Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

    Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/7297

    GU L 321 del 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

    12.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 321/111


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2127 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2019

    che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 149, paragrafo 2, e l’articolo 165, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2017/625 abroga le direttive 91/496/CEE (2) e 97/78/CE (3) del Consiglio con effetto dal 14 dicembre 2019. Esso modifica inoltre il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per abrogare la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (5).

    (3)

    Al fine di evitare lacune legislative in attesa dell’adozione di atti di esecuzione e delegati che riguardano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da determinare a cura della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2000/29/CE, tale data anteriore deve essere successiva alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

    (4)

    A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto delegato che disciplina i controlli ufficiali presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2020. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2020.

    (5)

    A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto di esecuzione che disciplina la frequenza dei controlli di identità e fisici all’entrata nell’Unione di animali e merci. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2022. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2022.

    (6)

    A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato inoltre adottato un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di animali e merci da sottoporre a controlli ufficiali sistematici al loro ingresso nell’Unione. Con il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (6), i prodotti compositi sono stati aggiunti alle categorie che devono figurare in tale elenco. Tuttavia le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Le prescrizioni vigenti per i prodotti compositi continueranno ad applicarsi fino al 20 aprile 2021. Sono pertanto necessarie misure transitorie riguardo alle disposizioni della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 in relazione ai prodotti compositi.

    (7)

    A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti di esecuzione che disciplinano, rispettivamente, la fissazione di un elenco di merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata nell’Unione e il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE). Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

    (8)

    A norma dell’articolo 48 e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti delegati che disciplinano le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e la fissazione di norme specifiche sul transito e il trasbordo. Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.

    (10)

    Poiché le norme fissate nel presente atto sono interconnesse e si applicheranno insieme, è opportuno che siano stabilite in un unico atto anziché in atti diversi con numerosi riferimenti incrociati e il rischio di duplicazione.

    (11)

    Dal momento che il regolamento (UE) 2017/625 e i regolamenti delegati e di esecuzione di cui sopra si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2017/625

    Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

    1.

    all’articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     

    «1. Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 13 dicembre 2019.

     

    Le disposizioni pertinenti della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, riguardanti i prodotti compositi, continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti, fino al 20 aprile 2021.»;

    2.

    all’articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     

    «2. In relazione alle questioni disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2019, invece delle disposizioni pertinenti di tale direttiva, che cessa di essere applicabile a decorrere dalla stessa data.

     

    Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2020.

     

    Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 54, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2022.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

    (3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

    (5)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).


    Top