata in vigore della convenzione, essa costituisce un successo storico della diplomazia sul disarmo e un esempio di ciò che l’Unione sostiene: un ordine internazionale basato su regole, radicato nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, il Consiglio ha riconosciuto che gli obiettivi della convenzione non sono stati ancora pienamente raggiunti.

    (11)

    Alla quarta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Oslo nel 2019, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Oslo 2020-2024. Il piano d’azione di Oslo 2020-2024 illustra le azioni che gli Stati parte dovrebbero intraprendere nel periodo dal 2020 al 2024 per sostenere l’attuazione della convenzione, sulla base dei risultati dei piani d’azione precedenti. Nell’ambito del suo mandato l’ISU sostiene gli Stati parte nell’attuazione dei loro obblighi previsti dalla convenzione e dei loro impegni conformemente al piano d’azione di Oslo 2020-2024,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione del piano d’azione di Oslo 2020-2024 («piano d’azione di Oslo») adottato dagli Stati parte in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

    a)

    sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti relativi all’indagine e allo sminamento e all’educazione ai rischi posti dalle mine e alla riduzione di tali rischi del piano d’azione di Oslo;

    b)

    sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti del piano d’azione di Oslo relativi all’assistenza alle vittime;

    c)

    promuovere l’universalizzazione della convenzione e promuovere norme contro qualsiasi impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;

    d)

    sostenere gli sforzi degli Stati parte che conservano le mine antipersona per scopi consentiti per aumentare le capacità di comunicazione, provvedere affinché il numero di tali mine conservate non superi il numero minimo assolutamente necessario, nonché esplorare, ove possibile, alternative alle mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e ricerca;

    e)

    dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati parti che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l’assistenza a tali Stati, rafforzando al contempo il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

    2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni devono garantire un approccio inclusivo a tutti i livelli.

    3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene i seguenti progetti:

    a)

    sostegno all’attuazione dell’articolo 5 della convenzione, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

    b)

    sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

    c)

    sostegno agli sforzi di universalizzazione e promozione delle norme della convenzione;

    d)

    sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e cooperazione e assistenza rafforzate;

    e)

    dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garantirne la visibilità, in particolare tramite sessioni informative annuali per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati e attraverso l’organizzazione di un evento di chiusura, sottolineando in tal modo il contributo dell’Unione all’attuazione della convenzione.

    4.   Una descrizione dettagliata delle misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.

    Articolo 2

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

    2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata all’ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).

    3.   L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

    Articolo 3

    1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2 658 139 EUR.

    2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare l’identità e la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

    4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

    5.   L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.

    Articolo 4

    L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

    Articolo 5

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell’universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41).

    (2)  Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40).

    (3)  Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).


    ALLEGATO

    PROGETTO A SOSTEGNO DEL PIANO D’AZIONE DI OSLO PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1997 SUL DIVIETO D’IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE

    Contesto

    Contribuire a una maggiore sicurezza delle persone, come previsto dalla strategia europea in materia di sicurezza, promuovendo l’accettazione delle norme e l’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»). Il progetto appoggiato dall’Unione sosterrebbe gli sforzi degli Stati parte volti ad attuare vari aspetti del piano d’azione di Oslo 2020-2024, adottato in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione nel novembre 2019.

    Il progetto proposto si baserebbe sull’azione comune 2008/487/PESC e sulle decisioni 2012/700/PESC e (PESC) 2017/1428 del Consiglio, contribuendo ai preparativi della quinta conferenza di revisione della convenzione nel 2024.

    Progetto 1: sostegno all’attuazione dello sminamento (articolo 5 della convenzione), alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)

    1.1.   Obiettivi

    Aumentare la capacità di segnalare e affrontare la contaminazione da mine antipersona, comprese, se del caso, quelle di natura improvvisata.

    Fornire un’educazione al rischio mine e compiere sforzi di riduzione del rischio in funzione del contesto.

    Creare capacità nazionali sostenibili per far fronte a zone minate precedentemente sconosciute.

    Intensificare il dialogo regolare con le parti interessate.

    Esaminare le opportunità di cooperazione (internazionale, regionale, triangolare e sud-sud) per affrontare le sfide aperte.

    Migliorare la rendicontazione in linea con il piano d’azione di Oslo e i relativi indicatori.

    1.2.   Descrizione

    Con il contributo del comitato sull’attuazione dell’articolo 5 in merito alla selezione dei paesi/regioni beneficiari, avrebbero luogo fino a cinque eventi nazionali/regionali nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane.

    I dialoghi nazionali o regionali tra le parti interessate punterebbero a migliorare ulteriormente la cooperazione e l’assistenza ai fini dell’attuazione delle azioni del piano d’azione di Oslo relative agli articoli 5, 6 e 7 della convenzione. In alcuni casi, tali dialoghi si concentrerebbero in particolare sulla segnalazione di mine antipersona di natura improvvisata. Nell’ambito dei dialoghi nazionali si darebbe priorità agli Stati per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento e che richiedono sostegno. Inoltre, si potrebbero organizzare dialoghi negli Stati che stanno per completare lo sminamento (articolo 5 della convenzione) o lo hanno completato recentemente, in linea con l’azione 26 del piano d’azione di Oslo.

    Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione dalle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini delle comunità colpite dal problema delle mine e dei partner dell’azione antimine.

    I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’unità di supporto all’attuazione (ISU) e dallo Stato parte beneficiario insieme all’organizzazione intergovernativa pertinente che collabora all’evento o lo co-organizza.

    Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’attuazione dell’articolo 5 e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie delle Nazioni Unite (ONU), le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, la Campagna internazionale anti-mine (ICBL) e altre parti interessate. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.

    Le azioni di follow-up sostenute dall’ISU potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte (per esempio decisioni sulle richieste di proroga). Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, la suddetta ISU opererebbe di concerto con tutte le parti.

    1.3.   Risultati

    I rappresentanti degli Stati acquisiscono ulteriori conoscenze sulle modalità per garantire l’attuazione del piano d’azione di Oslo mediante consultazioni inclusive con i membri delle comunità colpite.

    I rappresentanti degli Stati acquisiscono consapevolezza della necessità di stabilire, il più presto possibile e con largo anticipo rispetto al completamento delle operazioni di sminamento, le capacità nazionali per far fronte alle zone minate nuove o, precedentemente sconosciute in seguito al completamento delle operazioni.

    I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione.

    I rappresentanti degli Stati sono informati sulla cooperazione e l’assistenza disponibili per sostenere i loro sforzi di attuazione, nonché sulle misure che possono adottare per incoraggiare tale cooperazione e assistenza, anche tramite l’istituzione di piattaforme nazionali per l’azione antimine.

    I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano in particolare la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano.

    Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo di strategie o piani nazionali di sminamento.

    Sono prese in considerazione le diverse prospettive di donne, ragazze, ragazzi e uomini e le esigenze dei sopravvissuti alle mine e delle comunità colpite ed è assicurata la loro partecipazione significativa.

    1.4.   Beneficiari

    Donne, ragazze, ragazzi e uomini la cui vita è segnata dalla presenza o dalla sospetta presenza di mine antipersona negli Stati parte che stanno attuando gli obblighi di cui all’articolo 5 della convenzione o che hanno recentemente ottemperato a tali obblighi.

    I rappresentanti degli Stati che si occupano di questioni relative all’attuazione della convenzione, in particolare degli aspetti relativi allo sminamento, dell’educazione al rischio mine e della riduzione di tale rischio.

    Progetto 2: sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali (articolo 6 della convenzione), nonché alla trasparenza e allo scambio di informazioni (articolo 7 della convenzione)

    2.1.   Obiettivi

    Gli Stati parte attuano l’assistenza alle vittime nell’ambito di approcci più ampi in materia di sviluppo e diritti delle persone con disabilità, tenendo conto delle diverse esigenze di genere e dei sopravvissuti alle mine, comprese le necessità dei sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote.

    2.2.   Descrizione

    Con l’adozione del piano d’azione di Oslo, gli Stati parte hanno ribadito il loro impegno a garantire la piena, equa ed effettiva partecipazione delle vittime delle mine alla società, sulla base del rispetto dei diritti umani, della parità di genere, dell’inclusione e della non discriminazione.

    Grazie al sostegno finanziario fornito attraverso la decisione (PESC) 2017/1428 e quale seguito della conferenza mondiale di cui alla decisione 2012/700/PESC, gli operatori dell’assistenza alle vittime e dei diritti delle persone con disabilità degli Stati parte e di quelli che non sono parte che presentano un numero significativo di sopravvissuti si sono incontrati in una conferenza mondiale per collegare più strettamente i partenariati con gli ambienti che operano a favore dei diritti delle persone con disabilità a livello nazionale e internazionale.

    Tale risultato è stato conseguito grazie alla partecipazione dei ministeri nazionali competenti e alle vaste competenze fornite, tra gli altri, dall’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità, dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e da organizzazioni specializzate aderenti all’ICBL, quali Humanity and Inclusion.

    Sulla base di tale risultato, il presente progetto sosterrebbe lo svolgimento di una terza conferenza mondiale a cui parteciperebbero operatori esperti nel settore dell’assistenza alle vittime, l’inviata speciale dell’ONU per la disabilità e l’accessibilità e un membro del comitato della convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), per riesaminare l’attuazione del piano d’azione di Oslo e contribuire a un nuovo piano d’azione che sarà adottato dalla comunità internazionale nel 2024. Tale conferenza si svolgerebbe almeno un anno prima della quinta conferenza di revisione e vedrebbe la partecipazione e il contributo del presidente designato della conferenza di revisione.

    Con il contributo del comitato per l’assistenza alle vittime ai fini della selezione dei paesi/regioni beneficiari, il progetto amplierebbe il suo sostegno agli Stati parti tramite dialoghi nazionali e/o regionali tra le parti interessate nell’ambito di un massimo di cinque eventi nelle Americhe, in Europa, in Asia centrale o sudorientale, nella regione MENA, nel Corno d’Africa e nelle regioni subsahariane. Tali dialoghi cercherebbero di sostenere gli Stati parte nel rafforzamento dei loro sforzi multisettoriali volti a garantire che l’attuazione dell’assistenza alle vittime sia in linea con le pertinenti disposizioni della CRPD. Punterebbero inoltre a potenziare e garantire l’inclusione e l’effettiva partecipazione alle discussioni delle vittime delle mine e delle loro organizzazioni rappresentative, al fine di mobilitare e ottenere risorse e garantire servizi sotto una prospettiva basata sui diritti. Al fine di rafforzare ulteriormente tali legami e mantenere un piano coerente per creare e sviluppare le capacità nazionali, il progetto cercherebbe inoltre di organizzare riunioni di esperti in materia di assistenza alle vittime prima delle riunioni degli Stati parte, secondo necessità, ma in ogni caso svolgendo almeno tre volte.

    Sulla base dei successi del passato, gli eventi terrebbero conto e trarrebbero informazioni a livello di progettazione, gestione e attuazione da un processo inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e prospettive delle donne, delle ragazze, dei ragazzi e degli uomini sopravvissuti all’esplosione di mine antipersona, delle comunità colpite dal problema delle mine e della comunità dei diritti delle persone con disabilità, compresi i sopravvissuti alle mine nelle zone rurali e remote. Ciò garantirebbe un valore aggiunto agli sforzi intrapresi a livello nazionale.

    I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall’ISU e dallo Stato parte beneficiario e, se del caso, l’organizzazione intergovernativa regionale cosponsorizzerebbe il dialogo. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione, sarebbero coinvolti le entità dell’Unione pertinenti e gli Stati membri, il comitato per l’assistenza alle vittime e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza, i rappresentanti dei donatori, le agenzie dell’ONU, compresi l’OMS e l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani, le organizzazioni internazionali e nazionali di sminamento, il CICR e altre parti interessate, quali l’ICBL e le organizzazioni aderenti, per esempio Humanity and Inclusion. Se tale partecipazione conducesse a una sponsorizzazione, essa sarebbe soggetta alle condizioni da definire nella scheda di incidenza sul bilancio.

    Le azioni di follow-up sostenute dall’unità di supporto all’attuazione potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni risultanti dai dialoghi o derivanti dalle osservazioni del comitato competente e/o dalle pertinenti conclusioni dei dialoghi nazionali/regionali. Ciò includerebbe la sponsorizzazione di operatori dell’assistenza alle vittime e/o di rappresentanti delle organizzazioni di sopravvissuti alle mine in vista della loro partecipazione a visite tecniche di scambio o a riunioni formali o informali della convenzione. Portando avanti la prassi consolidata se gli Stati parte beneficiari partecipano a «coalizioni» di paesi o a partenariati con l’Unione o con i suoi Stati membri, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

    2.3.   Risultati

    I rappresentanti degli Stati migliorano le conoscenze sulle modalità con cui garantire al meglio una risposta multisettoriale per ottemperare ai loro obblighi in materia di assistenza alle vittime e integrare tale assistenza in politiche, piani e quadri giuridici nazionali più ampi.

    Gli Stati comprendono la necessità di garantire che un ente governativo competente sia incaricato di sorvegliare l’integrazione dell’assistenza alle vittime in quadri più ampi nonché la necessità di elaborare un piano d’azione basato su obiettivi specifici, misurabili, realistici e definiti sotto il profilo temporale per sostenere le vittime delle mine.

    A seguito delle attività svolte nel quadro del progetto gli Stati adottano un approccio più inclusivo in materia di assistenza alle vittime, in particolare includendo o aumentando la partecipazione delle organizzazioni dei sopravvissuti alle mine o che difendono i diritti delle persone con disabilità nella pianificazione nazionale e nel quadro delle delegazioni.

    I rappresentanti degli Stati sono informati delle sfide e delle lacune relative all’attuazione dei loro impegni nell’ambito del piano d’azione di Oslo e valutano, in particolare, la posizione dei loro paesi rispetto agli indicatori figuranti in tale piano.

    Sulla base dei dialoghi, i rappresentanti degli Stati prendono in esame la revisione, l’aggiornamento o lo sviluppo delle loro strategie nazionali relative alle persone con disabilità.

    Le organizzazioni dei sopravvissuti alle mine e quelle a favore dei diritti delle persone con disabilità sviluppano ulteriormente le proprie capacità/sono dotate dei mezzi necessari per agire a seguito delle attività del progetto.

    I rappresentanti degli Stati sviluppano le capacità per migliorare la formulazione di relazioni in merito al piano d’azione di Oslo nell’ambito della guida sulla rendicontazione.

    Gli Stati e le organizzazioni che rappresentano le vittime intensificano i partenariati con le pertinenti comunità umanitarie, di costruzione della pace, di sviluppo e dei diritti umani, tenendo presente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

    2.4.   Beneficiari

    Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini vittime di mine antipersone e di altri residuati bellici esplosivi e altre vittime di mine, anche nelle zone rurali e remote.

    Gli esperti nel settore dell’assistenza alle vittime incaricati delle questioni pertinenti all’assistenza alle vittime.

    Gli operatori dei diritti delle persone con disabilità che lavorano in Stati con un numero significativo di sopravvissuti alle mine.

    Progetto 3: sostegno delle azioni a favore dell’universalizzazione e della promozione delle norme della convenzione

    3.1.   Obiettivo

    Gli Stati non parte procedono verso l’adesione e i loro funzionari competenti si mostrano espressamente a favore della convenzione e/o delle norme internazionali contro le mine antipersona.

    3.2.   Descrizione

    Nella dichiarazione di Oslo per un mondo senza mine gli Stati si impegnano a promuovere e difendere le norme stabilite dalla convenzione e a compiere qualsiasi sforzo per universalizzare la convenzione sulla base dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

    Il piano d’azione di Oslo individua due azioni volte a garantire un aumento dell’adesione alla convenzione e il rafforzamento delle norme in essa contenute. Le azioni 11 e 12 del piano d’azione di Oslo invitano gli Stati parte a utilizzare tutte le vie disponibili per promuovere la ratifica della convenzione o l’adesione ad essa da parte degli Stati che non ne sono parte, anche incoraggiando la loro partecipazione ai lavori della convenzione e a continuare a promuovere il rispetto universale delle norme e degli obiettivi della convenzione.

    A tal fine, e con il contributo del presidente della convenzione e del gruppo informale sull’universalizzazione, se del caso, il progetto realizzerebbe una serie di sforzi di universalizzazione. Essi comprenderebbero visite ad alto livello, riunioni e/o workshop tecnici, la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione e riunioni a livello di ambasciatori presso la sede dell’ONU o uno dei suoi uffici regionali.

    Almeno cinque attività sarebbero svolte con il sostegno delle parti della convenzione, compresi gli Stati membri e le delegazioni dell’Unione negli Stati destinatari. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati negli Stati destinatari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

    Ove possibile, l’approccio politico ad alto livello sarebbe seguito da workshop tecnici basati sui contributi di esperti degli Stati che guidano gli sforzi di universalizzazione, dell’ICBL, del CICR, delle agenzie locali delle Nazioni Unite e/o delle organizzazioni pertinenti. Tali workshop si svolgerebbero a livello nazionale, subregionale o regionale con i ministeri o le istituzioni competenti degli Stati destinatari. Il progetto punterebbe a sponsorizzare delegati competenti degli Stati destinatari affinché partecipino alle riunioni della convenzione. Ciò garantirebbe che gli Stati parte possano dare seguito agli Stati destinatari e mantenere l’attenzione di questi ultimi sulle riunioni della convenzione. L’ISU coordinerebbe tale sponsorizzazione in base a quanto permesso dalla scheda di incidenza sul bilancio.

    L’ISU organizzerebbe inoltre una riunione tecnica «follow-up» a livello nazionale, subregionale o regionale con uno Stato non parte precedentemente destinatario di una decisione o di un’azione comune dell’Unione.

    3.3.   Risultati

    I responsabili decisionali degli Stati non parte acquisiscono una maggiore conoscenza della convenzione e delle sue norme e/o del sostegno disponibile ai fini dell’adesione.

    I funzionari statali competenti acquisiscono una maggiore comprensione dei lavori della convenzione.

    Gli Stati non parte esprimono pubblicamente il loro ravvicinamento o la loro affinità a favore della convenzione e delle sue norme (per esempio partecipano a una riunione formale o informale della convenzione).

    Quale risultato delle missioni, le parti interessate all’azione nazionale antimine e/o all’universalizzazione hanno un nuovo impulso per promuovere l’universalizzazione.

    Il ruolo dell’Unione nel far progredire la convenzione e le sue norme è sottolineato nella comunità delle parti della convenzione, tra gli stessi funzionari dell’Unione e negli Stati non parte.

    Almeno uno Stato destinatario che non è parte fornisce su base volontaria una relazione ai sensi dell’articolo 7.

    3.4.   Beneficiari

    Gli Stati che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.

    Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali e non governative coinvolti negli sforzi volti a promuovere l’universalizzazione della convenzione.

    Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui è in vigore un divieto relativo alle mine terrestri.

    Progetto 4: sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate ai fini della formazione (articolo 3 della convenzione) e allo sviluppo della cooperazione e dell’assistenza (articolo 6 della convenzione)

    4.1.   Obiettivo

    Gli Stati che conservano mine antipersona per scopi consentiti agiscono in base all’azione 16 del piano d’azione di Oslo, anche aumentando la formulazione di relazioni e all’azione 17 del piano d’azione di Oslo esplorando alternative alle mine antipersona non disinnescate.

    4.2.   Descrizione

    Attualmente vi sono 66 Stati parte che conservano oltre 150 000 mine antipersona per scopi consentiti a norma dell’articolo 3 della convenzione. Sebbene le informazioni ricevute dagli Stati parte indichino che tale numero è in calo, alcuni di essi da molti anni non trasmettono la relazione annuale sulla trasparenza concernente le mine antipersona che conservano.

    Al fine di sostenere gli Stati parte che desiderino agire in base alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo, il progetto proposto, con il contributo del presidente della convenzione, fornirebbe sostegno a un seminario nazionale o regionale se almeno due Stati richiedono tale assistenza. Gli Stati parte, compresi gli Stati membri, e le organizzazioni competenti possono comunicare gli insegnamenti tratti e presentare le tabelle di marcia al fine di sostituire le mine antipersona non disinnescate nelle attività di formazione. Portando avanti la prassi consolidata se l’Unione o i suoi Stati membri partecipano a coalizioni di paesi o a partenariati con gli Stati parte beneficiari, l’unità di supporto all’attuazione opererebbe di concerto con tutte le parti.

    Il progetto sosterrebbe inoltre lo svolgimento di un workshop tecnico sulle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate. Ove opportuno e/o possibile, gli Stati membri dell’Unione e gli altri Stati parte sarebbero invitati a condividere gli insegnamenti tratti sulle alternative per la formazione e la ricerca e/o sulla distruzione delle mine antipersona conservate, rafforzando ulteriormente la cooperazione e l’assistenza all’interno della comunità delle parti della convenzione. A tal fine, il progetto coinvolgerebbe il comitato per la conformità cooperativa e il comitato per il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza.

    4.3.   Risultati

    Gli Stati parte aumentano la comunicazione di informazioni in merito all’articolo 3 della convenzione nelle relazioni annuali sulla trasparenza.

    Gli Stati parte che sono in grado di farlo, si impegnano in attività di cooperazione e assistenza nei confronti degli Stati parte che intendono prendere misure in relazione agli impegni di cui all’articolo 3 nonché alle azioni 16 e 17 del piano d’azione di Oslo.

    Conoscenze aggiornate sono acquisite dagli Stati parte che conservano un elevato numero di mine antipersona e almeno uno Stato parte si adopera per utilizzare alternative nelle attività di formazione.

    4.4.   Beneficiari

    Gli Stati parte con impegni di cui all’articolo 3.

    I funzionari statali responsabili dei programmi di formazione in materia di sminamento.

    Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati parti in cui le mine antipersona conservate sono distrutte.

    Progetto 5: dimostrazione dell’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garanzia della loro visibilità

    5.1.   Obiettivo

    La comunità delle parti della convenzione e gli Stati parte beneficiari acquisiscono una maggiore comprensione del contributo dell’Unione e dei suoi Stati membri all’attuazione della convenzione, mentre i funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sono sensibilizzati sulla presente decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro.

    5.2.   Descrizione

    Come nel caso delle decisioni e dell’azione comune del Consiglio precedenti, l’unità di supporto all’attuazione si impegnerebbe a mettere in risalto il ruolo dell’Unione e dei suoi Stati membri nella comunità delle parti della convenzione e negli Stati beneficiari e destinatari. A tal fine e nell’ambito del piano di comunicazione e visibilità, l’ISU organizzerebbe sessioni informative periodiche, in particolare durante le riunioni della convenzione, nel corso della fase di attuazione del progetto e un evento di chiusura.

    L’ISU realizzerebbe campagne sui media e farebbe circolare pubblicazioni per promuovere la realizzazione della convenzione. Garantirebbe inoltre che in tali campagne sia messo in risalto il ruolo dell’Unione.

    Come stabilito dalla prassi precedente, l’ISU presenterebbe relazioni mensili e trimestrali all’Unione nonché relazioni trimestrali all’Unione e ai suoi Stati membri sull’attuazione del progetto.

    5.3.   Risultati

    I funzionari dell’Unione e dei suoi Stati membri sarebbero sensibilizzati sulla decisione e su come possa rapportarsi al loro lavoro.

    L’impegno dell’Unione e degli Stati membri relativamente alla convenzione e in generale all’azione antimine sarebbe enfatizzato dinanzi agli Stati parte e al pubblico mondiale interessato alla sicurezza delle persone.

    La consapevolezza degli obiettivi della convenzione all’interno della comunità internazionale sarebbe rafforzata.


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